CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2180/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17782/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202510148000336711 CONSORTILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2185/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento di un'ingiunzione di pagamento n. 202510148000336711, notificatagli in data 23.9.2025 per l'importo di euro
762,72 a titolo di contributo consortile per l'anno 2019 e 2024.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-l'illegittimità dell'atto impositivo in oggetto, per omessa notifica degli atti prodromici, segnatamente dell'avviso di accertamento n. R15880004840 che sarebbe stato notificato in data 28.2.2025;
-la consequenziale, mancanza di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000;
-la prescrizione della pretesa tributaria, quanto al contributo consortile relativo all'anno 2019, in quanto manca qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione.
3.Si costituiva in giudizio la Resistente_1 Spa, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase di accertamento, propria dell'ente impositore;
nel merito, eccepiva la prescrizione decennale dei contributi consortili, non maturata alla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, per cui è procedimento, anche tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza ex artt. 67 e 68 dl n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 e succ. int. e mod.; la piena motivazione dell'atto impositivo in questione;
la tardività del ricorso, atteso che non vi è prova che lo stesso sia stato proposto nel termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, risulta dagli atti la regolare notifica del ricorso nei termini perentori di legge.
3. In ogni caso, poi, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata notifica degli atti prodromici all'ingiunzione di pagamento in oggetto.
4. Invero, l'avviso di accertamento sopra richiamato risulta notificato, quale atto prodromico, in data
28.2.2025 per compiuta giacenza, senza che ad essa sia seguito l'invio della 'CAD' con relativa notifica
(circostanza, questa, eccepita dalla stessa parte resistente, che produceva la notifica in questione, rendendo superflua, da questo punto di vista, la chiamata in causa dell'ente impositore).
5. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema
Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05; cfr., sul punto, anche Cass., Sez.
Un., Sent. n. 10012/2021).
6. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della parte ricorrente, che liquida in euro 232,00 oltre Iva, Cpa e rimborso fortettario nella misura del 15% come per legge e Cut da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17782/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202510148000336711 CONSORTILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2185/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento di un'ingiunzione di pagamento n. 202510148000336711, notificatagli in data 23.9.2025 per l'importo di euro
762,72 a titolo di contributo consortile per l'anno 2019 e 2024.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-l'illegittimità dell'atto impositivo in oggetto, per omessa notifica degli atti prodromici, segnatamente dell'avviso di accertamento n. R15880004840 che sarebbe stato notificato in data 28.2.2025;
-la consequenziale, mancanza di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000;
-la prescrizione della pretesa tributaria, quanto al contributo consortile relativo all'anno 2019, in quanto manca qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione.
3.Si costituiva in giudizio la Resistente_1 Spa, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase di accertamento, propria dell'ente impositore;
nel merito, eccepiva la prescrizione decennale dei contributi consortili, non maturata alla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, per cui è procedimento, anche tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza ex artt. 67 e 68 dl n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 e succ. int. e mod.; la piena motivazione dell'atto impositivo in questione;
la tardività del ricorso, atteso che non vi è prova che lo stesso sia stato proposto nel termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, risulta dagli atti la regolare notifica del ricorso nei termini perentori di legge.
3. In ogni caso, poi, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata notifica degli atti prodromici all'ingiunzione di pagamento in oggetto.
4. Invero, l'avviso di accertamento sopra richiamato risulta notificato, quale atto prodromico, in data
28.2.2025 per compiuta giacenza, senza che ad essa sia seguito l'invio della 'CAD' con relativa notifica
(circostanza, questa, eccepita dalla stessa parte resistente, che produceva la notifica in questione, rendendo superflua, da questo punto di vista, la chiamata in causa dell'ente impositore).
5. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema
Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05; cfr., sul punto, anche Cass., Sez.
Un., Sent. n. 10012/2021).
6. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della parte ricorrente, che liquida in euro 232,00 oltre Iva, Cpa e rimborso fortettario nella misura del 15% come per legge e Cut da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.