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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/11/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 230/2016 R.G. Sezione Lavoro (vi è riunito il n. 261/2017 RG), avente ad oggetto: “ Azione di accertamento negativo del credito;
opposizione avverso cartella esattoriale n. 100 2021 00291435 54 000 in materia di contributi previdenziali” e vertente
TRA
(CF. ), rappresentata e difesa, come da comparsa del Parte_1 C.F._1
23.2.2023, dall'Avv.to Francesco Carbone, giusta mandato in atti ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_1
(P. IVA e C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato
[...] P.IVA_1
Teodoro de Divitiis, come da procura in atti
Resistente
NONCHE'
, (cod. fisc. ), in persona del Presidente e Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Visconti, giusta procura alle liti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.02.2016 dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Lavoro e
Previdenza, e rubricato al n. 230/2016 RG, l'istante impugnava la comunicazione con cui la CP_2 aveva disposto la sua iscrizione d'ufficio, con decorrenza 1° gennaio 2009, formulando una richiesta
1 contributiva pari a € 14.359,86 per le annualità 2009-2012, nonché ulteriori € 10.758,00 per i contributi dovuti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, oltre sanzioni e interessi.
La ricorrente deduceva la illegittimità del regolamento attuativo dell'art. 21 della L. n. 247/2012 e chiedeva di essere esonerata dall'obbligazione contributiva, ritenuta ingiusta e irragionevole;
in via subordinata domandava l'applicazione del regime contributivo parametrato al reddito effettivamente prodotto, con condanna alle spese.
Con successivo ricorso depositato in data 22.02.2017 (R.G. n. 261/2017), la stessa proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10020170001048835000, notificata il 17 gennaio 2017, dell'importo di €
25.413,70, emessa per il recupero dei contributi relativi agli anni 2009-2012 (a seguito dell'iscrizione d'ufficio) e dei contributi minimi obbligatori per le annualità 2013 e 2014. Chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovuto il credito per intervenuta prescrizione ed, in subordine, l'applicazione del regime contributivo proporzionale al reddito, con conseguente riduzione dell'importo, oltre alle spese di lite.
Ravvisata la connessione soggettiva e oggettiva tra le controversie, il procedimento iscritto al n. 261/2017
R.G. veniva riunito al giudizio n. 230/2016.
Si costituivano in giudizio l' e la , chiedendo Controparte_3 CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
In particolare, la sosteneva la piena legittimità del proprio operato, evidenziando come CP_2
l'iscrizione d'ufficio fosse un atto dovuto ai sensi della normativa all'epoca vigente (art. 11 della L. n.
141/1992), a fronte del pacifico superamento da parte della ricorrente dei limiti reddituali per gli anni 2009
(reddito IRPEF di € 11.414,00) e 2010 (reddito IRPEF di € 12.133,00), come risultante dai Modd. 5 prodotti dalla stessa professionista.
Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione e l'applicabilità al caso di specie della L. n. 247/2012, entrata in vigore successivamente ai fatti di causa.
L' eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_3 in ordine alle censure attinenti al merito della pretesa creditoria, essendo il suo ruolo limitato alla mera attività di riscossione sulla base del ruolo formato dall'ente impositore.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Esaminando, in primo luogo, le deduzioni di cui al ricorso rubricato al n. 230/2026 RG, deve dirsi che lo stesso non è fondato e va rigettato, in ragione di quanto di seguito precisato.
Invero, con riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito, deve dirsi che, nel caso di specie, la normativa applicabile, in ragione del principio tempus regit actum, è quella vigente all'epoca in cui si sono verificati i presupposti per l'iscrizione obbligatoria, ovvero gli anni 2009 e 2010; a quel tempo, in particolare, l'iscrizione alla era disciplinata dall'art. 22 della L. n. 576/1980, come sostituito dall'art. CP_2
11 della L. n. 141/1992.
Tale disposizione prevedeva l'obbligo di iscrizione per gli avvocati che avessero raggiunto un minimo di reddito o di volume d'affari, fissato annualmente dal Comitato dei Delegati. Il medesimo articolo, al secondo comma, stabiliva che, in caso di mancata presentazione della domanda da parte dell'interessato entro il termine previsto, “la giunta esecutiva provvedeva all'iscrizione d'ufficio”.
Orbene, ciò premesso, deve dirsi che, nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che la ricorrente abbia superato i limiti reddituali fissati per l'obbligatorietà dell'iscrizione sia nel 2009
(dichiarando un reddito professionale IRPEF di € 11.414,00 a fronte di un limite di € 9.000,00) sia nel 2010
(dichiarando un reddito IRPEF di € 12.133,00 a fronte di un limite di € 10.000,00); nondimeno, a fronte di tale superamento e dell'omessa presentazione della domanda di iscrizione, la ha CP_2 correttamente e doverosamente applicato la normativa vigente, procedendo all'iscrizione d'ufficio con decorrenza dall'anno in cui si era verificato il primo presupposto impositivo (il 2009).
2 Le argomentazioni della ricorrente non scalfiscono la legittimità di tale operato;
infatti, la tesi secondo cui l'incremento reddituale sarebbe stato extra ordinem e non rappresentativo di una stabile condizione economica è irrilevante, poiché la norma, vigente ratione temporis, non attribuiva alcuna discrezionalità all'ente, ma ancorava l'obbligo di iscrizione al mero dato oggettivo del superamento dei parametri reddituali in un determinato anno.
Parimenti infondata è la censura relativa alla presunta applicazione retroattiva di una normativa in peius: non si tratta, infatti, di applicazione retroattiva di una nuova legge, ma della corretta applicazione della legge vigente all'epoca dei fatti (L. n. 141/1992), i cui effetti, per la natura stessa dell'accertamento, si producono retroattivamente dal momento in cui è sorto l'obbligo contributivo.
Infine, le doglianze relative alla presunta violazione dei principi costituzionali (artt. 3 e 53 Cost.) e di libera concorrenza, per quanto suggestive, si scontrano con il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Corte Costituzionale, che riconosce la piena autonomia gestionale e normativa degli enti previdenziali privatizzati, i quali, nell'esercizio di tale autonomia, possono adottare provvedimenti volti a garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni, anche imponendo obblighi contributivi minimi non strettamente correlati al reddito prodotto, in ossequio al principio di solidarietà di categoria. L'obbligo contributivo, inoltre, costituisce il corrispettivo per l'accesso a una serie di prestazioni assistenziali e previdenziali che l'iscritto acquisisce per il solo fatto dell'iscrizione, a prescindere dall'entità del reddito.
Ne discende, pertanto, la assoluta inammissibilità, per carenza di presupposti di ammissibilità, della sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa di settore.
Venendo all'esame del ricorso rubricato al n. 261/2017, deve dirsi chela spiegata eccezione di prescrizione non è fondata e va rigettata.
Sul punto, va premesso che l'art. 3 comma 9 l. 335/1995 aveva previsto -con norma di applicazione generale in tema di contributi dovuti alla la riduzione del termine di prescrizione dei CP_2 contributi obbligatori a cinque anni;
in seguito, l'art. 66 l. 247/2012 (vigente a decorrere dal 2.2.2013) ha nuovamente riportato -per i contributi dovuti alla il termine a dieci anni. CP_2
Inoltre, l'art. 19 della l. n. 576/1980 prevede chiaramente che la prescrizione decorre dalla trasmissione alla del modello reddituale (Modello 5) con termine fissato al 30 settembre CP_2 dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono (v. art. 7 del Regolamento Unico di
Previdenza Forense).
Ciò premesso, con riguardo ai contributi dovuti dalla ricorrente per gli anni 2009 ( pari ad euro
2.569,80) e 2010 ( pari ad euro 3.432,12), il termine quinquennale di prescrizione (ex art. 3 comma 9 L.
335/1995) iniziava a decorrere, rispettivamente, dal 30.9.2011 e dal 30.9.2012.
Nondimeno, la resistente ha versato in atti prova dell'avvenuta interruzione del cennato termine CP_2 prescrizionale, giusta comunicazione alla ricorrente, a mezzo PEC, della missiva del 7.5.2025.
Con riguardo, peraltro, alla valenza interruttiva della prescrizione di siffatta missiva, deve dirsi che chi scrive aderisce ad un orientamento giurisprudenziale ( v. Cass. n. 24913/2022) secondo cui l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante;
ancora ( v. Cass. n.
24054/2015), si è precisato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto non soggetto a formule
3 sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto.
Con riguardo, da ultimo, ai contributi relativi agli anni successivi al 2012, valendo per gli stessi un termine prescrizionale decennale ex art. 66 della l. n. 247/2012, ne discende che la notifica dell'impugnata cartella esattoriale in data 17.1.2017 deve ritenersi avvenuta nel rispetto del termine di legge.
Le spese di lite, relativamente ad entrambi i giudizi riuniti, sono irripetibili, in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, debitamente sottoscritta dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA i ricorsi riuniti;
2. Spese irripetibili.
Vallo della Lucania, così deciso il 18/11/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 230/2016 R.G. Sezione Lavoro (vi è riunito il n. 261/2017 RG), avente ad oggetto: “ Azione di accertamento negativo del credito;
opposizione avverso cartella esattoriale n. 100 2021 00291435 54 000 in materia di contributi previdenziali” e vertente
TRA
(CF. ), rappresentata e difesa, come da comparsa del Parte_1 C.F._1
23.2.2023, dall'Avv.to Francesco Carbone, giusta mandato in atti ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_1
(P. IVA e C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato
[...] P.IVA_1
Teodoro de Divitiis, come da procura in atti
Resistente
NONCHE'
, (cod. fisc. ), in persona del Presidente e Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Visconti, giusta procura alle liti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.02.2016 dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Lavoro e
Previdenza, e rubricato al n. 230/2016 RG, l'istante impugnava la comunicazione con cui la CP_2 aveva disposto la sua iscrizione d'ufficio, con decorrenza 1° gennaio 2009, formulando una richiesta
1 contributiva pari a € 14.359,86 per le annualità 2009-2012, nonché ulteriori € 10.758,00 per i contributi dovuti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, oltre sanzioni e interessi.
La ricorrente deduceva la illegittimità del regolamento attuativo dell'art. 21 della L. n. 247/2012 e chiedeva di essere esonerata dall'obbligazione contributiva, ritenuta ingiusta e irragionevole;
in via subordinata domandava l'applicazione del regime contributivo parametrato al reddito effettivamente prodotto, con condanna alle spese.
Con successivo ricorso depositato in data 22.02.2017 (R.G. n. 261/2017), la stessa proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10020170001048835000, notificata il 17 gennaio 2017, dell'importo di €
25.413,70, emessa per il recupero dei contributi relativi agli anni 2009-2012 (a seguito dell'iscrizione d'ufficio) e dei contributi minimi obbligatori per le annualità 2013 e 2014. Chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovuto il credito per intervenuta prescrizione ed, in subordine, l'applicazione del regime contributivo proporzionale al reddito, con conseguente riduzione dell'importo, oltre alle spese di lite.
Ravvisata la connessione soggettiva e oggettiva tra le controversie, il procedimento iscritto al n. 261/2017
R.G. veniva riunito al giudizio n. 230/2016.
Si costituivano in giudizio l' e la , chiedendo Controparte_3 CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
In particolare, la sosteneva la piena legittimità del proprio operato, evidenziando come CP_2
l'iscrizione d'ufficio fosse un atto dovuto ai sensi della normativa all'epoca vigente (art. 11 della L. n.
141/1992), a fronte del pacifico superamento da parte della ricorrente dei limiti reddituali per gli anni 2009
(reddito IRPEF di € 11.414,00) e 2010 (reddito IRPEF di € 12.133,00), come risultante dai Modd. 5 prodotti dalla stessa professionista.
Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione e l'applicabilità al caso di specie della L. n. 247/2012, entrata in vigore successivamente ai fatti di causa.
L' eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_3 in ordine alle censure attinenti al merito della pretesa creditoria, essendo il suo ruolo limitato alla mera attività di riscossione sulla base del ruolo formato dall'ente impositore.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Esaminando, in primo luogo, le deduzioni di cui al ricorso rubricato al n. 230/2026 RG, deve dirsi che lo stesso non è fondato e va rigettato, in ragione di quanto di seguito precisato.
Invero, con riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito, deve dirsi che, nel caso di specie, la normativa applicabile, in ragione del principio tempus regit actum, è quella vigente all'epoca in cui si sono verificati i presupposti per l'iscrizione obbligatoria, ovvero gli anni 2009 e 2010; a quel tempo, in particolare, l'iscrizione alla era disciplinata dall'art. 22 della L. n. 576/1980, come sostituito dall'art. CP_2
11 della L. n. 141/1992.
Tale disposizione prevedeva l'obbligo di iscrizione per gli avvocati che avessero raggiunto un minimo di reddito o di volume d'affari, fissato annualmente dal Comitato dei Delegati. Il medesimo articolo, al secondo comma, stabiliva che, in caso di mancata presentazione della domanda da parte dell'interessato entro il termine previsto, “la giunta esecutiva provvedeva all'iscrizione d'ufficio”.
Orbene, ciò premesso, deve dirsi che, nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che la ricorrente abbia superato i limiti reddituali fissati per l'obbligatorietà dell'iscrizione sia nel 2009
(dichiarando un reddito professionale IRPEF di € 11.414,00 a fronte di un limite di € 9.000,00) sia nel 2010
(dichiarando un reddito IRPEF di € 12.133,00 a fronte di un limite di € 10.000,00); nondimeno, a fronte di tale superamento e dell'omessa presentazione della domanda di iscrizione, la ha CP_2 correttamente e doverosamente applicato la normativa vigente, procedendo all'iscrizione d'ufficio con decorrenza dall'anno in cui si era verificato il primo presupposto impositivo (il 2009).
2 Le argomentazioni della ricorrente non scalfiscono la legittimità di tale operato;
infatti, la tesi secondo cui l'incremento reddituale sarebbe stato extra ordinem e non rappresentativo di una stabile condizione economica è irrilevante, poiché la norma, vigente ratione temporis, non attribuiva alcuna discrezionalità all'ente, ma ancorava l'obbligo di iscrizione al mero dato oggettivo del superamento dei parametri reddituali in un determinato anno.
Parimenti infondata è la censura relativa alla presunta applicazione retroattiva di una normativa in peius: non si tratta, infatti, di applicazione retroattiva di una nuova legge, ma della corretta applicazione della legge vigente all'epoca dei fatti (L. n. 141/1992), i cui effetti, per la natura stessa dell'accertamento, si producono retroattivamente dal momento in cui è sorto l'obbligo contributivo.
Infine, le doglianze relative alla presunta violazione dei principi costituzionali (artt. 3 e 53 Cost.) e di libera concorrenza, per quanto suggestive, si scontrano con il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Corte Costituzionale, che riconosce la piena autonomia gestionale e normativa degli enti previdenziali privatizzati, i quali, nell'esercizio di tale autonomia, possono adottare provvedimenti volti a garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni, anche imponendo obblighi contributivi minimi non strettamente correlati al reddito prodotto, in ossequio al principio di solidarietà di categoria. L'obbligo contributivo, inoltre, costituisce il corrispettivo per l'accesso a una serie di prestazioni assistenziali e previdenziali che l'iscritto acquisisce per il solo fatto dell'iscrizione, a prescindere dall'entità del reddito.
Ne discende, pertanto, la assoluta inammissibilità, per carenza di presupposti di ammissibilità, della sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa di settore.
Venendo all'esame del ricorso rubricato al n. 261/2017, deve dirsi chela spiegata eccezione di prescrizione non è fondata e va rigettata.
Sul punto, va premesso che l'art. 3 comma 9 l. 335/1995 aveva previsto -con norma di applicazione generale in tema di contributi dovuti alla la riduzione del termine di prescrizione dei CP_2 contributi obbligatori a cinque anni;
in seguito, l'art. 66 l. 247/2012 (vigente a decorrere dal 2.2.2013) ha nuovamente riportato -per i contributi dovuti alla il termine a dieci anni. CP_2
Inoltre, l'art. 19 della l. n. 576/1980 prevede chiaramente che la prescrizione decorre dalla trasmissione alla del modello reddituale (Modello 5) con termine fissato al 30 settembre CP_2 dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono (v. art. 7 del Regolamento Unico di
Previdenza Forense).
Ciò premesso, con riguardo ai contributi dovuti dalla ricorrente per gli anni 2009 ( pari ad euro
2.569,80) e 2010 ( pari ad euro 3.432,12), il termine quinquennale di prescrizione (ex art. 3 comma 9 L.
335/1995) iniziava a decorrere, rispettivamente, dal 30.9.2011 e dal 30.9.2012.
Nondimeno, la resistente ha versato in atti prova dell'avvenuta interruzione del cennato termine CP_2 prescrizionale, giusta comunicazione alla ricorrente, a mezzo PEC, della missiva del 7.5.2025.
Con riguardo, peraltro, alla valenza interruttiva della prescrizione di siffatta missiva, deve dirsi che chi scrive aderisce ad un orientamento giurisprudenziale ( v. Cass. n. 24913/2022) secondo cui l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante;
ancora ( v. Cass. n.
24054/2015), si è precisato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto non soggetto a formule
3 sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto.
Con riguardo, da ultimo, ai contributi relativi agli anni successivi al 2012, valendo per gli stessi un termine prescrizionale decennale ex art. 66 della l. n. 247/2012, ne discende che la notifica dell'impugnata cartella esattoriale in data 17.1.2017 deve ritenersi avvenuta nel rispetto del termine di legge.
Le spese di lite, relativamente ad entrambi i giudizi riuniti, sono irripetibili, in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, debitamente sottoscritta dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA i ricorsi riuniti;
2. Spese irripetibili.
Vallo della Lucania, così deciso il 18/11/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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