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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 7/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 714/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Trinchieri e Vadalà)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Rossi Gironda)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1826 del 12/2/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei Parte_1 confronti della - d'ora in poi, breviter, “ ” - previa integrazione del contraddittorio Controparte_2 CP_3 dell'Inps, si rigettavano tutte le pretese (reintegratorie e/o risarcitorie) correlate al licenziamento irrogato il
18/5/2023, e si condannava la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di
€ 18.915,19, a titolo di differenze retributive e t.f.r., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali in favore dell . CP_4
Interponeva gravame il , cui resisteva la Società, mentre l'Inps optava per la contumacia. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello si articola in quattro motivi di gravame (sviluppati solo da pag. 42 a pag. 64 del libello impugnatorio).
Con i primi due - che, per la loro connessione, possono essere oggetto di scrutinio congiunto -
l'appellante rimprovera al Tribunale capitolino, da un lato, di aver ritenuto legittimo il suddetto licenziamento, disattendendo tutte le eccezioni sollevate sul punto (natura ritorsiva del recesso datoriale, tardività e genericità della contestazione, irritualità del procedimento disciplinare), e, dall'altro, di aver superficialmente letto gli atti di causa, non dando ingresso all'istruttoria orale.
Le doglianze si rivelano nel complesso infondate.
Prendendo le mosse dall'accertamento della “giusta causa” a base del massimo provvedimento espulsivo del , va evidenziato che le condotte addebitate a quest'ultimo, così come delineate in Pt_1 maniera circostanziata nella sottesa contestazione disciplinare, si riferiscono a due vicende distinte, che appare opportuno esaminare separatamente.
In primo luogo, è stato contestato all'odierno appellante il mancato conseguimento di un titolo di laurea e la mancata iscrizione nell'Albo dei medici, chirurghi e odontoiatri, condizione ritenuta determinante dalla Società per l'ingresso nell'azienda, prima, e per lo svolgimento delle funzioni di dirigente, poi.
A tale contestazione, il ha risposto replicando di non avere mai affermato di essere in Pt_1 possesso del diploma di laurea e di essere iscritto nel suddetto Albo;
peraltro, dal curriculum di cui la Società era in possesso, fin dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro (dicembre 2015-gennaio 2021), si evinceva che lo stesso non era in possesso della laurea e non risultava la sua iscrizione all'Albo medesimo, né il dipendente aveva mai dichiarato il contrario nel corso del secondo rapporto di lavoro (novembre 2021- maggio 2013).
Le argomentazioni suesposte appaiono poco convincenti.
Dal complesso delle risultanze processuali acquisite nel giudizio di primo grado - attentamente e correttamente valutate dal primo giudice - emerge (non una dichiarazione in tal senso, bensì nei fatti) una celata volontà del di nascondere la realtà o, quanto meno, di far intendere di essere in possesso di Pt_1 prestigiosi titoli accademici su cui la Società, che opera nell'àmbito medico-sanitario e si interfaccia continuamente con i relativi operatori del settore, faceva verosimilmente affidamento, a fronte del fatto che lo stesso ha ammesso, in sede di interrogatorio libero, che il proprio “titolo di studio è [soltanto] il Pt_1 diploma di scuola media superiore (liceo classico)”. Militano in tal senso le seguenti significative circostanze (documentalmente provate): a) nel curriculum del - che quest'ultimo consegnava a clienti ed amministrazioni (v., ad esempio, il progetto “IO Pt_1
Chiron”) - viene indicata, come prima esperienza lavorativa, oltre una “attività di ricerca scientifica”, anche, a piè di pagina, la dicitura “ MD Ricercatore”, laddove la dicitura MD sta per medical doctor; b) Parte_1 nello stesso curriculum, si legge, a pag. 3, che il , “nel 2009 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Pt_1
Scienze Posturali dall'Università degli Studi di Messina, compito che prosegue anche per l'anno accademico
2010/2011”, laddove un simile titolo può conseguirsi soltanto a seguito di un percorso universitario post lauream; c) in tutto il curriculum, ci si riferisce ad una carriera di grande prestigio accademico, che trova alla base - com'è naturale che sia - il conseguimento di un titolo di studio minimo, qual è, appunto, una vera e propria laurea, e non quella honoris causa eventualmente riconosciuta.
Da quanto sopra - non oggetto di confutazione in sede di interrogatorio libero reso dal - Pt_1 emerge che quest'ultimo, ben consapevole della carenza, quantomeno, formale della sua formazione, celasse di fatto l'assenza di titoli di cui, perdipiù, si fregiava con i clienti e con la stessa Società, sicchè si condivide la conclusione del primo giudice, secondo il quale la contestata condotta, volta a manifestare uno situazione di apparenza ingannevole - e segnatamente il mancato conseguimento di un titolo di laurea e la conseguente mancata iscrizione nell'Albo dei medici, chirurghi e odontoiatri, nonché la spendita di titoli privi di alcun valido rilievo giuridico con gli operatori del settore - sia, di per sé, sufficiente - ossia a prescindere che il possesso di tale titolo di studio fosse indispensabile per l'assunzione dell'odierno appellante come dirigente - al fine di integrare la giusta causa dell'intervenuto provvedimento espulsivo oggetto di esame.
In secondo luogo, è stata contestata al un'altra specifica condotta - distinta e separata dalla Pt_1 prima - concernente la cessione delle quote della Società, basata su un errore nella perimetrazione da parte del notaio rogante del potere (e, quindi, dell'incarico) che la stessa Società aveva inteso affidare al . Pt_1
Nello specifico, durante il primo rapporto di lavoro, la Società aveva incaricato il di cedere le Pt_1 quote societarie, a mezzo di una procura del 17/7/2017, però, viziata da un errore del notaio, il quale, nell'indicare la quantità di quote cedibili, indicava due cifre differenti: 5000 euro (in numeri) e, al contempo, centocinquanta virgola zero zero (in lettere); nel corso del secondo rapporto, e precisamente il 18/4/2003, il aveva dato seguito a tale procura, vendendo a tale quote per un valore nominale di Pt_1 Parte_2
5.000,00 euro (pari al 50% della medesima Società).
Orbene, a fronte a tale evidente discrasia, fonte di rilevante incertezza non risolvibile con altri criteri interpretativi, il ha ritenuto di non dover chiedere delucidazioni (sebbene la procura fosse stata fatta Pt_1
6 anni prima) al legale rappresentante quando, invece, una simile accortezza sarebbe stata Per_1 verosimilmente consigliabile dalla diligenza che la legge gli imponeva, come parimenti il ruolo stante la sua qualità di dirigente;
in altri termini, prima di agire, si doveva attendere, da parte del , una richiesta di Pt_1 chiarimenti, imposta dalle disposizioni codicistiche che regolavano sia l'attività del mandatario (al quale è richiesta la diligenza del buon padre di famiglia), sia le prestazioni del lavoratore (al quale si aggiunge un più ampio obbligo di correttezza e buona fede, tanto più prescritti per le figure apicali come quella di dirigente).
E tale carenza di attenzione, qualificabile in termini di negligenza, nello svolgimento dell'incarico, nella specie risulta vieppiù aggravata dalla delicatezza di un incarico come quello in esame, se si considera che dall'errore numerico, al centro dell'incarico conferitogli, ne conseguiva un'enorme differenza tra le due interpretazioni possibili: da un lato, l'indicazione in numeri gli affidava il compito di cedere la metà dell'azienda e, dall'altro, l'indicazione in lettere limitava lo stesso potere alla cessione del solo 1,5%. Stando così le cose, aderendo al convincimento del Tribunale, si ritiene che entrambe le circostanze - come sopra delineate, in linea, peraltro, con quanto esposto dettagliatamente nella lettera di contestazione - siano state, per la loro gravità, ciascuna di per sé e anche unitamente considerate, tali da scuotere la fiducia del datore di lavoro e, siano state, per le concrete modalità ed il contesto di riferimento, idonee a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando una scarsa inclinazione da parte del ad Pt_1 attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.
In particolare, tanto l'opacità manifestata dal in ordine al percorso accademico, quanto la non Pt_1 ben ponderata cessione di metà della quote societarie hanno definitivamente compromesso il vincolo fiduciario alla base del rapporto tra datore e lavoratore, violando il principio di correttezza, lealtà ed onestà al cui rispetto è tenuto ogni dipendente, e rendendo proporzionale ai fatti contestati il massimo provvedimento espulsivo, adottato dalla Società, per giusta causa ex art. 2119 c.c. applicabile anche ai dirigenti.
Al riguardo, risulta agevolmente superabile l'obiezione per cui le condotte de quibus non integrerebbero quelle indicate dall'art. 10, lett. B, del CCNL Metalmeccanici, atteso che tale disposizione, in disparte l'enumerazione ivi indicata, contiene una premessa ben più ampia, nel senso che consente il licenziamento senza preavviso riguardo a tutti quei comportamenti che provochino grave nocumento morale o materiale, tra cui, “a titolo indicativo” rientrano quelle citate dalla difesa dell'odierno appellante.
D'altronde, l'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. e l'obbligo di diligenza di cui all'art. 2104 c.c. diventano più intensi man mano che si sale nella gerarchia del personale dipendente, sicché gli stessi obblighi diventano particolarmente stringenti ed imperativi per i dirigenti, come il , il cui rapporto di Pt_1 fiducia con il datore di lavoro naturalmente ha una rilevanza del tutto particolare, dovendosi qui considerare alla luce della particolarità del vincolo fiduciario, la cui lesione, nella specie, ha costituito giusta causa di licenziamento, tenendo conto, altresì, del grado di affidamento richiesto dai compiti dallo stesso disimpegnati in relazione alla realizzazione degli scopi perseguiti dal datore di lavoro.
In conclusione, nel caso concreto, i comportamenti messi in atto dal - come sopra accertati - Pt_1 costituiscono condotta obiettivamente grave e rilevante sia dal punto di vista oggettivo sia da quello soggettivo, determinando una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario che risulta compromesso irrimediabilmente, tanto più in modo rilevante in considerazione delle mansioni dirigenziali affidate all'odierno appellante.
Quanto sopra già basterebbe per ritenere legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al
, il quale, tuttavia, sostiene, invece, che il provvedimento espulsivo adottato nei suoi confronti Pt_1 sarebbe, invece, “frutto di una ritorsione” del datore di lavoro per aver correttamente, ma in modo sconveniente per la Società, adempiuto ai compiti affidatigli tramite la suddetta procura del 2017.
In disparte questo esposto in ordine a quest'ultima condotta, in punto di diritto, si osserva che sia configurabile un licenziamento ritorsivo e/o discriminatorio solo allorquando l'atto di recesso costituisce un mero pretesto per perseguire, con il licenziamento, un altro e diverso scopo, ossia quello di procedere all'espulsione dall'azienda di lavoratori scomodi o sgraditi per avere avanzato legittime rivendicazioni all'imprenditore; l'applicazione della tutela antidiscriminatoria richiede, quindi, l'accertamento di un motivo illecito a fondamento dell'atto di recesso, il quale deve aver avuto efficacia esclusiva nella determinazione della volontà del datore di lavoro (secondo quanto generalmente previsto dall'art. 1345 c.c.). In altri termini, il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento sia stato determinato esclusivamente da esso, con la conseguenza che la nullità non si verifica quando, nella determinazione del licenziamento, con lo stesso motivo illecito ne concorra uno lecito, come nel caso di specie, una giusta causa.
Ad ogni buon conto, avendo la Società soddisfatto l'onere di provare l'esistenza della giusta causa del recesso, incombeva sul l'onere di dimostrare - anche se con modalità agevolate sul versante Pt_1 soggettivo - l'illiceità del motivo, unico e determinante, dato dall'intento ritorsivo che si celava dietro il recesso datoriale, dovendo comunque il lavoratore indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra le circostanze allegate e l'asserito intento di rappresaglia.
Tuttavia, nel caso di specie, gli aspetti relativi alla ragione ritorsiva non sono stati né dedotti né sufficientemente allegati da parte ricorrente, sicché giustamente il Tribunale capitolino ha ritenuto irrilevante qualsiasi istanza istruttoria in tal senso.
In particolare, il non ha dedotto nulla che sia sufficiente a dimostrare che, nell'atteggiamento Pt_1 tenuto dalla Società, si ravvisassero intenti, unici ed esclusivi, di vendetta o ritorsivi che hanno ispirato il licenziamento, né emergono atti o comportamenti che dimostrino ragionevolmente che il datore di lavoro abbia voluto espellere un lavoratore “sgradito” o quantomeno “scomodo” alla compagine sociale;
si tratterebbe piuttosto - come acutamente sottolineato dal primo giudice - di una legittima reazione della stessa Società che, “convinta di potersi fregiare di un illustre membro della comunità scientifica, tenuto peraltro in altissima considerazione e posto ai vertici dirigenziali, ha visto la sua fiducia tradita ed ingannata e, di conseguenza, ha voluto interrompere i rapporti con un soggetto, il quale non solo non possedeva (né ha mai posseduto) i requisiti per ricoprire alcun ruolo nell'azienda, ma che sovente spendeva titoli privi di rilievo giuridico con i clienti e con la Società stessa”.
Passando all'esame delle altre eccezioni sollevate in ordine all'impugnato licenziamento, in particolare, il rileva: a) che la contestazione disciplinare sarebbe tardiva;
b) che la certificata Pt_1 malattia, avente termine il 30/5/2023, sarebbe ostativa al provvedimento espulsivo;
c) che la contestazione disciplinare ed il termine riconosciutogli per effettuare le sue difese sarebbero caduti all'interno del periodo in cui questi risultava malato, violando il suo diritto di difesa.
Tali assunti non meritano condivisione.
In primo luogo, risulta documentalmente provato che la Società sia venuta a conoscenza della mancanza di titoli e dell'avvenuta cessione delle quote sociali, rispettivamente, nei giorni 24/4/2023 e
21/4/2023, cui ha fatto sùbito seguito la contestazione disciplinare comunicata al dipendente il 5/5/2023.
In secondo luogo, si insegna che il licenziamento, intimato durante il periodo di malattia ma per ragioni diverse dalla scadenza del comporto, non è nullo ma solo temporaneamente inefficace sino alla fine della malattia o del comporto, com'è appunto avvenuto nel caso di specie, sicchè la procedura disciplinare si rivela legittima, dovendosi intendere, quoad effectum, valida a partire dal 30/5/2023, giorno in cui è cessata lo stato di malattia del . Pt_1
In terzo luogo, il neppure aveva risposto alla richiesta di chiarimenti della Società, ponendo, Pt_1 invece, in essere una serie di comportamenti che non consentono di ritenere lo stesso Pt_1 impossibilitato, quantomeno, a rispondere alla contestazione, seppure per chiedere un rinvio dell'incontro di confronto;
ma anche a voler far fede alla tardiva richiesta di differimento del 17/5/2025, dalla stessa non è dato evincere alcun serio impedimento del lavoratore. Con il terzo e quarto motivo di gravame, attinenti al quantum - che, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente - l'appellante rimprovera al Tribunale capitolino, da un lato, di aver erroneamente accolto l'eccezione di compensazione sollevata ex adverso e, dall'altro, di non aver considerato che la minor somma di € 2.000,00, e non € 5.000,00, avrebbe dovuto essere decurtata dall'importo da lui dovuto.
La prima doglianza si rivela infondata.
Invero, a fronte dell'iniziale pretesa avanzata dal , per complessivi € 47.337,34, a titolo di Pt_1 differenze retributive e t.f.r., la Società ha proposto un'eccezione riconvenzionale con cui ha chiesto la restituzione di una somma pari a complessivi € 23.422,15, in particolare riguardanti, per un verso, l'indebito utilizzo della carta di credito aziendale e, per altro verso, l'utilizzo di una vettura oggetto di un contratto di leasing di cui la stessa Società era parte contraente.
Alla luce dei principi che regolano il processo del lavoro, segnatamente per quel che concerne l'onere di contestazione specifica, si osserva che nessuna delle parti, ricorrente e resistente, ha contestato, se non genericamente, la cifra vantata dalla controparte, come anche le singole poste creditorie;
segnatamente, la
Società non ha contestato la correttezza dei conteggi allegati dal lavoratore e quest'ultimo non ha contestato la somma posta in compensazione dal datore;
per quel che qui interessa, la difesa del , nel corso Pt_1 delle udienze svoltesi in data 8/4/2024, 8/5/2024, 18/9/2024, 16/10/2024, 30/10/2024 e 12/2/2025, si è limitata a formulette di stile (“si contesta e impugna quanto dedotto dalla controparte”), sicché bene ha fatto il primo giudice a determinare le somme spettanti al lavoratore, pari a € 47.337,34 (pretese del ), Pt_1 diminuiti di € 23.422,15 (invocate in compensazione dalla Società e non contestate dal ricorrente).
In ordine al secondo rilievo - attinente all'ulteriore diminuzione indicata in sentenza in complessivi €
5.000,00 - si osserva che la stessa Società, nelle more del presente giudizio di appello, ha presentato istanza di correzione davanti al Tribunale, ai sensi dell'art. 287 e 288 c.p.c., segnalando l'errore materiale di calcolo in cui è incorso il primo giudice (assorbendo così l'esame del suddetto motivo di gravame).
Nello specifico, l'errore contabile risiede nella suddetta ultima decurtazione, essendo stata sottratta l'intera cifra di 5.000,00, anziché una frazione di essa pari a € 2.000,00, laddove sarebbe stata percepita la sola somma di € 3.000,00, mediante accredito bancario dell'11/4/2023, con la causale di bonifico
“retribuzioni dicembre/gennaio/febbraio 2023”, pervenendo così alla somma finale correttamente rivendicata dal lavoratore e da porsi a carico della Società, nel totale € 21.915,19, così come di seguito considerati: €
47.337,34 (pari alle pretese del ), diminuiti di € 23.422,15 (pari alle somme richieste in Pt_1 compensazione dalla Società e non contestate dal ricorrente), ulteriormente diminuiti di € 2.000,00 (come quota parte delle retribuzioni riconosciute dalla Società al Galasso per i mesi di dicembre 2022, gennaio
2023 e febbraio 2023, per la quale non risulta dimostrata l'anticipazione che sarebbe stata effettuata dallo stesso ricorrente nell'interesse del datore di lavoro in favore del creditore aziendale, tale ). Persona_2
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento, salvo emendare l'errore materiale di cui sopra.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta, mentre nulla si provvede nei confronti dell'Inps, che non si è costituito in giudizio.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - dispone la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza del Tribunale n.
1826/2025, nel senso che la statuizione di condanna della Società deve intendersi per la complessiva somma di “€ 21.915,19”, anziché “€ 18.915,19”;
c - condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado sostenute dall'appellata costituita, che si liquidano in € 6.945,75 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché
Cpa e Iva come per legge;
d - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 7/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER ST)