CASS
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/07/2025, n. 27885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27885 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON VA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 07 novembre 2023 del Tribunale della libertà di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere LO ST;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Paternello ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ─ rigettando l’appello dell’indagato ─ ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a VA ON (in sostituzione della precedente misura della custodia cautelare in carcere) in relazione al reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nel capo 3 delle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di ON chiede l’annullamento della sentenza. 2.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge nel ravvisare i gravi indizi di colpevolezza nel mero fatto che l’autovettura noleggiata dalla società Publione, della quale ON è amministratore unico, è stata osservata nel parcheggio del negozio Decathlon di Saronno in orario compatibile Penale Sent. Sez. 6 Num. 27885 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 25/06/2025 2 con la ritenuta presenza della automobile di RI DE. Si precisa che ON non è stato trovato in possesso di droga, ma soltanto di un pacchetto di mascherine chirurgiche, e che egli non ha mai conosciuto RI DE. Si evidenzia che il procedimento penale n. 721/2023 RGNR aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, riguardante la stessa ipotesi di reato per il quale a ON è stata applicata la misura cautelare è stato definitivamente archiviato. 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge nel ravvisare esigenze cautelari nonostante che il fatto per il quale si procede (e per il quale da 18 mesi ON è sottoposto a misura cautelare) risalga al 2021 e che il ricorrente sia incensurato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nell’ordinanza sono analiticamente descritti: il contesto criminale di narcotraffico internazionale riguardante consistenti quantitativi di cocaina, in cui è maturata la vicenda, gli spostamenti di RI DE (p.10-16) e lo scambio, il 2 dicembre 2021, di un pacchetto con una busta a costui (dopo un viaggio da Bologna a saranno) giunto nel parcheggio del Decathlon e con una auto Kia, e due occupanti di una Fiat Punto (prima accompagnata da una Bmw non identificata) intestata alla società di ON;
l’identificazione di quest’ultimo con uno dei due occupanti la Fiat, per via del fatto che fu egli (come da lui ammesso) a noleggiare l’autovettura il 22 novembre 2021 per riconsegnarla il 2 dicembre 2021 (p, 20); che fotografie estratte da Facebook lo mostrano alla guida della stessa (p. 17); che i rilievi satellitari indicano che l’auto fu localizzata il 2 dicembre 2021 a Saronno, dove ON dormì in albergo nella notte tra l’1 e 2 dicembre 2021 (p. 18). Nel ricorso non sono addotti elementi nuovi che possano condurre a ravvisare manifeste illogicità nella valutazione degli indizi a carico di ON. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha considerato che ON: mostra di avere contatti, per via dell’episodio per quale si procede, con criminali impegnati nel traffico internazionale di stupefacenti;
è privo di fonti lecite di reddito (la società ON risulta solo formalmente attiva); sebbene incensurato è stato oggetto di diversi controlli di Polizia, in occasione di uno dei quali è stato colto in compagnia di AN DA AR (presso il quale, in Svizzera, sembrerebbe essersi recato anche il 2 3 dicembre 2021, dopo l’incontro nel parcheggio, per poi ritornare a Terni), soggetto con precedenti per associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati finanziari e segnalato come esponente di spicco della criminalità di Terni. Su queste basi non irragionevolmente il Tribunale ha ritenuto che ON tragga proventi da attività illecite e, nel valutare il permanere delle esigenze cautelari, ha rilevato che la custodia cautelare in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi, presso la compagna (che si occupa anche del suo mantenimento). Per sua parte, il ricorrente non ha prospettato al Tribunale dati nuovi neanche rispetto alle esigenze cautelari, se non il tempo ─ non indicativamente esteso ─ trascorso dalla applicazione della misura (avvenuta il 17 marzo 2023 a distanza di un anno e 4 mesi dal fatto del 2 dicembre 2021). 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LO ST IG Di AN
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Paternello ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ─ rigettando l’appello dell’indagato ─ ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a VA ON (in sostituzione della precedente misura della custodia cautelare in carcere) in relazione al reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nel capo 3 delle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di ON chiede l’annullamento della sentenza. 2.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge nel ravvisare i gravi indizi di colpevolezza nel mero fatto che l’autovettura noleggiata dalla società Publione, della quale ON è amministratore unico, è stata osservata nel parcheggio del negozio Decathlon di Saronno in orario compatibile Penale Sent. Sez. 6 Num. 27885 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 25/06/2025 2 con la ritenuta presenza della automobile di RI DE. Si precisa che ON non è stato trovato in possesso di droga, ma soltanto di un pacchetto di mascherine chirurgiche, e che egli non ha mai conosciuto RI DE. Si evidenzia che il procedimento penale n. 721/2023 RGNR aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, riguardante la stessa ipotesi di reato per il quale a ON è stata applicata la misura cautelare è stato definitivamente archiviato. 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge nel ravvisare esigenze cautelari nonostante che il fatto per il quale si procede (e per il quale da 18 mesi ON è sottoposto a misura cautelare) risalga al 2021 e che il ricorrente sia incensurato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nell’ordinanza sono analiticamente descritti: il contesto criminale di narcotraffico internazionale riguardante consistenti quantitativi di cocaina, in cui è maturata la vicenda, gli spostamenti di RI DE (p.10-16) e lo scambio, il 2 dicembre 2021, di un pacchetto con una busta a costui (dopo un viaggio da Bologna a saranno) giunto nel parcheggio del Decathlon e con una auto Kia, e due occupanti di una Fiat Punto (prima accompagnata da una Bmw non identificata) intestata alla società di ON;
l’identificazione di quest’ultimo con uno dei due occupanti la Fiat, per via del fatto che fu egli (come da lui ammesso) a noleggiare l’autovettura il 22 novembre 2021 per riconsegnarla il 2 dicembre 2021 (p, 20); che fotografie estratte da Facebook lo mostrano alla guida della stessa (p. 17); che i rilievi satellitari indicano che l’auto fu localizzata il 2 dicembre 2021 a Saronno, dove ON dormì in albergo nella notte tra l’1 e 2 dicembre 2021 (p. 18). Nel ricorso non sono addotti elementi nuovi che possano condurre a ravvisare manifeste illogicità nella valutazione degli indizi a carico di ON. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha considerato che ON: mostra di avere contatti, per via dell’episodio per quale si procede, con criminali impegnati nel traffico internazionale di stupefacenti;
è privo di fonti lecite di reddito (la società ON risulta solo formalmente attiva); sebbene incensurato è stato oggetto di diversi controlli di Polizia, in occasione di uno dei quali è stato colto in compagnia di AN DA AR (presso il quale, in Svizzera, sembrerebbe essersi recato anche il 2 3 dicembre 2021, dopo l’incontro nel parcheggio, per poi ritornare a Terni), soggetto con precedenti per associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati finanziari e segnalato come esponente di spicco della criminalità di Terni. Su queste basi non irragionevolmente il Tribunale ha ritenuto che ON tragga proventi da attività illecite e, nel valutare il permanere delle esigenze cautelari, ha rilevato che la custodia cautelare in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi, presso la compagna (che si occupa anche del suo mantenimento). Per sua parte, il ricorrente non ha prospettato al Tribunale dati nuovi neanche rispetto alle esigenze cautelari, se non il tempo ─ non indicativamente esteso ─ trascorso dalla applicazione della misura (avvenuta il 17 marzo 2023 a distanza di un anno e 4 mesi dal fatto del 2 dicembre 2021). 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LO ST IG Di AN