Art. 5. (Convenzioni) 1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato gia' costituito. A tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate.
Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate.