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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8901 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 20440/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente Parte_1 in Bussero (MI), Via San Francesco n. 6, con l'Avv. SARA BERTOLAI e l'Avv. ELEONORA RESTIFO presso le quali ha eletto domicilio telematico;
e
2) , nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente in [...]Parte_2
d'Adda (LC), Via Gasparotto n. 5, con l'Avv. CLARA RUSSO, presso la quale ha eletto domicilio telematico;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...].
[...]
FATTO Con ricorso depositato in data 30.5.2025 la sig.ra adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 richiedere la modifica della regolamentazione dell'affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio e in particolare la modifica dell'ordinanza n. cron. 1607/2018 del 20/07/2018 emessa dal Tribunale di Milano – Sezione Nona civile a definizione nel procedimento R.G. n. 38987/2017. Con memoria di costituzione depositata in data 14.10.2025 in sig. chiedeva Parte_2 il rigetto di tutte le domande avversarie, con conseguente conferma della predetta ordinanza. All'udienza del 31 ottobre 2025 avanti al Giudice onorario, Dott.ssa Bruni, le parti raggiungevano un accordo complessivo della lite e congiuntamente chiedevano di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis, 51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis n. 17 c.p.c. nonché al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c. In quella sede confermavano l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico e congiuntamente chiedevano di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
A) Conferma affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre. I figli staranno col padre a fine settimana alternati: uno dal sabato mattina alle ore 12.00 sino alla domenica dopo cena alle ore 21.00 circa ed un altro dal venerdì, dall'uscita dal lavoro paterna, sino alla domenica pomeriggio indicativamente per le ore 19.00;
B) Durante la settimana il papà prenderà i figli il lunedì ed il mercoledì dopo il lavoro per riportarli dalla mamma dopo cena entro le ore 21.30 circa. Quando il fine settimana paterno inizia dal venerdì sera verrà mantenuta infrasettimanalmente solo la visita del lunedì;
C) Eventuali ritardi verranno comunicati e le suddette modalità potranno essere modificate con accordo diretto tra padre e con comunicazione alla mamma, attesa la sua età; Per_1
D) Le suddette modalità, in ogni caso, su accordo dei genitori potranno comunque essere modificate;
E) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento l'importo di € 550,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 17 di ogni mese, ferma la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% come già concordate, ovvero come da Protocollo del Tribunale di Milano;
F) Il padre conviene che la Sig.ra richiederà e percepirà l'assegno unico al 100%; Pt_1
G) I genitori comunicheranno fra loro a mezzo WhatsApp e la madre si farà parte diligente ad agevolare le comunicazioni padre-scuola qualora cambiasse la password di riferimento, fornendo le nuove credenziali;
H) I genitori dichiarano di rinunciare ai procedimenti penali in corso e la Sig.ra condiziona Pt_1 la propria rinuncia a quella della Sig.ra compagna e convivente del signor Per_3 Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto ex art. 316 ss c.c reso dal Tribunale di Milano n. cron. 1607/2018 del 20/07/2018
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Conferma nel resto per quanto di ragione
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente Parte_1 in Bussero (MI), Via San Francesco n. 6, con l'Avv. SARA BERTOLAI e l'Avv. ELEONORA RESTIFO presso le quali ha eletto domicilio telematico;
e
2) , nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente in [...]Parte_2
d'Adda (LC), Via Gasparotto n. 5, con l'Avv. CLARA RUSSO, presso la quale ha eletto domicilio telematico;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...].
[...]
FATTO Con ricorso depositato in data 30.5.2025 la sig.ra adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 richiedere la modifica della regolamentazione dell'affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio e in particolare la modifica dell'ordinanza n. cron. 1607/2018 del 20/07/2018 emessa dal Tribunale di Milano – Sezione Nona civile a definizione nel procedimento R.G. n. 38987/2017. Con memoria di costituzione depositata in data 14.10.2025 in sig. chiedeva Parte_2 il rigetto di tutte le domande avversarie, con conseguente conferma della predetta ordinanza. All'udienza del 31 ottobre 2025 avanti al Giudice onorario, Dott.ssa Bruni, le parti raggiungevano un accordo complessivo della lite e congiuntamente chiedevano di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis, 51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis n. 17 c.p.c. nonché al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c. In quella sede confermavano l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico e congiuntamente chiedevano di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
A) Conferma affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre. I figli staranno col padre a fine settimana alternati: uno dal sabato mattina alle ore 12.00 sino alla domenica dopo cena alle ore 21.00 circa ed un altro dal venerdì, dall'uscita dal lavoro paterna, sino alla domenica pomeriggio indicativamente per le ore 19.00;
B) Durante la settimana il papà prenderà i figli il lunedì ed il mercoledì dopo il lavoro per riportarli dalla mamma dopo cena entro le ore 21.30 circa. Quando il fine settimana paterno inizia dal venerdì sera verrà mantenuta infrasettimanalmente solo la visita del lunedì;
C) Eventuali ritardi verranno comunicati e le suddette modalità potranno essere modificate con accordo diretto tra padre e con comunicazione alla mamma, attesa la sua età; Per_1
D) Le suddette modalità, in ogni caso, su accordo dei genitori potranno comunque essere modificate;
E) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento l'importo di € 550,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 17 di ogni mese, ferma la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% come già concordate, ovvero come da Protocollo del Tribunale di Milano;
F) Il padre conviene che la Sig.ra richiederà e percepirà l'assegno unico al 100%; Pt_1
G) I genitori comunicheranno fra loro a mezzo WhatsApp e la madre si farà parte diligente ad agevolare le comunicazioni padre-scuola qualora cambiasse la password di riferimento, fornendo le nuove credenziali;
H) I genitori dichiarano di rinunciare ai procedimenti penali in corso e la Sig.ra condiziona Pt_1 la propria rinuncia a quella della Sig.ra compagna e convivente del signor Per_3 Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto ex art. 316 ss c.c reso dal Tribunale di Milano n. cron. 1607/2018 del 20/07/2018
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Conferma nel resto per quanto di ragione
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai