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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LA IM, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Poggio Nativo - Viale Roma 15 02030 Poggio Nativo RI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 367 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente eccepisce in via preliminare la mancata contestazione da parte dell'Ufficio competente di una dichiarazione imu inviata dal tecnico della Diocesi stessa, con conseguente accertamento del requisito della esenzione da questa imposta. Solleva inoltre la questione della costituzione tardiva dell'Ufficio e chiedendo di valutare i profili di incostituzionalità della norma. Nel merito insiste per l'accoglimento del ricorso. Il Comune ribadisce che si tratta di un immobile adibito a locazione commerciale per cui è previsto un canone. Assume che non si tratti di una costituzione tardiva e che il termine dei 60 giorni sia meramente ordinatorio. Per il resto si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1” ha impugnato l'avviso di accertamento n.
S/367 del 17.12.2024, emesso dal Comune di Poggio Nativo, per l'omesso versamento dell'imposta IMU per l'anno 2019, per l'importo complessivo, per tributo, sanzioni ed interessi pari ad €. 14.102,00.
L'IMU richiesta è relativa all'immobile di proprietà della ricorrente, identificato al dati catastali_1 , sito in Indirizzo_1 ); censito con categoria catastale B1, ossia conventi, collegi, ospizi, orfanotrofi, seminari con rendita di €.
6.507,38.
Con il ricorso, la ricorrente, chiede l'annullamento dell'avviso, deducendo a sostegno l'invalidità formale e sostanziale dello stesso, per asserita violazione dell'art. 7 comma 1 e 2, lett. c legge 212/2000, e dell'art. 1 comma 162 legge 296/2006.
Eccepiva, inoltre, l'esenzione dall'IMU (D.Lgs. n. 23/2011 art. 9; D.Lgs. 504/1992, art.7)
Nominativo convento_1essendo il , per una parte utilizzato dal Comune di Poggio Nativo in virtù del contratto (01.12.1994) con il quale i predetti nominativo_1, lo concessero in locazione per uso scuola ed attività sociali ricreative. Infine, chiede la compensazione con il credito vantato dalla Ricorrente_1 nei confronti del Comune a titolo di canoni non pagati dal Comune e relativi al contratto di locazione, oggetto della sentenza di condanna (n. 31/2022) del Tribunale di Rieti. Conclude con l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune si è costituito contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto con la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre accessori di legge. Ricorrente_1La , ha depositato memoria con la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di costituzione dell'Amministrazione Comunale in quanto tardivo ed ha sollevato la questione di costituzionalità degli articoli 22 e 23 del D.Lgs. n. 542 del 1996.
In data 01.12.2025, sentito il Relatore e le parti presenti, che si riportano ai rispettivi motivi di difesa, la Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la tardiva costituzione dell'Amministrazione resistente non comporta l'inammissibilità dell'atto di costituzione non essendo al riguardo previste ipotesi di decadenza
(d.lgs. n. 546 del 1992; art. 23).
E' manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 sollevata dal ricorrente in relazione agli articoli 3 e 111 della Costituzione, stante la disomogeneità delle situazioni poste a confronto e la discrezionalità del legislatore nel disciplinare gli istituti processuali che nel caso in esame non è stata irragionevolmente esercitata essendo del tutto ovvia e condivisibile l'esigenza (che non si pone per il resistente) di garantire la ragionevole durata del processo non lasciando il termine di costituzione nella disponibilità del ricorrente.
Nel merito il ricorso è infondato. Preliminarmente va disattesa la dedotta illegittimità degli atti per difetto di motivazione, atteso che gli accertamenti impugnati contengono tutti gli elementi necessari alla contribuente ai fini dell'assolvimento degli obblighi tributari richiesti dall'Amministrazione impositrice ed alla individuazione del rapporto contributivo ed alle ragioni del provvedimento, anche ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
In particolare, si palesa chiaramente evincibile che il pagamento dell'importo calcolato dal
Comune, debba essere corrisposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica, decorsi i quali l'atto diventa esecutivo.
Non risulta che l'avviso impugnato presenta carenze e vizi formali, in ogni caso una mera e semplice irregolarità non rende invalido l'accertamento (cfr. Cassazione Civile sentenza 23010/2009).
A riguardo della seconda eccezione, non spetta alcuna esenzione.
L'articolo 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, in tema di applicazione dell'imposta municipale propria stabilisce che si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del d.lgs. n. 504 del 1992 (comma 8). Orbene, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8073 del 2019) è ancorato al concetto di utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore come condizione necessaria perché a quest'ultimo spetti il diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, d.lgs. n. 504 del 1992, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente “esentabili”.
Per cui “in tema d'imposta comunale sugli immobili, l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, primo comma, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali), purché destinati esclusivamente, fra l'altro, allo “svolgimento d'attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (Cass. n. 21755/2010).
L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse” (cfr. Cass. 18838/2006, 8496/2010, 2821/2012, più recentemente, Cass.
10483/2016).
Nel caso in esame non sussistono quindi i presupposti dell'invocata esenzione in quanto la Ricorrente_1 non è utilizzatore diretto dell'immobile che infatti ha concesso a terzi parte in comodato e parte in locazione realizzando in quest'ultimo caso anche un'attività lucrativa.
Sussiste il presupposto impositivo costituito dal possesso di immobili atteso che nel caso dei descritti rapporti contrattuali il conduttore e il comodatario conseguono la detenzione dell'immobile rimanendo il possesso in capo al proprietario concedente (art. 1146 c.c.) e quindi alla Ricorrente_1.
E' infondata anche l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente con riferimento sia all'asserito maggior credito vantato dalla Ricorrente_1 per la dedotta morosità del Comune di Poggio
Nativo sia alla invocata sentenza del Tribunale di Rieti (n. 31/2022).
Deve essere qui richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche ed inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, coma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto dei diritti del contribuente) il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002 (cfr. Cass. n.17001 del
2013; Cass. n. 10202 del 2016; Cass. n. 16532 del 2017).
Mentre nel caso in esame la Ricorrente_1, non ha indicato sulla base di quale specifica norma di legge l'invocata compensazione dovrebbe essere consentita. E comunque non è attuabile la compensazione rispetto a crediti di natura non tributaria.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori come dovuti per legge.
Così deciso in Rieti, il 1° dicembre 2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LA IM, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Poggio Nativo - Viale Roma 15 02030 Poggio Nativo RI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 367 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente eccepisce in via preliminare la mancata contestazione da parte dell'Ufficio competente di una dichiarazione imu inviata dal tecnico della Diocesi stessa, con conseguente accertamento del requisito della esenzione da questa imposta. Solleva inoltre la questione della costituzione tardiva dell'Ufficio e chiedendo di valutare i profili di incostituzionalità della norma. Nel merito insiste per l'accoglimento del ricorso. Il Comune ribadisce che si tratta di un immobile adibito a locazione commerciale per cui è previsto un canone. Assume che non si tratti di una costituzione tardiva e che il termine dei 60 giorni sia meramente ordinatorio. Per il resto si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1” ha impugnato l'avviso di accertamento n.
S/367 del 17.12.2024, emesso dal Comune di Poggio Nativo, per l'omesso versamento dell'imposta IMU per l'anno 2019, per l'importo complessivo, per tributo, sanzioni ed interessi pari ad €. 14.102,00.
L'IMU richiesta è relativa all'immobile di proprietà della ricorrente, identificato al dati catastali_1 , sito in Indirizzo_1 ); censito con categoria catastale B1, ossia conventi, collegi, ospizi, orfanotrofi, seminari con rendita di €.
6.507,38.
Con il ricorso, la ricorrente, chiede l'annullamento dell'avviso, deducendo a sostegno l'invalidità formale e sostanziale dello stesso, per asserita violazione dell'art. 7 comma 1 e 2, lett. c legge 212/2000, e dell'art. 1 comma 162 legge 296/2006.
Eccepiva, inoltre, l'esenzione dall'IMU (D.Lgs. n. 23/2011 art. 9; D.Lgs. 504/1992, art.7)
Nominativo convento_1essendo il , per una parte utilizzato dal Comune di Poggio Nativo in virtù del contratto (01.12.1994) con il quale i predetti nominativo_1, lo concessero in locazione per uso scuola ed attività sociali ricreative. Infine, chiede la compensazione con il credito vantato dalla Ricorrente_1 nei confronti del Comune a titolo di canoni non pagati dal Comune e relativi al contratto di locazione, oggetto della sentenza di condanna (n. 31/2022) del Tribunale di Rieti. Conclude con l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune si è costituito contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto con la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre accessori di legge. Ricorrente_1La , ha depositato memoria con la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di costituzione dell'Amministrazione Comunale in quanto tardivo ed ha sollevato la questione di costituzionalità degli articoli 22 e 23 del D.Lgs. n. 542 del 1996.
In data 01.12.2025, sentito il Relatore e le parti presenti, che si riportano ai rispettivi motivi di difesa, la Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la tardiva costituzione dell'Amministrazione resistente non comporta l'inammissibilità dell'atto di costituzione non essendo al riguardo previste ipotesi di decadenza
(d.lgs. n. 546 del 1992; art. 23).
E' manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 sollevata dal ricorrente in relazione agli articoli 3 e 111 della Costituzione, stante la disomogeneità delle situazioni poste a confronto e la discrezionalità del legislatore nel disciplinare gli istituti processuali che nel caso in esame non è stata irragionevolmente esercitata essendo del tutto ovvia e condivisibile l'esigenza (che non si pone per il resistente) di garantire la ragionevole durata del processo non lasciando il termine di costituzione nella disponibilità del ricorrente.
Nel merito il ricorso è infondato. Preliminarmente va disattesa la dedotta illegittimità degli atti per difetto di motivazione, atteso che gli accertamenti impugnati contengono tutti gli elementi necessari alla contribuente ai fini dell'assolvimento degli obblighi tributari richiesti dall'Amministrazione impositrice ed alla individuazione del rapporto contributivo ed alle ragioni del provvedimento, anche ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
In particolare, si palesa chiaramente evincibile che il pagamento dell'importo calcolato dal
Comune, debba essere corrisposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica, decorsi i quali l'atto diventa esecutivo.
Non risulta che l'avviso impugnato presenta carenze e vizi formali, in ogni caso una mera e semplice irregolarità non rende invalido l'accertamento (cfr. Cassazione Civile sentenza 23010/2009).
A riguardo della seconda eccezione, non spetta alcuna esenzione.
L'articolo 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, in tema di applicazione dell'imposta municipale propria stabilisce che si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del d.lgs. n. 504 del 1992 (comma 8). Orbene, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8073 del 2019) è ancorato al concetto di utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore come condizione necessaria perché a quest'ultimo spetti il diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, d.lgs. n. 504 del 1992, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente “esentabili”.
Per cui “in tema d'imposta comunale sugli immobili, l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, primo comma, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali), purché destinati esclusivamente, fra l'altro, allo “svolgimento d'attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (Cass. n. 21755/2010).
L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse” (cfr. Cass. 18838/2006, 8496/2010, 2821/2012, più recentemente, Cass.
10483/2016).
Nel caso in esame non sussistono quindi i presupposti dell'invocata esenzione in quanto la Ricorrente_1 non è utilizzatore diretto dell'immobile che infatti ha concesso a terzi parte in comodato e parte in locazione realizzando in quest'ultimo caso anche un'attività lucrativa.
Sussiste il presupposto impositivo costituito dal possesso di immobili atteso che nel caso dei descritti rapporti contrattuali il conduttore e il comodatario conseguono la detenzione dell'immobile rimanendo il possesso in capo al proprietario concedente (art. 1146 c.c.) e quindi alla Ricorrente_1.
E' infondata anche l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente con riferimento sia all'asserito maggior credito vantato dalla Ricorrente_1 per la dedotta morosità del Comune di Poggio
Nativo sia alla invocata sentenza del Tribunale di Rieti (n. 31/2022).
Deve essere qui richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche ed inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, coma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto dei diritti del contribuente) il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002 (cfr. Cass. n.17001 del
2013; Cass. n. 10202 del 2016; Cass. n. 16532 del 2017).
Mentre nel caso in esame la Ricorrente_1, non ha indicato sulla base di quale specifica norma di legge l'invocata compensazione dovrebbe essere consentita. E comunque non è attuabile la compensazione rispetto a crediti di natura non tributaria.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori come dovuti per legge.
Così deciso in Rieti, il 1° dicembre 2025