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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1799/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249005744414 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1341/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1799/2024 depositato il 20/05/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2024 9005744414/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, relativamente alle cartelle di pagamento n.291201600372112633000; n.29120170012451968000; n.29120180003085942000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
2-difetto di motivazione;
3- intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 06/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composisione monocratica, ritiene che il ricorso sia infondato.
1-Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica delle cartelle di pagamento che dell'intimazione costituivano atti presupposti.
Il motivo è destituito di fondamento. Infatti, le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate all'indirizzo PEC: Email_3.
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso le suddette cartelle di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
2-Parimenti, deve essere respinta l'eccezione in relazione al vizio di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito numero di codice.
In particolare, l'intimazione contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria.
D'altra parte, non può trovare accoglimento il rilievo con il quale viene eccepita la mancata allegazione degli atti sottesi all'intimazione impugnata, dal momento che la cartella di pagamento ivi richiamata risulta essere stata notificata al contribuente, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge
212/2000.
Né trova alcuna base giuridica l'estensione dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nell'intimazione di pagamento, cioè ad un atto della procedura di riscossione coattiva che precede il pignoramento. Si tratta infatti di un atto funzionalmente distinto dalla cartella di pagamento secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 6 luglio 2018, n. 23537.
3-Parte ricorrente ha pure dedotto di avere ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento in data
14/03/2024, assumendo il decorso del termine di prescrizione triennale del tributo di specie (tassa automobilistica), senza aver ricevuto nessun precedente atto interruttivo.
Sul punto si osserva che non risulta decorso il suddetto termine di prescrizione, di cui alle cartelle di pagamento n.291201600372112633000; n.29120170012451968000; n.29120180003085942000; notificate rispettivamente in data 12/01/2017; 07/11/2017; 16/04/2018, essendo state precedute da una precedente intimazione di pagamento n.29120229003301780000, notificata in data 14/06/2022, avente valore interruttivo della eccepita prescrizione.
D'altra parte, la precedente intimazione di pagamento non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n.602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs
n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione impugnata non è decorso il termine di prescrizione triennale dalla notifica del suddetto atto interruttivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia resistente che liquida in €300,00, oltre eventuali accessori come per legge. Agrigento,
22 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
EP ET
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1799/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249005744414 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1341/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1799/2024 depositato il 20/05/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2024 9005744414/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, relativamente alle cartelle di pagamento n.291201600372112633000; n.29120170012451968000; n.29120180003085942000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
2-difetto di motivazione;
3- intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 06/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composisione monocratica, ritiene che il ricorso sia infondato.
1-Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica delle cartelle di pagamento che dell'intimazione costituivano atti presupposti.
Il motivo è destituito di fondamento. Infatti, le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate all'indirizzo PEC: Email_3.
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso le suddette cartelle di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
2-Parimenti, deve essere respinta l'eccezione in relazione al vizio di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito numero di codice.
In particolare, l'intimazione contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria.
D'altra parte, non può trovare accoglimento il rilievo con il quale viene eccepita la mancata allegazione degli atti sottesi all'intimazione impugnata, dal momento che la cartella di pagamento ivi richiamata risulta essere stata notificata al contribuente, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge
212/2000.
Né trova alcuna base giuridica l'estensione dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nell'intimazione di pagamento, cioè ad un atto della procedura di riscossione coattiva che precede il pignoramento. Si tratta infatti di un atto funzionalmente distinto dalla cartella di pagamento secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 6 luglio 2018, n. 23537.
3-Parte ricorrente ha pure dedotto di avere ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento in data
14/03/2024, assumendo il decorso del termine di prescrizione triennale del tributo di specie (tassa automobilistica), senza aver ricevuto nessun precedente atto interruttivo.
Sul punto si osserva che non risulta decorso il suddetto termine di prescrizione, di cui alle cartelle di pagamento n.291201600372112633000; n.29120170012451968000; n.29120180003085942000; notificate rispettivamente in data 12/01/2017; 07/11/2017; 16/04/2018, essendo state precedute da una precedente intimazione di pagamento n.29120229003301780000, notificata in data 14/06/2022, avente valore interruttivo della eccepita prescrizione.
D'altra parte, la precedente intimazione di pagamento non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n.602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs
n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione impugnata non è decorso il termine di prescrizione triennale dalla notifica del suddetto atto interruttivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia resistente che liquida in €300,00, oltre eventuali accessori come per legge. Agrigento,
22 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
EP ET