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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 23/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Nomina Dpgr N. 56 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di MA -
Email_2 elettivamente domiciliato presso
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056-7053-2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056-7053-2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056-7053-2024 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056-7053-2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056-7053-2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056-7053-2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 792/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 056-7053-2024 in epigrafe indicato, notificato il 30.12.2024 dalla C&C SRL CONCESSIONI E CONSULENZE, Concessionaria accertamento e riscossione per conto del Comune di MA, avente ad oggetto il recupero delle TARI dovuta per gli anni 2018-2023 in relazione agli immobili indicati, per ul complessivo imposrto di Euro 151.163,00.
Ha eccepito la non debenza del tributo , atteso che gli immobili in discussione sono in parte fatiscenti, in parte oggettivamente non utilizzabili, in parte locati e/o ceduti a terzi.
Si è costituita in giudizio la C&C SRL CONCESSIONI E CONSULENZE, la quale ha evidenziato che in ogni caso, all'esito della documentazione prodotta , l'avviso di accertamento è stato oggetto di parziale rettifica, che ha ridotto la originaria pretesa ad Euro 38.737,00.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, insistendo per l'integrale annullamento degli atti impugnati in ragione delle circostanze dedotte nel ricorso.
All'esito della udienza del 05.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che l'accertamento è stato emesso per omessa denuncia e mancato pagamento del tributo, con conseguente tempestività della richiesta con particolare riferimento all'anno 2018, giusta art. 1, comma 684, legge 147/2013 (per il quale l'obbligo dichiarativo va reso entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'inizio del possesso e/o detenzione ovvero di intervenuta variazione, con conseguente decorrenza da detta annualità successiva del termine di decadenza per l'esercizio della azione accertatrice).
Ciò posto, tenuto conto della contestata omessa dichiarazione è pacifico che la contribuente non abbia adempiuto all'obbligo dichiarativo dell'inizio di possesso o detenzione e/o di intervenuta variazione in ragione delle circostanze dedotte nella presente sede contenziosa. Per quieto insegnamento del giudice di legittimità il contribuente che non abbia assolto all'obbligo dichiarativo non può accampare alcun tipo di esclusione e/o esenzione e/o riduzione del tributo, ancorchè spettante (cfr, ex multis Cass. ord. n. 14816/2025, n. 25520/2024, n. 25435/2023, n. 23584/2023, etc.).
Ne consegue che, ferma restando la intervenuta rettifica che l'ente impositore ha ritenuto di esercitare, in punto di diritto il difetto di dichiarazione preclude in questa sede contenziosa il riconoscimento di alcuna esclusione e/o esenzione e/o riduzione del tributo.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso e conferma l'accertamento siccome rettificato.
Spese integralmente compensate tra le parti attesa la evoluzione della vicenda.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia, Sezione Seconda:
-Rigetta il ricorso e conferma l'accertamento siccome rettificato.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia il 05.11.2025
IL PRESIDENTE RELATORE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 23/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Nomina Dpgr N. 56 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di MA -
Email_2 elettivamente domiciliato presso
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056-7053-2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056-7053-2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056-7053-2024 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056-7053-2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056-7053-2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056-7053-2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 792/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 056-7053-2024 in epigrafe indicato, notificato il 30.12.2024 dalla C&C SRL CONCESSIONI E CONSULENZE, Concessionaria accertamento e riscossione per conto del Comune di MA, avente ad oggetto il recupero delle TARI dovuta per gli anni 2018-2023 in relazione agli immobili indicati, per ul complessivo imposrto di Euro 151.163,00.
Ha eccepito la non debenza del tributo , atteso che gli immobili in discussione sono in parte fatiscenti, in parte oggettivamente non utilizzabili, in parte locati e/o ceduti a terzi.
Si è costituita in giudizio la C&C SRL CONCESSIONI E CONSULENZE, la quale ha evidenziato che in ogni caso, all'esito della documentazione prodotta , l'avviso di accertamento è stato oggetto di parziale rettifica, che ha ridotto la originaria pretesa ad Euro 38.737,00.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, insistendo per l'integrale annullamento degli atti impugnati in ragione delle circostanze dedotte nel ricorso.
All'esito della udienza del 05.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che l'accertamento è stato emesso per omessa denuncia e mancato pagamento del tributo, con conseguente tempestività della richiesta con particolare riferimento all'anno 2018, giusta art. 1, comma 684, legge 147/2013 (per il quale l'obbligo dichiarativo va reso entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'inizio del possesso e/o detenzione ovvero di intervenuta variazione, con conseguente decorrenza da detta annualità successiva del termine di decadenza per l'esercizio della azione accertatrice).
Ciò posto, tenuto conto della contestata omessa dichiarazione è pacifico che la contribuente non abbia adempiuto all'obbligo dichiarativo dell'inizio di possesso o detenzione e/o di intervenuta variazione in ragione delle circostanze dedotte nella presente sede contenziosa. Per quieto insegnamento del giudice di legittimità il contribuente che non abbia assolto all'obbligo dichiarativo non può accampare alcun tipo di esclusione e/o esenzione e/o riduzione del tributo, ancorchè spettante (cfr, ex multis Cass. ord. n. 14816/2025, n. 25520/2024, n. 25435/2023, n. 23584/2023, etc.).
Ne consegue che, ferma restando la intervenuta rettifica che l'ente impositore ha ritenuto di esercitare, in punto di diritto il difetto di dichiarazione preclude in questa sede contenziosa il riconoscimento di alcuna esclusione e/o esenzione e/o riduzione del tributo.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso e conferma l'accertamento siccome rettificato.
Spese integralmente compensate tra le parti attesa la evoluzione della vicenda.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia, Sezione Seconda:
-Rigetta il ricorso e conferma l'accertamento siccome rettificato.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia il 05.11.2025
IL PRESIDENTE RELATORE
(Avv. Celeste Vigorita)