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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1825/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZITELLI MARA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19522/2025 depositato il 30/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9040 IMU 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
La ricorrente, Signora Ricorrente_1, impugna l'avviso di accertamento in rettifica n. 9040 relativo a IMU anno d'imposta 2021 per un importo di € 1.238,01, comprensivo di interessi e sanzioni.
Deduce la ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato poiché le somme richieste dal Comune di Roma non tengono conto della riduzione prevista dall'art. 1, comma 760, della legge n. 160/2019 che dispone la riduzione
IMU al 75% per le abitazioni locate a canone concordato, per gli immobili indicati ai righi 5 e 7 dell'avviso di accertamento.
Roma Capitale si è costituita sostenendo l'inammissibilità dell'istanza di sospensione per carenza del requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente deduce che l'ufficio non ha tenuto conto della riduzione del 25 % per i due immobili.
A tal proposito si osserva che l'art. 1 comma 760, della legge n. 160/2019 in vigore dall'01/01/2020 prevede, per le abitazioni locate a canone concordato, che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 e' ridotta al 75 per cento.
Nel caso di specie dal contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 22/10/2020, al numero
018090 – serie 3T , risulta che la ricorrente concedeva in locazione dal 16/10/2020 al 15/10/2023 gli immobili siti in Roma Indirizzo_1, indicati in catasto al Daticatastali_1 categoria catastale A/2 e al Daticatastali_2, categoria castale C/6, al canone concordato di € 1.800,00 mensili, con applicazione del regime della c.d. cedolare secca.
Ne consegue che l'imposta ridotta al 75% sul totale di 3657,15 indicato nell'avviso di accertamento per gli immobili ai righi 5 e 7, ammonta a € 2742,00, corrispondente all'importo versato dalla ricorrente.
Quanto alle spese, rilevato che la ricorrente non ha presentato l'apposita dichiarazione IMU prevista dal citato articolo 1, comma 769 della L. 160/2019, si ritiene equa la compensazione delle spese di giustizia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. compensa le spese
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZITELLI MARA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19522/2025 depositato il 30/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9040 IMU 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
La ricorrente, Signora Ricorrente_1, impugna l'avviso di accertamento in rettifica n. 9040 relativo a IMU anno d'imposta 2021 per un importo di € 1.238,01, comprensivo di interessi e sanzioni.
Deduce la ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato poiché le somme richieste dal Comune di Roma non tengono conto della riduzione prevista dall'art. 1, comma 760, della legge n. 160/2019 che dispone la riduzione
IMU al 75% per le abitazioni locate a canone concordato, per gli immobili indicati ai righi 5 e 7 dell'avviso di accertamento.
Roma Capitale si è costituita sostenendo l'inammissibilità dell'istanza di sospensione per carenza del requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente deduce che l'ufficio non ha tenuto conto della riduzione del 25 % per i due immobili.
A tal proposito si osserva che l'art. 1 comma 760, della legge n. 160/2019 in vigore dall'01/01/2020 prevede, per le abitazioni locate a canone concordato, che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 e' ridotta al 75 per cento.
Nel caso di specie dal contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 22/10/2020, al numero
018090 – serie 3T , risulta che la ricorrente concedeva in locazione dal 16/10/2020 al 15/10/2023 gli immobili siti in Roma Indirizzo_1, indicati in catasto al Daticatastali_1 categoria catastale A/2 e al Daticatastali_2, categoria castale C/6, al canone concordato di € 1.800,00 mensili, con applicazione del regime della c.d. cedolare secca.
Ne consegue che l'imposta ridotta al 75% sul totale di 3657,15 indicato nell'avviso di accertamento per gli immobili ai righi 5 e 7, ammonta a € 2742,00, corrispondente all'importo versato dalla ricorrente.
Quanto alle spese, rilevato che la ricorrente non ha presentato l'apposita dichiarazione IMU prevista dal citato articolo 1, comma 769 della L. 160/2019, si ritiene equa la compensazione delle spese di giustizia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. compensa le spese