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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 810/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 810 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Rita Vernelli e Barbara Baratta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Terni, Via C. Goldoni n. 41, giuste procure in calce all'atto di citazione e alla memoria di nomina del nuovo difensore
- attrice
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca CP_2
Salvini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Piazza Europa n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore e , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_4 Controparte_5
Blasi ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno cagionato da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Rita Vernelli e Barbara Baratta, per l'attrice: “[…] Accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 2051 c.c. che l'evento descritto in ricorso è da ascriversi a responsabilità esclusiva del , in persona dell'amministratore p.t., SI. CP_1
per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in CP_6 affidamento;
condannare il , in persona dell'amministratore p.t., al CP_1 pagamento a favore della ella complessiva somma di € 44.625,94, per Parte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali, o la somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
- L'avv. Gianluca Salvini, per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo della SI.ra , rigettare tutte le domande Parte_1 formulate dalla stessa, perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate per le ragioni di cui in narrativa;
in via riconvenzionale verificata l'esclusiva responsabilità della SI.ra nella Parte_1 produzione del sinistro per cui è causa, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di € 3.300,00 di cui alla fattura della OTIS n. 3FS19007399 del
22.02.2019 di € 3.300,00 , o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a seguito della espletanda istruttoria, ovvero anche a seguito di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Il tutto maggiorato di interessi legali dal dì del pagamento
e rivalutazione monetaria;
in via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi che venisse accertata una responsabilità concorsuale del in persona dell'amministratore p.t. Controparte_7
, dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa CP_2 concorrente della SI.ra e per l'effetto, condannare la stessa Parte_1 al pagamento della somma che verrà determinata in base alle accertate responsabilità, oltre interessi e spese legali, e nel contempo, accertare e dichiarare
l'obbligo della Società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore (P.IVA – C.F. sedente in P.IVA_3 P.IVA_2
Mogliano Veneto (TV) – 31021 - alla Via Marocchesa n. 14, (quale compagnia assicuratrice del , di manlevare e tenere Controparte_7 indenne il in persona dell'amministratore p.t. Controparte_7 SI. da qualsivoglia pretesa avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto CP_2 condannarla a restituire allo stesso tutte le somme che per sorte, interessi, rivalutazione, spese e competenze di giudizio quest'ultimo fosse condannato a pagare alla SI.ra . Con vittoria di spese e competenze, oltre ad accessori Parte_1 di legge, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
- L'avv. Nicola Blasi, per la terza chiamata: “[…] Nella causa principale di danno proposta dagli attori: in via principale, respingere integralmente la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
in via subordinata, ridurre il danno nei limiti di giustizia e dei risultati istruttori, tenuto conto anche del concorso di colpa imputabile all'attrice ex art 1227 c.c.. Nella causa di garanzia proposta nei confronti di nella denegata ipotesi di accoglimento della Controparte_3 domanda principale di danno: in denegata ipotesi di condanna del CP_1 assicurato al risarcimento del danno: liquidare l'eventuale indennizzo entro i limiti della garanzia e dei massimali prestati, detratto altresì lo scoperto del 10% con minimo di euro 150,00; in ogni caso: respingere ogni richiesta dell'assicurato di condanna al pagamento delle spese della lite nei confronti di Controparte_3 in quanto infondata per violazione del patto di gestione della lite;
in ogni caso
[...] con vittoria delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa e iva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 03/11/2020, Parte_1 conveniva in giudizio il invocando la Controparte_1 responsabilità di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'evento avvenuto alle ore 11:00 circa del 23/06/2018, quando, dopo aver consegnato – in qualità di dipendente della
[...]
– generi alimentati presso un appartamento sito all'undicesimo Controparte_8 piano del , e dopo essere rientrata nell'ascensore del palazzo sistemando il CP_1 carrello nella relativa cabina al fine di tornare al piano terra, si era ferita alla mano (rimasta incastrata tra il soffitto e il carrello) a causa del fatto che, nonostante le porte interne non si fossero completamente chiuse, l'ascensore si era azionato verso il basso, effettuando una rapida risalita per poi bloccarsi tra il decimo e l'undicesimo piano. La ricorrente chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza CP_1 del predetto evento, quantificati nel complessivo importo di € 44.625,94 (di cui € 42.106,10 per danno non patrimoniale, comprensivo di danno morale e di personalizzazione in aumento, ed € 2.519,84 per spese mediche) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati al convenuto, il quale si costituiva con memoria depositata in data 05/03/2021, CP_1 eccependo: che l'avversa ricostruzione della dinamica del sinistro non era veritiera, in quanto l'attrice, in realtà, era rientrata nella cabina dell'ascensore – adibito al solo trasporto di persone – con due carrelli della spesa infilati l'uno nell'altro, senza rendersi conto che una ruota di un carrello era rimasta incastrata tra le due ante automatiche della porta interna della cabina dell'ascensore (che era ripartito in quanto lo spessore della ruota del carrello, pari a 23 mm, era inferiore a quello massimo di 25 mm oltre il quale il contatto elettrico della porta di cabina, in conformità alle regole tecniche vigenti al momento del collaudo, ne consentiva la chiusura con conseguente ripartenza dell'ascensore), tentando poi imprudentemente di trattenere uno dei carrelli che si erano sollevati al momento della partenza dell'ascensore, anziché premere immediatamente il pulsante di arresto dello stesso;
che, pertanto, l'unica responsabile dell'evento era la stessa ricorrente, la cui condotta era stata connotata da grave imprudenza e negligenza, in assenza di qualsivoglia malfunzionamento dell'ascensore; che l'avversa quantificazione del danno era comunque eccessiva, tenuto conto anche delle valutazioni di gran lunga inferiori compiute dall' in merito al danno biologico subito CP_9 dalla ricorrente. Il CONDOMINIO convenuto chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la al fine di essere manlevato da quest'ultima – in virtù Controparte_3 dell'allegata polizza – in caso di condanna, e proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della ricorrente per il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dell'evento per € 3.300,00, pari al costo della riparazione della porta dell'ascensore rimasta danneggiata nell'occasione. Con decreto del 26/04/2021 veniva disposto il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e veniva inoltre autorizzata la chiamata in causa della
[...] la quale si costituiva con comparsa depositata in data 12/10/2021, CP_3 associandosi alle difese svolte dal in merito all'esclusiva (o, quantomeno, CP_1 prevalente) responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso, e non contestando l'operatività della polizza, limitandosi sul punto ad invocare l'applicabilità dello scoperto del
10% (con un minimo di € 150,00) a carico del e ad eccepire la violazione del CP_1 patto di gestione della lite di cui all'art. 14 delle condizioni di polizza, con conseguente non debenza delle spese di lite in favore dell'assicurato.
A seguito della prima udienza (nella quale veniva respinta l'eccezione pregiudiziale di nullità della notifica della citazione sollevata dalla compagnia assicurativa e veniva altresì disposto l'esperimento della negoziazione assistita, poi ritualmente espletata con esito negativo), del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una c.t.u. medico- legale (oltre che nell'acquisizione di documentazione a mezzo di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), all'udienza del 29/10/2024 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
Come noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato – anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia – che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (v. Cass. 12895/2016, in una fattispecie nella quale la
Suprema Corte ha ritenuto che il sinistro subito dalla ricorrente, rovinosamente caduta uscendo da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano, fosse causalmente attribuibile alla disattenzione della stessa ricorrente, in considerazione delle condizioni di illuminazione e della presenza di una doppia porta di apertura dell'ascensore, circostanze che avrebbero reso superabile il pericolo creato dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
La Suprema Corte ha peraltro recentemente chiarito che, se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela;
escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale;
considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (v. in tal senso Cass. 14510/2024 e Cass. 8346/2024). Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata è emerso che l'attrice, dopo aver consegnato la spesa nell'appartamento sito all'undicesimo piano del palazzo, è tornata all'interno dell'ascensore con due carrelli della spesa infilati l'uno nell'altro (circostanza confermata dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale, oltre che dai testimoni Testimone_1
e v. i verbali delle udienze del 26/10/2022, del 28/02/2023 e del Testimone_2
09/01/2024), senza assicurarsi – prima di lasciare che la porta di piano dell'ascensore si richiudesse – che l'ingombro costituito dai due carrelli (oltre che, naturalmente, dalla sua persona) non fosse eccessivo rispetto alla capienza della cabina, come peraltro poteva agevolmente percepirsi in relazione alle eSIue dimensioni della stessa quali risultanti dalla documentazione in atti. Tale condotta, a prescindere dal fatto che l'ascensore sia poi partito a seguito di un comando impartito dalla stessa attrice o per esser stata chiamato da un'altra persona in attesa su un diverso piano del palazzo, costituisce senz'altro un'evenienza irragionevole e inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, tenuto conto anche del fatto (notorio) che un ascensore di un condominio, normalmente adibito al trasporto di persone, non deve essere essere utilizzato come montacarichi per il trasporto di cose particolarmente ingombranti. Ne consegue che, per ciò solo, deve escludersi la responsabilità del – quale custode dell'ascensore – per l'evento oggetto di CP_1 causa, poiché la condotta della vittima è stata non solo negligente, ma anche eccezionale, inconsueta e inattesa da una persona sensata (v. ex multis Cass. 13050/2024, Cass.
29634/2023, Cass. 5116/2023, Cass. 4051/2023 e Cass. 37059/2022), e non rileva quindi, in senso contrario, l'invocata possibilità per il di prevenire l'evento mediante CP_1
l'adeguamento dell'impianto alle normative tecniche sopravvenute al collaudo dello stesso.
Il rigetto della domanda attorea comporta, evidentemente, l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal nei confronti della CP_1 Controparte_3
All'accertamento della colpa esclusiva dell'attrice nella causazione dell'evento oggetto di causa consegue inoltre l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti dal convenuto, avendo quest'ultimo adeguatamente documentato il CP_1 costo della riparazione della porta di piano rimasta danneggiata in occasione dell'evento in questione (v. il doc. 8 di parte convenuta), riparazione poi effettivamente eseguita dall'impresa incaricata (v. le deposizioni rese dai testimoni escussi all'udienza del
04/10/2023), e risultando altresì provato il pagamento in favore di quest'ultima del relativo compenso, sia pure per il minor importo complessivo di € 3.180,00 (v. il doc. 9 di parte convenuta, anche per le date dei singoli pagamenti).
Le spese di lite (anche nei confronti della la cui chiamata in Controparte_3 causa da parte del non può ritenersi arbitraria o manifestamente infondata, CP_1 stante la pacifica operatività della polizza assicurativa: v. sul punto Cass. 6144/2024, Cass.
10364/2023, Cass. 26082/2021, Cass. 18710/2021, Cass. 31889/2019, Cass. 28145/2019,
Cass. 23948/2019 e Cass. 23123/2019) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al
D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00), alla natura e alla complessità (media, per la parte convenuta;
minima per la compagnia assicurativa, associatasi nel merito alle difese dell'assicurato) della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass.
1989/2020 e Cass. 8436/2019).
Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico di parte attrice (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016,
Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...] nonché sulle domande proposte da quest'ultimo nei confronti Controparte_1 dell'attrice e della ogni altra difesa, eccezione ed istanza Controparte_3 disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dal
[...] nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_1 al pagamento in favore del della Controparte_1 somma di € 3.180,00 (IVA inclusa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi sino al saldo;
- condanna lla rifusione in favore del Parte_1 [...] delle spese processuali, che liquida in € 9.213,00 (di cui € Controparte_1
1.607,00 per la negoziazione assistita, € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in
€ 476,50 per spese vive (C.U. per chiamata di terzo e spese per citazione testimoni);
- condanna alla rifusione in favore della Parte_1 [...] delle spese processuali, che liquida in € 4.606,50 (di cui € 803,50 per CP_3 la negoziazione assistita, € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.452,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 19,90 per spese vive (spese per citazione testimoni);
- pone integralmente a carico dell'attrice le spese della c.t.u. nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 15/01/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 810 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Rita Vernelli e Barbara Baratta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Terni, Via C. Goldoni n. 41, giuste procure in calce all'atto di citazione e alla memoria di nomina del nuovo difensore
- attrice
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca CP_2
Salvini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Piazza Europa n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore e , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_4 Controparte_5
Blasi ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno cagionato da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Rita Vernelli e Barbara Baratta, per l'attrice: “[…] Accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 2051 c.c. che l'evento descritto in ricorso è da ascriversi a responsabilità esclusiva del , in persona dell'amministratore p.t., SI. CP_1
per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in CP_6 affidamento;
condannare il , in persona dell'amministratore p.t., al CP_1 pagamento a favore della ella complessiva somma di € 44.625,94, per Parte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali, o la somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
- L'avv. Gianluca Salvini, per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo della SI.ra , rigettare tutte le domande Parte_1 formulate dalla stessa, perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate per le ragioni di cui in narrativa;
in via riconvenzionale verificata l'esclusiva responsabilità della SI.ra nella Parte_1 produzione del sinistro per cui è causa, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di € 3.300,00 di cui alla fattura della OTIS n. 3FS19007399 del
22.02.2019 di € 3.300,00 , o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a seguito della espletanda istruttoria, ovvero anche a seguito di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Il tutto maggiorato di interessi legali dal dì del pagamento
e rivalutazione monetaria;
in via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi che venisse accertata una responsabilità concorsuale del in persona dell'amministratore p.t. Controparte_7
, dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa CP_2 concorrente della SI.ra e per l'effetto, condannare la stessa Parte_1 al pagamento della somma che verrà determinata in base alle accertate responsabilità, oltre interessi e spese legali, e nel contempo, accertare e dichiarare
l'obbligo della Società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore (P.IVA – C.F. sedente in P.IVA_3 P.IVA_2
Mogliano Veneto (TV) – 31021 - alla Via Marocchesa n. 14, (quale compagnia assicuratrice del , di manlevare e tenere Controparte_7 indenne il in persona dell'amministratore p.t. Controparte_7 SI. da qualsivoglia pretesa avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto CP_2 condannarla a restituire allo stesso tutte le somme che per sorte, interessi, rivalutazione, spese e competenze di giudizio quest'ultimo fosse condannato a pagare alla SI.ra . Con vittoria di spese e competenze, oltre ad accessori Parte_1 di legge, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
- L'avv. Nicola Blasi, per la terza chiamata: “[…] Nella causa principale di danno proposta dagli attori: in via principale, respingere integralmente la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
in via subordinata, ridurre il danno nei limiti di giustizia e dei risultati istruttori, tenuto conto anche del concorso di colpa imputabile all'attrice ex art 1227 c.c.. Nella causa di garanzia proposta nei confronti di nella denegata ipotesi di accoglimento della Controparte_3 domanda principale di danno: in denegata ipotesi di condanna del CP_1 assicurato al risarcimento del danno: liquidare l'eventuale indennizzo entro i limiti della garanzia e dei massimali prestati, detratto altresì lo scoperto del 10% con minimo di euro 150,00; in ogni caso: respingere ogni richiesta dell'assicurato di condanna al pagamento delle spese della lite nei confronti di Controparte_3 in quanto infondata per violazione del patto di gestione della lite;
in ogni caso
[...] con vittoria delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa e iva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 03/11/2020, Parte_1 conveniva in giudizio il invocando la Controparte_1 responsabilità di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'evento avvenuto alle ore 11:00 circa del 23/06/2018, quando, dopo aver consegnato – in qualità di dipendente della
[...]
– generi alimentati presso un appartamento sito all'undicesimo Controparte_8 piano del , e dopo essere rientrata nell'ascensore del palazzo sistemando il CP_1 carrello nella relativa cabina al fine di tornare al piano terra, si era ferita alla mano (rimasta incastrata tra il soffitto e il carrello) a causa del fatto che, nonostante le porte interne non si fossero completamente chiuse, l'ascensore si era azionato verso il basso, effettuando una rapida risalita per poi bloccarsi tra il decimo e l'undicesimo piano. La ricorrente chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza CP_1 del predetto evento, quantificati nel complessivo importo di € 44.625,94 (di cui € 42.106,10 per danno non patrimoniale, comprensivo di danno morale e di personalizzazione in aumento, ed € 2.519,84 per spese mediche) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati al convenuto, il quale si costituiva con memoria depositata in data 05/03/2021, CP_1 eccependo: che l'avversa ricostruzione della dinamica del sinistro non era veritiera, in quanto l'attrice, in realtà, era rientrata nella cabina dell'ascensore – adibito al solo trasporto di persone – con due carrelli della spesa infilati l'uno nell'altro, senza rendersi conto che una ruota di un carrello era rimasta incastrata tra le due ante automatiche della porta interna della cabina dell'ascensore (che era ripartito in quanto lo spessore della ruota del carrello, pari a 23 mm, era inferiore a quello massimo di 25 mm oltre il quale il contatto elettrico della porta di cabina, in conformità alle regole tecniche vigenti al momento del collaudo, ne consentiva la chiusura con conseguente ripartenza dell'ascensore), tentando poi imprudentemente di trattenere uno dei carrelli che si erano sollevati al momento della partenza dell'ascensore, anziché premere immediatamente il pulsante di arresto dello stesso;
che, pertanto, l'unica responsabile dell'evento era la stessa ricorrente, la cui condotta era stata connotata da grave imprudenza e negligenza, in assenza di qualsivoglia malfunzionamento dell'ascensore; che l'avversa quantificazione del danno era comunque eccessiva, tenuto conto anche delle valutazioni di gran lunga inferiori compiute dall' in merito al danno biologico subito CP_9 dalla ricorrente. Il CONDOMINIO convenuto chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la al fine di essere manlevato da quest'ultima – in virtù Controparte_3 dell'allegata polizza – in caso di condanna, e proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della ricorrente per il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dell'evento per € 3.300,00, pari al costo della riparazione della porta dell'ascensore rimasta danneggiata nell'occasione. Con decreto del 26/04/2021 veniva disposto il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e veniva inoltre autorizzata la chiamata in causa della
[...] la quale si costituiva con comparsa depositata in data 12/10/2021, CP_3 associandosi alle difese svolte dal in merito all'esclusiva (o, quantomeno, CP_1 prevalente) responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso, e non contestando l'operatività della polizza, limitandosi sul punto ad invocare l'applicabilità dello scoperto del
10% (con un minimo di € 150,00) a carico del e ad eccepire la violazione del CP_1 patto di gestione della lite di cui all'art. 14 delle condizioni di polizza, con conseguente non debenza delle spese di lite in favore dell'assicurato.
A seguito della prima udienza (nella quale veniva respinta l'eccezione pregiudiziale di nullità della notifica della citazione sollevata dalla compagnia assicurativa e veniva altresì disposto l'esperimento della negoziazione assistita, poi ritualmente espletata con esito negativo), del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una c.t.u. medico- legale (oltre che nell'acquisizione di documentazione a mezzo di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), all'udienza del 29/10/2024 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
Come noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato – anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia – che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (v. Cass. 12895/2016, in una fattispecie nella quale la
Suprema Corte ha ritenuto che il sinistro subito dalla ricorrente, rovinosamente caduta uscendo da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano, fosse causalmente attribuibile alla disattenzione della stessa ricorrente, in considerazione delle condizioni di illuminazione e della presenza di una doppia porta di apertura dell'ascensore, circostanze che avrebbero reso superabile il pericolo creato dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
La Suprema Corte ha peraltro recentemente chiarito che, se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela;
escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale;
considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (v. in tal senso Cass. 14510/2024 e Cass. 8346/2024). Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata è emerso che l'attrice, dopo aver consegnato la spesa nell'appartamento sito all'undicesimo piano del palazzo, è tornata all'interno dell'ascensore con due carrelli della spesa infilati l'uno nell'altro (circostanza confermata dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale, oltre che dai testimoni Testimone_1
e v. i verbali delle udienze del 26/10/2022, del 28/02/2023 e del Testimone_2
09/01/2024), senza assicurarsi – prima di lasciare che la porta di piano dell'ascensore si richiudesse – che l'ingombro costituito dai due carrelli (oltre che, naturalmente, dalla sua persona) non fosse eccessivo rispetto alla capienza della cabina, come peraltro poteva agevolmente percepirsi in relazione alle eSIue dimensioni della stessa quali risultanti dalla documentazione in atti. Tale condotta, a prescindere dal fatto che l'ascensore sia poi partito a seguito di un comando impartito dalla stessa attrice o per esser stata chiamato da un'altra persona in attesa su un diverso piano del palazzo, costituisce senz'altro un'evenienza irragionevole e inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, tenuto conto anche del fatto (notorio) che un ascensore di un condominio, normalmente adibito al trasporto di persone, non deve essere essere utilizzato come montacarichi per il trasporto di cose particolarmente ingombranti. Ne consegue che, per ciò solo, deve escludersi la responsabilità del – quale custode dell'ascensore – per l'evento oggetto di CP_1 causa, poiché la condotta della vittima è stata non solo negligente, ma anche eccezionale, inconsueta e inattesa da una persona sensata (v. ex multis Cass. 13050/2024, Cass.
29634/2023, Cass. 5116/2023, Cass. 4051/2023 e Cass. 37059/2022), e non rileva quindi, in senso contrario, l'invocata possibilità per il di prevenire l'evento mediante CP_1
l'adeguamento dell'impianto alle normative tecniche sopravvenute al collaudo dello stesso.
Il rigetto della domanda attorea comporta, evidentemente, l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal nei confronti della CP_1 Controparte_3
All'accertamento della colpa esclusiva dell'attrice nella causazione dell'evento oggetto di causa consegue inoltre l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti dal convenuto, avendo quest'ultimo adeguatamente documentato il CP_1 costo della riparazione della porta di piano rimasta danneggiata in occasione dell'evento in questione (v. il doc. 8 di parte convenuta), riparazione poi effettivamente eseguita dall'impresa incaricata (v. le deposizioni rese dai testimoni escussi all'udienza del
04/10/2023), e risultando altresì provato il pagamento in favore di quest'ultima del relativo compenso, sia pure per il minor importo complessivo di € 3.180,00 (v. il doc. 9 di parte convenuta, anche per le date dei singoli pagamenti).
Le spese di lite (anche nei confronti della la cui chiamata in Controparte_3 causa da parte del non può ritenersi arbitraria o manifestamente infondata, CP_1 stante la pacifica operatività della polizza assicurativa: v. sul punto Cass. 6144/2024, Cass.
10364/2023, Cass. 26082/2021, Cass. 18710/2021, Cass. 31889/2019, Cass. 28145/2019,
Cass. 23948/2019 e Cass. 23123/2019) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al
D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00), alla natura e alla complessità (media, per la parte convenuta;
minima per la compagnia assicurativa, associatasi nel merito alle difese dell'assicurato) della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass.
1989/2020 e Cass. 8436/2019).
Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico di parte attrice (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016,
Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...] nonché sulle domande proposte da quest'ultimo nei confronti Controparte_1 dell'attrice e della ogni altra difesa, eccezione ed istanza Controparte_3 disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dal
[...] nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_1 al pagamento in favore del della Controparte_1 somma di € 3.180,00 (IVA inclusa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi sino al saldo;
- condanna lla rifusione in favore del Parte_1 [...] delle spese processuali, che liquida in € 9.213,00 (di cui € Controparte_1
1.607,00 per la negoziazione assistita, € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in
€ 476,50 per spese vive (C.U. per chiamata di terzo e spese per citazione testimoni);
- condanna alla rifusione in favore della Parte_1 [...] delle spese processuali, che liquida in € 4.606,50 (di cui € 803,50 per CP_3 la negoziazione assistita, € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.452,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 19,90 per spese vive (spese per citazione testimoni);
- pone integralmente a carico dell'attrice le spese della c.t.u. nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 15/01/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)