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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. NC AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3223 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Vitaliano;
ricorrente contro
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di avere richiesto, in data 24.05.2024, l'erogazione dell'assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, co. 6, L. n. 335/95; che la domanda veniva respinta in quanto il proprio coniuge era titolare di un'attività commerciale della quale nella domanda non erano stati dichiarati i redditi prodotti;
che il diniego era erroneo poiché i redditi coniugali erano inferiori ai limiti di legge;
tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'Assegno sociale con decorrenza dalla data prevista dalla legge;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento CP_2 dell'assegno sociale in favore del ricorrente, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenze fino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Resiste alla domanda il costituito ente previdenziale.
Il ricorso va respinto.
L'art. 3, co. 6, L. n. 335/95 prescrive, quali requisiti del diritto all'assegno sociale, la cittadinanza italiana (ovvero, per gli stranieri comunitari, iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
per gli stranieri extracomunitari, titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), la residenza effettiva stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale, l'età di 67 anni, nonché le condizioni reddituali personali e del coniuge.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati, etc.), nonché quelli esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Nella specie, difetta la prova del requisito reddituale.
Invero, per ottenere l'assegno sociale è necessario che il richiedente dimostri che il totale dei suoi redditi e di quelli del proprio coniuge non ecceda il limite massimo previsto dall'art. 3, co. 6, L. n.
335/1995.
All'atto di presentazione della domanda amministrativa, tale prova non è stata fornita.
E la suddetta prova è a carico dell'istante, come specificato dalla Suprema Corte nella seguente massima: “In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato). Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2010, n. 23477”.
Pertanto, in tema di assegno sociale, l'onere della prova è ripartito secondo i criteri ordinari, in base ai quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, in base al reddito personale per i cittadini non coniugati, oppure in base al reddito cumulato con quello del coniuge per i cittadini coniugati.
In materia, si osserva che, a decorrere dal 31.05.2010, l'art. 35, co. 8, D.L. n. 207/08, conv. in L. n.
14/09, per come modificato dall'art. 13, co. 6, D.L. n. 78/10, stabilisce che “Ai fini della liquidazione
o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1388 e successive modifiche ed integrazioni”. Il successivo comma 9 dell'art. 35 del citato decreto-legge prevede, però, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
Nel caso concreto, la domanda di assegno sociale del 24.05.2024 che l'interessato ha presentato all' è stata respinta perché, in sede istruttoria, è emerso che il proprio coniuge, , CP_2 Persona_1 era titolare di un'attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria ed argenteria, mentre nella domanda di accesso al beneficio egli non aveva dichiarato alcun reddito riferito a tale attività. Inoltre, nel ricorso amministrativo proposto al Comitato Provinciale, aveva allegato la dichiarazione dei redditi anno 2023 riferita ai redditi anno 2022, ma non la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 e neppure un'autodichiarazione di responsabilità in ordine ai redditi, anche presuntivi, riferiti all'anno della richiesta, per cui, in assenza di una dichiarazione sui redditi anche presuntivi prodotti nell'anno
2024, l'Istituto aveva respinto la domanda.
Poiché, dunque, il tenore letterale del citato art. 35, co. 9, D.L. n. 207/08, che impone la dichiarazione dei redditi relativi all'anno in corso, ancorché presuntivi, al fine di accedere al beneficio dell'assegno sociale non consente una lettura alternativa, correttamente l' ha respinto la domanda avanzata CP_2 da parte ricorrente.
Ed è solo il caso di precisare che la suddetta dichiarazione era necessaria per accertare la spettanza della prestazione invocata, nonché il suo ammontare, atteso che, negli anni precedenti, l'attività economica esercitata del coniuge dell'istante aveva prodotto redditi, sia pure esigui (cfr. all. n. 6, n.
7 e n. 8 fascicolo ). CP_2
Per completezza, va dato atto che, a seguito di nuova domanda amministrativa presentata dal ricorrente nel marzo 2025, l'Istituto ha proceduto alla liquidazione della prestazione assistenziale in parola con decorrenza dal mese di aprile 2025, anche in considerazione del fatto che, a partire dal
07.12.2024, l'attività economica del coniuge dell'interessato è stata posta in liquidazione controllata
(cfr. all. nn. 3, 4 e 5 fascicolo ). CP_2
In ordine alle spese di lite, va disposta la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NC AG
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. NC AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3223 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Vitaliano;
ricorrente contro
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di avere richiesto, in data 24.05.2024, l'erogazione dell'assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, co. 6, L. n. 335/95; che la domanda veniva respinta in quanto il proprio coniuge era titolare di un'attività commerciale della quale nella domanda non erano stati dichiarati i redditi prodotti;
che il diniego era erroneo poiché i redditi coniugali erano inferiori ai limiti di legge;
tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'Assegno sociale con decorrenza dalla data prevista dalla legge;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento CP_2 dell'assegno sociale in favore del ricorrente, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenze fino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Resiste alla domanda il costituito ente previdenziale.
Il ricorso va respinto.
L'art. 3, co. 6, L. n. 335/95 prescrive, quali requisiti del diritto all'assegno sociale, la cittadinanza italiana (ovvero, per gli stranieri comunitari, iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
per gli stranieri extracomunitari, titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), la residenza effettiva stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale, l'età di 67 anni, nonché le condizioni reddituali personali e del coniuge.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati, etc.), nonché quelli esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Nella specie, difetta la prova del requisito reddituale.
Invero, per ottenere l'assegno sociale è necessario che il richiedente dimostri che il totale dei suoi redditi e di quelli del proprio coniuge non ecceda il limite massimo previsto dall'art. 3, co. 6, L. n.
335/1995.
All'atto di presentazione della domanda amministrativa, tale prova non è stata fornita.
E la suddetta prova è a carico dell'istante, come specificato dalla Suprema Corte nella seguente massima: “In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato). Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2010, n. 23477”.
Pertanto, in tema di assegno sociale, l'onere della prova è ripartito secondo i criteri ordinari, in base ai quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, in base al reddito personale per i cittadini non coniugati, oppure in base al reddito cumulato con quello del coniuge per i cittadini coniugati.
In materia, si osserva che, a decorrere dal 31.05.2010, l'art. 35, co. 8, D.L. n. 207/08, conv. in L. n.
14/09, per come modificato dall'art. 13, co. 6, D.L. n. 78/10, stabilisce che “Ai fini della liquidazione
o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1388 e successive modifiche ed integrazioni”. Il successivo comma 9 dell'art. 35 del citato decreto-legge prevede, però, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
Nel caso concreto, la domanda di assegno sociale del 24.05.2024 che l'interessato ha presentato all' è stata respinta perché, in sede istruttoria, è emerso che il proprio coniuge, , CP_2 Persona_1 era titolare di un'attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria ed argenteria, mentre nella domanda di accesso al beneficio egli non aveva dichiarato alcun reddito riferito a tale attività. Inoltre, nel ricorso amministrativo proposto al Comitato Provinciale, aveva allegato la dichiarazione dei redditi anno 2023 riferita ai redditi anno 2022, ma non la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 e neppure un'autodichiarazione di responsabilità in ordine ai redditi, anche presuntivi, riferiti all'anno della richiesta, per cui, in assenza di una dichiarazione sui redditi anche presuntivi prodotti nell'anno
2024, l'Istituto aveva respinto la domanda.
Poiché, dunque, il tenore letterale del citato art. 35, co. 9, D.L. n. 207/08, che impone la dichiarazione dei redditi relativi all'anno in corso, ancorché presuntivi, al fine di accedere al beneficio dell'assegno sociale non consente una lettura alternativa, correttamente l' ha respinto la domanda avanzata CP_2 da parte ricorrente.
Ed è solo il caso di precisare che la suddetta dichiarazione era necessaria per accertare la spettanza della prestazione invocata, nonché il suo ammontare, atteso che, negli anni precedenti, l'attività economica esercitata del coniuge dell'istante aveva prodotto redditi, sia pure esigui (cfr. all. n. 6, n.
7 e n. 8 fascicolo ). CP_2
Per completezza, va dato atto che, a seguito di nuova domanda amministrativa presentata dal ricorrente nel marzo 2025, l'Istituto ha proceduto alla liquidazione della prestazione assistenziale in parola con decorrenza dal mese di aprile 2025, anche in considerazione del fatto che, a partire dal
07.12.2024, l'attività economica del coniuge dell'interessato è stata posta in liquidazione controllata
(cfr. all. nn. 3, 4 e 5 fascicolo ). CP_2
In ordine alle spese di lite, va disposta la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NC AG