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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17679 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71240/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71240/2018 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to ROEFARO BARBARA, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2 avv.ti COGNETTI MICAELA e SANTINI MATTEO. giusta procura in atti;
RESISTENTE
nonché nei confronti di AVV. CAGNAZZO ALESSANDRA, n.q. curatore speciale dei minori
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.11.2018 ha chiesto al Tribunale Parte_1 la pronuncia della separazione, con addebito, da con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio in LB Laziale (Roma) il 17.06.2000, precisando che dalla detta unione erano nati i figli (n. il 16.01.2003), (n. il 05.07.2007) Per_1 Per_2
e (n. il 24.09.2008). Per_3
La ricorrente in particolare rappresentava: che da subito il marito si era dimostrato oppressivo ed irascibile e, col passare del tempo, il carattere autoritario si era acuito sfociando in atteggiamenti sempre più violenti ed aggressivi;
che la situazione era peggiorata repentinamente dopo la nascita del secondo figlio divenendo la ricorrente vittima delle più disparate umiliazioni fisiche e psichiche, anche dinnanzi ai propri figli;
che questa situazione l'aveva costretta a chiedere la separazione personale che il marito aveva concesso in via consensuale solo a determinate condizioni, prima fra tutte la collocazione prevalente dei figli presso l'abitazione del padre;
che le parti erano addivenute così ad una separazione personale consensuale presso il Tribunale Civile di
Roma, n. R.G. 68044/2011, omologata il 21.02.2012; che però la separazione personale non aveva avuto luogo, poiché la non riusciva a lasciare, neanche per un Parte_1 giorno, i propri figli, ultimo dei quali, peraltro, affetto da gravi problemi di salute e all'epoca veramente molto piccolo;
che la situazione precipitava rovinosamente, un'altra volta, e nel 2017 la convivenza diveniva talmente intollerabile che l'odierna ricorrente chiedeva, con altro ricorso, la separazione dal marito;
che ancora una volta vi era un componimento tra le parti e, nonostante la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, nessuno si era presentato all'udienza presidenziale;
che nell'ultimo anno alla intollerabilità della convivenza dei coniugi si era aggiunto un inaspettato atteggiamento ostile dei figli e nei confronti della madre;
che entrambe le parti erano Per_1 Per_2 dipendenti di due diversi Supermercati Carrefour con uno stipendio la di Parte_1 circa € 1.400,00 e il di circa € 1.600,00, compresi gli assegni familiari erogati CP_1 interamente in favore del marito;
che il resistente, da anni accumulava su un conto corrente comune, di recente chiuso, il denaro proveniente dal lavoro della coppia per poi investirlo in fondi e titoli dello Stato a suo nome e che così facendo aveva alienato il denaro comune accumulando, a suo esclusivo nome, una vera e propria fortuna quantificabile in circa € 250.000,00.
La ricorrente pertanto chiedeva: la pronuncia della separazione personale giudiziale delle parti con addebito al marito;
che la casa coniugale, di proprietà dell'Ater, venisse assegnata alla ricorrente con quanto in essa contenuto;
che fosse statuito che la responsabilità genitoriale sui figli venisse esercitata in forma condivisa da entrambi i genitori con collocamento dei figli nella casa materna, con ampie modalità di visita per il padre;
che fosse disposto che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
che fosse stabilito che il padre avrebbe dovuto versare alla madre, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 750,00 (euro
250,00 per ogni figlio) ponendo le spese straordinarie dei figli, intendendo come tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Roma, a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e che fosse statuita la restituzione del 50% del denaro prelevato dal dal conto corrente comune Bancoposta e facente parte della comunione dei CP_1 beni, domanda, quest'ultima, poi rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni.
Si costituiva il quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 della domanda di separazione per l'intervenuta separazione personale dei coniugi, presso il Tribunale Civile di Roma RGN 68044/2011 omologata il 21.02.2012 rilevando che successivamente alla separazione, aveva acconsentito che la moglie frequentasse l'abitazione familiare per vedere i figli e avere un contatto più frequente con gli stessi considerata la loro tenera età ma che la pur avendo libero Parte_1 accesso alla casa familiare, di fatto conduceva una vita autonoma, avendo altre relazioni sentimentali e amicizie diverse dal marito, non avvenendo alcuna riconciliazione tra le parti. Il Sindotti, altresì, deduceva: di aver instaurato un ottimo rapporto con i figli essendosi sempre amorevolmente occupato degli stessi;
che il piccolo di anni 10 aveva dei problemi fisici e necessitava di continue cure;
Per_3 che la madre aveva dimostrato poco affetto e cura nei confronti dei figli;
di godere di uno stipendio netto di € 1.600,00 mentre la ricorrente, che era anche proprietaria di un immobile in Nettuno, percepiva uno stipendio netto di € 1.500,00; che la richiesta di addebito era oltre che intempestiva, atteso che Codesto Tribunale aveva già omologato una separazione consensuale tra le stesse parti nel 2012; assolutamente infondata.
Il resistente, perciò, chiedeva la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti alle seguenti condizioni: che la casa coniugale di proprietà dell' rimanesse assegnata al marito in quanto la moglie se CP_2 ne era allontanata portando con sé i suoi effetti personali;
che fosse disposto che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
che fosse posto a carico della madre un assegno di mantenimento per i figli e Per_1 Per_2 Per_3 di € 750,00 ( 250,00 per ciascun figlio) da corrispondere al entro il giorno 5 di CP_1 ciascun mese ponendo le spese straordinarie, intendendosi come tali quelle di cui al
Protocollo del Tribunale di Roma, su entrambi i coniugi in maniera partitaria;
che fosse disposto l'affido congiunto dei figli e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 con collocamento degli stessi presso il padre nella casa familiare sita in Roma via
Matteo TO n. 22 con facoltà della madre di vederli compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici dei medesimi secondo ampie modalità di visita.
All'udienza presidenziale del 29.04.2019 il Presidente sentiva personalmente le parti ed all'udienza del 28.05.2019 sentiva i figli e, conseguentemente, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
affidava i figli minori ad entrambi in genitori, con collocamento presso il padre a cui veniva assegnata la casa coniugale sita in Roma, via Matteo Tondi 22, ed ampie modalità di visita per la madre;
fissava in € 600,00 il contributo mensile dovuto dalla madre il mantenimento dei tre figli, ponendo le spese straordinarie in pari misura su entrambe le parti;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 17.02.2021 veniva espletato l'interrogatorio formale del marito e venivano sentiti i testimoni.
In data 25.01.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, rilevato che l'intervenuta sentenza penale di condanna a carico del resistente alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di lesioni personali in danno della moglie e di maltrattamenti in famiglia in presenza dei figli minori imponeva di derogare alla regola dell'affidamento condiviso e che non appariva praticabile l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, considerata la cristallizzazione del rifiuto materno difficilmente lavorabile data la risalenza nel tempo e l'età dei minori, a modifica dei provvedimenti vigenti, confermati nel resto, affidava i figli ancora minori e ai Per_2 Per_3
Servizi sociali competenti con riferimento alla residenza effettiva dei minori e nominava l'avv. Alessandra Cagnazzo quale Curatore speciale dei minori.
Si costituiva, pertanto, l'avv. Cagnazzo la quale, sentiti i minori e i genitori, rilevava: che dall'ascolto dei minori e , rispettivamente di 17 e 16 anni, era Per_2 Per_3 emersa la loro richiesta espressa di rimanere a vivere con il padre e con la sorella maggiore, nella casa in cui sono sempre vissuti tutti e tre i fratelli, anche dopo la separazione fra i genitori che aveva visto la madre allontanarsene;
che dal medesimo ascolto era emersa la problematicità del rapporto dei figli con la madre;
che la si era dichiarata disponibile ad accogliere i figli sulla considerazione di Parte_1 averli sempre voluti e di essere stata costretta ad allontanarsene per sottrarsi alla violenza e perché non aveva le possibilità economiche per tenerli con sé in una casa che li accogliesse adeguatamente e chiedeva confermarsi l'affidamento di entrambi i minori ai Servizi Sociali e disporsi l'avvio di un percorso di sostegno psicologico in favore di entrambi i figli.
In data 03.07.2025 il Giudice lette le note di trattazione scritta, rilevato che le parti avevano già depositato le comparse conclusionali, riserva la decisione al collegio senza termini ex art. 190 c.p.c.
§§§
Separazione dei coniugi
Quanto alla separazione richiesta da parte ricorrente, il resistente ne ha eccepito l'inammissibilità, attesa l'intervenuta separazione consensuale tra le parti omologata il
21.02.2012 presso il Tribunale Civile di Roma, chiedendo che fosse direttamente dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, il resistente ha rilevato che successivamente alla separazione, aveva acconsentito che la moglie frequentasse l'abitazione familiare per vedere i figli e avere un contatto più frequente con gli stessi considerata la loro tenera età ma che la pur avendo libero accesso alla casa familiare, di fatto aveva condotto una Parte_1 vita autonoma, non avvenendo alcuna riconciliazione tra le parti;
mentre la ricorrente sosteneva che la separazione, sebbene omologata, non aveva avuto luogo, poiché non era riuscita a lasciare, neanche per un giorno, i propri figli, l'ultimo dei quali, peraltro, affetto da gravi problemi di salute e all'epoca veramente molto piccolo.
L'art. 157 c.c. statuisce che “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.”
In merito a ciò si osserva che, all'udienza del 28.05.2019, la figlia ha dichiarato Per_1
“mamma e papà sono separati dal 2012, sono tornati a vivere insieme perché noi eravamo piccoli, circa sei mesi fa mamma è andata via di casa e l'ho vista solo due volte” circostanza confermata dallo stesso resistente in sede di interrogatorio formale in data 17.02.2021 il quale ha rappresentato che “Fino al 2012 la sig ra ha Parte_1 vissuto nella casa come coniuge;
dopo aver chiesto la separazione nel 2012, la sig ra
pur avendo la residenza a Nettuno, però ,è rimasta a casa di Via Tondi, in Parte_1 quanto, lavorando entrambi con i turni e senza aiuto di familiari, siamo rimasti tutti insieme in Via Matteo Tondi 22 in Roma per accudire i ragazzi e ognuno faceva la sua vita.”
Per quanto riportato dunque la di fatto non si è mai allontanata dalla casa Parte_1 familiare dopo la separazione del 2012 ed ha continuato a restarvi fino al 2018 quanto poi ha avviato il presente giudizio, le parti hanno perciò per oltre 5 anni tenuto un comportamento non equivoco inequivocabilmente incompatibile con lo stato di separazione avendo continuato a vivere presso la casa familiare ed ad occuparsi dei figli.
La domanda di separazione personale proposta da è, pertanto, Parte_1 ammissibile e deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato all'udienza di comparizione delle parti, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Addebito della separazione
La parte ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata all'altro coniuge.
In particolare, la ricorrente ha allegato che il marito per anni ha tenuto una condotta improntata sulla violenza fisica e psichica verso la moglie e che alle reiterate violenze facevano seguito i gravissimi fatti del 22.12.2018 che avevano rappresentato l'ultima ma non più grave violenza del marito nei confronti della moglie, che l'aveva minacciata con un coltello alla gola, e l'aveva presa a calci e schiaffi.
L'art. 151 co. II c.c. in tema di separazione prevede che “il Giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Affinché sia pronunciato l'addebito non è sufficiente la mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che detta violazione abbia determinato la crisi familiare.
Detto duplice accertamento non deve però essere compiuto qualora la condotta addebitata all'altro coniuge consista in atti di violenza psichici o fisici;
in questo caso la condotta aggressiva dell'altro coniuge è sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito al nesso eziologico di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio. Tale criterio non deve considerarsi una deroga alla normale procedura di accertamento di addebito della separazione ma si fonda sul presupposto che l'atto di violenza è idoneo in re ipsa a determinare l'intollerabilità della convivenza.
Detto principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione per la quale “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.” (Cass. Civ., sez. I;
24.10.2022 n. 31351).
Per le violenze perpetrare parte resistente è stato sottoposto a processo penale in seguito al quale è stato condannato in primo grado alla pena di due anni e sei mesi, pena poi ridotta in appello ad un anno e cinque mesi per maltrattamenti in famiglia essendo stato nel corso del giudizio di primo grado, come si legge nella relativa sentenza,
“dimostrato che l'imputato si sia reso artefice di tutte le condotte delittuose descritte nei capi di imputazione ai danni della moglie convivente ed in presenza dei figli minori
(c.d. violenza assistita).” In sede di appello nella relativa sentenza è chiaramente espresso che “deve ritenersi provato che l'imputato abbia tenuto condotte violente, minacciose, offensive ed aggressive durante la convivenza con la persona offesa e che tale comportamento illeciti si sia protratto per tutto il periodo citato in imputazione, dovendosi ritenere gli episodi specificamente descritti al capo a) come meramente esemplificativi e non certo esaustivi della condotta delittuosa” e, pertanto, il Giudice dell'Appello ha provveduto solo alla rideterminazione della pena per l'esclusione dell'aggravante contestata al capo A.
Invero, la condotta violenta del tenuta nel corso del matrimonio si evince anche CP_1 dalle testimonianze assunte nel presente giudizio.
In particolare, , responsabile presso l'ipermercato in cui lavora la Testimone_1 ricorrente ha dichiarato di aver assistito a cambiamenti di umore della Parte_1 durante il lavoro evidenziando che “era molto agitata e spaventata. Ho visto anche su entrambe le gambe dei grossi lividi e oltretutto era anche claudicante, penso per il dolore. Preciso che sono arrivata a lavorare nel punto vendita dove lavora Pt_1 nel 2015 e ci lavoro ancora.” Anche il teste collega della Testimone_2 ricorrente, ha dichiarato “Io lavoro nello stesso ipermercato dove lavora e Pt_1 lavoravo con lei da circa il 2015 e stavamo nello stesso riparto. Vidi nel tempo Pt_1 cambiata moltissimo, non sorrideva più ed era anche dimagrita molto e quando eravamo in pausa non mangiava più e pensai che c'era qualcosa che non andava. Le chiesi più volta cosa succedeva ma era molto riservata, finchè un giorno, Pt_1 eravamo in magazzino insieme, non ricordo quando però, la vedevo assente e le chiesi cosa stesse succedendo e lei mi riferì di avere problemi con il marito e mi disse che aveva subito delle violenze e infatti zoppicava e non riusciva a tirare su dei pesi. In quella occasione mi disse di avere subito delle percosse e io le suggerii di andare a parlare con la responsabile, la sig.ra , per informarla della sua Testimone_1 situazione e dell'accaduto e con la quale, essendo donna, avrebbe potuto senza disagi far vedere i lividi. Io, preciso che non li vidi.”
Codesto Collegio osserva che dall'esito del giudizio penale conclusosi con la condanna del e da quanto rappresentato dai testimoni è pienamente emersa la condotta CP_1 violenta del marito in danno della moglie durante il matrimonio e, pertanto, ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente addebitando la separazione al marito.
Mantenimento dei coniugi
Entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e chiedono che il
Tribunale statuisca che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento.
La domanda concorde delle parti deve essere accolta disponendo che le parti dovranno provvedere ciascuna al proprio mantenimento.
Affidamento, collocamento e diritto di visita
Codesto Collegio deve dare atto del raggiungimento, nelle more del presente giudizio, della maggiore età da parte dei figli (n. il 16.01.2003) e (n. il Per_1 Per_2
05.07.2007), deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine all'affidamento ed al collocamento degli stessi ed alla relativa frequentazione con la madre.
Quanto al figlio di anni 17 occorre osservare quanto emerge dalle relazioni Per_3
Servizi espletate in questi anni. Dalla prima relazione, risalente al 10.12.2020, è evidenziato che “Quando viene trattato l'argomento famiglia, sembra poco Per_3 coinvolto da ciò; riporta che dal giorno del suo compleanno (settembre 2020) non vede la madre, la quale viene descritta come poco interessata a trascorrere del tempo insieme.”; l'anno successivo, con relazione del 15.09.2021, i Servizi hanno rilevato che “entrambi i genitori appaiono coinvolti in maniera disfunzionale nel conflitto di coppia, che non permette loro di raggiungere un livello comunicativo adeguato, rischiando di far rimanere sullo sfondo le esigenze e i bisogni dei figli” mentre nell'ultima relazione del 03.10.2022, viene registrato un rasserenamento dei rapporti familiari tanto che “la Signora ha un nuovo compagno, conosciuto da tutti Parte_1
e tre i figli con cui hanno, a detta della Signora, un buon rapporto. Questa estate nel mese di Luglio, tutti e tre i figli sono andati in vacanza con la madre e il compagno
[…] Il Signor riconosce un avvicinamento della madre ai figli, seppur per lui CP_1 insufficiente rispetto al ruolo genitoriale, sminuendo l'importanza della ripresa del rapporto madre – figli. Anch'egli sta svolgendo il sostegno genitoriale presso il Centro per le Famiglie territorialmente competente ed ha effettuato alla data odierna cinque colloqui di sostegno genitoriale individuale. Tuttavia emerge ancora una mancanza di comunicazione tra i due genitori che inficia il rapporto con i figli in quanto influisce suo ruolo adultizzato che i ragazzi sono chiamati ad assumere, si è condiviso con
l'equipe del Centro di iniziare un lavoro congiunto al fine di permettere il ripristino di una comunicazione efficace per il benessere dei figli.”
Si osserva, altresì, che dalla relazione del TSMREE del 16.01.2023 emerge un forte legame tra i tre fratelli ed in particolare tra e il quale ha dimostrato Per_2 Per_3 una apertura al rapporto con la madre, infatti, si legge che “Nei colloqui si evidenzia un forte legame affettivo all'interno della fratria ed in particolare tra e Per_3
identifica il fratello maggiore come un modello mentre si Per_2 Per_3 Per_2 propone in una posizione responsabilizzata rispetto al fratello […] dichiara Per_3 la propria disponibilità nei confronti delle frequentazioni con la madre, manifestando tuttavia un atteggiamento ambivalente, con l'emergere di espressioni fortemente critiche e vissuti di rabbia legati a tematiche non adeguate alla fase evolutiva, ad indicare come non sempre risulti sufficientemente tutelato e protetto dal coinvolgimento nelle dinamiche tra i genitori. Dai risultati del test e dai colloqui clinici effettuati allo stato attuale i ragazzi, nonostante l'alta conflittualità genitoriale, appaiono ancora sufficientemente preservati.”.
Codesto Collegio ritenuto: che appare avviato il percorso di riavvicinamento di alla madre, ma che continuano a sussistere delle criticità tra madre e figlio;
Per_3 che la conflittualità dei genitori appare ancora elevata tanto da non permettere la comunicazione tra i genitori che finiscono con il lasciare sullo sfondo le esigenze del minore;
che il legame tra il minore ed i due fratelli maggiorenni appare molto forte e va, dunque, preservato;
ritiene di dover confermare l'affidamento di ai Servizi Per_3
Sociali, competenti per territorio in ragione del luogo di residenza del minore, con collocamento presso il padre con cui vivono i due fratelli ormai maggiorenni.
Quanto al diritto di visita materno, in considerazione dell'età di , prossimo al Per_3 raggiungimento della maggiore età, si ritiene di dover disporre che il ragazzo potrà vedere e frequentare la madre quando lo desidererà, compatibilmente alle proprie esigenze scolastiche, sportive e ludico ricreative.
Assegnazione della casa coniugale
Quanto alla assegnazione della casa coniugale le parti hanno concordato, in sede di precisazione delle conclusioni, sull'assegnazione della casa al padre.
In tema di assegnazione della casa coniugale occorre rilevare che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, detta assegnazione può essere disposta solo quando vi siano figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010). La casa familiare in Roma via Matteo TO. 22 viene perciò assegnata a CP_1
quale genitore collocatario del figlio minore e con il quale vivono i due figli
[...] maggiorenni.
Mantenimento ordinario e straordinario dei figli
Quanto al mantenimento dei figli il Collegio osserva che la ricorrente è dipendente a tempo indeterminato della Carrefour ed ha percepito un reddito da lavoro nel 2015 di
€ 23.474,00, nel 2016 di € 24.324,00 e nel 2017 di € 24.753,00, come risulta dai CU prodotti;
mentre ha percepito un reddito imponibile di € 25.793,00 nel 2020, di €
25.697,00 nel 2021 e di € 26.792,00 nel 2022 come da dichiarazioni dei redditi allegate, la è inoltre proprietaria della casa di abitazione, acquistata in corso di causa Parte_1 con l'accensione di un mutuo con una rata mensile di € 250,00; mentre il resistente, anch'egli impiegato, ha percepito un reddito da lavoro pari ad € 22.480,00 nel 2014, ad
€ 21.755,00 nel 2015, ad € 22.693,00 nel 2016, ad € 24.687,00 nel 2020, ad € 23.791,00 nel 2021e ad € 24.213,00 nel 2022 (cfr. C.U. in atti) e sostiene spese abitative per €
350,00 .
In merito ai due figli maschi e è incontestato che non abbiano Per_2 Per_3 raggiunto l'indipendenza economica e pertanto, considerata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le accresciute esigenze dei figli il Collegio ritiene equo porre a carico della madre l'importo mensile complessivo di € 500,00 (€ 250 per ciascun figlio) da corrispondere al padre entro il giorno 5 di ciascun mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Quanto alla figlia la madre produce degli Unilav da cui si evince che la ragazza Per_1 abbia lavorato, con un contratto di 24 ore settimanali di apprendistato, come banconista dal 17.11.2021 al 15.02.2022 presso la Al Re S.r.l.; successivamente dal Per_1
14.04.2023 al 28.03.2024 ha svolto la medesima mansione con contratto di 24 ore settimanali per la Sole Mar S.r.l., lavoro che tutt'ora continua a svolgere per conto però della BillBoys S.n.c. per 20 ore settimanali in forza di un altro contratto di apprendistato iniziato il 15.10.2025 che terminerà a luglio 2027, dalla documentazione prodotta si evince che ha lavorato saltuariamente, dal 2021 e che ha di recente stipulato un Per_1 nuovo contratto di apprendistato part time (20 ore) fino al 2027.
In tal senso occorre rilevare che l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età e la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, occorrendo che il trattamento economico percepito sia adeguato, proporzionato e sufficiente ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza economica. Nel caso che ci occupa la circostanza che trattasi di contratto di sole 20 ore settimanali e la mancata produzione in giudizio del relativo contratto da cui si potrebbero evincere gli importi corrisposti e le garanzie per una eventuale assunzione di non Per_1 consentono di ritenere provata la circostanza del raggiungimento della completa autonomia economica della figlia giustificandosi però una riduzione dell'importo dovuto dalla madre, tenuto conto anche delle considerazioni, dinnanzi svolte, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, ad € 100,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat, da corrispondersi al padre entro il giorno 5 di ciascun mese.
Quanto alle spese straordinarie per i figli, come meglio specificate nel Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale di Roma del 17.12.2014, esse dovranno essere ripartite in parti eguali tra le parti.
GN NI
Il resistente, anche in sede di conclusioni, ha insistito affinché l'assegno unico sia erogato per intero in suo favore, mentre, parte ricorrente non ha contestato detta richiesta, deducendo che il padre ne aveva da sempre usufruito per intero, anche sotto forma di assegni familiari.
Sul punto si rileva preliminarmente che l'art. 2, c. 2, di detto D.Lg. ha statuito che
“l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e
5” i menzionati commi dell'art. 6 prevedono che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4.05.1983 n.184 l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma
1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.” Sul punto deve inoltre rilevarsi che nel caso di separazione o divorzio l'Inps con circolare n. 23/2022 ha chiarito che “ai fini del pagamento 'in misura intera' o 'ripartita', il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l'imputazione del pagamento previste nella domanda (…). Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%. Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n. 183/1984, occorre distinguere
l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario.
In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al
50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.
Si aggiunga che di recente la Corte di Cassazione con ordinanza del 18.09.2025 n.
25624 del 2025 ha chiarito che è legittima l'attribuzione dell'GN NI per intero al genitore collocatario statuendo che “L'assegno unico per le famiglie, non rappresenta un reddito del beneficiario, bensì un sostegno economico pubblico, erogato — entro determinati limiti di reddito — per aiutare le famiglie con figli a far fronte alle loro esigenze. Il fatto che lo Stato intervenga a favore delle famiglie con redditi inferiori a una certa soglia non esonera comunque i genitori dall'obbligo di contribuire, in misura proporzionale alle proprie disponibilità economiche, al mantenimento dei figli. Ne consegue che, in caso di affidamento condiviso, è da considerarsi legittima l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico universale
INPS al genitore presso il quale il figlio minore risulta collocato.”.
Il Collegio vista la domanda del di attribuzione dell'GN NI, CP_1 considerato che tale domanda non è stata contestata, ritenuto che, sebbene sia stato disposto l'affidamento ai Servizi competenti per il territorio, il genitore collocatario è il che provvede materialmente alle spese per i figli, stabilisce che l'GN CP_1
NI spetterà a Controparte_1
Spese di giudizio
Attesa la natura del giudizio, l'addebito della separazione a e l'esito Controparte_1 delle ulteriori statuizioni in merito all'affidamento ed alle questioni di carattere economico, si ritiene di dover condannare al pagamento della quota Controparte_1 del 70% delle spese di lite, quota liquidata come da dispositivo, mentre per la restante parte dovrà essere compensata tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in LB Laziale (Roma) il
[...]
17.06.2000;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di LB Laziale (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 107, parte II, serie A Ufficio); - addebita la separazione al marito Controparte_1
- statuisce che ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'affidamento ed al collocamento dei figli e ed alla relativa frequentazione con la Per_1 Per_2 madre;
- dispone che il figlio minore rimane affidato ai Servizi Sociali competenti Per_3 per il territorio in ragione del luogo di residenza del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
con la precisazione che il Servizio
Sociale affidatario è incaricato: di assumere le decisioni di maggiore rilievo per il minore inerenti all'istruzione, all'educazione, alla residenza, alla salute, alla scelta della attività sportiva e di svago;
di tenere e curare i rapporti con l'istituto scolastico frequentato;
di porre in essere tutti gli interventi integrati ritenuti necessari, quali sostegno alla genitorialità delle parti, percorsi valutativi e psicologici individuali, di monitorare l'andamento della situazione familiare e il rispetto delle statuizioni del presente provvedimento, inoltrando la richiesta di presa in carico del minore al o Pt_2 di prosecuzione di quanto già in essere;
di segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio che richiedano un sollecito intervento dell'autorità giudiziaria nonché la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale od al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento;
- dispone il collocamento di presso il padre;
Per_3
- statuisce che frequenterà la madre quando lo desidererà, compatibilmente Per_3 alle proprie esigenze scolastiche, sportive e ludico ricreative;
- dispone che la casa coniugale sita in Roma, via Matteo TO n. 22 resterà assegnata a , con quanto in essa contenuto;
Controparte_1
- dispone che corrisponderà a per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei tre figli la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 100,00 per
€ 250,00 per ed € 250,00 per ) entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Per_3 mese, oltre rivalutazione ISTAT come per Legge,
- pone a carico delle parti in pari misura le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extra scolastiche, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli secondo il Protocollo redatto dal Consiglio degli Ordine degli Avvocati di Roma con il
Tribunale di Roma;
- dispone che percepirà l'GN NI per intero;
Controparte_1
- compensa per la quota del 30% le spese di lite;
condanna al Controparte_1 rimborso in favore di della restante quota delle spese di lite Parte_1 liquidata in € 3.801,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
12.12.2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71240/2018 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to ROEFARO BARBARA, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2 avv.ti COGNETTI MICAELA e SANTINI MATTEO. giusta procura in atti;
RESISTENTE
nonché nei confronti di AVV. CAGNAZZO ALESSANDRA, n.q. curatore speciale dei minori
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.11.2018 ha chiesto al Tribunale Parte_1 la pronuncia della separazione, con addebito, da con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio in LB Laziale (Roma) il 17.06.2000, precisando che dalla detta unione erano nati i figli (n. il 16.01.2003), (n. il 05.07.2007) Per_1 Per_2
e (n. il 24.09.2008). Per_3
La ricorrente in particolare rappresentava: che da subito il marito si era dimostrato oppressivo ed irascibile e, col passare del tempo, il carattere autoritario si era acuito sfociando in atteggiamenti sempre più violenti ed aggressivi;
che la situazione era peggiorata repentinamente dopo la nascita del secondo figlio divenendo la ricorrente vittima delle più disparate umiliazioni fisiche e psichiche, anche dinnanzi ai propri figli;
che questa situazione l'aveva costretta a chiedere la separazione personale che il marito aveva concesso in via consensuale solo a determinate condizioni, prima fra tutte la collocazione prevalente dei figli presso l'abitazione del padre;
che le parti erano addivenute così ad una separazione personale consensuale presso il Tribunale Civile di
Roma, n. R.G. 68044/2011, omologata il 21.02.2012; che però la separazione personale non aveva avuto luogo, poiché la non riusciva a lasciare, neanche per un Parte_1 giorno, i propri figli, ultimo dei quali, peraltro, affetto da gravi problemi di salute e all'epoca veramente molto piccolo;
che la situazione precipitava rovinosamente, un'altra volta, e nel 2017 la convivenza diveniva talmente intollerabile che l'odierna ricorrente chiedeva, con altro ricorso, la separazione dal marito;
che ancora una volta vi era un componimento tra le parti e, nonostante la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, nessuno si era presentato all'udienza presidenziale;
che nell'ultimo anno alla intollerabilità della convivenza dei coniugi si era aggiunto un inaspettato atteggiamento ostile dei figli e nei confronti della madre;
che entrambe le parti erano Per_1 Per_2 dipendenti di due diversi Supermercati Carrefour con uno stipendio la di Parte_1 circa € 1.400,00 e il di circa € 1.600,00, compresi gli assegni familiari erogati CP_1 interamente in favore del marito;
che il resistente, da anni accumulava su un conto corrente comune, di recente chiuso, il denaro proveniente dal lavoro della coppia per poi investirlo in fondi e titoli dello Stato a suo nome e che così facendo aveva alienato il denaro comune accumulando, a suo esclusivo nome, una vera e propria fortuna quantificabile in circa € 250.000,00.
La ricorrente pertanto chiedeva: la pronuncia della separazione personale giudiziale delle parti con addebito al marito;
che la casa coniugale, di proprietà dell'Ater, venisse assegnata alla ricorrente con quanto in essa contenuto;
che fosse statuito che la responsabilità genitoriale sui figli venisse esercitata in forma condivisa da entrambi i genitori con collocamento dei figli nella casa materna, con ampie modalità di visita per il padre;
che fosse disposto che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
che fosse stabilito che il padre avrebbe dovuto versare alla madre, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 750,00 (euro
250,00 per ogni figlio) ponendo le spese straordinarie dei figli, intendendo come tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Roma, a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e che fosse statuita la restituzione del 50% del denaro prelevato dal dal conto corrente comune Bancoposta e facente parte della comunione dei CP_1 beni, domanda, quest'ultima, poi rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni.
Si costituiva il quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 della domanda di separazione per l'intervenuta separazione personale dei coniugi, presso il Tribunale Civile di Roma RGN 68044/2011 omologata il 21.02.2012 rilevando che successivamente alla separazione, aveva acconsentito che la moglie frequentasse l'abitazione familiare per vedere i figli e avere un contatto più frequente con gli stessi considerata la loro tenera età ma che la pur avendo libero Parte_1 accesso alla casa familiare, di fatto conduceva una vita autonoma, avendo altre relazioni sentimentali e amicizie diverse dal marito, non avvenendo alcuna riconciliazione tra le parti. Il Sindotti, altresì, deduceva: di aver instaurato un ottimo rapporto con i figli essendosi sempre amorevolmente occupato degli stessi;
che il piccolo di anni 10 aveva dei problemi fisici e necessitava di continue cure;
Per_3 che la madre aveva dimostrato poco affetto e cura nei confronti dei figli;
di godere di uno stipendio netto di € 1.600,00 mentre la ricorrente, che era anche proprietaria di un immobile in Nettuno, percepiva uno stipendio netto di € 1.500,00; che la richiesta di addebito era oltre che intempestiva, atteso che Codesto Tribunale aveva già omologato una separazione consensuale tra le stesse parti nel 2012; assolutamente infondata.
Il resistente, perciò, chiedeva la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti alle seguenti condizioni: che la casa coniugale di proprietà dell' rimanesse assegnata al marito in quanto la moglie se CP_2 ne era allontanata portando con sé i suoi effetti personali;
che fosse disposto che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
che fosse posto a carico della madre un assegno di mantenimento per i figli e Per_1 Per_2 Per_3 di € 750,00 ( 250,00 per ciascun figlio) da corrispondere al entro il giorno 5 di CP_1 ciascun mese ponendo le spese straordinarie, intendendosi come tali quelle di cui al
Protocollo del Tribunale di Roma, su entrambi i coniugi in maniera partitaria;
che fosse disposto l'affido congiunto dei figli e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 con collocamento degli stessi presso il padre nella casa familiare sita in Roma via
Matteo TO n. 22 con facoltà della madre di vederli compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici dei medesimi secondo ampie modalità di visita.
All'udienza presidenziale del 29.04.2019 il Presidente sentiva personalmente le parti ed all'udienza del 28.05.2019 sentiva i figli e, conseguentemente, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
affidava i figli minori ad entrambi in genitori, con collocamento presso il padre a cui veniva assegnata la casa coniugale sita in Roma, via Matteo Tondi 22, ed ampie modalità di visita per la madre;
fissava in € 600,00 il contributo mensile dovuto dalla madre il mantenimento dei tre figli, ponendo le spese straordinarie in pari misura su entrambe le parti;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 17.02.2021 veniva espletato l'interrogatorio formale del marito e venivano sentiti i testimoni.
In data 25.01.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, rilevato che l'intervenuta sentenza penale di condanna a carico del resistente alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di lesioni personali in danno della moglie e di maltrattamenti in famiglia in presenza dei figli minori imponeva di derogare alla regola dell'affidamento condiviso e che non appariva praticabile l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, considerata la cristallizzazione del rifiuto materno difficilmente lavorabile data la risalenza nel tempo e l'età dei minori, a modifica dei provvedimenti vigenti, confermati nel resto, affidava i figli ancora minori e ai Per_2 Per_3
Servizi sociali competenti con riferimento alla residenza effettiva dei minori e nominava l'avv. Alessandra Cagnazzo quale Curatore speciale dei minori.
Si costituiva, pertanto, l'avv. Cagnazzo la quale, sentiti i minori e i genitori, rilevava: che dall'ascolto dei minori e , rispettivamente di 17 e 16 anni, era Per_2 Per_3 emersa la loro richiesta espressa di rimanere a vivere con il padre e con la sorella maggiore, nella casa in cui sono sempre vissuti tutti e tre i fratelli, anche dopo la separazione fra i genitori che aveva visto la madre allontanarsene;
che dal medesimo ascolto era emersa la problematicità del rapporto dei figli con la madre;
che la si era dichiarata disponibile ad accogliere i figli sulla considerazione di Parte_1 averli sempre voluti e di essere stata costretta ad allontanarsene per sottrarsi alla violenza e perché non aveva le possibilità economiche per tenerli con sé in una casa che li accogliesse adeguatamente e chiedeva confermarsi l'affidamento di entrambi i minori ai Servizi Sociali e disporsi l'avvio di un percorso di sostegno psicologico in favore di entrambi i figli.
In data 03.07.2025 il Giudice lette le note di trattazione scritta, rilevato che le parti avevano già depositato le comparse conclusionali, riserva la decisione al collegio senza termini ex art. 190 c.p.c.
§§§
Separazione dei coniugi
Quanto alla separazione richiesta da parte ricorrente, il resistente ne ha eccepito l'inammissibilità, attesa l'intervenuta separazione consensuale tra le parti omologata il
21.02.2012 presso il Tribunale Civile di Roma, chiedendo che fosse direttamente dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, il resistente ha rilevato che successivamente alla separazione, aveva acconsentito che la moglie frequentasse l'abitazione familiare per vedere i figli e avere un contatto più frequente con gli stessi considerata la loro tenera età ma che la pur avendo libero accesso alla casa familiare, di fatto aveva condotto una Parte_1 vita autonoma, non avvenendo alcuna riconciliazione tra le parti;
mentre la ricorrente sosteneva che la separazione, sebbene omologata, non aveva avuto luogo, poiché non era riuscita a lasciare, neanche per un giorno, i propri figli, l'ultimo dei quali, peraltro, affetto da gravi problemi di salute e all'epoca veramente molto piccolo.
L'art. 157 c.c. statuisce che “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.”
In merito a ciò si osserva che, all'udienza del 28.05.2019, la figlia ha dichiarato Per_1
“mamma e papà sono separati dal 2012, sono tornati a vivere insieme perché noi eravamo piccoli, circa sei mesi fa mamma è andata via di casa e l'ho vista solo due volte” circostanza confermata dallo stesso resistente in sede di interrogatorio formale in data 17.02.2021 il quale ha rappresentato che “Fino al 2012 la sig ra ha Parte_1 vissuto nella casa come coniuge;
dopo aver chiesto la separazione nel 2012, la sig ra
pur avendo la residenza a Nettuno, però ,è rimasta a casa di Via Tondi, in Parte_1 quanto, lavorando entrambi con i turni e senza aiuto di familiari, siamo rimasti tutti insieme in Via Matteo Tondi 22 in Roma per accudire i ragazzi e ognuno faceva la sua vita.”
Per quanto riportato dunque la di fatto non si è mai allontanata dalla casa Parte_1 familiare dopo la separazione del 2012 ed ha continuato a restarvi fino al 2018 quanto poi ha avviato il presente giudizio, le parti hanno perciò per oltre 5 anni tenuto un comportamento non equivoco inequivocabilmente incompatibile con lo stato di separazione avendo continuato a vivere presso la casa familiare ed ad occuparsi dei figli.
La domanda di separazione personale proposta da è, pertanto, Parte_1 ammissibile e deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato all'udienza di comparizione delle parti, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Addebito della separazione
La parte ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata all'altro coniuge.
In particolare, la ricorrente ha allegato che il marito per anni ha tenuto una condotta improntata sulla violenza fisica e psichica verso la moglie e che alle reiterate violenze facevano seguito i gravissimi fatti del 22.12.2018 che avevano rappresentato l'ultima ma non più grave violenza del marito nei confronti della moglie, che l'aveva minacciata con un coltello alla gola, e l'aveva presa a calci e schiaffi.
L'art. 151 co. II c.c. in tema di separazione prevede che “il Giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Affinché sia pronunciato l'addebito non è sufficiente la mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che detta violazione abbia determinato la crisi familiare.
Detto duplice accertamento non deve però essere compiuto qualora la condotta addebitata all'altro coniuge consista in atti di violenza psichici o fisici;
in questo caso la condotta aggressiva dell'altro coniuge è sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito al nesso eziologico di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio. Tale criterio non deve considerarsi una deroga alla normale procedura di accertamento di addebito della separazione ma si fonda sul presupposto che l'atto di violenza è idoneo in re ipsa a determinare l'intollerabilità della convivenza.
Detto principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione per la quale “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.” (Cass. Civ., sez. I;
24.10.2022 n. 31351).
Per le violenze perpetrare parte resistente è stato sottoposto a processo penale in seguito al quale è stato condannato in primo grado alla pena di due anni e sei mesi, pena poi ridotta in appello ad un anno e cinque mesi per maltrattamenti in famiglia essendo stato nel corso del giudizio di primo grado, come si legge nella relativa sentenza,
“dimostrato che l'imputato si sia reso artefice di tutte le condotte delittuose descritte nei capi di imputazione ai danni della moglie convivente ed in presenza dei figli minori
(c.d. violenza assistita).” In sede di appello nella relativa sentenza è chiaramente espresso che “deve ritenersi provato che l'imputato abbia tenuto condotte violente, minacciose, offensive ed aggressive durante la convivenza con la persona offesa e che tale comportamento illeciti si sia protratto per tutto il periodo citato in imputazione, dovendosi ritenere gli episodi specificamente descritti al capo a) come meramente esemplificativi e non certo esaustivi della condotta delittuosa” e, pertanto, il Giudice dell'Appello ha provveduto solo alla rideterminazione della pena per l'esclusione dell'aggravante contestata al capo A.
Invero, la condotta violenta del tenuta nel corso del matrimonio si evince anche CP_1 dalle testimonianze assunte nel presente giudizio.
In particolare, , responsabile presso l'ipermercato in cui lavora la Testimone_1 ricorrente ha dichiarato di aver assistito a cambiamenti di umore della Parte_1 durante il lavoro evidenziando che “era molto agitata e spaventata. Ho visto anche su entrambe le gambe dei grossi lividi e oltretutto era anche claudicante, penso per il dolore. Preciso che sono arrivata a lavorare nel punto vendita dove lavora Pt_1 nel 2015 e ci lavoro ancora.” Anche il teste collega della Testimone_2 ricorrente, ha dichiarato “Io lavoro nello stesso ipermercato dove lavora e Pt_1 lavoravo con lei da circa il 2015 e stavamo nello stesso riparto. Vidi nel tempo Pt_1 cambiata moltissimo, non sorrideva più ed era anche dimagrita molto e quando eravamo in pausa non mangiava più e pensai che c'era qualcosa che non andava. Le chiesi più volta cosa succedeva ma era molto riservata, finchè un giorno, Pt_1 eravamo in magazzino insieme, non ricordo quando però, la vedevo assente e le chiesi cosa stesse succedendo e lei mi riferì di avere problemi con il marito e mi disse che aveva subito delle violenze e infatti zoppicava e non riusciva a tirare su dei pesi. In quella occasione mi disse di avere subito delle percosse e io le suggerii di andare a parlare con la responsabile, la sig.ra , per informarla della sua Testimone_1 situazione e dell'accaduto e con la quale, essendo donna, avrebbe potuto senza disagi far vedere i lividi. Io, preciso che non li vidi.”
Codesto Collegio osserva che dall'esito del giudizio penale conclusosi con la condanna del e da quanto rappresentato dai testimoni è pienamente emersa la condotta CP_1 violenta del marito in danno della moglie durante il matrimonio e, pertanto, ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente addebitando la separazione al marito.
Mantenimento dei coniugi
Entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e chiedono che il
Tribunale statuisca che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento.
La domanda concorde delle parti deve essere accolta disponendo che le parti dovranno provvedere ciascuna al proprio mantenimento.
Affidamento, collocamento e diritto di visita
Codesto Collegio deve dare atto del raggiungimento, nelle more del presente giudizio, della maggiore età da parte dei figli (n. il 16.01.2003) e (n. il Per_1 Per_2
05.07.2007), deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine all'affidamento ed al collocamento degli stessi ed alla relativa frequentazione con la madre.
Quanto al figlio di anni 17 occorre osservare quanto emerge dalle relazioni Per_3
Servizi espletate in questi anni. Dalla prima relazione, risalente al 10.12.2020, è evidenziato che “Quando viene trattato l'argomento famiglia, sembra poco Per_3 coinvolto da ciò; riporta che dal giorno del suo compleanno (settembre 2020) non vede la madre, la quale viene descritta come poco interessata a trascorrere del tempo insieme.”; l'anno successivo, con relazione del 15.09.2021, i Servizi hanno rilevato che “entrambi i genitori appaiono coinvolti in maniera disfunzionale nel conflitto di coppia, che non permette loro di raggiungere un livello comunicativo adeguato, rischiando di far rimanere sullo sfondo le esigenze e i bisogni dei figli” mentre nell'ultima relazione del 03.10.2022, viene registrato un rasserenamento dei rapporti familiari tanto che “la Signora ha un nuovo compagno, conosciuto da tutti Parte_1
e tre i figli con cui hanno, a detta della Signora, un buon rapporto. Questa estate nel mese di Luglio, tutti e tre i figli sono andati in vacanza con la madre e il compagno
[…] Il Signor riconosce un avvicinamento della madre ai figli, seppur per lui CP_1 insufficiente rispetto al ruolo genitoriale, sminuendo l'importanza della ripresa del rapporto madre – figli. Anch'egli sta svolgendo il sostegno genitoriale presso il Centro per le Famiglie territorialmente competente ed ha effettuato alla data odierna cinque colloqui di sostegno genitoriale individuale. Tuttavia emerge ancora una mancanza di comunicazione tra i due genitori che inficia il rapporto con i figli in quanto influisce suo ruolo adultizzato che i ragazzi sono chiamati ad assumere, si è condiviso con
l'equipe del Centro di iniziare un lavoro congiunto al fine di permettere il ripristino di una comunicazione efficace per il benessere dei figli.”
Si osserva, altresì, che dalla relazione del TSMREE del 16.01.2023 emerge un forte legame tra i tre fratelli ed in particolare tra e il quale ha dimostrato Per_2 Per_3 una apertura al rapporto con la madre, infatti, si legge che “Nei colloqui si evidenzia un forte legame affettivo all'interno della fratria ed in particolare tra e Per_3
identifica il fratello maggiore come un modello mentre si Per_2 Per_3 Per_2 propone in una posizione responsabilizzata rispetto al fratello […] dichiara Per_3 la propria disponibilità nei confronti delle frequentazioni con la madre, manifestando tuttavia un atteggiamento ambivalente, con l'emergere di espressioni fortemente critiche e vissuti di rabbia legati a tematiche non adeguate alla fase evolutiva, ad indicare come non sempre risulti sufficientemente tutelato e protetto dal coinvolgimento nelle dinamiche tra i genitori. Dai risultati del test e dai colloqui clinici effettuati allo stato attuale i ragazzi, nonostante l'alta conflittualità genitoriale, appaiono ancora sufficientemente preservati.”.
Codesto Collegio ritenuto: che appare avviato il percorso di riavvicinamento di alla madre, ma che continuano a sussistere delle criticità tra madre e figlio;
Per_3 che la conflittualità dei genitori appare ancora elevata tanto da non permettere la comunicazione tra i genitori che finiscono con il lasciare sullo sfondo le esigenze del minore;
che il legame tra il minore ed i due fratelli maggiorenni appare molto forte e va, dunque, preservato;
ritiene di dover confermare l'affidamento di ai Servizi Per_3
Sociali, competenti per territorio in ragione del luogo di residenza del minore, con collocamento presso il padre con cui vivono i due fratelli ormai maggiorenni.
Quanto al diritto di visita materno, in considerazione dell'età di , prossimo al Per_3 raggiungimento della maggiore età, si ritiene di dover disporre che il ragazzo potrà vedere e frequentare la madre quando lo desidererà, compatibilmente alle proprie esigenze scolastiche, sportive e ludico ricreative.
Assegnazione della casa coniugale
Quanto alla assegnazione della casa coniugale le parti hanno concordato, in sede di precisazione delle conclusioni, sull'assegnazione della casa al padre.
In tema di assegnazione della casa coniugale occorre rilevare che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, detta assegnazione può essere disposta solo quando vi siano figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010). La casa familiare in Roma via Matteo TO. 22 viene perciò assegnata a CP_1
quale genitore collocatario del figlio minore e con il quale vivono i due figli
[...] maggiorenni.
Mantenimento ordinario e straordinario dei figli
Quanto al mantenimento dei figli il Collegio osserva che la ricorrente è dipendente a tempo indeterminato della Carrefour ed ha percepito un reddito da lavoro nel 2015 di
€ 23.474,00, nel 2016 di € 24.324,00 e nel 2017 di € 24.753,00, come risulta dai CU prodotti;
mentre ha percepito un reddito imponibile di € 25.793,00 nel 2020, di €
25.697,00 nel 2021 e di € 26.792,00 nel 2022 come da dichiarazioni dei redditi allegate, la è inoltre proprietaria della casa di abitazione, acquistata in corso di causa Parte_1 con l'accensione di un mutuo con una rata mensile di € 250,00; mentre il resistente, anch'egli impiegato, ha percepito un reddito da lavoro pari ad € 22.480,00 nel 2014, ad
€ 21.755,00 nel 2015, ad € 22.693,00 nel 2016, ad € 24.687,00 nel 2020, ad € 23.791,00 nel 2021e ad € 24.213,00 nel 2022 (cfr. C.U. in atti) e sostiene spese abitative per €
350,00 .
In merito ai due figli maschi e è incontestato che non abbiano Per_2 Per_3 raggiunto l'indipendenza economica e pertanto, considerata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le accresciute esigenze dei figli il Collegio ritiene equo porre a carico della madre l'importo mensile complessivo di € 500,00 (€ 250 per ciascun figlio) da corrispondere al padre entro il giorno 5 di ciascun mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Quanto alla figlia la madre produce degli Unilav da cui si evince che la ragazza Per_1 abbia lavorato, con un contratto di 24 ore settimanali di apprendistato, come banconista dal 17.11.2021 al 15.02.2022 presso la Al Re S.r.l.; successivamente dal Per_1
14.04.2023 al 28.03.2024 ha svolto la medesima mansione con contratto di 24 ore settimanali per la Sole Mar S.r.l., lavoro che tutt'ora continua a svolgere per conto però della BillBoys S.n.c. per 20 ore settimanali in forza di un altro contratto di apprendistato iniziato il 15.10.2025 che terminerà a luglio 2027, dalla documentazione prodotta si evince che ha lavorato saltuariamente, dal 2021 e che ha di recente stipulato un Per_1 nuovo contratto di apprendistato part time (20 ore) fino al 2027.
In tal senso occorre rilevare che l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età e la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, occorrendo che il trattamento economico percepito sia adeguato, proporzionato e sufficiente ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza economica. Nel caso che ci occupa la circostanza che trattasi di contratto di sole 20 ore settimanali e la mancata produzione in giudizio del relativo contratto da cui si potrebbero evincere gli importi corrisposti e le garanzie per una eventuale assunzione di non Per_1 consentono di ritenere provata la circostanza del raggiungimento della completa autonomia economica della figlia giustificandosi però una riduzione dell'importo dovuto dalla madre, tenuto conto anche delle considerazioni, dinnanzi svolte, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, ad € 100,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat, da corrispondersi al padre entro il giorno 5 di ciascun mese.
Quanto alle spese straordinarie per i figli, come meglio specificate nel Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale di Roma del 17.12.2014, esse dovranno essere ripartite in parti eguali tra le parti.
GN NI
Il resistente, anche in sede di conclusioni, ha insistito affinché l'assegno unico sia erogato per intero in suo favore, mentre, parte ricorrente non ha contestato detta richiesta, deducendo che il padre ne aveva da sempre usufruito per intero, anche sotto forma di assegni familiari.
Sul punto si rileva preliminarmente che l'art. 2, c. 2, di detto D.Lg. ha statuito che
“l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e
5” i menzionati commi dell'art. 6 prevedono che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4.05.1983 n.184 l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma
1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.” Sul punto deve inoltre rilevarsi che nel caso di separazione o divorzio l'Inps con circolare n. 23/2022 ha chiarito che “ai fini del pagamento 'in misura intera' o 'ripartita', il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l'imputazione del pagamento previste nella domanda (…). Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%. Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n. 183/1984, occorre distinguere
l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario.
In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al
50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.
Si aggiunga che di recente la Corte di Cassazione con ordinanza del 18.09.2025 n.
25624 del 2025 ha chiarito che è legittima l'attribuzione dell'GN NI per intero al genitore collocatario statuendo che “L'assegno unico per le famiglie, non rappresenta un reddito del beneficiario, bensì un sostegno economico pubblico, erogato — entro determinati limiti di reddito — per aiutare le famiglie con figli a far fronte alle loro esigenze. Il fatto che lo Stato intervenga a favore delle famiglie con redditi inferiori a una certa soglia non esonera comunque i genitori dall'obbligo di contribuire, in misura proporzionale alle proprie disponibilità economiche, al mantenimento dei figli. Ne consegue che, in caso di affidamento condiviso, è da considerarsi legittima l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico universale
INPS al genitore presso il quale il figlio minore risulta collocato.”.
Il Collegio vista la domanda del di attribuzione dell'GN NI, CP_1 considerato che tale domanda non è stata contestata, ritenuto che, sebbene sia stato disposto l'affidamento ai Servizi competenti per il territorio, il genitore collocatario è il che provvede materialmente alle spese per i figli, stabilisce che l'GN CP_1
NI spetterà a Controparte_1
Spese di giudizio
Attesa la natura del giudizio, l'addebito della separazione a e l'esito Controparte_1 delle ulteriori statuizioni in merito all'affidamento ed alle questioni di carattere economico, si ritiene di dover condannare al pagamento della quota Controparte_1 del 70% delle spese di lite, quota liquidata come da dispositivo, mentre per la restante parte dovrà essere compensata tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in LB Laziale (Roma) il
[...]
17.06.2000;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di LB Laziale (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 107, parte II, serie A Ufficio); - addebita la separazione al marito Controparte_1
- statuisce che ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'affidamento ed al collocamento dei figli e ed alla relativa frequentazione con la Per_1 Per_2 madre;
- dispone che il figlio minore rimane affidato ai Servizi Sociali competenti Per_3 per il territorio in ragione del luogo di residenza del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
con la precisazione che il Servizio
Sociale affidatario è incaricato: di assumere le decisioni di maggiore rilievo per il minore inerenti all'istruzione, all'educazione, alla residenza, alla salute, alla scelta della attività sportiva e di svago;
di tenere e curare i rapporti con l'istituto scolastico frequentato;
di porre in essere tutti gli interventi integrati ritenuti necessari, quali sostegno alla genitorialità delle parti, percorsi valutativi e psicologici individuali, di monitorare l'andamento della situazione familiare e il rispetto delle statuizioni del presente provvedimento, inoltrando la richiesta di presa in carico del minore al o Pt_2 di prosecuzione di quanto già in essere;
di segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio che richiedano un sollecito intervento dell'autorità giudiziaria nonché la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale od al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento;
- dispone il collocamento di presso il padre;
Per_3
- statuisce che frequenterà la madre quando lo desidererà, compatibilmente Per_3 alle proprie esigenze scolastiche, sportive e ludico ricreative;
- dispone che la casa coniugale sita in Roma, via Matteo TO n. 22 resterà assegnata a , con quanto in essa contenuto;
Controparte_1
- dispone che corrisponderà a per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei tre figli la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 100,00 per
€ 250,00 per ed € 250,00 per ) entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Per_3 mese, oltre rivalutazione ISTAT come per Legge,
- pone a carico delle parti in pari misura le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extra scolastiche, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli secondo il Protocollo redatto dal Consiglio degli Ordine degli Avvocati di Roma con il
Tribunale di Roma;
- dispone che percepirà l'GN NI per intero;
Controparte_1
- compensa per la quota del 30% le spese di lite;
condanna al Controparte_1 rimborso in favore di della restante quota delle spese di lite Parte_1 liquidata in € 3.801,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
12.12.2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi