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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/07/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1838 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e ivi Parte_1 C.F._1
residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira Pagano (C.F. - pec C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_1
Roma, via Ulpiano n. 29, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: e residente Controparte_1 C.F._3
in Roma alla Via Giovacchino Forzano n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Beatrice (C.F.:
– pec: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 Email_2 studio in Roma alla Via Nomentana n. 91, giusta procura in atti;
OPPOSTO
NONCHE'
, (C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi residente alla CP_2 C.F._5
via Terenzio n. 10;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina1 di 3 All'udienza del 18/06/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 3.5.24, e successivo atto di citazione in rinnovazione notificato l'8.5.24 giusta ordinanza del 7.5.24, , parte esecutata Parte_1
nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Latina, R.G.E. 218/22, ha introdotto la fase di merito relativa all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., conclusasi innanzi al giudice dell'esecuzione con ordinanza del 6.3.2024, con la quale era stato dichiarato il non luogo a provvedere in merito all'istanza cautelare, vista la contestuale declaratoria di inefficacia del pignoramento per omesso deposito della documentazione ipocatastale entro i termini e la conseguente estinzione della procedura.
Con comparsa del 24.07.2024 si è costituito nel presente giudizio il creditore contestando tutto quanto ex adverso argomentato e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Stante la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per discussione all'udienza del 18.6.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di qualificazione, la domanda integra la fattispecie di cui all'art. 615, II comma, c.p.c., atteso che tutte le contestazioni mosse attengono all'an debeatur e coinvolgono, dunque, il diritto di parte opposta ad agire in via esecutiva.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione è fondata e va accolta.
L'opponente, in particolare, aveva spiegato opposizione al fine di sentire accertare l'inopponibilità nei propri confronti del titolo esecutivo azionato dal creditore , CP_1
costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2644/2019, emessa tra altre parti, atteso che il pignoramento era stato effettuato ai sensi dell'art. 602 c.p.c. in relazione all'ipoteca derivante dal diverso titolo esecutivo costituito dal D.I. n. 7947/13, unico titolo in virtù del quale era consentito al creditore agire nei confronti della terza proprietaria non debitrice.
Va osservato che il provvedimento emesso in fase cautelare, applicando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata […] non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine
pagina2 di 3 perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura”
(cfr. Cass. 11241/2022), nulla ha disposto in merito alla condanna alle spese relativamente al giudizio di opposizione, proprio in quanto alcuna decisione nel merito di tale opposizione è stata adottata.
È tuttavia indubbio che la parte abbia l'interesse ad agire, anche introducendo la fase di merito, per ottenere la liquidazione delle spese di lite, non risultando l'estinzione del procedimento esecutivo ostativa all'esame del merito nella presente fase, anche solo al fine della regolamentazione delle spese.
Va pertanto rilevato che l'opposizione spiegata è assolutamente fondata: l'art. 602 c.p.c., che consente al creditore di dirigere la propria azione esecutiva su un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, presuppone che il titolo esecutivo azionato nei confronti del debitore si identifichi con quello che gli attribuisce la facoltà di espropriare il terzo, risultando in difetto l'azione esecutiva diretta contro quest'ultimo non sorretta da alcuna ragione giustificatrice.
Le spese di lite devono pertanto essere poste a carico dell'opposto, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria (non espletata); va osservato, tuttavia, che parte opposta si costituita aderendo, nel merito, alle ragioni dell'opponente, motivo per cui sussistono i presupposti per la compensazione parziale (nella misura della metà) delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. compensa per la metà le spese di lite tra le parti, condannando l'opposto alla refusione della restante metà in favore dell'opponente, che si liquida in € 850,00 per compensi relativi alla fase sommaria del presente giudizio di opposizione nonchè € 253,00 per spese vive, oltre spese generali al
15%, IVA e c.p.a ed € 850,00 per il giudizio di merito, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Latina, 1 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1838 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e ivi Parte_1 C.F._1
residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira Pagano (C.F. - pec C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_1
Roma, via Ulpiano n. 29, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: e residente Controparte_1 C.F._3
in Roma alla Via Giovacchino Forzano n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Beatrice (C.F.:
– pec: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 Email_2 studio in Roma alla Via Nomentana n. 91, giusta procura in atti;
OPPOSTO
NONCHE'
, (C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi residente alla CP_2 C.F._5
via Terenzio n. 10;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina1 di 3 All'udienza del 18/06/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 3.5.24, e successivo atto di citazione in rinnovazione notificato l'8.5.24 giusta ordinanza del 7.5.24, , parte esecutata Parte_1
nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Latina, R.G.E. 218/22, ha introdotto la fase di merito relativa all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., conclusasi innanzi al giudice dell'esecuzione con ordinanza del 6.3.2024, con la quale era stato dichiarato il non luogo a provvedere in merito all'istanza cautelare, vista la contestuale declaratoria di inefficacia del pignoramento per omesso deposito della documentazione ipocatastale entro i termini e la conseguente estinzione della procedura.
Con comparsa del 24.07.2024 si è costituito nel presente giudizio il creditore contestando tutto quanto ex adverso argomentato e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Stante la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per discussione all'udienza del 18.6.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di qualificazione, la domanda integra la fattispecie di cui all'art. 615, II comma, c.p.c., atteso che tutte le contestazioni mosse attengono all'an debeatur e coinvolgono, dunque, il diritto di parte opposta ad agire in via esecutiva.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione è fondata e va accolta.
L'opponente, in particolare, aveva spiegato opposizione al fine di sentire accertare l'inopponibilità nei propri confronti del titolo esecutivo azionato dal creditore , CP_1
costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2644/2019, emessa tra altre parti, atteso che il pignoramento era stato effettuato ai sensi dell'art. 602 c.p.c. in relazione all'ipoteca derivante dal diverso titolo esecutivo costituito dal D.I. n. 7947/13, unico titolo in virtù del quale era consentito al creditore agire nei confronti della terza proprietaria non debitrice.
Va osservato che il provvedimento emesso in fase cautelare, applicando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata […] non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine
pagina2 di 3 perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura”
(cfr. Cass. 11241/2022), nulla ha disposto in merito alla condanna alle spese relativamente al giudizio di opposizione, proprio in quanto alcuna decisione nel merito di tale opposizione è stata adottata.
È tuttavia indubbio che la parte abbia l'interesse ad agire, anche introducendo la fase di merito, per ottenere la liquidazione delle spese di lite, non risultando l'estinzione del procedimento esecutivo ostativa all'esame del merito nella presente fase, anche solo al fine della regolamentazione delle spese.
Va pertanto rilevato che l'opposizione spiegata è assolutamente fondata: l'art. 602 c.p.c., che consente al creditore di dirigere la propria azione esecutiva su un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, presuppone che il titolo esecutivo azionato nei confronti del debitore si identifichi con quello che gli attribuisce la facoltà di espropriare il terzo, risultando in difetto l'azione esecutiva diretta contro quest'ultimo non sorretta da alcuna ragione giustificatrice.
Le spese di lite devono pertanto essere poste a carico dell'opposto, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria (non espletata); va osservato, tuttavia, che parte opposta si costituita aderendo, nel merito, alle ragioni dell'opponente, motivo per cui sussistono i presupposti per la compensazione parziale (nella misura della metà) delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. compensa per la metà le spese di lite tra le parti, condannando l'opposto alla refusione della restante metà in favore dell'opponente, che si liquida in € 850,00 per compensi relativi alla fase sommaria del presente giudizio di opposizione nonchè € 253,00 per spese vive, oltre spese generali al
15%, IVA e c.p.a ed € 850,00 per il giudizio di merito, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Latina, 1 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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