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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 831/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Pt_1
VERBALE DELLA Pt_2
tra con l'avv. ROSSI SILVIA Parte_3
Contro
con l'avv. SAVONA EUGENIA Controparte_1
Oggi 11/03/2025 sono comparsi l'avv. Rossi , l'avv. Miconi in sost. avv. Savona e la dott.ssa ESPOSITO CHIARA ai fini della pratica forense e la ricorrente che liberamente interrogata si riporta al contenuto del ricorso che conferma integralmente
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
- 1 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 831/24 promossa da:
rappresentata difesa dall'Avv. Silvia Rossi Parte_3
PARTE RICORRENTE
CONTRO
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente
NEL MERITO: accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza della giustificazione dell'assenza alla visita di controllo della ricorrente del 04.01.2024 e conseguentemente annullare il provvedimento del 29.02.2024 che ritiene ingiustificata la predetta assenza e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di malattia per il periodo così trattenuto con condanna dell' alla restituzione dell'indennità predetta. CP_2
Con vittoria di spese e diritti da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. per la parte convenuta
Voglia il Tribunale di VA, in funzione di Giudice del lavoro, rigettare il ricorso proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_3
Con vittoria delle spese di lite
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- 2 - Con ricorso depositato in data 7.11.2024 conveniva avanti al Tribunale di Parte_3
VA l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. CP_2
Il procuratore della ricorrente esponeva: che dipendente all'epoca dei fatti della nei mesi di dicembre Parte_3 CP_3
2023 e gennaio 2024 si è assentata dal lavoro per malattia e nel dicembre 2023 dovendosi spostare dall'indirizzo di reperibilità la ricorrente si è recata presso gli uffici di VA per sapere CP_2
le modalità di comunicazione del nuovo indirizzo;
che l'addetto all'ufficio di VA ha spiegato alla ricorrente che per comunicare la CP_2
variazione di indirizzo di reperibilità era necessario inviare una e-mail all'indirizzo dell'ufficio di medicina legale indicato nel foglio che le ha consegnato;
che in data 23.12.2023, quindi, nella necessità di spostare l'indirizzo di reperibilità la ricorrente, così come indicato dagli Uffici di VA, ha comunicato a mezzo e-mail all'indirizzo CP_2
il nuovo recapito in vigore dal 24.12.2023; Email_1
che in data 03.01.2024, nella necessità di rientrare al precedente indirizzo, la ricorrente ha comunicato detta variazione sempre a mezzo e-mail indicando testualmente che: “(…) dal 4/1, infatti, il domicilio cambierà da quello sito in via Alessandro Volta n. 8, Montalto Uffugo, 87040
Cosenza (Cs), a quello sito in Via Asiago 47, AS, 46037, VA (MN) considerando oggi
3/1 come transito” ; che in data 04.01.2024, rientrata a VA la ricorrente è venuta a conoscenza che in data
26.12.2023, pur avendo comunicato che dal 24.12.2023 sarebbe stata reperibile nell'indirizzo a
Montalto Uffugo Cosenza, era stato fatto l'accesso del medico incaricato dall' al precedente CP_2
indirizzo di VA nel quale naturalmente ella non era presente;
che la ricorrente quindi si è recata immediatamente presso gli uffici dell' di VA CP_2 giustificando l'assenza alla visita del 26.12.2024 facendo presente che questa era stata tentata in un indirizzo sbagliato avendo ella comunicato con e-mail del 23.12.2023 che dal 24.12.2024 sarebbe stata reperibile in un altro indirizzo diverso da quello di VA.; che in data 16.01.2024 la ricorrente ha ricevuto comunicazione da parte dell' con la quale è CP_2
stata informata che la giustificazione da lei fornita per l'assenza del 26.12.2023 era stata accolta;
che successivamente al rientro a VA la ricorrente è venuta a conoscenza che in data
04.01.2024 il medico incaricato dall' si era recato per la visita fiscale presso il domicilio di CP_2
Montalto Uffugo, Cosenza pur avendo lei comunicato che da quella data l'indirizzo per le eventuali visite sarebbe stato in AS VA;
- 3 - che avendo comunque inviato via e-mail la comunicazione del trasferimento di domicilio ha creduto che il tutto si sarebbe risolto come la volta precedente e ,invece, in data 29.02.2024 la ricorrente ha ricevuto comunicazione da parte dell' con la quale è stata informata che CP_2
l'assenza alla visita domiciliare del 04.01.2024 non era considerata giustificata;
che la ricorrente ha inutilmente proposto ricorso amministrativo che è stato rigettato perché il
Comitato Provinciale ha ritenuto che la ricorrente dovesse obbligatoriamente comunicare il cambio di domicilio attraverso la piattaforma , negando qualsiasi efficacia in tal senso alla e-mail dalla CP_2
stessa inviata.
Tanto premesso contestava il provvedimento 29.2.2024 con ampie e articolate argomentazioni CP_2
giuridiche
Rilevava in particolare che alcuna norma di legge impone al lavoratore di comunicare il proprio indirizzo di reperibilità attraverso il servizio telematico del sito e che la circolare cui fa CP_2 CP_2
riferimento il Comitato Provinciale è atto normativo interno che può tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente ma non può prevedere alcuna limitazione soggettiva;
che in ogni caso la ricorrente si era personalmente recata presso la sede di VA ove le avevano indicato come modalità di comunicazione del cambio di CP_2
indirizzo di reperibilità l'invio della e-mail all'indirizzo indicato nel foglio a lei consegnato direttamente allo sportello;
che la decisione del Comitato Provinciale lede il principio del legittimo affidamento espresso in questo caso con l'obbligo di non venire contra factum proprium, cioè di comportarsi in modo coerente e non contraddittorio al proprio precedente orientamento posto che nello stesso identico episodio accaduto 20 giorni prima l' aveva accettato la CP_2
giustificazione resa dalla lavoratrice ingenerando in lei la convinzione di aver operato correttamente.
Aggiungeva , in merito, alla tempestività della comunicazione, che la ricorrente ha inviato l'e-mail non appena è venuta a conoscenza della data del ritorno a VA e non essendo un viaggio organizzato la ricorrente non sapeva a priori le date di spostamento da un indirizzo all'altro
Concludeva come sopra indicato .
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso . CP_2
Il procuratore dell' , in estrema sintesi, invocava il messaggio n. 2442/2023 e la CP_2 Per_1
circolare 106/2020 ai sensi dei quai il lavoratore deve comunicare con la massima tempestività
l'eventuale variazione mediante la funzionalità "Indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo" presente nel servizio "Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo" in modo tale da consentire il regolare svolgimento della visita stessa e considerato che la comunicazione è
- 4 - stata fatta per e NON tempestivamente , legittimamente l' ha disposto la perdita CP_4 CP_2 dell''indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento
I fatti di causa sono pacifici
La ricorrente ha comunicato, il giorno 03.01.2024 alle ore 15:54, tramite email all'indirizzo la variazione dell'indirizzo di reperibilità, da quello temporaneo già Email_1
in precedenza comunicato (Via Alessandro Volta, Montalto, Cosenza) a quello originario di Via
Asiago 47, AS di Roncoferraro.
Innanzitutto non è vero che la ricorrente ha fatto affidamento sulla correttezza delle modalità di comunicazione della variazione di indirizzo perché la prima volta l' ha accolto la CP_2 giustificazione da lei fornita per l'assenza del 26.12.2023 .
è infatti venuta a conoscenza di detta determinazione in data 16.1.2024 mentre Parte_3
ha comunicato per la seconda volta il cambio di indirizzo 13 giorni prima .
In secondo luogo se è vero che le circolari sono norme interne che non vincolano gli utenti e CP_2
neppure il giudice è altrettanto vero che spesso , come nel caso di specie, contengono norme di buon senso che gli assicurati devono osservare.
CP_ La circolare n. 106/2020, dispone che “Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, si ribadisce l'onere di comunicare all' eventuali variazioni di CP_2
reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC per indirizzo errato del lavoratore.
Ritiene questo giudice che la ricorrente, al di là delle modalità utilizzate ( mail in luogo di accesso alla funzionalità “indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo “ presente nel servizio “sportello al cittadino per le visite mediche di controllo” ) , non abbia utilizzato la dovuta diligenza in quanto non ha inviato la variazione di indirizzo con la dovuta tempestività e sollecitudine.
Proprio perché non era un “viaggio organizzato” e la lavoratrice era a casa in malattia , è certo che aveva il diritto di decidere improvvisamente di tornare a casa , ma è altrettanto vero che avrebbe potuto e dovuto prevedere che la sua mail non fosse letta “in tempo reale” dagli impiegati
- 5 - dell' tanto da organizzare l'invio del medico fiscale al corretto indirizzo , peraltro, mutato per CP_2
la seconda volta in un arco temporale ridotto .
Diversamente detto: la vicenda è particolare in quanto in un lasso temporale di 10 giorni la ricorrente ha variato l'indirizzo di reperibilità due volte ed era suo onere comunicare la seconda variazione in tempo utile per consentire all' l'organizzazione e l'effettuazione delle visite CP_2
mediche di controllo da parte dei medici da esso incaricati .
Come correttamente rilevato dal procuratore dell' , la ratio che muove la necessità che la CP_2 comunicazione di variazione di domicilio sia tempestiva, sta nell'esigenza che il cambio di domicilio non arrechi pregiudizio alcuno alla possibilità di disporre a carico del lavoratore una
CP_ visita di controllo domiciliare e, quindi, va da sé che se il lavoratore comunica all' il cambio di domicilio solo il pomeriggio prima che esso avvenga, all'Ente non residua il tempo materiale per predisporre una eventuale visita fiscale o, meglio, per organizzare l'invio del medico fiscale al corretto indirizzo di reperibilità
Il ricorso quindi deve essere rigettato
La peculiarità e la natura interpretativa delle questioni trattate consigliano di compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede: rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in VA , l'11.3.2025
Il giudice
Simona Gerola
- 6 -
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Pt_1
VERBALE DELLA Pt_2
tra con l'avv. ROSSI SILVIA Parte_3
Contro
con l'avv. SAVONA EUGENIA Controparte_1
Oggi 11/03/2025 sono comparsi l'avv. Rossi , l'avv. Miconi in sost. avv. Savona e la dott.ssa ESPOSITO CHIARA ai fini della pratica forense e la ricorrente che liberamente interrogata si riporta al contenuto del ricorso che conferma integralmente
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
- 1 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 831/24 promossa da:
rappresentata difesa dall'Avv. Silvia Rossi Parte_3
PARTE RICORRENTE
CONTRO
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente
NEL MERITO: accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza della giustificazione dell'assenza alla visita di controllo della ricorrente del 04.01.2024 e conseguentemente annullare il provvedimento del 29.02.2024 che ritiene ingiustificata la predetta assenza e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di malattia per il periodo così trattenuto con condanna dell' alla restituzione dell'indennità predetta. CP_2
Con vittoria di spese e diritti da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. per la parte convenuta
Voglia il Tribunale di VA, in funzione di Giudice del lavoro, rigettare il ricorso proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_3
Con vittoria delle spese di lite
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- 2 - Con ricorso depositato in data 7.11.2024 conveniva avanti al Tribunale di Parte_3
VA l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. CP_2
Il procuratore della ricorrente esponeva: che dipendente all'epoca dei fatti della nei mesi di dicembre Parte_3 CP_3
2023 e gennaio 2024 si è assentata dal lavoro per malattia e nel dicembre 2023 dovendosi spostare dall'indirizzo di reperibilità la ricorrente si è recata presso gli uffici di VA per sapere CP_2
le modalità di comunicazione del nuovo indirizzo;
che l'addetto all'ufficio di VA ha spiegato alla ricorrente che per comunicare la CP_2
variazione di indirizzo di reperibilità era necessario inviare una e-mail all'indirizzo dell'ufficio di medicina legale indicato nel foglio che le ha consegnato;
che in data 23.12.2023, quindi, nella necessità di spostare l'indirizzo di reperibilità la ricorrente, così come indicato dagli Uffici di VA, ha comunicato a mezzo e-mail all'indirizzo CP_2
il nuovo recapito in vigore dal 24.12.2023; Email_1
che in data 03.01.2024, nella necessità di rientrare al precedente indirizzo, la ricorrente ha comunicato detta variazione sempre a mezzo e-mail indicando testualmente che: “(…) dal 4/1, infatti, il domicilio cambierà da quello sito in via Alessandro Volta n. 8, Montalto Uffugo, 87040
Cosenza (Cs), a quello sito in Via Asiago 47, AS, 46037, VA (MN) considerando oggi
3/1 come transito” ; che in data 04.01.2024, rientrata a VA la ricorrente è venuta a conoscenza che in data
26.12.2023, pur avendo comunicato che dal 24.12.2023 sarebbe stata reperibile nell'indirizzo a
Montalto Uffugo Cosenza, era stato fatto l'accesso del medico incaricato dall' al precedente CP_2
indirizzo di VA nel quale naturalmente ella non era presente;
che la ricorrente quindi si è recata immediatamente presso gli uffici dell' di VA CP_2 giustificando l'assenza alla visita del 26.12.2024 facendo presente che questa era stata tentata in un indirizzo sbagliato avendo ella comunicato con e-mail del 23.12.2023 che dal 24.12.2024 sarebbe stata reperibile in un altro indirizzo diverso da quello di VA.; che in data 16.01.2024 la ricorrente ha ricevuto comunicazione da parte dell' con la quale è CP_2
stata informata che la giustificazione da lei fornita per l'assenza del 26.12.2023 era stata accolta;
che successivamente al rientro a VA la ricorrente è venuta a conoscenza che in data
04.01.2024 il medico incaricato dall' si era recato per la visita fiscale presso il domicilio di CP_2
Montalto Uffugo, Cosenza pur avendo lei comunicato che da quella data l'indirizzo per le eventuali visite sarebbe stato in AS VA;
- 3 - che avendo comunque inviato via e-mail la comunicazione del trasferimento di domicilio ha creduto che il tutto si sarebbe risolto come la volta precedente e ,invece, in data 29.02.2024 la ricorrente ha ricevuto comunicazione da parte dell' con la quale è stata informata che CP_2
l'assenza alla visita domiciliare del 04.01.2024 non era considerata giustificata;
che la ricorrente ha inutilmente proposto ricorso amministrativo che è stato rigettato perché il
Comitato Provinciale ha ritenuto che la ricorrente dovesse obbligatoriamente comunicare il cambio di domicilio attraverso la piattaforma , negando qualsiasi efficacia in tal senso alla e-mail dalla CP_2
stessa inviata.
Tanto premesso contestava il provvedimento 29.2.2024 con ampie e articolate argomentazioni CP_2
giuridiche
Rilevava in particolare che alcuna norma di legge impone al lavoratore di comunicare il proprio indirizzo di reperibilità attraverso il servizio telematico del sito e che la circolare cui fa CP_2 CP_2
riferimento il Comitato Provinciale è atto normativo interno che può tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente ma non può prevedere alcuna limitazione soggettiva;
che in ogni caso la ricorrente si era personalmente recata presso la sede di VA ove le avevano indicato come modalità di comunicazione del cambio di CP_2
indirizzo di reperibilità l'invio della e-mail all'indirizzo indicato nel foglio a lei consegnato direttamente allo sportello;
che la decisione del Comitato Provinciale lede il principio del legittimo affidamento espresso in questo caso con l'obbligo di non venire contra factum proprium, cioè di comportarsi in modo coerente e non contraddittorio al proprio precedente orientamento posto che nello stesso identico episodio accaduto 20 giorni prima l' aveva accettato la CP_2
giustificazione resa dalla lavoratrice ingenerando in lei la convinzione di aver operato correttamente.
Aggiungeva , in merito, alla tempestività della comunicazione, che la ricorrente ha inviato l'e-mail non appena è venuta a conoscenza della data del ritorno a VA e non essendo un viaggio organizzato la ricorrente non sapeva a priori le date di spostamento da un indirizzo all'altro
Concludeva come sopra indicato .
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso . CP_2
Il procuratore dell' , in estrema sintesi, invocava il messaggio n. 2442/2023 e la CP_2 Per_1
circolare 106/2020 ai sensi dei quai il lavoratore deve comunicare con la massima tempestività
l'eventuale variazione mediante la funzionalità "Indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo" presente nel servizio "Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo" in modo tale da consentire il regolare svolgimento della visita stessa e considerato che la comunicazione è
- 4 - stata fatta per e NON tempestivamente , legittimamente l' ha disposto la perdita CP_4 CP_2 dell''indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento
I fatti di causa sono pacifici
La ricorrente ha comunicato, il giorno 03.01.2024 alle ore 15:54, tramite email all'indirizzo la variazione dell'indirizzo di reperibilità, da quello temporaneo già Email_1
in precedenza comunicato (Via Alessandro Volta, Montalto, Cosenza) a quello originario di Via
Asiago 47, AS di Roncoferraro.
Innanzitutto non è vero che la ricorrente ha fatto affidamento sulla correttezza delle modalità di comunicazione della variazione di indirizzo perché la prima volta l' ha accolto la CP_2 giustificazione da lei fornita per l'assenza del 26.12.2023 .
è infatti venuta a conoscenza di detta determinazione in data 16.1.2024 mentre Parte_3
ha comunicato per la seconda volta il cambio di indirizzo 13 giorni prima .
In secondo luogo se è vero che le circolari sono norme interne che non vincolano gli utenti e CP_2
neppure il giudice è altrettanto vero che spesso , come nel caso di specie, contengono norme di buon senso che gli assicurati devono osservare.
CP_ La circolare n. 106/2020, dispone che “Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, si ribadisce l'onere di comunicare all' eventuali variazioni di CP_2
reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC per indirizzo errato del lavoratore.
Ritiene questo giudice che la ricorrente, al di là delle modalità utilizzate ( mail in luogo di accesso alla funzionalità “indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo “ presente nel servizio “sportello al cittadino per le visite mediche di controllo” ) , non abbia utilizzato la dovuta diligenza in quanto non ha inviato la variazione di indirizzo con la dovuta tempestività e sollecitudine.
Proprio perché non era un “viaggio organizzato” e la lavoratrice era a casa in malattia , è certo che aveva il diritto di decidere improvvisamente di tornare a casa , ma è altrettanto vero che avrebbe potuto e dovuto prevedere che la sua mail non fosse letta “in tempo reale” dagli impiegati
- 5 - dell' tanto da organizzare l'invio del medico fiscale al corretto indirizzo , peraltro, mutato per CP_2
la seconda volta in un arco temporale ridotto .
Diversamente detto: la vicenda è particolare in quanto in un lasso temporale di 10 giorni la ricorrente ha variato l'indirizzo di reperibilità due volte ed era suo onere comunicare la seconda variazione in tempo utile per consentire all' l'organizzazione e l'effettuazione delle visite CP_2
mediche di controllo da parte dei medici da esso incaricati .
Come correttamente rilevato dal procuratore dell' , la ratio che muove la necessità che la CP_2 comunicazione di variazione di domicilio sia tempestiva, sta nell'esigenza che il cambio di domicilio non arrechi pregiudizio alcuno alla possibilità di disporre a carico del lavoratore una
CP_ visita di controllo domiciliare e, quindi, va da sé che se il lavoratore comunica all' il cambio di domicilio solo il pomeriggio prima che esso avvenga, all'Ente non residua il tempo materiale per predisporre una eventuale visita fiscale o, meglio, per organizzare l'invio del medico fiscale al corretto indirizzo di reperibilità
Il ricorso quindi deve essere rigettato
La peculiarità e la natura interpretativa delle questioni trattate consigliano di compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede: rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in VA , l'11.3.2025
Il giudice
Simona Gerola
- 6 -