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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/09/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 82\2024 RG, vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Miriano (procura generale alle liti per notaio dell'1\6\2023, rep. 27360 e racc. 4281) e dall' Persona_1 [...]
(procura generale alle liti per notaio del 9\10\2024, rep.27515 e Pt_2 Persona_1
racc.4424), elettivamente domiciliato in , alla via Nizza n.146, presso la Struttura Pt_1
Complessa Funzione Affari Legali;
APPELLANTE- appallata incidentale
E
1 con sede in Scafati Controparte_1
(SA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Caserta, alla piazza Matteotti n. 67, presso lo studio dell'avv. Francesco Picazio, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO- appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2629\2023 del 13\6\2023, pubblicata in data
13\6\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto notificato via pec in data 15\1\2024, l' Parte_3
(di seguito, per brevità, solo ) proponeva formale appello avverso la
[...] Pt_4
sentenza n. 2629\2023 del 13\6\2023 (pubblicata in pari data e mai notificata), con la quale il
Tribunale di Salerno, così provvedeva: a) accerta e dichiara che lo sconto tariffario di cui
all'art. 1 comma 796 lettera O L. 296/2006 non poteva essere applicato alle prestazioni erogate
dal ricorrente in favore dell' per gli anni 2010, 2011, e 2013 per le ragioni espresse CP_2
in motivazione;
b) per l'effetto condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento CP_2
della somma di € 248.752,55 oltre interessi oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs.
n. 231/02 e succ. modif.; c) compensa per metà le spese processuali e condanna l' CP_2
al pagamento, in favore del in Controparte_1
persona del l.r.p.t., (p.i. ), della restante metà (1/2) delle stesse, che vengono P.IVA_1
2 liquidate per intero (1/1) in € 634,00 per spese vive ed € 7.052,00 per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Picazio Francesco, dichiaratisi antistatario>.
Invero, con ricorso ex art. 702bis cpc – notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 1\2\2019 - il Controparte_1
rappresentava di essere una struttura privata che, operando in regime di accreditamento con
[...]
l' ai sensi del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii., erogava in favore dei cittadini assistiti CP_2
dal Servizio Sanitario Nazionale prestazioni medico-sanitarie di analisi cliniche;
che in virtù
degli effetti dell'art.1, comma 796 lett. O, L. n. 296/2006 (legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007), sulle remunerazioni delle predette prestazioni rese per conto del SSN negli anni
2010, 2011, 2012 e primo bimestre 2013 era stata applicata una decurtazione percentuale sulla tariffa (c.d. sconto tariffe), finalizzata al contenimento della spesa sanitaria nel più ampio programma di rientro dal disavanzo finanziario che, solo per il triennio 2007-2009, aveva interessato le Regioni commissariate tra cui la Campania;
che detta decurtazione tariffaria, però,
Cont era stata richiesta dall' anche per il triennio relativo agli anni 2010-2012 e primo bimestre
2013; che, pertanto, dette decurtazioni erano illegittime;
che, di conseguenza, aveva diritto al pagamento di € 350.671,57, oltre interessi moratori ex Dlgs 231\2002.
Pertanto, il chiedeva la Controparte_1
condanna dell' al pagamento della somma di € 350.671,57 oltre interessi moratori come Pt_4
regolati dal decreto legislativo n. 231/02 modificato dal decreto legislativo n. 192/2012. Spese
vinte.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l' , eccependo, previa istanza Pt_4
di mutamento del rito: il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario adito;
la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cc;
l'operatività dell'applicato “sconto” per il periodo in questione, quanto meno, per la previsione contrattuale;
l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo 2010-2012 e primo bimestre 2013, tanto
3 che con le comunicazioni periodiche ed a consuntivo, ai sensi dall'art. 5 del contratto, veniva applicata anche la regressione tariffaria, onde ricondurre il suo fatturato nei limiti di spesa determinato;
l'infondatezza della pretesa degli interessi moratori ex Dlgs 231\2002. Inoltre,
Cont con le note del 24\10\2022 la resistente eccepiva anche l'esistenza del giudicato formatosi sulla materia del contendere come da sentenza n. 4425\2017 del TAR Napoli, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dall'associazione di categoria Federlab, tesa ad ottenere l'annullamento del decreto del Commissario ad acta n. 35\10 (per l'anno 2010), 24711 e 63\11
(per l'anno 2011) e n. 67\12 (per l'anno 2012).
Quindi, disposto il mutamento del rito e depositate le memorie integrative, all'esito dell'istruzione documentale, il Tribunale di Salerno, all'udienza di discussione del 13\6\2023,
emanava ex art. 281 sexies cpc la sentenza qui gravata, con la quale accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava l' al pagamento della somma di € 248.752,55 a titolo Pt_4
di sconto per gli anni 2010, 2011 e primo bimestre 2013, oltre interessi moratori ex Dlgs
231\2002, compensando per metà le spese di lite.
In particolare, il primo giudice, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione e respinto l'eccezione di prescrizione – la quale ultima attiene “alle obbligazioni periodiche o di durata,
caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma
ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce
esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati
e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato
in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” –
affermava la non applicabilità dello sconto, limitato normativamente al solo triennio 2007\2009
e non contrattualizzato dalle parti nell'accordo prodotto in atti. Tuttavia, in merito all'anno
2012, affermava la sussistenza del giudicato amministrativo, atteso che con la sentenza n.
4425\2017 del TAR Napoli del 18\9\2017 aveva respinto il ricorso presentato dalla società
attrice, attraverso l'associazione di categoria Federlab, teso ad ottenere l'annullamento del
4 decreto del Commissario ad acta n. 67 del 22\2\2012, nella parte in cui stabiliva l'operatività
dello sconto per l'anno 2012. In riferimento all'eccepito superamento dal tetto di spesa, poi, il giudice di prime cure riteneva che, a prescindere dall'adeguatezza della prova offerta dall' Pt_4
[...
, il superamento appariva in realtà un falso problema, in quanto non sarebbe stato in grado di eliminare il diritto della società opposta ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente
Cont decurtate dall' a titolo di sconto tariffario: non si tratterebbe di remunerare prestazioni extra
Cont budget, ma di garantire l'integrale remunerazione di prestazioni già rese ed accettate dall'
senza contare, inoltre, che il limite di spesa è un inconveniente di fatto conseguente ad una non corretta condotta della stessa Amministrazione, sulla quale gravava l'onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea nell'anno in valutazione per stabilire una nuova data di sforamento del budget, con conseguente non remunerabilità delle prestazioni rese
Cont successivamente a tale data e possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente versate. Dovuti, infine erano per il giudice di prime cure anche gli interessi moratori ex Dlgs
231\2002 trattandosi di accordi contrattuali stipulati dopo il 2002.
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato in data 15\1\2024), previa istanza di sospensione e CTU contabile, l' censurava la sentenza di appellata per i seguenti Pt_4
motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistere la giurisdizione del giudie ordinario adito, sia per la genericità della motivazione sia per l'errata interpretazione della normativa in esame, in ragione della peculiarità del caso specifico, afferente alla materia dello sconto tariffario;
- Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'eccepito giudicato in relazione al solo anno 2012, laddove la decisione del TAR Napoli n. 4425\17 si era pronunciata sulla legittima applicazione dello sconto tariffario anche per gli anni 2010-2011 e primo bimestre 2013;
5 - Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel concludere per la non operatività dell'applicato sconto tariffario anche oltre il triennio 2007-2009, benchè solo col Decreto commissariale n. 32
del 27\3\2013 si fosse previsto che le prestazioni di specialistica ambulatoriale avessero assorbito il valore dello sconto fino ad allora vigente, stante peraltro il chiaro tenore letterale dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296\2006 che non parrebbe ancorare la norma ad alcun dato temporale finale;
- Il Tribunale avrebbe, poi, illegittimamente escluso l'operatività dello sconto su base negoziale,
nonostante l'espressa previsione di cui agli artt.
4-5 del contratto;
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa un falso problema, atteso che l'eventuale corresponsione delle somme trattenute a titolo di sconto avrebbe, invece, aumentato lo sforamento del tetto già accertato;
- Infine, non sarebbero dovuti i richiesti interessi moratori ex Dlgs 231\2002, perché non si tratta di transazioni commerciali di scambio merci\prezzo, e, comunque, errata sarebbe la
Cont riconosciuta decorrenza in base a detta normativa, pur essendo i debiti delle “querables”.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: In via preliminare/pregiudiziale: sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2629/2013 pubblicata il 13 giugno 2023, del Tribunale
di Salerno, resa nel procedimento N. 247/2019 e non notificata, ricorrendo i gravi motivi di cui
all'art. 283 c.p.c. Accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n.
2629/2013 pubblicata il 13 giugno 2023, del Tribunale di Salerno, resa nel procedimento N.
247/2019 e non notificata, rigettando la domanda del Controparte_1
. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'appello
[...]
nonchè, in via incidentale, la condanna dell' al pagamento della somma di € Pt_4
101.919,02, oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 e spese, per l'illegittimo sconto applicato in riferimento all'anno 2012, sia perché la sentenza del TAR Napoli aveva altro oggetto, sia
6 perché era contra legem, sia perché l' non aveva prodotto il ricorso amministrativo e il Pt_4
decreto impugnato.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e accolta l'istanza di sospensione (cfr.
ordinanza del 18\6\24), venivano concessi alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
Infine, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025, la causa era rimessa in decisione al collegio ex ai sensi dell'art. 352 cpc con provvedimento del 18\6\2025.
A.Giurisdizione.
Con il primo motivo di appello l' eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice Pt_4
ordinario, così come sollevato già in primo grado.
Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio.
Premesso che a norma dell'art. 5 cpc la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e che il rapporto che intercorre tra la
Regione e la struttura privata accreditata si inquadra nello schema della concessione amministrativa di pubblico servizio, il riferimento normativo in punto di giurisdizione era dato
(al momento della proposizione della domanda) dall'art. 133, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2
luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, “le
controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse
quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti
adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio,
ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul
credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle
telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
7 Cont Per stabilire quando la controversia tra l' e la struttura privata è sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto concerne la pretesa della struttura di pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli assistiti del servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento al c.d. petitum sostanziale della domanda, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico (cfr. ex plurimis,
Cass., Sez. Unite, n. 13178 del 28\5\2013). Nella specie, occorre stabilire se la pretesa alla remunerazione delle prestazioni si basa esclusivamente sull'esecuzione del rapporto che accede alla concessione amministrativa, laddove il privato vanti un diritto soggettivo su un piano di parità, o se invece dipende dall'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Nel
primo caso appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza del corrispettivo in favore del concessionario, senza implicare la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 2294/2014; Cass. S.U. n.
22094/2015; Cass. S.U. n. 22646/2016; Cass. S.U. n. 26200/2019). Di conseguenza,
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n. 1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012).
Sulla base di tali condivise premesse è stato affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del
8 2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale
Cont stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro,
Cont qualora la opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale,
determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del
Cont provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso,
infatti, poiché il “petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi,
salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S.U. n.
28053/18).
Poiché la domanda proposta ha ad oggetto il pagamento delle ulteriori somme, rispetto ai
Cont corrispettivi già erogati dall' non versate dall'opponente in applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, senza che, a fronte delle eccezioni
Cont sollevate dall' in ordine alla sussistenza dei decreti regionali che tale sconto avrebbero previsto, la struttura privata abbia formulato richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'annullamento di tali provvedimenti amministrativi posti a fondamento dell'eccezione
Cont sollevata dalla medesima non è dubitabile la riconducibilità della domanda alla giurisdizione ordinaria.
9 D'altra parte, la giurisdizione del giudice ordinario, determinata sul petitum sostanziale della
Cont domanda, non si trasferisce al giudice amministrativo per il fatto che l' abbia eccepito l'esercizio di un potere autoritativo che avrebbe disposto, con i decreti commissariali,
l'applicazione dello sconto tariffario. La replica a tale eccezione non pone questioni che riguardano la legittimità dell'esercizio del potere autoritativo espresso nei decreti ma la loro influenza sulla remunerazione delle prestazioni dettata dal regolamento contrattuale (di cui all'art.
8-quinquies).
Va, pertanto, ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario.
B. Giudicato amministrativo.
Con l'appello in esame l' riproponeva l'eccezione di giudicato formatosi a seguito della Pt_4
sentenza n. 4425\2017, la quale avrebbe affermato la valida applicazione dello sconto anche agli anni 2010, 2011 e primo bimestre 2013, laddove il primo giudice aveva limitato l'effetto del giudicato solo al 2012. Di converso, con l'appello incidentale, il appellato si CP_1
doleva della decisione di prime cure, la quale aveva affermato la sussistenza del giudicato amministrativo sulla legittima applicazione dello sconto tariffario per l'anno 2012, a seguito della pronuncia n. 4425\2017 del TAR Napoli del 18\9\2017, la quale aveva respinto in via definitiva il ricorso presentato dal Controparte_1
attraverso l'associazione di categoria Federlab, teso ad ottenere l'annullamento del
[...]
decreto del Commissario ad acta n. 67 del 22\2\2012, proprio nella parte in cui stabiliva l'operatività dello sconto per l'anno 2012.
Orbene, ritiene questa Corte che nel giudizio amministrativo l'oggetto trattato è la legittimità
di taluni provvedimenti amministrativi adottati per la programmazione finanziaria del budget della macroaerea specialistica e delle relative branche di appartenenza, ove, innanzitutto, il
petitum riguarda esclusivamente la legittimità di provvedimenti amministrativi adottati per la generale programmazione finanziaria della branca al lordo e al netto dello sconto tariffario, e non lo sconto tariffario applicabile sulle specifiche remunerazioni spettanti ai singoli centri a
10 fronte delle singole prestazioni sanitarie erogate ai singoli cittadini;
viceversa, il petitum e la
causa petendi del presente giudizio afferiscono alla esclusiva rivendicazione, su base contrattuale, di somme di denaro.
Ne consegue, pertanto, che non può profilarsi nel caso di specie alcun giudicato relativamente alla operatività o meno dello sconto tariffario oltre il periodo previsto del triennio 2007\2009,
come meglio si dirà nel punto seguente.
C. Applicabilità del cd. “sconto”.
Con gli ulteriori motivi di gravame, incentrati su più ragioni di doglianza, l' , richiamate Pt_4
le difese già articolate in prime cure, ha messo in rilievo che: l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296\2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio Sanitario Nazionale, praticassero uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;
l'applicazione dello sconto era stata recepita nei contratti stipulati con i centri privati nel rispetto dei decreti del
Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario, che avevano forza e valore di legge;
la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di prime cure, dopo aver ricordato la norma dettata dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n.
296/2006 1, precisava che tale disposizione espressamente disciplinava “la realizzazione degli 1 “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 11 obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l.
n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa
(cfr. Cass n. 22742/24; Cass. n. 3175/22; Cass. n. 27007/21; Cass. n. 13765/21; Cass. n.
13763/21; Cass. n.297/2021; Cass. n. 27366/20; Cass. n. 22317/20; Cass. n. 3676/20; Cass. n.
10582/18; Cons. Stato n. 439/2017).
Tale conclusione, peraltro, risultava coerente con quanto rilevato dalla Corte Cost. n. 94/2009,
la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata in ordine a tale norma, richiamava il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario.
Peraltro, il Consiglio di Stato aveva condiviso l'interpretazione già fornita dalla Suprema Corte
in ordine alla non applicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009 e, riformando la sentenza del TAR Campania n. 5805/17, aveva annullato il decreto del Commissario “ad acta” della Regione Campania n. 35/2010 che aveva previsto l'applicazione dello sconto “de quo” anche per l'anno 2010 (cfr. sentenza n. 6522 del 28/09/21).
Non è possibile sostenere, parimenti, che lo sconto de quo sia stato contrattualizzato e, cioè,
recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nei contratti stipulati dalle parti, in quanto l'inciso “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, rinvenibile in siffatti contratti, implicava esclusivamente la possibilità di tener conto di eventuali interventi normativi a diminuzione o in aumento delle tariffe (cfr. Cass. n. 20758/22). Non a caso, il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'articolo 1, comma 796, della legge n.
296\2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto
20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”. 12 fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare,
nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass. n. 14778/20).
Senza considerare che non è nemmeno ipotizzabile, avuto riguardo alla valenza temporanea della norma, che, in relazione ai contratti successivamente stipulati dalle parti, possa operare il meccanismo, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, di inserzione automatica di clausole,
se del caso in sostituzione di quelle contra legem apposte dalle parti (cfr. Cass. n. 20758/22).
Orbene, ritiene codesta Corte di condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice,
con la conseguenza che la decurtazione a titolo di sconto tariffario come operata dall' Pt_4
sulle somme richieste dalla struttura privata è illegittima.
D. Tetto di spesa.
Le doglianze formulate dall' in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa in Pt_4
conseguenza dell'applicazione delle tariffe senza alcuno “sconto”, di contro, devono ritenersi fondate, quanto meno per gli anni 2010, 2011 e primo bimestre 2013.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_3
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Cont la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite
13 preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
Cont Cont della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Cont Cont
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
Cont superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Cont è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva
14 come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Cont art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nei contratti stipulati con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 (cfr. contratti allegati del 6\7\2010, 14\4\2011,
28\8\2012 e 2\1\2014), l' doveva comunicare a ciascun centro privato la percentuale Pt_4
15 consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo
(cfr. art. 5.3). Peraltro, nei contratti stipulati tra il Controparte_1
e l' per gli anni 2010-2013 (cfr. contratti in atti) era
[...] Pt_4
espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola Pt_4
struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4), rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2)
di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine -
definito apertis verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-
finanziario programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Cont prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_5
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Cont dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
16 Cont Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, avendo indicato il termine oltre il quale non potevano essere remunerate le prestazioni (cfr. note prot. N. 2776\2010, n.
2081\2011, n. 1491\2012 e N. 1501\2013), tanto è vero che, poi, a consuntivo, confermava il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale, dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU), con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere la relativa nota di credito (cfr. comunicazioni a consuntivo n. 985\11 per l'anno 2010, n. 633\12 per l'anno 2011, n. 921\14 per l'anno 2013),
dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU) per gli anni 2010, 2011 e 2013 a consuntivo, rispettivamente pari ad € 3.556,31, € 11.083,61 ed €
4.069,29 con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere le relative note di credito,
di cui non vi è alcuna contezza.
Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel Pt_4
nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità
degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria,
giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26
agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A.,
essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass.
n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004).
17 La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù
di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di Pt_4
effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Cass.
Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021).
Quindi, dato che l' ha comunicato le date di sforamento del tetto e, in alcuni casi, ha Pt_4
applicato anche la RTU, la maggiorazione delle somme pretese dalla struttura in virtù
dell'illegittima applicazione dello sconto avrebbe comportato il superamento del tetto addirittura in epoca antecedente a quella indicata come limite temporale massimo di remunerazione delle prestazioni.
Se allora, al netto dello sconto illegittimamente applicato dall' l'attuale società Pt_4
appellata aveva già ricevuto il pagamento per somme superiori al tetto di spesa per la branca di riferimento, tanto da dover emettere anche una nota di credito per RTU, a maggior ragione il riconoscimento delle ulteriori somme a titolo di sconto non farebbe che aumentare lo sforamento già acclarato.
Nulla, pertanto, è dovuto al per gli anni 2010, 2011 e Controparte_1
2013, con assorbimento del motivo di appello sulla debenza e la decorrenza degli interessi moratori.
Discorso diverso deve farsi per l'anno 2012 (somme trattenute a titolo di sconto pari ad €
101.919,02).
Invero, per questa annualità, non è possibile ritenere che l' abbia reso la dimostrazione Pt_4
che era tenuta a dare: la documentazione prodotta in giudizio entro i termini all'uopo stabiliti
18 dall'ordinamento processuale non è sufficiente, infatti, a fornire la prova che, in relazione alle prestazioni de quibus (rientranti nella branca definita “branche a visita” della macroarea
“specialistica ambulatoriale”), i tetti di spesa fissati per l'anno 2012 fossero stati, già al netto dello sconto tariffario, superati con il pagamento del relativo ammontare o che comunque sarebbero stati superati qualora, tenuto conto degli importi già complessivamente corrisposti,
le tariffe applicate fossero state maggiorate delle somme illegittimamente trattenute. Né
tampoco è stata dimostrata l'entità del presunto sforamento, avuto riguardo a tutti i pagamenti effettuati in favore dei centri privati operanti nella medesima branca e macroarea, e dell'incidenza che, in termini quantitativi, avrebbero avuto su di esso gli importi pretesi dal ben potendo avere contribuito i suddetti importi nella Controparte_1
loro totalità o solamente in parte al suddetto -e meramente eventuale, essendo rimasto indimostrato- sforamento.
Giova evidenziare, infatti, che nella nota a consuntivo n. 684\13 del 23\5\2013 la regressione tariffaria unica per la macroarea di “specialistica ambulatoriale” è pari a “0”.
Per inciso, nessun rilievo può essere riconosciuto alle note del 2025, allegate dall' solo Pt_4
con le note di trattazione scritta del 9\6\2025, dopo che erano elassi i termini addirittura per il deposito delle conclusionali e repliche in appello ex art. 352 cpc: i documenti devono ritenersi inutilizzabili, in quanto non sussistono i presupposti per la rimessione in termini - mai richiesta
- ai fini del deposito tardivo, oltre i termini di legge, di tali documenti.
Comunque, anche a voler considerare utilizzare detto documento, si perverrebbe allo stesso risultato, emergendo l'assenza di un corrispettivo da riconoscere ai centri privati a seguito dell'eventuale restituzione delle somme trattenute a titolo di sconto per l'anno 2012.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, la sentenza di primo grado va riformata e,
per l'effetto, deve rideterminarsi la somma dovuta dall' al Pt_4 [...]
[...]
[...] nella minor somma di € 101.919,02, oltre interessi di Parte_6
mora ex Dlgs 231\2002, come mod. dal Dlgs n. 192\2012.
E. Spese processuali.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai minimi dello scaglione relativo della somma come rideterminata2, vanno poste a carico dell' , Pt_4
secondo il principio della soccombenza, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Picazio
per dichiarato anticipo.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'
[...]
nei confronti del Parte_1 [...]
nonché sull'appello incidentale proposta dal Controparte_1 [...]
ogni diversa domanda, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello principale e quello incidentale per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza 2629\2023, pubblicata dal Tribunale di Salerno in data
13\6\2023, ACCOGLIE parzialmente la domanda del
[...]
e CONDANNA l' al pagamento in favore del Controparte_1 Pt_4 [...]
della minor somma di € 101.919,02, Controparte_1
oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002, come mod. dal Dlgs n. 192\2012;
20 2. CONDANNA l' al pagamento in favore del Pt_4 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € Controparte_1
634,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi di avvocato, con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Picazio per dichiarato anticipo;
3. CONDANNA l' al pagamento in favore del Pt_4 [...]
delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in Controparte_1
€ 6.000,00 per compensi di avvocato, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Picazio
per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 82\2024 RG, vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Miriano (procura generale alle liti per notaio dell'1\6\2023, rep. 27360 e racc. 4281) e dall' Persona_1 [...]
(procura generale alle liti per notaio del 9\10\2024, rep.27515 e Pt_2 Persona_1
racc.4424), elettivamente domiciliato in , alla via Nizza n.146, presso la Struttura Pt_1
Complessa Funzione Affari Legali;
APPELLANTE- appallata incidentale
E
1 con sede in Scafati Controparte_1
(SA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Caserta, alla piazza Matteotti n. 67, presso lo studio dell'avv. Francesco Picazio, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO- appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2629\2023 del 13\6\2023, pubblicata in data
13\6\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto notificato via pec in data 15\1\2024, l' Parte_3
(di seguito, per brevità, solo ) proponeva formale appello avverso la
[...] Pt_4
sentenza n. 2629\2023 del 13\6\2023 (pubblicata in pari data e mai notificata), con la quale il
Tribunale di Salerno, così provvedeva: a) accerta e dichiara che lo sconto tariffario di cui
all'art. 1 comma 796 lettera O L. 296/2006 non poteva essere applicato alle prestazioni erogate
dal ricorrente in favore dell' per gli anni 2010, 2011, e 2013 per le ragioni espresse CP_2
in motivazione;
b) per l'effetto condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento CP_2
della somma di € 248.752,55 oltre interessi oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs.
n. 231/02 e succ. modif.; c) compensa per metà le spese processuali e condanna l' CP_2
al pagamento, in favore del in Controparte_1
persona del l.r.p.t., (p.i. ), della restante metà (1/2) delle stesse, che vengono P.IVA_1
2 liquidate per intero (1/1) in € 634,00 per spese vive ed € 7.052,00 per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Picazio Francesco, dichiaratisi antistatario>.
Invero, con ricorso ex art. 702bis cpc – notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 1\2\2019 - il Controparte_1
rappresentava di essere una struttura privata che, operando in regime di accreditamento con
[...]
l' ai sensi del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii., erogava in favore dei cittadini assistiti CP_2
dal Servizio Sanitario Nazionale prestazioni medico-sanitarie di analisi cliniche;
che in virtù
degli effetti dell'art.1, comma 796 lett. O, L. n. 296/2006 (legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007), sulle remunerazioni delle predette prestazioni rese per conto del SSN negli anni
2010, 2011, 2012 e primo bimestre 2013 era stata applicata una decurtazione percentuale sulla tariffa (c.d. sconto tariffe), finalizzata al contenimento della spesa sanitaria nel più ampio programma di rientro dal disavanzo finanziario che, solo per il triennio 2007-2009, aveva interessato le Regioni commissariate tra cui la Campania;
che detta decurtazione tariffaria, però,
Cont era stata richiesta dall' anche per il triennio relativo agli anni 2010-2012 e primo bimestre
2013; che, pertanto, dette decurtazioni erano illegittime;
che, di conseguenza, aveva diritto al pagamento di € 350.671,57, oltre interessi moratori ex Dlgs 231\2002.
Pertanto, il chiedeva la Controparte_1
condanna dell' al pagamento della somma di € 350.671,57 oltre interessi moratori come Pt_4
regolati dal decreto legislativo n. 231/02 modificato dal decreto legislativo n. 192/2012. Spese
vinte.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l' , eccependo, previa istanza Pt_4
di mutamento del rito: il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario adito;
la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cc;
l'operatività dell'applicato “sconto” per il periodo in questione, quanto meno, per la previsione contrattuale;
l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo 2010-2012 e primo bimestre 2013, tanto
3 che con le comunicazioni periodiche ed a consuntivo, ai sensi dall'art. 5 del contratto, veniva applicata anche la regressione tariffaria, onde ricondurre il suo fatturato nei limiti di spesa determinato;
l'infondatezza della pretesa degli interessi moratori ex Dlgs 231\2002. Inoltre,
Cont con le note del 24\10\2022 la resistente eccepiva anche l'esistenza del giudicato formatosi sulla materia del contendere come da sentenza n. 4425\2017 del TAR Napoli, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dall'associazione di categoria Federlab, tesa ad ottenere l'annullamento del decreto del Commissario ad acta n. 35\10 (per l'anno 2010), 24711 e 63\11
(per l'anno 2011) e n. 67\12 (per l'anno 2012).
Quindi, disposto il mutamento del rito e depositate le memorie integrative, all'esito dell'istruzione documentale, il Tribunale di Salerno, all'udienza di discussione del 13\6\2023,
emanava ex art. 281 sexies cpc la sentenza qui gravata, con la quale accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava l' al pagamento della somma di € 248.752,55 a titolo Pt_4
di sconto per gli anni 2010, 2011 e primo bimestre 2013, oltre interessi moratori ex Dlgs
231\2002, compensando per metà le spese di lite.
In particolare, il primo giudice, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione e respinto l'eccezione di prescrizione – la quale ultima attiene “alle obbligazioni periodiche o di durata,
caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma
ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce
esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati
e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato
in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” –
affermava la non applicabilità dello sconto, limitato normativamente al solo triennio 2007\2009
e non contrattualizzato dalle parti nell'accordo prodotto in atti. Tuttavia, in merito all'anno
2012, affermava la sussistenza del giudicato amministrativo, atteso che con la sentenza n.
4425\2017 del TAR Napoli del 18\9\2017 aveva respinto il ricorso presentato dalla società
attrice, attraverso l'associazione di categoria Federlab, teso ad ottenere l'annullamento del
4 decreto del Commissario ad acta n. 67 del 22\2\2012, nella parte in cui stabiliva l'operatività
dello sconto per l'anno 2012. In riferimento all'eccepito superamento dal tetto di spesa, poi, il giudice di prime cure riteneva che, a prescindere dall'adeguatezza della prova offerta dall' Pt_4
[...
, il superamento appariva in realtà un falso problema, in quanto non sarebbe stato in grado di eliminare il diritto della società opposta ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente
Cont decurtate dall' a titolo di sconto tariffario: non si tratterebbe di remunerare prestazioni extra
Cont budget, ma di garantire l'integrale remunerazione di prestazioni già rese ed accettate dall'
senza contare, inoltre, che il limite di spesa è un inconveniente di fatto conseguente ad una non corretta condotta della stessa Amministrazione, sulla quale gravava l'onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea nell'anno in valutazione per stabilire una nuova data di sforamento del budget, con conseguente non remunerabilità delle prestazioni rese
Cont successivamente a tale data e possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente versate. Dovuti, infine erano per il giudice di prime cure anche gli interessi moratori ex Dlgs
231\2002 trattandosi di accordi contrattuali stipulati dopo il 2002.
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato in data 15\1\2024), previa istanza di sospensione e CTU contabile, l' censurava la sentenza di appellata per i seguenti Pt_4
motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistere la giurisdizione del giudie ordinario adito, sia per la genericità della motivazione sia per l'errata interpretazione della normativa in esame, in ragione della peculiarità del caso specifico, afferente alla materia dello sconto tariffario;
- Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'eccepito giudicato in relazione al solo anno 2012, laddove la decisione del TAR Napoli n. 4425\17 si era pronunciata sulla legittima applicazione dello sconto tariffario anche per gli anni 2010-2011 e primo bimestre 2013;
5 - Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel concludere per la non operatività dell'applicato sconto tariffario anche oltre il triennio 2007-2009, benchè solo col Decreto commissariale n. 32
del 27\3\2013 si fosse previsto che le prestazioni di specialistica ambulatoriale avessero assorbito il valore dello sconto fino ad allora vigente, stante peraltro il chiaro tenore letterale dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296\2006 che non parrebbe ancorare la norma ad alcun dato temporale finale;
- Il Tribunale avrebbe, poi, illegittimamente escluso l'operatività dello sconto su base negoziale,
nonostante l'espressa previsione di cui agli artt.
4-5 del contratto;
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa un falso problema, atteso che l'eventuale corresponsione delle somme trattenute a titolo di sconto avrebbe, invece, aumentato lo sforamento del tetto già accertato;
- Infine, non sarebbero dovuti i richiesti interessi moratori ex Dlgs 231\2002, perché non si tratta di transazioni commerciali di scambio merci\prezzo, e, comunque, errata sarebbe la
Cont riconosciuta decorrenza in base a detta normativa, pur essendo i debiti delle “querables”.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: In via preliminare/pregiudiziale: sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2629/2013 pubblicata il 13 giugno 2023, del Tribunale
di Salerno, resa nel procedimento N. 247/2019 e non notificata, ricorrendo i gravi motivi di cui
all'art. 283 c.p.c. Accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n.
2629/2013 pubblicata il 13 giugno 2023, del Tribunale di Salerno, resa nel procedimento N.
247/2019 e non notificata, rigettando la domanda del Controparte_1
. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'appello
[...]
nonchè, in via incidentale, la condanna dell' al pagamento della somma di € Pt_4
101.919,02, oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 e spese, per l'illegittimo sconto applicato in riferimento all'anno 2012, sia perché la sentenza del TAR Napoli aveva altro oggetto, sia
6 perché era contra legem, sia perché l' non aveva prodotto il ricorso amministrativo e il Pt_4
decreto impugnato.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e accolta l'istanza di sospensione (cfr.
ordinanza del 18\6\24), venivano concessi alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
Infine, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025, la causa era rimessa in decisione al collegio ex ai sensi dell'art. 352 cpc con provvedimento del 18\6\2025.
A.Giurisdizione.
Con il primo motivo di appello l' eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice Pt_4
ordinario, così come sollevato già in primo grado.
Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio.
Premesso che a norma dell'art. 5 cpc la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e che il rapporto che intercorre tra la
Regione e la struttura privata accreditata si inquadra nello schema della concessione amministrativa di pubblico servizio, il riferimento normativo in punto di giurisdizione era dato
(al momento della proposizione della domanda) dall'art. 133, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2
luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, “le
controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse
quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti
adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio,
ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul
credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle
telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
7 Cont Per stabilire quando la controversia tra l' e la struttura privata è sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto concerne la pretesa della struttura di pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli assistiti del servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento al c.d. petitum sostanziale della domanda, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico (cfr. ex plurimis,
Cass., Sez. Unite, n. 13178 del 28\5\2013). Nella specie, occorre stabilire se la pretesa alla remunerazione delle prestazioni si basa esclusivamente sull'esecuzione del rapporto che accede alla concessione amministrativa, laddove il privato vanti un diritto soggettivo su un piano di parità, o se invece dipende dall'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Nel
primo caso appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza del corrispettivo in favore del concessionario, senza implicare la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 2294/2014; Cass. S.U. n.
22094/2015; Cass. S.U. n. 22646/2016; Cass. S.U. n. 26200/2019). Di conseguenza,
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n. 1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012).
Sulla base di tali condivise premesse è stato affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del
8 2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale
Cont stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro,
Cont qualora la opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale,
determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del
Cont provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso,
infatti, poiché il “petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi,
salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S.U. n.
28053/18).
Poiché la domanda proposta ha ad oggetto il pagamento delle ulteriori somme, rispetto ai
Cont corrispettivi già erogati dall' non versate dall'opponente in applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, senza che, a fronte delle eccezioni
Cont sollevate dall' in ordine alla sussistenza dei decreti regionali che tale sconto avrebbero previsto, la struttura privata abbia formulato richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'annullamento di tali provvedimenti amministrativi posti a fondamento dell'eccezione
Cont sollevata dalla medesima non è dubitabile la riconducibilità della domanda alla giurisdizione ordinaria.
9 D'altra parte, la giurisdizione del giudice ordinario, determinata sul petitum sostanziale della
Cont domanda, non si trasferisce al giudice amministrativo per il fatto che l' abbia eccepito l'esercizio di un potere autoritativo che avrebbe disposto, con i decreti commissariali,
l'applicazione dello sconto tariffario. La replica a tale eccezione non pone questioni che riguardano la legittimità dell'esercizio del potere autoritativo espresso nei decreti ma la loro influenza sulla remunerazione delle prestazioni dettata dal regolamento contrattuale (di cui all'art.
8-quinquies).
Va, pertanto, ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario.
B. Giudicato amministrativo.
Con l'appello in esame l' riproponeva l'eccezione di giudicato formatosi a seguito della Pt_4
sentenza n. 4425\2017, la quale avrebbe affermato la valida applicazione dello sconto anche agli anni 2010, 2011 e primo bimestre 2013, laddove il primo giudice aveva limitato l'effetto del giudicato solo al 2012. Di converso, con l'appello incidentale, il appellato si CP_1
doleva della decisione di prime cure, la quale aveva affermato la sussistenza del giudicato amministrativo sulla legittima applicazione dello sconto tariffario per l'anno 2012, a seguito della pronuncia n. 4425\2017 del TAR Napoli del 18\9\2017, la quale aveva respinto in via definitiva il ricorso presentato dal Controparte_1
attraverso l'associazione di categoria Federlab, teso ad ottenere l'annullamento del
[...]
decreto del Commissario ad acta n. 67 del 22\2\2012, proprio nella parte in cui stabiliva l'operatività dello sconto per l'anno 2012.
Orbene, ritiene questa Corte che nel giudizio amministrativo l'oggetto trattato è la legittimità
di taluni provvedimenti amministrativi adottati per la programmazione finanziaria del budget della macroaerea specialistica e delle relative branche di appartenenza, ove, innanzitutto, il
petitum riguarda esclusivamente la legittimità di provvedimenti amministrativi adottati per la generale programmazione finanziaria della branca al lordo e al netto dello sconto tariffario, e non lo sconto tariffario applicabile sulle specifiche remunerazioni spettanti ai singoli centri a
10 fronte delle singole prestazioni sanitarie erogate ai singoli cittadini;
viceversa, il petitum e la
causa petendi del presente giudizio afferiscono alla esclusiva rivendicazione, su base contrattuale, di somme di denaro.
Ne consegue, pertanto, che non può profilarsi nel caso di specie alcun giudicato relativamente alla operatività o meno dello sconto tariffario oltre il periodo previsto del triennio 2007\2009,
come meglio si dirà nel punto seguente.
C. Applicabilità del cd. “sconto”.
Con gli ulteriori motivi di gravame, incentrati su più ragioni di doglianza, l' , richiamate Pt_4
le difese già articolate in prime cure, ha messo in rilievo che: l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296\2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio Sanitario Nazionale, praticassero uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;
l'applicazione dello sconto era stata recepita nei contratti stipulati con i centri privati nel rispetto dei decreti del
Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario, che avevano forza e valore di legge;
la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di prime cure, dopo aver ricordato la norma dettata dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n.
296/2006 1, precisava che tale disposizione espressamente disciplinava “la realizzazione degli 1 “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 11 obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l.
n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa
(cfr. Cass n. 22742/24; Cass. n. 3175/22; Cass. n. 27007/21; Cass. n. 13765/21; Cass. n.
13763/21; Cass. n.297/2021; Cass. n. 27366/20; Cass. n. 22317/20; Cass. n. 3676/20; Cass. n.
10582/18; Cons. Stato n. 439/2017).
Tale conclusione, peraltro, risultava coerente con quanto rilevato dalla Corte Cost. n. 94/2009,
la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata in ordine a tale norma, richiamava il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario.
Peraltro, il Consiglio di Stato aveva condiviso l'interpretazione già fornita dalla Suprema Corte
in ordine alla non applicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009 e, riformando la sentenza del TAR Campania n. 5805/17, aveva annullato il decreto del Commissario “ad acta” della Regione Campania n. 35/2010 che aveva previsto l'applicazione dello sconto “de quo” anche per l'anno 2010 (cfr. sentenza n. 6522 del 28/09/21).
Non è possibile sostenere, parimenti, che lo sconto de quo sia stato contrattualizzato e, cioè,
recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nei contratti stipulati dalle parti, in quanto l'inciso “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, rinvenibile in siffatti contratti, implicava esclusivamente la possibilità di tener conto di eventuali interventi normativi a diminuzione o in aumento delle tariffe (cfr. Cass. n. 20758/22). Non a caso, il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'articolo 1, comma 796, della legge n.
296\2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto
20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”. 12 fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare,
nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass. n. 14778/20).
Senza considerare che non è nemmeno ipotizzabile, avuto riguardo alla valenza temporanea della norma, che, in relazione ai contratti successivamente stipulati dalle parti, possa operare il meccanismo, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, di inserzione automatica di clausole,
se del caso in sostituzione di quelle contra legem apposte dalle parti (cfr. Cass. n. 20758/22).
Orbene, ritiene codesta Corte di condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice,
con la conseguenza che la decurtazione a titolo di sconto tariffario come operata dall' Pt_4
sulle somme richieste dalla struttura privata è illegittima.
D. Tetto di spesa.
Le doglianze formulate dall' in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa in Pt_4
conseguenza dell'applicazione delle tariffe senza alcuno “sconto”, di contro, devono ritenersi fondate, quanto meno per gli anni 2010, 2011 e primo bimestre 2013.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_3
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Cont la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite
13 preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
Cont Cont della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Cont Cont
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
Cont superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Cont è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva
14 come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Cont art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nei contratti stipulati con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 (cfr. contratti allegati del 6\7\2010, 14\4\2011,
28\8\2012 e 2\1\2014), l' doveva comunicare a ciascun centro privato la percentuale Pt_4
15 consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo
(cfr. art. 5.3). Peraltro, nei contratti stipulati tra il Controparte_1
e l' per gli anni 2010-2013 (cfr. contratti in atti) era
[...] Pt_4
espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola Pt_4
struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4), rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2)
di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine -
definito apertis verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-
finanziario programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Cont prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_5
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Cont dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
16 Cont Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, avendo indicato il termine oltre il quale non potevano essere remunerate le prestazioni (cfr. note prot. N. 2776\2010, n.
2081\2011, n. 1491\2012 e N. 1501\2013), tanto è vero che, poi, a consuntivo, confermava il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale, dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU), con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere la relativa nota di credito (cfr. comunicazioni a consuntivo n. 985\11 per l'anno 2010, n. 633\12 per l'anno 2011, n. 921\14 per l'anno 2013),
dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU) per gli anni 2010, 2011 e 2013 a consuntivo, rispettivamente pari ad € 3.556,31, € 11.083,61 ed €
4.069,29 con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere le relative note di credito,
di cui non vi è alcuna contezza.
Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel Pt_4
nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità
degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria,
giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26
agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A.,
essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass.
n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004).
17 La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù
di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di Pt_4
effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Cass.
Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021).
Quindi, dato che l' ha comunicato le date di sforamento del tetto e, in alcuni casi, ha Pt_4
applicato anche la RTU, la maggiorazione delle somme pretese dalla struttura in virtù
dell'illegittima applicazione dello sconto avrebbe comportato il superamento del tetto addirittura in epoca antecedente a quella indicata come limite temporale massimo di remunerazione delle prestazioni.
Se allora, al netto dello sconto illegittimamente applicato dall' l'attuale società Pt_4
appellata aveva già ricevuto il pagamento per somme superiori al tetto di spesa per la branca di riferimento, tanto da dover emettere anche una nota di credito per RTU, a maggior ragione il riconoscimento delle ulteriori somme a titolo di sconto non farebbe che aumentare lo sforamento già acclarato.
Nulla, pertanto, è dovuto al per gli anni 2010, 2011 e Controparte_1
2013, con assorbimento del motivo di appello sulla debenza e la decorrenza degli interessi moratori.
Discorso diverso deve farsi per l'anno 2012 (somme trattenute a titolo di sconto pari ad €
101.919,02).
Invero, per questa annualità, non è possibile ritenere che l' abbia reso la dimostrazione Pt_4
che era tenuta a dare: la documentazione prodotta in giudizio entro i termini all'uopo stabiliti
18 dall'ordinamento processuale non è sufficiente, infatti, a fornire la prova che, in relazione alle prestazioni de quibus (rientranti nella branca definita “branche a visita” della macroarea
“specialistica ambulatoriale”), i tetti di spesa fissati per l'anno 2012 fossero stati, già al netto dello sconto tariffario, superati con il pagamento del relativo ammontare o che comunque sarebbero stati superati qualora, tenuto conto degli importi già complessivamente corrisposti,
le tariffe applicate fossero state maggiorate delle somme illegittimamente trattenute. Né
tampoco è stata dimostrata l'entità del presunto sforamento, avuto riguardo a tutti i pagamenti effettuati in favore dei centri privati operanti nella medesima branca e macroarea, e dell'incidenza che, in termini quantitativi, avrebbero avuto su di esso gli importi pretesi dal ben potendo avere contribuito i suddetti importi nella Controparte_1
loro totalità o solamente in parte al suddetto -e meramente eventuale, essendo rimasto indimostrato- sforamento.
Giova evidenziare, infatti, che nella nota a consuntivo n. 684\13 del 23\5\2013 la regressione tariffaria unica per la macroarea di “specialistica ambulatoriale” è pari a “0”.
Per inciso, nessun rilievo può essere riconosciuto alle note del 2025, allegate dall' solo Pt_4
con le note di trattazione scritta del 9\6\2025, dopo che erano elassi i termini addirittura per il deposito delle conclusionali e repliche in appello ex art. 352 cpc: i documenti devono ritenersi inutilizzabili, in quanto non sussistono i presupposti per la rimessione in termini - mai richiesta
- ai fini del deposito tardivo, oltre i termini di legge, di tali documenti.
Comunque, anche a voler considerare utilizzare detto documento, si perverrebbe allo stesso risultato, emergendo l'assenza di un corrispettivo da riconoscere ai centri privati a seguito dell'eventuale restituzione delle somme trattenute a titolo di sconto per l'anno 2012.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, la sentenza di primo grado va riformata e,
per l'effetto, deve rideterminarsi la somma dovuta dall' al Pt_4 [...]
[...]
[...] nella minor somma di € 101.919,02, oltre interessi di Parte_6
mora ex Dlgs 231\2002, come mod. dal Dlgs n. 192\2012.
E. Spese processuali.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai minimi dello scaglione relativo della somma come rideterminata2, vanno poste a carico dell' , Pt_4
secondo il principio della soccombenza, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Picazio
per dichiarato anticipo.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'
[...]
nei confronti del Parte_1 [...]
nonché sull'appello incidentale proposta dal Controparte_1 [...]
ogni diversa domanda, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello principale e quello incidentale per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza 2629\2023, pubblicata dal Tribunale di Salerno in data
13\6\2023, ACCOGLIE parzialmente la domanda del
[...]
e CONDANNA l' al pagamento in favore del Controparte_1 Pt_4 [...]
della minor somma di € 101.919,02, Controparte_1
oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002, come mod. dal Dlgs n. 192\2012;
20 2. CONDANNA l' al pagamento in favore del Pt_4 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € Controparte_1
634,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi di avvocato, con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Picazio per dichiarato anticipo;
3. CONDANNA l' al pagamento in favore del Pt_4 [...]
delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in Controparte_1
€ 6.000,00 per compensi di avvocato, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Picazio
per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).