Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2180
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento, atto prodromico, non sia stato validamente notificato al contribuente, rendendo nullo l'atto impositivo successivo. La giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico.

  • Altro
    Prescrizione pretesa tributaria

    La fondatezza del ricorso per omessa notifica degli atti prodromici assorbe ogni altra questione, inclusa quella relativa alla prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2180
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2180
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo