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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.17753 r.g. dell'anno 2023
TRA nato a [...] il [...], (C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], ed elett.te dom.to in Napoli al Corso
A. Lucci n. 137 presso lo studio dell'Avv. VINCENZO RICCARDI (Cod. Fisc.
[...]
) e dell'Avv. FRANCESCO RICCARDI, Cod. Fisc.. C.F._2 C.F._3
, che lo rapp.tano e difendono giusta procura a margine del presente atto,
[...]
RICORRENTE
CONTRO
con Sede in Napoli, Via G. Marino n. 1, P.IVA. , in persona CP_1 P.IVA_1
del suo Amm.re Delegato e legale rapp.te p.t. Ing. , rapp.ta e difesa con CP_2 procura a margine del presente ricorso dall' Avv.Giuseppe Maria Monda (C.F.
), in virtù di mandato a margine del presente atto, ed elett.te C.F._4
dom.to presso il suo Studio in Napoli, Via Toledo n. 156 (n. fax 081/5524773; pec
, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Email_1
Cancelleria
RESISTENTE
Controparte_3
( I. N. A. I. L. ) C. F. in persona del Direttore Regionale per la
[...] P.IVA_2
Campania, pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia Ema ( , PEC - – fax 0622798276 presso il C.F._5 Email_2
pagina1 di 5 quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar i Napoli in data 18.06.2014 rep. n 17705 Per_1
– Raccolta n 8545 –
TERZO CHIAMATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.10.2023, parte ricorrente rappresentava:
1) che il ricorrente è stato dipendente della dal Controparte_4
Marzo 1998 all'Aprile 2019 svolgendo la propria attività lavorativa come operatore di servizio (conducente di linea);
2) in data 20 06 2017 nel recarsi al posto di lavoro alla guida del proprio veicolo era vittima di un incidente della strada il cui evento veniva immediatamente denunciato quale infortunio sul lavoro all'INAIL;
3) l'INAIL, disconoscendo l'evento quale infortunio sul lavoro, in data 13.10.2017 comunicava che all'istante non spettava alcuna indennità in quanto l'infortunio si era verificato a bordo di mezzo privato il cui uso non era necessario;
4) per tale evento il ricorrente si assentava dal lavoro al 20 06 2017 al 31 01 2018;
5) la Società datrice di lavoro, in virtù del disconoscimento in via amministrativa da parte dell'Inail dell'evento quale infortunio sul lavoro, imputava il periodo di assenza dal lavoro e del ricorrente “quale assenza per malattia” e non quale “assenza per infortunio” e richiedeva per tale periodo la restituzione di € 5.788,00;
6) che il ricorrente ha restituito il riferito importo;
7) il ricorrente proponeva ricorso avverso il mancato originario riconoscimento da parte dell'Inail della natura di infortunio sul lavoro dell'evento lesivo occorsogli e il Tribunale di
Napoli, con Sentenza 2404/2023 riconosceva l'evento quale infortunio sul lavoro con riconoscimento di un danno biologico pari al 6%;
Concludeva chiedendo:
“-accertare e dichiarare che il periodo di assenza dal lavoro del ricorrente dal 20 06
2017 al 31 01 2018 è da imputarsi ad “assenza per infortunio sul lavoro” e non ad
“assenza per la malattia” giusta pronuncia giudiziale del Giudice del Lavoro;
- Condannare, pertanto, la alla restituzione in Controparte_4 favore del ricorrente della somma di € 5.788,00 illegittimamente pretesa e pagata dal ricorrente, oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
pagina2 di 5 -condannare altresì la al pagamento di spese Controparte_4
diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ad essi AVV. VINCENZO
RICCARDI e AVV. FRANCESCO RICCARDI”.
Contr Si costituiva l rilevando la correttezza del proprio agire e chiedendo la chiamata dell'Inail. Rilevava che le somme richieste nel presente giudizio da parte del Sig. Pt_1
sono imputabili alla differenza allo stesso dovuto a titolo di indennità giornaliera per il periodo di infortunio riconosciuto in via giudiziale le stesse dovranno essere versate dall'Inail.
Si costituiva anche l'Inail che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva riferendo di avere dato esatta esecuzione alla sentenza passata in giudicato n. 2404/2023
(r.g. 3404/2021) con cui era stato condannato “al pagamento dell'indennizzo in capitale in relazione ad una inabilità pari al 6%, da liquidarsi in separato giudizio, oltre interessi dal
20.6.17 al saldo”.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
La sentenza - passata in giudicato – avente n. 2404/2023 (r.g. 3404/2021) ha condannato l'Inail “al pagamento dell'indennizzo in capitale in relazione ad una inabilità pari al 6%, da liquidarsi in separato giudizio, oltre interessi dal 20.6.17 al saldo” in quanto il
GL ha ritenuto “Provata quindi la necessità relativa dell'uso del mezzo proprio, e ritenuta la ricorrenza di un obbligo di assicurazione di parte resistente, in relazione al lavoro svolto dall'istante.”. Dunque è stata riconosciuta la natura di infortunio in itinere dell'incidente che causò l'assenza dal lavoro del ricorrente dal 20 06 2017 al 31 01 2018.
Con tale pronunzia il periodo di assenza per malattia comune è divenuto assenza per malattia professionale.
Considerato inizialmente come tale dal datore ANM, a seguito del disconoscimento in via amministrativa da parte dell'INAIL dell'evento quale infortunio sul lavoro l'azienda qualificava il periodo di assenza dal lavoro del ricorrente quale “assenza per malattia” e non quale “assenza per infortunio” e gli richiedeva per tale periodo la restituzione di €.
5.788,00 indebitamente ricevuti e anticipati per l'Inail. Contr Il ricorrente restituiva all' tale importo con l'intero stipendio del mese di Febbraio
2018 e successive 30 rate mensili ( cfr. prot. ANM del 19.02.2018 n. 0003318 e busta pagina3 di 5 paga del Febbraio 2018) e oggi ne chiede a sua volta la restituzione, oltre accessori, a seguito della sentenza n. 2404/2023 .
Il rapporto delineato nella domanda è dunque tra il lavoratore e il datore ed è il medesimo che portò alla domanda di restituzione da parte di quest'ultimo al primo a seguito del disconoscimento Inail della natura di infortunio in itinere dell'incidente subito dal ricorrente. Dunque, nulla quaestio sulla legittimazione passiva di CP_4
Contr
ha richiesto la restituzione della somma “anticipata” per l'Inail a titolo di indennità di malattia professionale. Essa è così suddivisa:
Il datore di lavoro deve corrispondere:
▪ il 100% della retribuzione per la giornata in cui si manifesta la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro;
▪ il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, più l'eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto di lavoro del settore di appartenenza dei vari livelli.
L'Inail deve corrispondere:
▪ l'indennità del 60% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno successivo a quello in cui si è manifestata la malattia professionale fino al 90° giorno;
▪ il 75% della retribuzione dal 91° giorno e fino a guarigione clinica.
Contr Dunque, la domanda va accolta e l e l'INAIL vanno condannati a corrispondere al ricorrente la somma richiesta in proporzione a quanto da ciascuno dovuto oltre accessori ex lege.
Il ricorrente chiede anche di “accertare e dichiarare che il periodo di assenza dal lavoro del ricorrente dal 20 06 2017 al 31 01 2018 è da imputarsi ad “assenza per infortunio sul lavoro”. Su tale domanda è intervenuta la sentenza n. 2404/2023 nella parte in cui ha ritenuto “provata quindi la necessità relativa dell'uso del mezzo proprio, e ritenuta la ricorrenza di un obbligo di assicurazione di parte resistente, in relazione al lavoro svolto dall'istante” e la statuizione è anche passata in giudicato. Essa solo riconoscendo la natura professionale dell'infortunio in itinere - da cui è derivata la assenza per malattia protrattasi dal 20 06 2017 al 31 01 2018 - ha potuto condannare l'Inail “al pagamento dell'indennizzo in capitale in relazione ad una inabilità pari al 6%, da liquidarsi in separato giudizio, oltre interessi dal 20.6.17 al saldo.”
Pertanto anche tale domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
pagina4 di 5
P.Q.M.
Il GL, definitivamente pronunziando,
- accoglie il ricorso e per l'effetto:
▪ accerta e dichiara che il periodo di assenza dal lavoro del ricorrente dal 20 06 2017 al 31 01 2018 è da imputarsi ad “assenza per infortunio sul lavoro”;
▪ condanna la e l'Inail alla Controparte_4 corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 5.788,00 oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
- condanna la e l' Inail al Controparte_4
pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio che liquida in euro
2200,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario, con attribuzione agli AVV.
VINCENZO RICCARDI e AVV. FRANCESCO RICCARDI.
Napoli, 9.1.25
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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