Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03747/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01628/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2025, proposto da
RG EO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Massimo Colicchia, IA Chiara Berra e Giacomo Vinicio Guglielmini, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC fabio.todarello@milano.pecavvocati.it e massimocolicchia@milano.pecavvocati.it;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, non costituita in giudizio;
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica formatosi, ai sensi dell’art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento all’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale presentata dalla RG Acquarius S.r.l. (cui è poi subentrata la ricorrente RG EO S.r.l., società appartenente al medesimo gruppo societario) il 29/12/2022, codice procedura MASE 9401, concernente un progetto di un impianto agrofotovoltaico denominato “Polmone” della potenza di 18,68 MW da realizzarsi nel comune Ramacca (CT), in località Polmone, integrato con un sistema di accumulo da 14 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN che attraversano il comune di Ramacca (CT) e quello di Belpasso (CT);
e per la condanna
1. della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ad adempiere, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA ex art. 25, comma 2- bis , d.lgs. n. 152/2006;
2. del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere comunque sulla summenzionata istanza con provvedimento espresso di Valutazione d’Impatto Ambientale ex art. 25, comma 2- bis , T.U.A., superando così l’illegittima inerzia serbata con riguardo all’istanza della società proponente;
e in subordine, ove occorrer possa, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna
del Ministero della Cultura a provvedere mediante il rilascio espresso del parere di concerto indicato all’art. 25, comma 2- bis , T.U.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AN PE TO TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 24 luglio 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
RG EO S.r.l. - società che opera nel settore dello sviluppo e dell’implementazione di progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile - è subentrata nel procedimento a suo tempo avviato dalla RG Acquarius S.r.l. con istanza di valutazione d’impatto ambientale in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Polmone” della potenza di 18,68 MW, da realizzarsi nel comune Ramacca, in località Polmone, integrato con un sistema di accumulo da 14 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN nei comuni di Ramacca e Belpasso, come da comunicazione di variazione di titolarità del progetto trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 8 aprile 2024.
Il progetto è ricompreso all’interno di quelli indicati all’Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “ Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 ”, tra i progetti di cui al punto 1.2.1; per le suddette tipologie progettuali, di interesse strategico e di attuazione del PNRR e del PNIEC, la competenza per lo svolgimento della fase istruttoria nei procedimenti di valutazione d’impatto ambientale dinanzi al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è assegnata, dall’art. 8, comma 2- bis , decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla commissione tecnica PNRR- PNIEC, quale organo di supporto tecnico-scientifico al medesimo Ministero.
L’istanza per l’avvio del procedimento è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 29 dicembre 2022, insieme con i documenti progettuali ed allegati di cui all’art. 23, comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra i quali sono compresi gli elaborati di progetto, lo studio d’impatto ambientale, il progetto di monitoraggio ambientale, la sintesi non tecnica, oltre al piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo e all’avviso al pubblico.
La commissione tecnica, dopo aver ricevuto la documentazione suindicata, ha provveduto all’integrale pubblicazione della stessa sul portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS-VIA-AIA” il 15 maggio 2023, avviando così una prima consultazione al pubblico ex art. 24, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la facoltà per gli interessati di prendere visione e di formulare osservazioni e pareri sul progetto in valutazione; nell’ambito di tale prima fase consultiva, conclusasi in data 14 giugno 2023, non sono pervenuti pareri o osservazioni.
In data 12 marzo 2024 è stato pubblicato sul portale il parere favorevole del Comune di Ramacca.
La società ricorrente in data 29 maggio 2024 ha presentato documentazione integrativa volontaria, pubblicata lo stesso 29 maggio 2024 sul portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con contestuale apertura di una nuova consultazione del pubblico ai sensi dell’art. 24, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si è conclusa il 13 giugno 2024, come attestato anche dalla Sezione “Dettagli procedura” del portale.
Inoltre, sul portale è stato pubblicato il 10 luglio 2024 il parere tecnico prot. n. 50741 del 10 luglio 2024 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Sicilia nella seduta del 14 giugno 2024, favorevole al progetto con invito alla Commissione tecnica PNRR PNIEC a recepire una serie di prescrizioni nel parere finale di competenza; la società ricorrente ha presentato delle osservazioni in merito alle prescrizioni suggerite nel suddetto parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Sicilia e ha provveduto ad apportare delle modifiche non sostanziali al progetto, pubblicate il 17 giugno 2025, senza avvio di una nuova fase di consultazione (presentazione delle osservazioni che, dunque, non ha determinato una riapertura dei termini del procedimento in esame, tutti ampiamente spirati).
Infine, con istanza-diffida inviata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’8 luglio 2025 la società ricorrente ha sollecitato la definizione del procedimento; in difetto di riscontro, dunque, la deducente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha proposto le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, presenti il difensore della società ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità parziale del ricorso, limitatamente alle domande proposte contro il Ministero della Cultura, stante la competenza in materia dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana.
Dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con unico articolato motivo di ricorso sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 2-bis e comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006; dell’art. 2 della L. n. 241/1990; Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di legalità, buon andamento, efficienza dell’azione amministrativa, di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione ed elusione del principio eurounitario di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
Per la società ricorrente, in sintesi, il contegno tenuto dall’Amministrazione resistente si pone, innanzitutto, in violazione della disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 (art. 2), e in particolare del principio fondamentale dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo mediante provvedimento espresso.
Inoltre, con riguardo alla fattispecie in esame, in cui viene in rilievo un procedimento di valutazione d’impatto ambientale PNRR-PNIEC, l’art. 25, comma 2- bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce la scansione dei termini per la conclusione del procedimento medesimo, con riguardo sia alla fase istruttoria, di competenza specifica della Commissione PNRR-PNIEC, sia alla fase decisoria, di attribuzione del Ministero resistente.
La società ricorrente, dopo aver richiamato la vicenda in fatto e la pertinente disciplina normativa, ha lamentato che nel caso in esame sono trascorsi oltre due anni dalla data in cui è terminata la prima fase di consultazione del pubblico (14 giugno 2023) e oltre un anno dalla conclusione dell’ultima consultazione (13 giugno 2024), senza che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il Ministero resistente si siano pronunciati in ordine al progetto in questione; inoltre, a nulla è valsa la diffida inviata lo scorso 8 luglio 2025 al fine di sollecitare l’adozione del provvedimento.
I termini per la conclusione del procedimento di valutazione ambientale, lamenta l’esponente, non sono stati rispettati, con conseguente formazione del silenzio-inadempimento in aperta violazione dell’art. 25, comma 2- bis , decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 2 della L. 241/1990 (ribadendo la deducente che l’art. 25, comma 7, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce espressamente che “ tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”).
Inoltre, per la deducente, tale silenzio-inadempimento in relazione all’istanza di valutazione d’impatto ambientale è lesivo del principio costituzionale di efficienza e buon andamento della P.A. (art. 97), oltre che del principio eurounionale di evidente favor verso la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Infine, per la società ricorrente, l’eventuale inerzia dei soggetti chiamati a svolgere adempimenti istruttori o a rendere pareri endoprocedimentali nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale non fa venir meno la gravità dell’inadempimento dell’autorità procedente, essendo posto in capo al Ministero resistente un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC o di omessa espressione del parere dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.
In conclusione, la società ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di:
- accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, in relazione all’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale presentata in data 29 dicembre 2022;
- condannare la Commissione tecnica PNRR-PNIEC a predisporre lo schema di provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
- accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in relazione all’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale presentata in data 29 dicembre 2022;
- condannare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a concludere il procedimento di valutazione di impatto ambientale mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
- accertare e dichiarare, ove occorrer possa, l’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura, in relazione all’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale presentata in data 29 dicembre 2022;
- condannare, ove occorrer possa, il Ministero della Cultura a rilasciare il parere di concerto di cui all’art. 25, comma 2- bis , decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il ricorso merita di essere parzialmente accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati, dovendo per la restante parte, invece, essere dichiarato inammissibile.
2.1. In termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un “silenzio” che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703: cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 16 ottobre 2025, n. 1695 e T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 6 maggio 2025, n. 197).
Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).
Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’Amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666; cfr. anche T.A.R. Veneto, sez. III, 15 dicembre 2025, n. 2380).
Fermo l’obbligo giuridico di provvedere stabilito - in termini generali - dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., occorre ricordare che per l’art. 25, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Peraltro, per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 dicembre 2025, n. 1100).
2.2. Premesso quanto sopra, appare necessario osservare - in ragione delle domande proposte con l’atto introduttivo del giudizio - che, in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637), “ le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall'attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell'Assessorato competente ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 30 maggio 2022, n. 648); parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono “ ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ”, e ciò anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2 bis , decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 agosto 2024, nn. 677 e 678).
2.3. Premesso quanto sopra, in ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, non essendo stato definito con l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento in questione nonostante il decorso dei termini di legge, deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato e deve essere ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre entro il termine di trenta (30) giorni - decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza - lo schema di provvedimento di VIA e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (competente direttore generale) di adottare - entro il termine di sessanta (60) giorni dalla scadenza di quello appena visto - il provvedimento espresso conclusivo della procedura di VIA (determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi) previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (cfr. supra ) – Assessorato nei cui confronti, è bene precisare, la presente sentenza non contiene statuizione alcuna, non essendo stato destinatario di alcuna domanda da parte della società ricorrente - con la precisazione che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
Devono invece essere dichiarate inammissibili - come da avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. - le domande (di accertamento, dichiarazione e condanna) proposte contro il Ministero della Cultura, atteso che, come sopra evidenziato, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le funzioni del Ministero della Cultura devono “ ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ”, e ciò anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2 bis , decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. citt. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 agosto 2024, nn. 677 e 678).
2.4. In caso di persistente inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ovvero del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (competente direttore generale), si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., quale commissario ad acta , il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini, rispettivamente di trenta (30) giorni e di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini sopra assegnati.
Si deve ribadire, anche in relazione all’attività del commissario ad acta , che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare; inoltre, si ribadisce quanto sopra evidenziato a proposito della previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Insediatosi, il commissario ad acta designato, ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Si fa riserva, in caso di intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso - a carico dell’Amministrazione resistente e con segnalazione del conseguente danno all’erario - in esito alla presentazione, da parte del ridetto commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il ricorso in parte inammissibile, limitatamente alle domande proposte avverso il Ministero della Cultura;
- accoglie per la restante parte il proposto ricorso, nei sensi e nei termini in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato e assegna alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nonché al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica i termini in motivazione per predisporre lo schema di provvedimento di VIA e, rispettivamente, per adottare il provvedimento espresso conclusivo della procedura di VIA (previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana);
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini in motivazione;
- condanna il resistente Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge;
- dispone, a cura della Segreteria, l’adempimento di cui all’art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI IA VA, Presidente
AN PE TO TO, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PE TO TO | ZI IA VA |
IL SEGRETARIO