Art. 12. Gli articoli 15 e 16 della legge 4 novembre 1963, numero 1457 , sono sostituiti dai seguenti
"Art. 15. - I contributi di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a) della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio e' autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e nell'articolo 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.
Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 12, sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte e' erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'articolo 12.
I finanziamenti di cui alla lettera b) del primo comma, dell'articolo 12 sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per il tesoro.
"Art. 16. - A favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13, primo comma, della presente legge e' concessa la moratoria per il periodo intercorrente tra la data del 9 ottobre 1963 e quella di concessione del finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12, e comunque per non oltre un quadriennio, nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico, per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali concessive di agevolazioni a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.
Nel finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 e' conglobato, con estensione della garanzia statale, il residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese suddette".
"Art. 15. - I contributi di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a) della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio e' autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e nell'articolo 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.
Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 12, sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte e' erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'articolo 12.
I finanziamenti di cui alla lettera b) del primo comma, dell'articolo 12 sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per il tesoro.
"Art. 16. - A favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13, primo comma, della presente legge e' concessa la moratoria per il periodo intercorrente tra la data del 9 ottobre 1963 e quella di concessione del finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12, e comunque per non oltre un quadriennio, nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico, per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali concessive di agevolazioni a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.
Nel finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 e' conglobato, con estensione della garanzia statale, il residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese suddette".