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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/07/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1110 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott.ssa Anna Ghedini Presidente ed est. dott.ssa Marianna Cocca Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. AZZALLI Controparte_1 GABRIELLA e con il patrocinio dell'Avv.
ricorrenti e Pubblico Ministero intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni delle parti:
“voler regolamentare i loro rapporti inerenti la responsabilità genitoriale nei riguardi del figlio minore , alle seguenti CONDIZIONI Per_1
1) Il figlio minore resterà in affidamento condiviso ad entrambi i Per_1 genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, mentre manterrà la propria stabile residenza e prevalente collocazione presso la casa materna, sita in Portomaggiore (FE) Via De Amicis, 39, ove vivrà unitamente alla madre, mentre il padre manterrà la propria residenza presso l'abitazione familiare da egli condotta in locazione in Portomaggiore (FE) Via Repubblica del Congo, 10.
2) I genitori di sono entrambi dipendenti, con orario di lavoro che Per_1 prevede turni, anche notturni per quanto riguarda il padre. Per questa ragione, trascorrerà due weekend al mese con il padre, Per_1 non necessariamente alternati, prevedendo che gli orari siano concordati tra i genitori a seconda dei turni di lavoro degli stessi. Durante la settimana, sempre tenendo conto dei turni di lavoro dei genitori, potrà Per_1 pernottare presso il padre una notte o più notti. In ogni caso, i genitori si danno reciprocamente atto che qualora i turni di lavoro degli stessi non consentano loro di organizzarsi per accompagnare dal lunedì al venerdì (alle ore 8,00) ovvero prelevare, sempre dal lunedì al venerdì, (alle ore 16,00) il bambino dalla scuola materna, interverranno – come peraltro già avviene – la zia e/o il nonno paterno o – in alternativa, la nonna materna, che ha offerto la sua disponibilità a pernottare presso la figlia almeno una notte infrasettimanale, quando la stessa dovrà recarsi al lavoro alle ore 6,30 del mattino. In tale modo, viene garantita la possibilità per il piccolo di Per_1 vedere e stare con ciascun genitore e con il rispettivo ramo parentale con regolarità, senza che vengano mutate le sue abitudini in ragione dell'intervenuta separazione. Durante le vacanze natalizie e pasquali,
potrà trascorrere con il padre rispettivamente 7 (sette) giorni e 3 Per_1 (tre) giorni, anche non consecutivi, nel rispetto delle esigenze e della tenera età del bambino. Per quanto riguarda le ferie estive, il piccolo potrà stare con il padre 15 (quindici) giorni non consecutivi, prevedendo, sempre nel rispetto delle esigenze del piccolo, un massimo di cinque notti consecutive nel corso dell'estate 2025, per poi arrivare ad una settimana consecutiva a partire dall'estate 2026. Stante quanto previsto più sopra, si precisa che durante i giorni di vacanza relativi alle festività Natalizie e Pasquali, potrà Per_1 trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; con lo stesso criterio dell'alternanza, potrà trascorrere presso ciascun genitore le Per_1 altre festività previste nel calendario. Per quanto riguarda il compleanno, verrà garantito a ciascun genitore di trascorrere parte della giornata con il figlio.
3) Il SI. verserà alla SI.ra , quale Controparte_1 CP_2 contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 200,00 Per_1 (duecento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat, a partire dalla sottoscrizione del presente atto ed entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese. Le spese straordinarie verranno suddivise per pari quota fra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara.
4) L'assegno unico, di comune accordo fra i genitori, verrà riscosso dalla SI.ra . CP_2
5) Le spese legali saranno sostenute per pari quota fra i ricorrenti.”
Il PM non si è costituito
**** Con ricorso congiunto i sigg. e esponevano: Controparte_1 dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti era nato il figlio , Per_1 minorenne. La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati. Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti. Ferrara, 15/07/2025
L'estensore Anna Ghedini
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott.ssa Anna Ghedini Presidente ed est. dott.ssa Marianna Cocca Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. AZZALLI Controparte_1 GABRIELLA e con il patrocinio dell'Avv.
ricorrenti e Pubblico Ministero intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni delle parti:
“voler regolamentare i loro rapporti inerenti la responsabilità genitoriale nei riguardi del figlio minore , alle seguenti CONDIZIONI Per_1
1) Il figlio minore resterà in affidamento condiviso ad entrambi i Per_1 genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, mentre manterrà la propria stabile residenza e prevalente collocazione presso la casa materna, sita in Portomaggiore (FE) Via De Amicis, 39, ove vivrà unitamente alla madre, mentre il padre manterrà la propria residenza presso l'abitazione familiare da egli condotta in locazione in Portomaggiore (FE) Via Repubblica del Congo, 10.
2) I genitori di sono entrambi dipendenti, con orario di lavoro che Per_1 prevede turni, anche notturni per quanto riguarda il padre. Per questa ragione, trascorrerà due weekend al mese con il padre, Per_1 non necessariamente alternati, prevedendo che gli orari siano concordati tra i genitori a seconda dei turni di lavoro degli stessi. Durante la settimana, sempre tenendo conto dei turni di lavoro dei genitori, potrà Per_1 pernottare presso il padre una notte o più notti. In ogni caso, i genitori si danno reciprocamente atto che qualora i turni di lavoro degli stessi non consentano loro di organizzarsi per accompagnare dal lunedì al venerdì (alle ore 8,00) ovvero prelevare, sempre dal lunedì al venerdì, (alle ore 16,00) il bambino dalla scuola materna, interverranno – come peraltro già avviene – la zia e/o il nonno paterno o – in alternativa, la nonna materna, che ha offerto la sua disponibilità a pernottare presso la figlia almeno una notte infrasettimanale, quando la stessa dovrà recarsi al lavoro alle ore 6,30 del mattino. In tale modo, viene garantita la possibilità per il piccolo di Per_1 vedere e stare con ciascun genitore e con il rispettivo ramo parentale con regolarità, senza che vengano mutate le sue abitudini in ragione dell'intervenuta separazione. Durante le vacanze natalizie e pasquali,
potrà trascorrere con il padre rispettivamente 7 (sette) giorni e 3 Per_1 (tre) giorni, anche non consecutivi, nel rispetto delle esigenze e della tenera età del bambino. Per quanto riguarda le ferie estive, il piccolo potrà stare con il padre 15 (quindici) giorni non consecutivi, prevedendo, sempre nel rispetto delle esigenze del piccolo, un massimo di cinque notti consecutive nel corso dell'estate 2025, per poi arrivare ad una settimana consecutiva a partire dall'estate 2026. Stante quanto previsto più sopra, si precisa che durante i giorni di vacanza relativi alle festività Natalizie e Pasquali, potrà Per_1 trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; con lo stesso criterio dell'alternanza, potrà trascorrere presso ciascun genitore le Per_1 altre festività previste nel calendario. Per quanto riguarda il compleanno, verrà garantito a ciascun genitore di trascorrere parte della giornata con il figlio.
3) Il SI. verserà alla SI.ra , quale Controparte_1 CP_2 contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 200,00 Per_1 (duecento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat, a partire dalla sottoscrizione del presente atto ed entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese. Le spese straordinarie verranno suddivise per pari quota fra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara.
4) L'assegno unico, di comune accordo fra i genitori, verrà riscosso dalla SI.ra . CP_2
5) Le spese legali saranno sostenute per pari quota fra i ricorrenti.”
Il PM non si è costituito
**** Con ricorso congiunto i sigg. e esponevano: Controparte_1 dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti era nato il figlio , Per_1 minorenne. La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati. Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti. Ferrara, 15/07/2025
L'estensore Anna Ghedini