Sentenza 14 aprile 2011
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato condizionato già rigettata all'udienza preliminare può essere rinnovata in sede predibattimentale purchè non sia modificata nel contenuto. (Fattispecie di richiesta originariamente condizionata "in primis" all'esame di testimoni, e, subordinatamente, all'assunzione di perizia e, successivamente, invece, ad entrambi i mezzi di prova cumulati tra loro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2011, n. 19729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19729 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/04/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 809
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 29224/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE CA, nato a [...] il [...], e da RE FA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila in data 17.12.2009 che, esclusa la recidiva per TI FA, ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa loro inflitta nel giudizio di primo grado quali colpevoli di reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; L. n. 497 del 1974, art. 10 e art. 697 c.p. (solo RE CA);
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG dott. DE SANTIS Fausto, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dei ricorrenti, avv. CARDONE Luigi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 17.12.2009 la Corte d'Appello de L'Aquila, esclusa la recidiva per TI FA, confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a RE CA e a RE FA quali colpevoli di reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione e plurime cessioni di cocaina); di detenzione di una pistola calibro 38 con matricola abrasa e delle relative munizioni (solo RE CA). Proponevano ricorso per cassazione gli imputati:
- eccependo la nullità delle sentenze di merito per l'anticipazione dell'orario dell'udienza 20 marzo 2009 (dalle ore 13,30 alle ore 8,30) comunicata al difensore con fax in data 19.03.2009 ("di fatto non ricevuto"), anticipazione che aveva "costituito un vulnus alla difesa";
- violazione di legge sul denegato annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Giulianova in data 16.01.2009 che aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione di testi e all'espletamento di una perizia tossicologica, tempestivamente formulata, richiesta che riproponeva fedelmente quella avanzata in sede dell'udienza preliminare del 16.10.2008 rigettata dal GUP per l'irrilevanza dei richiesti incombenti;
- mancanza di motivazione sul rigetto della "richiesta di perizia tossicologica";
- mancanza di motivazione sull'affermazione di responsabilità sebbene mancasse la prova, incombente sull'accusa, che la droga fosse destinata allo spaccio e che TI FA fosse coinvolto nello spaccio.
Chiedevano l'annullamento della sentenza.
La prima eccezione procedurale non è puntuale.
È stato affermato da questa Corte (Sezione 1^ n. 46228/2008) che sono affetti da nullità il dibattimento e la conseguente sentenza in ipotesi in cui la celebrazione e la conclusione dell'udienza siano avvenuti in orari diversi da quelli indicati nell'ordinanza di rinvio del processo adottata dal giudice nella precedente udienza dibattimentale, nella quale il processo non ebbe a esaurirsi, orari apprezzabilmente anteriori a quelli di cui alla detta ordinanza di rinvio.
In tal caso si consuma una palese lesione dei diritti difensivi dell'imputato, al quale è stato precluso, per un verso, l'esercizio del diritto a essere presente al dibattimento e, per altro verso, il diritto a essere difeso da avvocato di fiducia, anch'egli posto nella materiale impossibilità di svolgere la sua attività difensiva e dette lesioni producono la nullità contemplata dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e dall'art. 181 c.p.p., comma 3, e, quindi, una nullità di ordine generale, rilevabile nelle forme e nei termini delle nullità relative, poiché l'ordinanza che dispone il rinvio ad altra udienza del dibattimento non esauritosi nel corso dell'udienza va parificata al decreto che dispone il giudizio.
Nella specie, tali principi non operano poiché l'anticipazione d'orario risulta essere stata richiesta dal condifensore degli imputati, avvocato Angelozzi, il quale aveva addotto impegni professionali da espletare nella stessa giornata presso il Tribunale di Bologna e che ha presenziato all'udienza (anticipata) del 20 marzo, sicché non è stato violato il diritto di difesa del secondo difensore, avvocato Cardone, cui è stato comunicato il mutamento d'orario con fax spedito alle ore 10:34 del 19.03.2009. Anche il rigetto della domanda di ammissione al rito abbreviato è immune di censure poiché non è consentito in sede predibattimentale il mutamento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato avanzata nel corso dell'udienza preliminare e respinta in quella sede (cfr. ex plurimis, Sezione 1^ n. 47027/2007, RV. 238315). La corte territoriale ha esattamente argomentato sulla non coincidenza delle richieste di ammissione al rito speciale avanzate nell'udienza preliminare e in sede predibattimentale stante che in quest'ultima erano state proposte cumulativamente le integrazioni probatorie (esame dei testi e perizia tossicologica sulla sostanza stupefacente in sequestro), mentre in precedenza la richiesta aveva riguardato l'esame dei testi e, in subordine, la perizia. Per la lamentata mancanza motivazione sulla richiesta di eseguire una perizia tossicologica "individuasse le caratteristiche delle sostanze in sequestro", va rilevato che, avuto riguardo agli specifici elementi probatori, tutti di significativa valenza, elencati analiticamente dai giudici di merito, deve escludersi che il richiesto elemento probatorio avrebbe potuto, se acquisito, determinare una diversa decisione, condizione questa indispensabile ai fini della valutazione della decisività della prova (in tal senso, Sezione 4^ n. 8189/97, RV. 208559). L'ultimo motivo è inammissibile perché basato su doglianze, peraltro formulate anche in maniera generica, che attengono ad apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie non deducibili in sede di legittimità.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (in tal senso, ex plurimis, Sez. 3, N. 4115/96, R. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle Sezioni Unite che hanno puntualizzato che "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciatile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (SU, ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793).
Nel caso di specie le argomentazioni svolte dalla corte distrettuale danno adeguatamente conto del convincimento circa l'esclusione della destinazione della cocaina detenuta da RE CA all'uso personale e circa il coinvolgimento di RE FA nell'attività detenzione e di spaccio della sostanza stupefacente. Per il rigetto del ricorso grava sui ricorrenti l'onere del pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 14 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011