Art. 2.
Nessun lavoro di modificazione, cosi' all'interno, come all'esterno del Torrione, formante corpo col detto fabbricato, potra' essere eseguito dall'Orfanotrofio cessionario senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Istruzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1902, n. 185 .
Nessun lavoro di modificazione, cosi' all'interno, come all'esterno del Torrione, formante corpo col detto fabbricato, potra' essere eseguito dall'Orfanotrofio cessionario senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Istruzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1902, n. 185 .