CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Cintia 87 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Rieti - Piazzale Martiri Delle Foibe 3 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620200001443307501 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato Cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su Ruolo della Regione Lazio avente ad oggetto Tassa automobilistica per l'anno 2017 dell'importo di euro
310,62, che assume essergli stata notificata l'11/04/2024 (n. 09620200001443307501).
Ha eccepito che non siano dovute le sanzioni da parte del ricorrente in quanto erede ed inoltre la prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate – Riscossione chiedendo respingersi il ricorso.
Si è costituita altresì la Regione Lazio eccependo l'incompetenza territoriale della CGT di Rieti e rappresentando di aver proceduto al discarico delle sanzioni, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza è infondata.
Infatti La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 che radica la competenza territoriale, non sulla base di criteri contenutistici inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione all'allocazione spaziale dei soggetti in causa, salvo eccezioni tassativamente previste (Cass., n. 21247 del
2017).
Nel caso in esame la Cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione della Provincia di Rieti.
La competenza appartiene quindi alla CGT adita.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. La Cartella è stata emessa nei confronti del Ricorrente_1 in qualità di erede di Nominativo_1.
Ai sensi di legge L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi (art. 8 del d.lgs. n.
472 del 1997).
Quanto al resto l'eccezione di prescrizione e decadenza si palesa infondata siccome del tutto genericamente formulata senza tener conto dei termini di sospensione e proroga di cui al combinato disposto degli artt. 68 del d.l. 18/2020 e 12 del d.lgs. n. 159/2015.
La cartella è stata correttamente notificata ai sensi della l.r. n. 12/2011 (art. 1, comma 85) la quale stabilisce in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.
Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Le spese possono compensarsi tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese.
Rieti 17.11.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Cintia 87 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Rieti - Piazzale Martiri Delle Foibe 3 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620200001443307501 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato Cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su Ruolo della Regione Lazio avente ad oggetto Tassa automobilistica per l'anno 2017 dell'importo di euro
310,62, che assume essergli stata notificata l'11/04/2024 (n. 09620200001443307501).
Ha eccepito che non siano dovute le sanzioni da parte del ricorrente in quanto erede ed inoltre la prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate – Riscossione chiedendo respingersi il ricorso.
Si è costituita altresì la Regione Lazio eccependo l'incompetenza territoriale della CGT di Rieti e rappresentando di aver proceduto al discarico delle sanzioni, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza è infondata.
Infatti La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 che radica la competenza territoriale, non sulla base di criteri contenutistici inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione all'allocazione spaziale dei soggetti in causa, salvo eccezioni tassativamente previste (Cass., n. 21247 del
2017).
Nel caso in esame la Cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione della Provincia di Rieti.
La competenza appartiene quindi alla CGT adita.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. La Cartella è stata emessa nei confronti del Ricorrente_1 in qualità di erede di Nominativo_1.
Ai sensi di legge L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi (art. 8 del d.lgs. n.
472 del 1997).
Quanto al resto l'eccezione di prescrizione e decadenza si palesa infondata siccome del tutto genericamente formulata senza tener conto dei termini di sospensione e proroga di cui al combinato disposto degli artt. 68 del d.l. 18/2020 e 12 del d.lgs. n. 159/2015.
La cartella è stata correttamente notificata ai sensi della l.r. n. 12/2011 (art. 1, comma 85) la quale stabilisce in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.
Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Le spese possono compensarsi tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese.
Rieti 17.11.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna