CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1547/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14240/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240187503277 TASSA AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto contro la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la signora Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720240187503277 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2022, eccependo un difetto assoluto di legittimazione rispetto alla pretesa, non essendo proprietarie né altro in relazione alla vettura targata Targa_1, peraltro oggetto di precedenti richieste analoghe per altre annualità.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, rinviando le eccezioni sollevate all'ente impositore, trattandosi di questioni di competenza di quest'ultimo. Si costituisce anche la Regione Lazio, prendendo atto di quanto eccepito dalla ricorrente e depositano lo sgravio della cartella, con richiesta di compensazione delle spese. Con memoria, la ricorrente insiste per la condanna alle spese a proprio favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venuta meno la materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impugnato, resta da decidere in merito alle spese, che vanno poste a carico della Regione Lazio, in misura pari ad Euro
500,00 oltre accessori se dovuti, in ragione del fatto che l'annullamento è avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso, nonostante i precedenti sul punto e la pacificità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte della CGT I Grado di Roma dichiara estinto il giudizio e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14240/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240187503277 TASSA AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto contro la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la signora Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720240187503277 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2022, eccependo un difetto assoluto di legittimazione rispetto alla pretesa, non essendo proprietarie né altro in relazione alla vettura targata Targa_1, peraltro oggetto di precedenti richieste analoghe per altre annualità.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, rinviando le eccezioni sollevate all'ente impositore, trattandosi di questioni di competenza di quest'ultimo. Si costituisce anche la Regione Lazio, prendendo atto di quanto eccepito dalla ricorrente e depositano lo sgravio della cartella, con richiesta di compensazione delle spese. Con memoria, la ricorrente insiste per la condanna alle spese a proprio favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venuta meno la materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impugnato, resta da decidere in merito alle spese, che vanno poste a carico della Regione Lazio, in misura pari ad Euro
500,00 oltre accessori se dovuti, in ragione del fatto che l'annullamento è avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso, nonostante i precedenti sul punto e la pacificità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte della CGT I Grado di Roma dichiara estinto il giudizio e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.