Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 224
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione dell'agente della riscossione

    La questione relativa al difetto di legittimazione dell'agente della riscossione per assenza di sottoscrizione o di delega rientra nella giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Notifica in forma cartacea senza attestazione di conformità

    La questione relativa alla notifica in forma cartacea senza attestazione di conformità rientra nella giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione del pignoramento

    Il difetto di motivazione del pignoramento in relazione al dettaglio degli addebiti rientra nella giurisdizione ordinaria, sebbene possa avere riflessi sul diritto di difesa.

  • Accolto
    Omessa notifica dell'intimazione di pagamento o dell'avviso di mora

    La doglianza relativa all'omessa notifica dell'intimazione di pagamento, dell'avviso di mora e, comunque, degli atti prodromici con i quali le pretese fiscali sono state fatte valere è fondata e assorbente. Non è stata fornita prova della regolare e tempestiva notifica di tali atti.

  • Accolto
    Difetto di motivazione sui criteri di calcolo degli interessi di mora e incostituzionalità dell'aggio

    La contestazione relativa agli interessi di mora e all'aggio, sia per difetto di motivazione sui criteri di calcolo, sia per la presunta incostituzionalità dell'aggio, rientra nella giurisdizione tributaria.

  • Accolto
    Intervenuta decadenza e prescrizione

    L'inesistenza della pretesa per intervenuta decadenza e prescrizione rientra nella giurisdizione tributaria e la doglianza è fondata anche in ragione dell'omessa notifica degli atti prodromici.

  • Altro
    Restituzione somme riscosse

    La domanda di restituzione delle somme riscosse è assorbita dall'accoglimento del ricorso e dall'annullamento dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Domanda ex art. 96 c.p.c.

    Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della particolare articolazione e della relativa complessità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 224
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 224
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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