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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4943/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Novielli Parte_1 C.F._1
Michele
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Colella Controparte_1 C.F._2
Nicola
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 24/09/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario il 02.07.1992 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 682 parte 2 serie A anno 1992 volume 00002 quartiere
Murat; Per dalla loro unione nascevano i figli il 01.12.1995, Angela 14.06.2002; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti all'udienza del 26.02.2025 hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni così come indicate nel ricorso introduttivo
DIRITTO 2 Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Controparte_1 Parte_1
(nata a [...] il [...]) che hanno celebrato matrimonio concordatario in Bari il
[...]
02.07.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 682 parte 2 serie A anno 1992 volume 00002 quartiere Murat, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 24.09.2024 e depositato in pari data nei registri informativi ed iscritto al n. r.g. V.G.
4943/2024 e confermate all'udienza del 26.02.2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 18/03/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4943/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Novielli Parte_1 C.F._1
Michele
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Colella Controparte_1 C.F._2
Nicola
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 24/09/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario il 02.07.1992 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 682 parte 2 serie A anno 1992 volume 00002 quartiere
Murat; Per dalla loro unione nascevano i figli il 01.12.1995, Angela 14.06.2002; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti all'udienza del 26.02.2025 hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni così come indicate nel ricorso introduttivo
DIRITTO 2 Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Controparte_1 Parte_1
(nata a [...] il [...]) che hanno celebrato matrimonio concordatario in Bari il
[...]
02.07.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 682 parte 2 serie A anno 1992 volume 00002 quartiere Murat, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 24.09.2024 e depositato in pari data nei registri informativi ed iscritto al n. r.g. V.G.
4943/2024 e confermate all'udienza del 26.02.2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 18/03/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo