Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 02/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. IU di ET ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 30/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69832 del registro di segreteria, proposto da:
S. A., nato a [...] ed ivi residente in via OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Croce e IA ME, presso il cui studio, sito a Palermo in via Principe di Villafranca n. 10, è elettivamente domiciliato, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
roberto.croce@cert.avvocatitermini.it;
avv.lucianoromeo@pec.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
RR, FR MU e FR VE, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente Il 9 ottobre 2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, S. A. ha convenuto in giudizio l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro –
tempore, per ottenere l’accertamento del diritto al pagamento delle rate di riscatto residue del periodo legale del corso di studi universitari alle originarie condizioni economiche e, previo assolvimento dell’onere, del conseguente diritto alla riliquidazione della pensione ordinaria in godimento, nonché la condanna dell’INPS all’erogazione delle differenze sui ratei arretrati a far data dal 1°
luglio 2024, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, ha dedotto d’aver prestato servizio fin dal 21.4.1987 alle dipendenze dell’allora Ente Ferrovie dello Stato; di essere poi transitato alle dipendenze di RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano s.p.a.; di essere
stato collocato in quiescenza a far data dal 1° luglio 2024; d’aver chiesto al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato, in data 31.12.1987, il riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di studi universitari, per il conseguimento della laurea in ingegneria conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo (pari ad anni 5, dal 1° novembre 1976 al 31 ottobre 1981); d’aver appreso che l’istanza era stata favorevolmente esitata, giusta delibera dell’Ufficio Organizzazione Ferrovie dello Stato di Palermo n. 815 del 7.5.1997, con il riconoscimento del periodo di riscatto pari ad anni cinque e con la quantificazione del relativo onere in complessive lire 8.929.941, da versare in n. 60 rate mensili mediante trattenuta stipendiale; d’avere ricevuto, dopo diversi anni, nel 2005, una comunicazione da parte dell’INPS, al quale nel frattempo erano state trasferite le funzioni del soppresso Fondo FS (art. 43 l. n. 488/1999),
con la quale gli veniva trasmesso in allegato l’estratto dei periodi assicurativi utili alla pensione, con richiesta di esaminarlo e di proporre eventuali rettifiche; di essersi così accorto, come tempestivamente segnalato all’INPS con raccomandata del 28.12.2005, che mancavano alcuni periodi di contribuzione connessi al riscatto del corso di laurea; d’aver ottenuto riscontro positivo da parte dell’Ente, che aveva effettuato la richiesta variazione dell’estratto contributivo, senza apporre note ovvero osservazioni di alcun tipo;
d’aver poi notato, nel 2023, dopo quasi vent’anni dall’ultima interlocuzione, che nell’estratto conto era comparsa un’annotazione relativa al periodo assicurativo in questione, nella quale era stata indicata la necessità per l’Istituto di verificare la relativa contribuzione; d’aver così constatato che la RFI non aveva effettuato il pagamento, mediante le corrispondenti ritenute stipendiali, di 31 rate sulle 60 previste, negli anni 1997, 1998 e 1999, in quanto non aveva effettuato le trattenute nel periodo in cui egli aveva rivestito la carica pubblica di Assessore della Provincia regionale di Palermo;
d’aver accertato, pertanto, che trovandosi egli in regime di aspettativa e di permessi retribuiti durante i mandati elettorali, il datore di lavoro aveva arbitrariamente proceduto alla sospensione dei pagamenti, omettendo di effettuare le trattenute anche una volta ripresa l’attività lavorativa; di non essere mai stato reso edotto dell’interruzione dei pagamenti né dal Fondo FS, né dall’INPS; d’aver chiesto al resistente di poter versare le rate mancanti, onde perfezionare la richiesta di riscatto, anche in un’unica soluzione; di non aver ottenuto alcun riscontro da parte dell’INPS; d’aver chiesto, nelle more, la pensione anticipata ordinaria, a far data dal 1° luglio 2024, constatando che nel provvedimento di collocamento in quiescenza il periodo legale degli studi universitari era stato riconosciuto solo parzialmente (anni 2 e mesi 5, invece che anni 5), così comportando che, in difetto del periodo mancante (anni 2 e mesi), l’anzianità contributiva al 31.12.1995 era stata calcolata in misura inferiore ad anni 18, con la conseguente applicazione del sistema misto invece che di quello retributivo (ovviamente, solo fino al 31.12.2011).
A parere del ricorrente, poiché sia l’INPS che il Fondo FS avevano omesso di comunicargli l’interruzione dei pagamenti, il mancato versamento delle rimanenti 31 rate sarebbe imputabile esclusivamente all’ex datore di lavoro RFI s.p.a., che avrebbe inopinatamente sospeso i pagamenti durante i mandati elettorali, senza nemmeno informarlo e senza procedere alla loro
“riattivazione” dopo la ripresa dell’attività lavorativa.
L’obbligo di informazione deriverebbe sia dai principi generali, che dalla circolare dell’INPS n. 204/2001, che in caso di sospensione dei pagamenti prevederebbe che l’interessato venga invitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a regolarizzare la situazione, con il versamento delle rate residue. Solo nel caso in cui non vi provveda, il riscatto potrà essere limitato al periodo coperto dai versamenti già effettuati.
A riprova della buona fede del ricorrente, il procuratore ha sottolineato che egli, non appena venuto a conoscenza della problematica, si sarebbe offerto immediatamente di pagare le rate mancanti, anche in un’unica soluzione.
Chiaramente, essendo l’interruzione dei pagamenti imputabile all’Amministrazione, il riscatto dovrebbe avvenire alle condizioni originarie, in riferimento alla data di presentazione della domanda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 del DM 9.5.1992, del comma 1 dell’art. 13 del DPR n. 1093/73 e del comma 1 dell’art. 150 dello stesso
DPR.
Ne conseguirebbe il diritto del ricorrente di procedere al pagamento delle rate residue e, per l’effetto, raggiungendosi l’anzianità di anni 18 al 31.12.1995, di vedersi riliquidare la pensione secondo il sistema retributivo fino al 31.12.2011, con il versamento delle differenze sui ratei arretrati.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, sull’assunto che il riscatto sarebbe stato limitato al periodo di studi concretamente coperto dalle rate versate, ai sensi della circolare n. 204/2001; che il ricorrente si sarebbe potuto facilmente rendere conto, con una condotta improntata a diligenza e buona fede, del venir meno delle trattenute mensili; che, di contro, egli non si sarebbe fatto parte attiva per proseguire il pagamento delle rate.
All’udienza di discussione, il procuratore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, mentre l’INPS ne ha auspicato il rigetto. Nessun altro è comparso.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
I fatti costitutivi della domanda non sono stati contestati dall’INPS, che si è invece limitato a dedurre d’aver provveduto a tener conto del periodo del corso di studi concretamente coperto dalle somme già versate, censurando il ricorrente per non essersi attivato e, dunque, per non aver tenuto una condotta improntata a diligenza e buona fede.
Il punto contestato consiste, pertanto, nell’imputabilità o meno dell’interruzione dei pagamenti alle Amministrazioni e, di conseguenza, nel diritto del ricorrente di pagare le 31 rate residue, alle condizioni economiche originarie, così da ottenere la riliquidazione della pensione in base alla maggiore anzianità da riconoscergli al 31.12.1995.
La domanda è fondata.
E’ pacifico e documentato che l’ing. S. non è mai stato reso edotto dell’interruzione dei pagamenti né dal Fondo FS, né dall’INPS e che, non appena venuto al corrente della situazione, ha immediatamente chiesto di poter versare le rate mancanti, onde perfezionare la richiesta di riscatto (all. 10).
Come correttamente argomentato in ricorso, proprio la circolare n.
204/2001, citata nella memoria difensiva dell’INPS, prevede un chiaro obbligo di informazione, in conformità al principio generale del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). Nello specifico, viene previsto che, in caso di sospensione dei pagamenti, l’interessato venga invitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a regolarizzare la situazione, con il versamento delle rate residue; solo nel caso in cui non vi provveda, il riscatto potrà essere limitato al periodo coperto dai versamenti già effettuati.
Le previsioni della circolare appaiono congrue e funzionali a gestire tutte quelle situazioni in cui, o per una svista da parte dell’Amministrazione datoriale o per quale difficoltà del pensionato difficile da gestire (impedimenti, malattie, et similia), vi sia stata un’interruzione dei pagamenti non ascrivibile alla volontà dell’interessato, che diversamente si ritroverebbe gravato dell’onere di controllare in continuazione l’operato degli enti pubblici, che invece, in teoria, dovrebbe sempre essere di per sé efficiente ed efficace, anche senza alcuna supervisione da parte del privato.
Come statuito dalla giurisprudenza contabile, infatti, “se è pur vero che la Circolare dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS n. 204 del 20 novembre 2001 (…) prevede la decadenza dalla facoltà di riscatto nell’ipotesi di mancato pagamento o di ritardo nel pagamento delle rate, non può non considerarsi che la medesima Circolare precisa che l’Istituto, una volta determinato l’onere di riscatto, deve predisporre “il provvedimento di accoglimento della domanda, da inviare all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale sono specificati l’ammontare dell’onere, il periodo riconosciuto e la relativa anzianità contributiva, il termine di pagamento” (punto 6.6), e che, nell’ipotesi di sospensione dei pagamenti durante la rateizzazione concessa per il versamento dell’onere di riscatto, a cura dell’Istituto, gli iscritti vengano
“invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a regolarizzare la situazione, mediante versamento delle rate scadute” (7.3.4)” (Sez. Giur.
Sardegna, sent. n. 110/2023).
Siffatta conclusione si impone, soprattutto qualora l’interessato dimostri d’aver “provveduto a tutti gli adempimenti necessari per avere accesso al beneficio richiesto secondo le richieste espresse dell’Istituto” e, per facta concludentia, di trovarsi davvero in buona fede, provvedendo, non appena a conoscenza della problematica, “all’immediato versamento di tutte le rate richieste ai fini del riscatto della laurea” (ibidem).
Nel caso di specie, il ricorrente non è mai stato informato dell’interruzione dei pagamenti né dal Fondo FS, né dall’INPS e, non appena venuto al corrente della situazione, ha immediatamente chiesto di poter versare le rate mancanti, onde perfezionare la richiesta di riscatto (all. 10).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda, dev’essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riscatto, previo pagamento delle rate residue, del periodo legale del corso di studi universitari ed alla conseguente riliquidazione della pensione in godimento. Il riscatto deve avvenire alle condizioni economiche originarie, in riferimento alla data di presentazione della domanda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 del DM 9.5.1992, del comma 1 dell’art. 13 del DPR n. 1093/73 e del comma 1 dell’art. 150 dello stesso
DPR.
Inoltre, l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro –
tempore, dev’essere condannato al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, a far data dal collocamento in quiescenza (il 1° luglio 2024).
Le somme, così riconosciute a titolo di arretrati, dovranno essere maggiorate degli interessi legali e, solo per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent.
n. 6/2008/QM; ex plurimis, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM;
Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).
Le spese seguono la soccombenza.
Tenendo conto della concreta entità delle questioni affrontate e della limitata durata del giudizio, devono essere liquidate in complessivi €
1.000,00 (mille/00), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l’indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da S.A. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
ACCOGLIE
il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riscatto, previo pagamento delle rate residue, del periodo legale del corso di studi universitari ed alla conseguente riliquidazione della pensione in godimento.
Condanna l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre accessori come in narrativa.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 9 ottobre 2025.
IL GIUDICE
IU di ET
(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo, 1 febbraio 2026 Pubblicata il 2 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)