Articolo 5 della Legge 30 marzo 2001, n. 152
Articolo 4Articolo 6
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12 maggio 2001
Art. 5. (Convenzioni) 1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato gia' costituito. A tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate.
Entrata in vigore il 12 maggio 2001
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