Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 303
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    Le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate all'indirizzo PEC indicato, pertanto i motivi di censura avverso le stesse sono inammissibili per omessa impugnazione tempestiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    L'atto impugnato è intellegibile, indicando somma da pagare, imposta, interessi e sanzioni tramite codice. Non sussiste violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione degli atti sottesi, poiché la cartella richiamata risulta notificata. Non è dovuta l'indicazione del responsabile del procedimento in atti di riscossione coattiva.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa impositiva

    Non è decorso il termine di prescrizione poiché le cartelle sono state notificate in date antecedenti e vi è stata una precedente intimazione di pagamento notificata in data anteriore e non impugnata, la quale ha interrotto la prescrizione. L'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 303
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 303
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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