Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01464/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Manuel Carvello ed Emanuela Rijillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n.-OMISSIS- di -OMISSIS- gennaio 2023, in forza del quale il Comando Interregionale Carabinieri "-OMISSIS-" ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente;
del provvedimento n. -OMISSIS-, prot. del 24 ottobre 2022, in forza del quale il Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della consegna di giorni 5;
di ogni altro atto presupposto connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AO AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, già in servizio presso la Sezione Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di -OMISSIS-, con qualifica di Comandante nel grado di Luogotenente, in data 28 luglio 2022 ha ricevuto la comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare a proprio carico, finalizzato alla possibile irrogazione della sanzione della “consegna di rigore” ai sensi dell’art. 1399, d.lgs. n. 66/10 “Codice dell’Ordinamento Militare”.
È seguita una memoria del ricorrente, in data 18 ottobre 2022, nonostante la quale, in data 24 ottobre 2022 il Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna – SM – Ufficio Personale, ha comunicato l’avvenuta conclusione del procedimento disciplinare, definito con l’irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare di giorni 5 di consegna, poiché, « in rilevante violazione dei doveri del suo stato, in qualità di comandante di sezione radiomobile di compagnia capoluogo, comunicando con più persone, esprimeva - mediante un messaggio audio su una chat di gruppo di una piattaforma social che si contraddistingue per ampia e rapida diffusione dei suoi contenuti -giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare, tra l'altro inferiore di grado ed investito di funzioni di comando. con tale non esemplare comportamento, che causava l'instaurazione di un procedimento penale, definito con l'assoluzione per tenuità del fatto, dimostrava scarso senso di responsabilità e minor contegno, da cui discendeva nocumento al prestigio dell'offeso e dell'istituzione ».
Il ricorrente, in data 03 novembre 2022, ha proposto ricorso gerarchico avverso la suddetta sanzione disciplinare richiedendone l’annullamento: con provvedimento n.-OMISSIS-, datato 09 gennaio 2023, il ricorso gerarchico è stato respinto valorizzando il fatto che, in sintesi:
- la sanzione irrogata si ricollega ad un fatto storico comunque accertato anche in sede giudiziaria, sebbene, ai fini della punibilità, sia stato considerato di particolare tenuità, con conseguente assoluzione del ricorrente;
- l'esercizio, da parte del ricorrente, di prerogative correlate all’appartenenza ad associazione professionale a carattere sindacale (APCSM), denominata "Nuovo Sindacato Carabinieri", non ha rilevanza tale da assurgere a causa giustificativa del comportamento assunto dal predetto, che si connota, di per sé, per la gratuita lesione della reputazione di altro commilitone.
Con ricorso depositato in data 4 aprile 2023 il ricorrente ha impugnato i provvedimenti che precedono indicati anche in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 1393, d.lgs. n. 55 del 2010 (COM), in quanto avrebbe avviato il procedimento disciplinare oltre il limite stabilito dall’art. 1398 COM;
2. l’Amministrazione avrebbe errato nel non valorizzare l’esercizio, da parte del ricorrente, del diritto di critica ordinaria e sindacale, nei limiti anche della continenza sostanziale e formale;
3. la sanzione disciplinare della consegna di cinque giorni sarebbe, comunque, notevolmente eccessiva e sproporzionata, non avendo l’Amministrazione valutato e considerato lo status di dirigente sindacale del militare, né il fatto che le affermazioni censurate sono state rese all’interno di un gruppo whatsapp riservato ai dirigenti e aspiranti dirigenti del Nuovo Sindacato Carabinieri, né, ancora, il fatto che la diffusione del messaggio all’esterno del gruppo non è avvenuta per azione diretta del ricorrente, ma per l’azione imprevedibile di un soggetto non legittimato, in alcun modo, a farne circolare il contenuto.
Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa per resistere al ricorso.
L’Amministrazione ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso.
Viene in primo luogo contestato il tardivo avvio del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, in asserita violazione degli artt. 1393 e 1398 COM.
In tesi, l’Amministrazione resistente, già dall’aprile 2020, avrebbe avuto piena contezza degli elementi sui quali fondare l’eventuale provvedimento disciplinare a carico del militare.
Ciò in quanto, da un lato, in data 04 aprile 2020, a distanza di sei ore circa dalla pubblicazione del messaggio su whatsapp, quest’ultimo è stato segnalato ad una pluralità di destinatari, tra cui “SegnInterregionale -OMISSIS-”; dall’altro lato, in data 14 aprile 2020, il Nuovo Sindacato Carabinieri ha pubblicato un comunicato stampa, immediatamente trasmesso anche al Comando Interregionale “-OMISSIS-”, rappresentando che le affermazioni espresse dal ricorrente erano da ricondursi al legittimo esercizio della critica sindacale.
Secondo il ricorrente, quindi, l’Amministrazione resistente avrebbe illegittimamente disposto, con provvedimento del 12 agosto 2020, la sospensione dell’avvio del procedimento disciplinare fino alla data di conoscenza integrale del provvedimento conclusivo dell’Autorità Giudiziaria, per poi dar corso alla procedura solo a partire dal 28 luglio 2022.
L’Amministrazione resistente, nel sospendere, con provvedimento del 12 agosto 2020, l’avvio del procedimento disciplinare in attesa della conclusione del procedimento penale, ha così motivato: « considerato che non si dispone, allo stato, di elementi sufficienti su cui fondare adeguatamente eventuali decisioni disciplinari; valutata la necessità che l’accertamento dei fatti sia compiuto prioritariamente in sede giudiziaria, assicurando così anche una terzietà del giudizio ».
Ai sensi dell’art. 1393, comma 1, primo e secondo periodo, COM « Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale» .
Si tratta della previsione che comporta il superamento della cd. pregiudizialità penale, salvo i casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare.
L’Adunanza plenaria ha precisato che la sospensione del procedimento penale (analogamente si deve ritenere per il rinvio essendo ipotesi unitamente considerate dall'art. 1393, primo comma, ultimo periodo, c.o.m.) costituisce un'eccezione, prevista « sia nell'interesse dell'amministrazione, consentendole di avere una valutazione migliore dei fatti, sia nell'interesse del militare, sottraendolo alle conseguenze di valutazioni disciplinari frutto di incompletezza o frettolosità e che, peraltro, potrebbero essere smentite dalle conclusioni del giudizio penale...In definitiva, ciò che le norme intendono tutelare, per il tramite dell'attesa della definizione del giudizio penale, sia nell'interesse pubblico che nell'interesse del dipendente, è la correttezza e completezza della valutazione in sede disciplinare dei fatti che hanno formato oggetto di giudizio penale » (Ad. plen. n. 14 del 2022).
Il Collegio ritiene giustificata la decisione dell'Amministrazione di attendere gli sviluppi dell'azione penale ai sensi dell’art. 1393, comma 1, in modo da poter disporre di maggiori elementi conoscitivi, tenuto conto del fatto che, come si dirà anche nel prosieguo, non irragionevolmente il comportamento tenuto dal ricorrente è stato ritenuto passibile dell’irrogazione della sanzione della consegna di rigore.
La bontà di tale decisione emerge chiaramente dalla lettura delle sentenze del Giudice militare penale, dalle quali si apprende come l’istruttoria dibattimentale, al fine di ricostruire adeguatamente il contesto di fatti e circostanze in cui si è inserita la comunicazione del messaggio che precede, abbia implicato l’escussione di ben sei testimoni, l’esame dell’imputato e l’acquisizione di alcuni documenti (tra cui il 13^ pacchetto d’Ordini del 17 marzo 2020, contenente misure volte a mitigare/prevenire il fenomeno epidemico da COVID 19 e una relazione tecnica del C.T. del P.M.).
Anche l’articolata e ampia motivazione resa dalla Corte d’Appello penale militare dimostra come un’adeguata e ponderata decisione anche sul piano disciplinare richiedesse idonei approfondimenti istruttori sì che, in un’ottica di economia dell’azione amministrativa, certamente attendere gli esiti degli accertamenti in sede penale avrebbe potuto agevolare - come in effetti è avvenuto – anche la definizione del procedimento disciplinare.
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
2. Sul secondo motivo di ricorso.
Il comportamento che ha condotto all’irrogazione della sanzione a carico del ricorrente, all’epoca comandante della Sezione Radiomobile della Compagnia di -OMISSIS-, è consistito nell’inoltro, da parte dello stesso, in data 4 aprile 2020, sulla chat “whatsapp” di gruppo del Nuovo Sindacato Carabinieri del messaggio vocale che qui si trascrive: « signori buongiorno, non è mia abitudine con … coi messaggi audio, ma non ho tempo di scrivere, sto facendo altro. Niente riferito ai signori ufficiali che non vogliono prendere i dispositivi di protezione. Non bisogna colpevolizzare solo loro ma bisogna colpevolizzare tanti altri nostri colleghi e miei colleghi comandanti. Io sono un comandante di reparto, comando la Sezione Radiomobile di -OMISSIS-. Mi ha appena chiamato una persona vicina all’Arma che alla radiomobile di -OMISSIS- ha donato più di 200 mascherine Ffp3 e 2, dei gel igienizzanti e altro materiale. Una persona vicina all’Arma, già ufficiale dell’Arma dei carabinieri, adesso dirigente di una nota compagnia assicurativa. E, niente, sta facendo il giro delle Stazioni della bassa modenese e della zona pedemontana. Ma un comandante di stazione, questa volta devo dire il comando, la Stazione di -OMISSIS-, alla sua telefonata che anticipava il suo arrivo per donare le mascherine, il comandante ha risposto dicendo “la ringrazio, ma questo comando per il tramite della scala gerarchica ha già tutto ciò che necessitiamo, lei non si deve preoccupare di quello di cui abbiamo bisogno” questo è un imbecille, è un imbecille per il semplice motivo che non abbiamo assolutamente nulla e noi vogliamo vincere la guerra con queste persone, con queste teste. Ma per piacere dai ».
Secondo il Collegio, l’insistito richiamo, da parte del ricorrente, al c.d. diritto di critica sindacale, al fine di dimostrare l’illegittimità della sanzione irrogata dall’Amministrazione, non è idoneo a giustificare l’accoglimento del motivo di ricorso in esame.
Come compiutamente e correttamente accertato anche dalla Corte d’Appello militare, infatti, non può non censurarsi l'utilizzo delle espressioni con le quali è stato apostrofato il comandante della Stazione di -OMISSIS-, nello specifico: "questo è un imbecille, è un imbecille...noi vogliamo vincere la guerra con queste persone con queste teste.. .".
Si tratta di un epiteto, lesivo dell'onore in senso oggettivo, finalizzato a sminuire fortemente in modo volutamente offensivo e denigratorio la stima della quale la persona offesa godeva nella comunità di appartenenza.
Quand’anche si potesse ricondurre la dichiarazione del ricorrente all’esercizio del diritto di critica sindacale, l’utilizzo delle predette espressioni offensive eccede senza alcun dubbio il limite della continenza formale, venendo in rilievo modalità linguistiche non proporzionate, né necessarie ad esprimere l’opinione di protesta che il militare intendeva veicolare.
Le parole utilizzate devono essere strettamente funzionali alla finalità di disapprovazione e non devono trasmodare nella gratuita ed immotivata aggressione della altrui reputazione.
Quanto precede vale ancor più se si considera il particolare status e la particolare condizione che caratterizza gli appartenenti alle Forze Armate.
Quand’anche la frase in contestazione sia stata resa non nell’esercizio delle sue funzioni, o nella veste di rappresentante sindacale, il ricorrente avrebbe dovuto comunque tenere conto del fatto che, ai sensi dell’art. 713, comma 2, d.p.r. 99 del 2010, (recane “Doveri attinenti al grado”), il militare deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono ledere il prestigio dell'Istituzione cui appartiene.
L’art. 725, prevede che il superiore deve, tra le altre cose, evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Per riprenderlo, sempre se possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo, forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento.
Quand’anche, quindi, si potesse, in astratto, fare appello al diritto di critica sindacale, i limiti al relativo esercizio non possono non tenere conto dei particolari obblighi e doveri che, come visto, caratterizzano lo status del militare, anche se rappresentante sindacale.
A nulla, poi, rileva il fatto che il messaggio vocale sia stato veicolato dal ricorrente in un gruppo whatsapp riservato a dirigenti e aspiranti dirigenti del Nuovo Sindacato Carabinieri - NSC, il militare avendo comunque improvvidamente insultato un collega, inferiore di grado, su una piattaforma condivisa da un numero non esiguo di colleghi.
Non è poi rilevante, che – a dire del ricorrente – non fosse prevedibile la diffusione del messaggio vocale da parte di altri appartenenti alla “chat”, venendo in rilievo, quantomeno, una grava imprudenza, non potendosi ritenere né imprevedibile, né improbabile che qualcuno degli appartenenti al gruppo potesse inoltrare il messaggio al di fuori della chat.
Pertanto, pur non essendo in contestazione la possibilità di censurare, sul piano sostanziale, la decisione da parte del comandante della Stazione di -OMISSIS- di non accettare DPI anti-Covid, le modalità espressive utilizzate dal ricorrente non sono in alcun modo coperte dal diritto di critica dallo stesso invocato e giustificano il giudizio di disvalore espresso dall’Amministrazione resistente.
Il motivo di ricorso, quindi, deve essere respinto.
3. Sul terzo motivo di impugnazione.
Ai sensi dell’art. 751, d.p.r. n. 99 del 2010, (recane “Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore”), possono essere puniti con la consegna di rigore, i seguenti specifici comportamenti per quanto in questa sede di interesse: 3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato (articolo 713); 16) comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 725, 732 e 733); 17) comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (articolo 719).
Per le ragioni più sopra esposte il comportamento tenuto dal ricorrente è sussumibile nelle ipotesi richiamate, con conseguente legittimità dell’irrogazione della consegna di rigore.
Il Collegio non ritiene violato né il principio di gradualità, né il principio di proporzionalità: lo sprezzo con il quale il ricorrente ha rivolto l’epiteto offensivo e denigratorio nei confronti di un collega di grado inferiore, manifestato ad un non esiguo numero di colleghi e senza nemmeno peritarsi di scongiurare il pericolo, tutt’altro che imprevedibile, di un’ulteriore trasmissione a terzi del messaggio audio, giustifica ampiamente la sanzione irrogata.
Il Collegio per contro non ritiene siano valorizzabili in questa sede le “particolarissime ed eccezionali circostanze di tempo e di fatto che caratterizzavano l'epoca in cui” è stato commesso il fatto contestato al ricorrente.
È vero che la Corte d’appello ha inteso valorizzare quel particolare contesto affermando che « la reazione verbale alla condotta posta in essere …., ….deve essere necessariamente giudicata con minore gravità e severità in considerazione dei grandi rischi per la salute e l'incolumità determinati dalla scarsità di tali beni in quello specifico momento ». Secondo la Corte, «è proprio il clima di disorientamento citato da un fenomeno improvviso e sconosciuto quale la diffusione di un virus potente e contagioso, unitamente alla considerazione dei rischi, anche letali, connessi al Covid 19 che, consentono di affermare che il …. abbia agito con una condotta definibile in termini di particolare tenuità, volendo tutelare non solo la propria salute ma anche quella degli altri militari dell'Arma ».
D’altronde, il favor riconosciuto dalla Corte di Appello militare trova una giustificazione nella particolare afflittività della sanzione penale – intesa in senso proprio – e della correlata funzione di extrema ratio punitiva che l’ordinamento riconosce alla stessa: lo stesso approccio di “favore”, per contro, non può essere esteso anche all’ambito disciplinare.
Secondo il Collegio, infatti, è proprio agli appartenenti all’ordinamento militare, specie qualora rientranti nella categoria delle Forze dell’ordine, che viene richiesto, specialmente nelle situazioni di massimo rischio e disagio, di mantenere una condotta salda e conforme al particolare status di riferimento, sì che in alcun modo può trovare giustificazione una manifestazione di sprezzo come quella in esame manifestata nelle forme ivi censurate.
Pertanto, anche tale motivo di impugnazione deve essere respinto.
4. Conclusioni e spese.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AS | AO RP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.