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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 724/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5544/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400001125000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, tramite il suo difensore, impugnava comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400001125000 notificata in data 2.5.2024 per il pagamento dell'importo di
€ 388,26, comprensivo di sanzioni ed interessi, relativo alla tassa automobilistica 2014 dell'autoveicolo targato Targa_1, emesso da ER per conto della Regione Calabria in relazione alla cartella di pagamento n. 03420180010794728000.-.
Lamentava che la cartella di pagamento, in ordina alla quale era stata azionata la procedura esecutiva, era stata annullata da questa Corte con sentenza n. 2 dell'8.9.2020.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito della sentenza, esibita da parte ricorrente, con compensazione delle spese.
Non si costituiva Regione Calabria.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha provato la insussistenza del presupposto impositivo a seguito dell'annullamento giurisdizionale della cartella di pagamento.
Consegue a ciò l'accoglimento del ricorso, che non può essere definito, come richiesto da parte resistente, con declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, formula questa che presuppone l'autoannullamento da parte di ER dell'atto qui impugnato, che non risulta essere intervenuto.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la parte convenuta costituita al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro cento con distrazione se richiesta.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5544/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400001125000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, tramite il suo difensore, impugnava comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400001125000 notificata in data 2.5.2024 per il pagamento dell'importo di
€ 388,26, comprensivo di sanzioni ed interessi, relativo alla tassa automobilistica 2014 dell'autoveicolo targato Targa_1, emesso da ER per conto della Regione Calabria in relazione alla cartella di pagamento n. 03420180010794728000.-.
Lamentava che la cartella di pagamento, in ordina alla quale era stata azionata la procedura esecutiva, era stata annullata da questa Corte con sentenza n. 2 dell'8.9.2020.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito della sentenza, esibita da parte ricorrente, con compensazione delle spese.
Non si costituiva Regione Calabria.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha provato la insussistenza del presupposto impositivo a seguito dell'annullamento giurisdizionale della cartella di pagamento.
Consegue a ciò l'accoglimento del ricorso, che non può essere definito, come richiesto da parte resistente, con declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, formula questa che presuppone l'autoannullamento da parte di ER dell'atto qui impugnato, che non risulta essere intervenuto.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la parte convenuta costituita al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro cento con distrazione se richiesta.