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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LL DANIELE, Presidente e Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1904/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2978420240000219300 PIGNORAMENTO 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720160016109947
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720170004315308
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720170007279273
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720180000025357
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200001722367
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210008824217 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210016311828
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220005219537
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220017731875
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720239003061005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720249002240459
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ragusa in data
2 settembre 2025 reso nell'ambito dell'esecuzione mobiliare n. 1432/2024, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione ed è stato assegnato termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito nelle forme di rito, ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi e gli atti presupposti di competenza del giudice tributario, non meglio specificati in ricorso e indicati solo attraverso i relativi numeri, deducendo l'assenza di una rituale notifica e la loro conseguente inesistenza giuridica e chiedendo altresì la a restituzione delle somme eventualmente riscosse nelle more della procedura esecutiva, nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è nullo o inesistente l'atto di pignoramento per difetto di legittimazione dell'agente della riscossione, in quanto il provvedimento è privo della sottoscrizione del direttore ed è firmato digitalmente da un soggetto sprovvisto di delega, la quale, invero, non è menzionata nell'atto; b) il provvedimento, inoltre, è stato notificato in forma cartacea senza attestazione di conformità; c) si deduce altresì il difetto di motivazione, in quanto nel pignoramento, in relazione al dettaglio degli addebiti, sono riportati solo i numeri degli atti, senza indicazione della tipologia di tributo, degli anni d'imposta e di elementi idonei per comprendere l'oggetto della pretesa;
d) il pignoramento
è anche nullo per inefficacia dei ruoli e per violazione delle condizioni di procedibilità dell'azione esecutiva, in ragione dell'omessa notifica dell'intimazione di pagamento, ovvero dell'omessa o irregolare notifica dell'avviso di mora nell'anno antecedente (artt. 50, 77 e 86 del D.P.R. n. 602/1973); e) si contesta inoltre la pretesa quanto agli interessi di mora e all'aggio, deducendosi sul punto difetto di motivazione in ordine ai criteri di calcolo ed eccependosi l'incostituzionalità dell'aggio; f) in via subordinata si lamenta l'inesistenza giuridica della pretesa per intervenuta decadenza e per essere maturata la prescrizione, non risultando comunicati validi atti interruttivi;
g) la presente azione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, in quanto la contestazione investe fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, richiamandosi al riguardo anche il principio del rilievo officioso della assenza o caducazione del titolo esecutivo (Cassazione Civile, n. 15363/2011 e n. 22430/2004).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ha depositato tardivamente memoria e documentazione in data 6 febbraio 2026,
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva quanto segue.
Non può tenersi conto del menzionato deposito in data 6 febbraio 2026 in quanto tardivo.
Ciò premesso, occorre distinguere le contestazioni che attengono alla legittimità della pretesa tributaria (cioè all'esistenza e all'ammontare del debito) da quelle che riguardano la regolarità formale degli atti dell'esecuzione forzata (il quomodo dell'esecuzione).
Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546/1992, invero, restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 692/1973.
Quando l'atto esecutivo (come il pignoramento) è, però, il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, a causa dell'omessa o inesistente notifica degli atti prodromici, tale atto può essere impugnato dinanzi al giudice tributario per far valere i vizi relativi a tali atti presupposti (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, n. 338/2024 e n. 1360/2024).
Spetta, invece, al giudice ordinario (giudice dell'esecuzione) la cognizione delle questioni relative alla regolarità formale dell'atto esecutivo e dei fatti estintivi della pretesa creditoria sopravvenuti alla valida notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina, n. 3956/2025 e n. 3888/2024).
Ne consegue che rientrano nella giurisdizione tributaria i seguenti motivi di ricorso: a) nullità del pignoramento per omessa notifica dell'intimazione di pagamento o dell'avviso di mora;
b) contestazione relativa agli interessi di mora e all'aggio, sia per difetto di motivazione sui criteri di calcolo, sia per la presunta incostituzionalità dell'aggio; c) inesistenza della pretesa per intervenuta decadenza e prescrizione.
Rientrano, invece, nella giurisdizione ordinaria i seguenti motivi di ricorso: a) difetto di legittimazione dell'agente della riscossione per assenza di sottoscrizione o di delega;
b) notifica in forma cartacea senza attestazione di conformità; c) difetto di motivazione del pignoramento in relazione al dettaglio degli addebiti
(sebbene possa avere riflessi sul diritto di difesa, la giurisprudenza tende a qualificarlo come un vizio formale dell'atto esecutivo, da far valere dinanzi al giudice ordinario mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina, n. 3956/2025 e n. n. 3888/2024).
In relazione a tali censure va, quindi, indicato il giudice ordinario come munito di giurisdizione, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia del giudice tributario declinatoria della giurisdizione.
Quanto alle doglianze che invece, rientrano nel perimetro della giurisdizione tributaria, la Sezione rileva che appare fondata e assorbente la doglianza relativa alla omessa notifica dell'intimazione di pagamento, dell'avviso di mora e, comunque, degli atti prodromici con i quali le pretese fiscali sono state fatte valere, anche ai fini dell'eccezione di prescrizione.
Non è stata infatti ritualmente acquisita prova nel corso del presente procedimento in ordine all'effettuazione della notifica di tali.
La correttezza del procedimento di riscossione, infatti, è garantita da una precisa sequenza di atti e notifiche, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto, come l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R.
602/73 o l'avviso di mora o del provvedimento con cui l'Amministrazione ha fatto valere la propria pretesa fiscale, determina un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, n. 7121/2022; cfr. anche Sezioni Unite, n. 5791/2008).
L'agente della riscossione non ha fornito prova della regolare e tempestiva notifica di alcun atto prodromico e la circostanza indicata, come sopra indicato, rileva anche ai fini dell'eccepita prescrizione.
Deve infine precisarsi che il presente gravame è stato notificato soltanto all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Al riguardo va tuttavia rilevato quanto segue: a) l'art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999 stabilisce che stabilisce che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite;
b) le Sezioni Unite, con sentenza n. 16412/2007 hanno chiarito che, quando il contribuente impugna un atto della riscossione sollevando eccezioni che non riguardano vizi propri dell'atto, ma attengono al merito della pretesa (come la prescrizione del credito, la decadenza dell'ente impositore, o l'inesistenza stessa del debito), egli può legittimamente notificare il ricorso al solo agente della riscossione, il quale è passivamente legittimato, in quanto è il soggetto che ha emesso l'atto impugnato e che minaccia l'esecuzione (sul punto, cfr. anche Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, n. 996/2022 e n. 2267/2024); c) non sussiste, come un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'agente della riscossione e l'ente impositore e il giudice, pertanto, non può ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore se quest'ultimo non è stato citato in giudizio dal contribuente;
d) il citato art. 39 pone in capo all'agente della riscossione l'onere (non un obbligo) di coinvolgere nel processo l'ente titolare del credito, se vuole evitare di "rispondere delle conseguenze della lite"; e) trattasi di una mera litis denuntiatio
- non della chiamata in causa di un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c. - per la quale non occorre alcuna autorizzazione del giudice;
f) tale adempimento può essere assolto anche mediante l'invio di una semplice raccomandata.
Pertanto, nel presente procedimento il contraddittorio deve ritenersi essere stato ritualmente instaurato dalla parte ricorrente.
In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice tributario e in parte va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato per ciò che attiene alle pretese di natura tributaria in esso contemplate.
Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della particolare articolazione e della relativa complessità della questione.
Ogni altra questione resta assorbita.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) in parte dichiara inammissibile il ricorso, secondo quanto indicato in motivazione;
2) per il resto lo accoglie, secondo quanto indicato in motivazione, e per l'effetto annulla l'atto impugnato con riferimento alle pretese di natura tributaria in esso contemplate;
3) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LL DANIELE, Presidente e Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1904/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2978420240000219300 PIGNORAMENTO 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720160016109947
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720170004315308
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720170007279273
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720180000025357
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200001722367
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210008824217 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210016311828
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220005219537
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220017731875
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720239003061005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720249002240459
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ragusa in data
2 settembre 2025 reso nell'ambito dell'esecuzione mobiliare n. 1432/2024, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione ed è stato assegnato termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito nelle forme di rito, ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi e gli atti presupposti di competenza del giudice tributario, non meglio specificati in ricorso e indicati solo attraverso i relativi numeri, deducendo l'assenza di una rituale notifica e la loro conseguente inesistenza giuridica e chiedendo altresì la a restituzione delle somme eventualmente riscosse nelle more della procedura esecutiva, nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è nullo o inesistente l'atto di pignoramento per difetto di legittimazione dell'agente della riscossione, in quanto il provvedimento è privo della sottoscrizione del direttore ed è firmato digitalmente da un soggetto sprovvisto di delega, la quale, invero, non è menzionata nell'atto; b) il provvedimento, inoltre, è stato notificato in forma cartacea senza attestazione di conformità; c) si deduce altresì il difetto di motivazione, in quanto nel pignoramento, in relazione al dettaglio degli addebiti, sono riportati solo i numeri degli atti, senza indicazione della tipologia di tributo, degli anni d'imposta e di elementi idonei per comprendere l'oggetto della pretesa;
d) il pignoramento
è anche nullo per inefficacia dei ruoli e per violazione delle condizioni di procedibilità dell'azione esecutiva, in ragione dell'omessa notifica dell'intimazione di pagamento, ovvero dell'omessa o irregolare notifica dell'avviso di mora nell'anno antecedente (artt. 50, 77 e 86 del D.P.R. n. 602/1973); e) si contesta inoltre la pretesa quanto agli interessi di mora e all'aggio, deducendosi sul punto difetto di motivazione in ordine ai criteri di calcolo ed eccependosi l'incostituzionalità dell'aggio; f) in via subordinata si lamenta l'inesistenza giuridica della pretesa per intervenuta decadenza e per essere maturata la prescrizione, non risultando comunicati validi atti interruttivi;
g) la presente azione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, in quanto la contestazione investe fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, richiamandosi al riguardo anche il principio del rilievo officioso della assenza o caducazione del titolo esecutivo (Cassazione Civile, n. 15363/2011 e n. 22430/2004).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ha depositato tardivamente memoria e documentazione in data 6 febbraio 2026,
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva quanto segue.
Non può tenersi conto del menzionato deposito in data 6 febbraio 2026 in quanto tardivo.
Ciò premesso, occorre distinguere le contestazioni che attengono alla legittimità della pretesa tributaria (cioè all'esistenza e all'ammontare del debito) da quelle che riguardano la regolarità formale degli atti dell'esecuzione forzata (il quomodo dell'esecuzione).
Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546/1992, invero, restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 692/1973.
Quando l'atto esecutivo (come il pignoramento) è, però, il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, a causa dell'omessa o inesistente notifica degli atti prodromici, tale atto può essere impugnato dinanzi al giudice tributario per far valere i vizi relativi a tali atti presupposti (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, n. 338/2024 e n. 1360/2024).
Spetta, invece, al giudice ordinario (giudice dell'esecuzione) la cognizione delle questioni relative alla regolarità formale dell'atto esecutivo e dei fatti estintivi della pretesa creditoria sopravvenuti alla valida notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina, n. 3956/2025 e n. 3888/2024).
Ne consegue che rientrano nella giurisdizione tributaria i seguenti motivi di ricorso: a) nullità del pignoramento per omessa notifica dell'intimazione di pagamento o dell'avviso di mora;
b) contestazione relativa agli interessi di mora e all'aggio, sia per difetto di motivazione sui criteri di calcolo, sia per la presunta incostituzionalità dell'aggio; c) inesistenza della pretesa per intervenuta decadenza e prescrizione.
Rientrano, invece, nella giurisdizione ordinaria i seguenti motivi di ricorso: a) difetto di legittimazione dell'agente della riscossione per assenza di sottoscrizione o di delega;
b) notifica in forma cartacea senza attestazione di conformità; c) difetto di motivazione del pignoramento in relazione al dettaglio degli addebiti
(sebbene possa avere riflessi sul diritto di difesa, la giurisprudenza tende a qualificarlo come un vizio formale dell'atto esecutivo, da far valere dinanzi al giudice ordinario mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina, n. 3956/2025 e n. n. 3888/2024).
In relazione a tali censure va, quindi, indicato il giudice ordinario come munito di giurisdizione, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia del giudice tributario declinatoria della giurisdizione.
Quanto alle doglianze che invece, rientrano nel perimetro della giurisdizione tributaria, la Sezione rileva che appare fondata e assorbente la doglianza relativa alla omessa notifica dell'intimazione di pagamento, dell'avviso di mora e, comunque, degli atti prodromici con i quali le pretese fiscali sono state fatte valere, anche ai fini dell'eccezione di prescrizione.
Non è stata infatti ritualmente acquisita prova nel corso del presente procedimento in ordine all'effettuazione della notifica di tali.
La correttezza del procedimento di riscossione, infatti, è garantita da una precisa sequenza di atti e notifiche, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto, come l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R.
602/73 o l'avviso di mora o del provvedimento con cui l'Amministrazione ha fatto valere la propria pretesa fiscale, determina un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, n. 7121/2022; cfr. anche Sezioni Unite, n. 5791/2008).
L'agente della riscossione non ha fornito prova della regolare e tempestiva notifica di alcun atto prodromico e la circostanza indicata, come sopra indicato, rileva anche ai fini dell'eccepita prescrizione.
Deve infine precisarsi che il presente gravame è stato notificato soltanto all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Al riguardo va tuttavia rilevato quanto segue: a) l'art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999 stabilisce che stabilisce che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite;
b) le Sezioni Unite, con sentenza n. 16412/2007 hanno chiarito che, quando il contribuente impugna un atto della riscossione sollevando eccezioni che non riguardano vizi propri dell'atto, ma attengono al merito della pretesa (come la prescrizione del credito, la decadenza dell'ente impositore, o l'inesistenza stessa del debito), egli può legittimamente notificare il ricorso al solo agente della riscossione, il quale è passivamente legittimato, in quanto è il soggetto che ha emesso l'atto impugnato e che minaccia l'esecuzione (sul punto, cfr. anche Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, n. 996/2022 e n. 2267/2024); c) non sussiste, come un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'agente della riscossione e l'ente impositore e il giudice, pertanto, non può ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore se quest'ultimo non è stato citato in giudizio dal contribuente;
d) il citato art. 39 pone in capo all'agente della riscossione l'onere (non un obbligo) di coinvolgere nel processo l'ente titolare del credito, se vuole evitare di "rispondere delle conseguenze della lite"; e) trattasi di una mera litis denuntiatio
- non della chiamata in causa di un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c. - per la quale non occorre alcuna autorizzazione del giudice;
f) tale adempimento può essere assolto anche mediante l'invio di una semplice raccomandata.
Pertanto, nel presente procedimento il contraddittorio deve ritenersi essere stato ritualmente instaurato dalla parte ricorrente.
In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice tributario e in parte va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato per ciò che attiene alle pretese di natura tributaria in esso contemplate.
Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della particolare articolazione e della relativa complessità della questione.
Ogni altra questione resta assorbita.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) in parte dichiara inammissibile il ricorso, secondo quanto indicato in motivazione;
2) per il resto lo accoglie, secondo quanto indicato in motivazione, e per l'effetto annulla l'atto impugnato con riferimento alle pretese di natura tributaria in esso contemplate;
3) compensa fra le parti le spese di giudizio.