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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8823 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7561/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa n. 7561/2024 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione
a decreto ingiuntivo”, vertente t r a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Parisi;
- OPPONENTE
E
((P. Iva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
- OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 586/2024 nei Controparte_1 confronti di per il pagamento di euro 22.644,35, oltre interessi e spese del Parte_1 procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 65637247 stipulato Agos DU S.p.A. Proponeva opposizione al detto decreto eccependo, in via preliminare, il Parte_1 difetto di legittimazione attiva della parte opposta, e, nel merito, l'inesistenza e l'infondatezza del credito per non aver mai l'opponente ricevuto l'importo oggetto del contratto di finanziamento, né sottoscritto il contratto stesso di cui disconosceva tutte le sottoscrizioni apposte a suo nome.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo n. 586/2024, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione, con conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo.
Con verbale del 12/11/2024, il Tribunale, dopo aver rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviava la causa per il deposito dell'originale del contratto di finanziamento su cui erano state apposte le firme oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente, ed, in difetto di deposito dell'originale, la causa veniva rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione per essere stata la stessa notificata entro il termine di giorni quaranta (1/4/2024) dalla notifica del ricorso e del decreto monitorio
(21/2/2024), nonché della sua procedibilità stante la successiva iscrizione della causa a ruolo nel termine di giorni 10 (5/4/2024).
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per assenza di parte opponente, come da verbale in atti.
Deve, poi,, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito dell'opposta.
Sul punto va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Tanto premesso in via generale, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussistono sia la legittimazione attiva dell'opposta, in quanto parte opponente agisce deducendo esplicitamente la sua qualità di cessionaria di Agos DU S.p.A., sia la prova della titolarità attiva.
A riprova di ciò è sufficiente notare che l'opposta ha prodotto documentazione comprovante come il credito, originariamente spettante ad Agos DU S.p.A., sia pervenuto nella titolarità di
Controparte_1
Al riguardo, il credito derivante dal finanziamento n. 65637247 rientra tra quelli oggetto di cessione tra Agos DU Sp.A. e come comprovato da G.U. n. 42 Controparte_1 dell'8/4/2023 (cfr. all. n. 3 produzione monitorio) e dall'estratto di cessione (cfr. all. n. 4 produzione monitorio).
Orbene, passando al merito, deve osservarsi che il , sin dall'atto di citazione in Parte_1 opposizione, disconosceva tutte le sottoscrizioni apparentemente a lui riconducibili ed apposte sul contratto di finanziamento.
Tale disconoscimento deve ritenersi univoco ed esplicito perché diretto a contestare la paternità proprio delle “sette sottoscrizioni apposte a suo nome sulla copia del suddetto “contratto di finanziamento” recante n.ro di rif. 065637247” (cfr. pag. 4 atto di opposizione), sicché esso deve ritenersi conforme al disposto di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. poiché formulato nell'atto introduttivo del giudizio.
Occorre specificare che, caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale che è, infatti, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., giacché solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la predetta verifica.
Non è, dunque, sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia. Del resto, nella citata norma codicistica, si prevede, al fine di una migliore esplicazione dell'onere probatorio gravante su chi proponga l'istanza di verificazione, che quest'ultima indichi i mezzi di prova che ritenga utili, producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione. Non è un caso, poi, che l'art. 217 c.p.c. preveda che, in caso di proposizione dell'istanza di verificazione, il giudice disponga le cautele opportune per la custodia del documento, stabilendo il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione ed ammettendo le prove. Ciò, infatti, è ulteriore conferma che la produzione dell'originale dell'atto disconosciuto deve avvenire contestualmente alla proposizione dell'istanza di verificazione o, comunque, entro i termini ordinari imposti dal codice di rito, posto che, invece, laddove la parte avesse la possibilità di limitarsi a una mera esibizione dello scritto in questione, alcuna esigenza di evitarne la dispersione potrebbe realmente porsi. E, infine, ulteriore conferma di quanto sopra detto, è il rilievo per cui, nell'ipotesi di una scrittura privata prodotta in copia e disconosciuta dalla controparte ai sensi dell'art. 215 c.p.c., laddove la parte che intenda avvalersi del documento non ne abbia, nei termini di rito, prodotto l'originale, tale documento risulta del tutto privo di efficacia probatoria (cfr. Cass. n. 24306/2017, n. 8304/2024 e Tribunale di
Napoli, n. 1230/2013).
Le ragioni alla base di tale indirizzo giurisprudenziale sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano.
Una perizia grafologica effettuata su una fotocopia non può essere ritenuta attendibile poiché non consente di esaminare elementi fondamentali come il tratto, la pressione e l'inchiostro della firma, indispensabili per la valutazione accurata dell'autenticità.
Di recente, la Suprema Corte, sez. III, con sentenza del 04/02/2025, n.2777, dopo aver ribadito che “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso”, ha affermato che, nel solo caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.
Nel caso in esame, la parte attrice non ha in alcun modo provato di non aver potuto produrre l'originale del contratto “per cause non imputabili”, non avendo neppure depositato istanze e solleciti inviati alle cedente e diretti ad ottenere la consegna del documento in originale;
si tratta, pertanto, di una fattispecie ben diversa da quella oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra citata in cui la copia fotostatica del documento oggetto di disconoscimento veniva prodotta in seguito ad ordine del giudice di ricostruzione del fascicolo processuale smarrito.
Deve, inoltre, evidenziarsi che parte opposta non ha articolato alcuna ulteriore prova diretta a dimostrare la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'opponente.
In conclusione, in mancanza di prova dell'impossibilità di depositare l'originale del contratto per causa non imputabile alla parte attrice, nonché di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti relativi alla sottoscrizione del documento oggetto di disconoscimento, non veniva disposta la consulenza grafologica sulla copia fotostatica, con conseguente impossibilità di procedere alla verificazione delle firme, rigetto della domanda monitoria, fondata sul contratto stesso, ed assorbimento delle altre questioni poste dalle parti. Le spese processuali del giudizio, liquidate come in dispositivo a norma del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 586/2024;
2) Condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in euro 118,50, per spese ed euro 4.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore dell'avv. Francesca Parisi, dichiaratasi antistataria.
Napoli, 6/10/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa n. 7561/2024 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione
a decreto ingiuntivo”, vertente t r a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Parisi;
- OPPONENTE
E
((P. Iva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
- OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 586/2024 nei Controparte_1 confronti di per il pagamento di euro 22.644,35, oltre interessi e spese del Parte_1 procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 65637247 stipulato Agos DU S.p.A. Proponeva opposizione al detto decreto eccependo, in via preliminare, il Parte_1 difetto di legittimazione attiva della parte opposta, e, nel merito, l'inesistenza e l'infondatezza del credito per non aver mai l'opponente ricevuto l'importo oggetto del contratto di finanziamento, né sottoscritto il contratto stesso di cui disconosceva tutte le sottoscrizioni apposte a suo nome.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo n. 586/2024, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione, con conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo.
Con verbale del 12/11/2024, il Tribunale, dopo aver rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviava la causa per il deposito dell'originale del contratto di finanziamento su cui erano state apposte le firme oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente, ed, in difetto di deposito dell'originale, la causa veniva rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione per essere stata la stessa notificata entro il termine di giorni quaranta (1/4/2024) dalla notifica del ricorso e del decreto monitorio
(21/2/2024), nonché della sua procedibilità stante la successiva iscrizione della causa a ruolo nel termine di giorni 10 (5/4/2024).
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per assenza di parte opponente, come da verbale in atti.
Deve, poi,, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito dell'opposta.
Sul punto va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Tanto premesso in via generale, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussistono sia la legittimazione attiva dell'opposta, in quanto parte opponente agisce deducendo esplicitamente la sua qualità di cessionaria di Agos DU S.p.A., sia la prova della titolarità attiva.
A riprova di ciò è sufficiente notare che l'opposta ha prodotto documentazione comprovante come il credito, originariamente spettante ad Agos DU S.p.A., sia pervenuto nella titolarità di
Controparte_1
Al riguardo, il credito derivante dal finanziamento n. 65637247 rientra tra quelli oggetto di cessione tra Agos DU Sp.A. e come comprovato da G.U. n. 42 Controparte_1 dell'8/4/2023 (cfr. all. n. 3 produzione monitorio) e dall'estratto di cessione (cfr. all. n. 4 produzione monitorio).
Orbene, passando al merito, deve osservarsi che il , sin dall'atto di citazione in Parte_1 opposizione, disconosceva tutte le sottoscrizioni apparentemente a lui riconducibili ed apposte sul contratto di finanziamento.
Tale disconoscimento deve ritenersi univoco ed esplicito perché diretto a contestare la paternità proprio delle “sette sottoscrizioni apposte a suo nome sulla copia del suddetto “contratto di finanziamento” recante n.ro di rif. 065637247” (cfr. pag. 4 atto di opposizione), sicché esso deve ritenersi conforme al disposto di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. poiché formulato nell'atto introduttivo del giudizio.
Occorre specificare che, caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale che è, infatti, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., giacché solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la predetta verifica.
Non è, dunque, sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia. Del resto, nella citata norma codicistica, si prevede, al fine di una migliore esplicazione dell'onere probatorio gravante su chi proponga l'istanza di verificazione, che quest'ultima indichi i mezzi di prova che ritenga utili, producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione. Non è un caso, poi, che l'art. 217 c.p.c. preveda che, in caso di proposizione dell'istanza di verificazione, il giudice disponga le cautele opportune per la custodia del documento, stabilendo il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione ed ammettendo le prove. Ciò, infatti, è ulteriore conferma che la produzione dell'originale dell'atto disconosciuto deve avvenire contestualmente alla proposizione dell'istanza di verificazione o, comunque, entro i termini ordinari imposti dal codice di rito, posto che, invece, laddove la parte avesse la possibilità di limitarsi a una mera esibizione dello scritto in questione, alcuna esigenza di evitarne la dispersione potrebbe realmente porsi. E, infine, ulteriore conferma di quanto sopra detto, è il rilievo per cui, nell'ipotesi di una scrittura privata prodotta in copia e disconosciuta dalla controparte ai sensi dell'art. 215 c.p.c., laddove la parte che intenda avvalersi del documento non ne abbia, nei termini di rito, prodotto l'originale, tale documento risulta del tutto privo di efficacia probatoria (cfr. Cass. n. 24306/2017, n. 8304/2024 e Tribunale di
Napoli, n. 1230/2013).
Le ragioni alla base di tale indirizzo giurisprudenziale sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano.
Una perizia grafologica effettuata su una fotocopia non può essere ritenuta attendibile poiché non consente di esaminare elementi fondamentali come il tratto, la pressione e l'inchiostro della firma, indispensabili per la valutazione accurata dell'autenticità.
Di recente, la Suprema Corte, sez. III, con sentenza del 04/02/2025, n.2777, dopo aver ribadito che “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso”, ha affermato che, nel solo caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.
Nel caso in esame, la parte attrice non ha in alcun modo provato di non aver potuto produrre l'originale del contratto “per cause non imputabili”, non avendo neppure depositato istanze e solleciti inviati alle cedente e diretti ad ottenere la consegna del documento in originale;
si tratta, pertanto, di una fattispecie ben diversa da quella oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra citata in cui la copia fotostatica del documento oggetto di disconoscimento veniva prodotta in seguito ad ordine del giudice di ricostruzione del fascicolo processuale smarrito.
Deve, inoltre, evidenziarsi che parte opposta non ha articolato alcuna ulteriore prova diretta a dimostrare la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'opponente.
In conclusione, in mancanza di prova dell'impossibilità di depositare l'originale del contratto per causa non imputabile alla parte attrice, nonché di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti relativi alla sottoscrizione del documento oggetto di disconoscimento, non veniva disposta la consulenza grafologica sulla copia fotostatica, con conseguente impossibilità di procedere alla verificazione delle firme, rigetto della domanda monitoria, fondata sul contratto stesso, ed assorbimento delle altre questioni poste dalle parti. Le spese processuali del giudizio, liquidate come in dispositivo a norma del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 586/2024;
2) Condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in euro 118,50, per spese ed euro 4.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore dell'avv. Francesca Parisi, dichiaratasi antistataria.
Napoli, 6/10/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello