Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 38
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata contestazione dichiarazione IMU e conseguente esenzione

    La Corte ha ritenuto che non sussistono i presupposti per l'invocata esenzione in quanto la ricorrente non è utilizzatore diretto dell'immobile, avendolo concesso in comodato e locazione, realizzando in quest'ultimo caso anche un'attività lucrativa. Il possesso dell'immobile sussiste in capo alla ricorrente in virtù dei contratti di locazione e comodato.

  • Rigettato
    Costituzione tardiva dell'Ufficio

    La tardiva costituzione dell'Amministrazione resistente non comporta l'inammissibilità dell'atto di costituzione non essendo al riguardo previste ipotesi di decadenza (d.lgs. n. 546 del 1992; art. 23).

  • Rigettato
    Incostituzionalità norma

    La questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 è manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 111 della Costituzione, stante la disomogeneità delle situazioni poste a confronto e la discrezionalità del legislatore nel disciplinare gli istituti processuali che nel caso in esame non è stata irragionevolmente esercitata essendo del tutto ovvia e condivisibile l'esigenza (che non si pone per il resistente) di garantire la ragionevole durata del processo non lasciando il termine di costituzione nella disponibilità del ricorrente.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    Preliminarmente va disattesa la dedotta illegittimità degli atti per difetto di motivazione, atteso che gli accertamenti impugnati contengono tutti gli elementi necessari alla contribuente ai fini dell'assolvimento degli obblighi tributari richiesti dall'Amministrazione impositrice ed alla individuazione del rapporto contributivo ed alle ragioni del provvedimento, anche ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000. Non risulta che l'avviso impugnato presenti carenze e vizi formali, in ogni caso una mera e semplice irregolarità non rende invalido l'accertamento (cfr. Cassazione Civile sentenza 23010/2009).

  • Rigettato
    Eccezione di compensazione

    L'eccezione di compensazione è infondata. In materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. Il ricorrente non ha indicato la specifica norma di legge che consentirebbe la compensazione invocata. Inoltre, non è attuabile la compensazione rispetto a crediti di natura non tributaria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti
    Numero : 38
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo