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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/11/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 20.11.2025, alle ore 11.45 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. CASINI Elisa anche in sostituzione dell'Avv. Naso per la parte ricorrente e la Dr.ssa per la parte resistente. Controparte_1
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Parte ricorrente rinuncia alla domanda relativamente all'annualità 2021-2022: parte resistente accetta la rinuncia e si oppone alla concessione del bonus relativamente alle annualità successive al deposito del ricorso e a quella in corso non potendosi ad oggi avere certezza circa il fatto che l'anno scolastico si concluderà positivamente con diritto all'attribuzione del beneficio.
Parte ricorrente insiste.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.50.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa OS Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
1 Nella causa di Lavoro proc. n. 583/2023 promossa da: assistito dagli Avv.ti NASO Domenico e CASINI Elisa Parte_1
CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 29.8.2023 il ricorrente deduceva di aver lavorato come insegnante a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 senza ricevere il beneficio Controparte_3 della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015; di aver svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetta, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziava che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludeva:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015;
B) Condannare il al pagamento in favore della ricorrente, per gli Controparte_4 anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 della somma di € 1.000,00, oltre interessi maturati e maturandi
2 sino all'integrale soddisfo, mediante accredito su suddetta carta o con qualsiasi altra modalità ritenuta idonea dall'Ill.mo giudicante. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari.
Il si costituiva in data 4.1.2024 deducendo che la “carta elettronica del CP_2 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile»
(art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1) il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
2) in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sopra richiamata, il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
3) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente e/o decadenza;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e con orario almeno pari al minimo imposto ad un docente di ruolo.
Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
Fissata con decreto la prima udienza al 29.1.2024, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 20.11.2025 ove parte ricorrente rinunziava alla domanda relativamente all'a.s. 2021/2022 e parte resistente accettava la relativa rinunzia.
Occorre anzitutto precisare che il docente come Parte_1 documentato dalle produzioni di parte ricorrente (cfr. doc. 1, allegato al ricorso), ha prestato servizio sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a.s. 2022/2023: dal 7/9/2022 al 31/8/2023 ad orario completo su istituto istruzione superiore di II grado.
3 Ciò premesso, venendo quindi al merito della domanda volta al riconoscimento della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli aa.ss. richiesti, si osserva quando segue.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Infine, l'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che : “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
4 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
È evidente quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo, ad accezione, per il solo a.s. 2023/24, dei docenti con contratto di supplenza al 31.8.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, qui condiviso:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio Controparte_3 CP_2 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Sezione Terza Bis (sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016) evidenziando che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_2 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra
5 docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
6 natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino CP_5 avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve certamente affermarsi il diritto al riconoscimento del bonus richiesto relativamente all' a.s. 2022/2023, in quanto supplenza annuale ad orario completo.
Quanto al riconoscimento del diritto relativamente agli aa.ss. di cui alla memoria depositata in data 17.11.2025, ritiene questo giudice che quanto richiesto dal ricorrente con riguardo alle annualità successive al deposito del ricorso e dunque 2023/2024 e
2024/2025 rientri nell'ambito della domanda (riconoscimento del diritto alla c.d. carta docente) e non costituisca dunque modifica né del petitum né della causa petendi ma mero
“aggiornamento” della domanda con riguardo al profilo temporale. Dunque poiché si tratta di supplenze la prima annuale, la seconda fino al termine delle attività didattiche,
7 entrambe ad orario completo, il relativo beneficio può essere riconosciuto per entrambe le annualità.
Inoltre vi è anche richiesta di riconoscimento per l'anno in corso: ebbene poiché il diritto al bonus può essere azionato dal 1 settembre del relativo anno scolastico, ad oggi il diritto si è già perfezionato con riguardo all'a.s. 2025/2026 ed eventuali sopravvenienze, come la risoluzione del contratto od i provvedimenti disciplinari, che potrebbero verificarsi anche nei rapporti a tempo indeterminato, afferiscono, come in tutti i rapporti di durata, non al momento genetico ma all'esecuzione del rapporto, sono del tutto eventuali e da valutare soltanto al momento del loro verificarsi.
Pertanto trattandosi di contratto annuale ad orario pari a 14h settimanali su scuola secondaria superiore (peraltro con completamento di 4h), il relativo beneficio può essere parimenti riconosciuto.
Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché il ricorrente è in servizio quale insegnante, (cfr. prod. doc. del 17.11.2025), nulla osta, all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, “in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.
Per tali ragioni, il va pertanto condannato al versamento al ricorrente, tramite CP_2 accredito su carta docente, dell'importo di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per cui si è riconosciuto il relativo diritto.
8 Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo
(vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi attesa la serialità della causa per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso e, per l'effetto:
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta e dichiara il diritto all'attribuzione della Carta Docente, con riguardo agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare al ricorrente la CP_2
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, per ciascuno dei predetti a.s., di €
500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna parte resistente a rimborsare a e spese di Parte_1 lite che liquida in €. 1.030,00 per competenze, €. 21,50 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 20 novembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa OS Soffio
9
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Parte ricorrente rinuncia alla domanda relativamente all'annualità 2021-2022: parte resistente accetta la rinuncia e si oppone alla concessione del bonus relativamente alle annualità successive al deposito del ricorso e a quella in corso non potendosi ad oggi avere certezza circa il fatto che l'anno scolastico si concluderà positivamente con diritto all'attribuzione del beneficio.
Parte ricorrente insiste.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.50.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa OS Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
1 Nella causa di Lavoro proc. n. 583/2023 promossa da: assistito dagli Avv.ti NASO Domenico e CASINI Elisa Parte_1
CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 29.8.2023 il ricorrente deduceva di aver lavorato come insegnante a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 senza ricevere il beneficio Controparte_3 della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015; di aver svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetta, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziava che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludeva:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015;
B) Condannare il al pagamento in favore della ricorrente, per gli Controparte_4 anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 della somma di € 1.000,00, oltre interessi maturati e maturandi
2 sino all'integrale soddisfo, mediante accredito su suddetta carta o con qualsiasi altra modalità ritenuta idonea dall'Ill.mo giudicante. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari.
Il si costituiva in data 4.1.2024 deducendo che la “carta elettronica del CP_2 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile»
(art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1) il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
2) in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sopra richiamata, il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
3) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente e/o decadenza;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e con orario almeno pari al minimo imposto ad un docente di ruolo.
Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
Fissata con decreto la prima udienza al 29.1.2024, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 20.11.2025 ove parte ricorrente rinunziava alla domanda relativamente all'a.s. 2021/2022 e parte resistente accettava la relativa rinunzia.
Occorre anzitutto precisare che il docente come Parte_1 documentato dalle produzioni di parte ricorrente (cfr. doc. 1, allegato al ricorso), ha prestato servizio sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a.s. 2022/2023: dal 7/9/2022 al 31/8/2023 ad orario completo su istituto istruzione superiore di II grado.
3 Ciò premesso, venendo quindi al merito della domanda volta al riconoscimento della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli aa.ss. richiesti, si osserva quando segue.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Infine, l'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che : “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
4 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
È evidente quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo, ad accezione, per il solo a.s. 2023/24, dei docenti con contratto di supplenza al 31.8.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, qui condiviso:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio Controparte_3 CP_2 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Sezione Terza Bis (sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016) evidenziando che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_2 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra
5 docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
6 natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino CP_5 avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve certamente affermarsi il diritto al riconoscimento del bonus richiesto relativamente all' a.s. 2022/2023, in quanto supplenza annuale ad orario completo.
Quanto al riconoscimento del diritto relativamente agli aa.ss. di cui alla memoria depositata in data 17.11.2025, ritiene questo giudice che quanto richiesto dal ricorrente con riguardo alle annualità successive al deposito del ricorso e dunque 2023/2024 e
2024/2025 rientri nell'ambito della domanda (riconoscimento del diritto alla c.d. carta docente) e non costituisca dunque modifica né del petitum né della causa petendi ma mero
“aggiornamento” della domanda con riguardo al profilo temporale. Dunque poiché si tratta di supplenze la prima annuale, la seconda fino al termine delle attività didattiche,
7 entrambe ad orario completo, il relativo beneficio può essere riconosciuto per entrambe le annualità.
Inoltre vi è anche richiesta di riconoscimento per l'anno in corso: ebbene poiché il diritto al bonus può essere azionato dal 1 settembre del relativo anno scolastico, ad oggi il diritto si è già perfezionato con riguardo all'a.s. 2025/2026 ed eventuali sopravvenienze, come la risoluzione del contratto od i provvedimenti disciplinari, che potrebbero verificarsi anche nei rapporti a tempo indeterminato, afferiscono, come in tutti i rapporti di durata, non al momento genetico ma all'esecuzione del rapporto, sono del tutto eventuali e da valutare soltanto al momento del loro verificarsi.
Pertanto trattandosi di contratto annuale ad orario pari a 14h settimanali su scuola secondaria superiore (peraltro con completamento di 4h), il relativo beneficio può essere parimenti riconosciuto.
Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché il ricorrente è in servizio quale insegnante, (cfr. prod. doc. del 17.11.2025), nulla osta, all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, “in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.
Per tali ragioni, il va pertanto condannato al versamento al ricorrente, tramite CP_2 accredito su carta docente, dell'importo di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per cui si è riconosciuto il relativo diritto.
8 Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo
(vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi attesa la serialità della causa per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso e, per l'effetto:
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta e dichiara il diritto all'attribuzione della Carta Docente, con riguardo agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare al ricorrente la CP_2
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, per ciascuno dei predetti a.s., di €
500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna parte resistente a rimborsare a e spese di Parte_1 lite che liquida in €. 1.030,00 per competenze, €. 21,50 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 20 novembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa OS Soffio
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