CA
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, composta dai Magistrati
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1215 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MATINO GIOVANNI MARIA, C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_2
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex P.IVA_3 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (C.F. ), legale domiciliataria in P.IVA_4
Palazzo Reale, Piazza San Marco n. 63; CP_1
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 462/2024 del Tribunale di Padova depositata in data
21/02/2024 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni altra domanda, eccezione o deduzione disattesa e reietta, in accoglimento del suesteso ricorso in appello, riformare la sentenza in epigrafe in quanto illegittima e viziata, e annullare l'ordinanza impugnata in primo grado, con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CAP come per legge e refusione dei contributi unificati.”
Per parte appellata
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni diversa e contraria istanza:
--respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonchè respingere l'originario ricorso proposto CP tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di Giudizio”
FATTO E DIRITTO Fatto storico
1. A seguito di un controllo effettuato il 7 giugno 2022 presso il “Metropolitan Cafè”, pubblico esercizio posto nel Comune di Taglio di Po (RO), il personale appartenente all'
[...]
Controparte_3 Controparte_4 ha rinvenuto degli apparecchi di puro intrattenimento senza distribuzione di
[...] vincite in denaro, sprovvisti di nulla osta per la messa in esercizio e non conformi alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 PS, mancando su uno di essi (il n. 10 denominato ) anche la targhetta identificativa inamovibile e inalterabile e CP_5
l'indicazione del costo della partita (doc. 2 fasc. parte ricorrente 1° grado).
1.1. Con atto di contestazione n. 69962/2022 la stessa ha ascritto a CP_2 Parte_2 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società la Parte_1 violazione amministrativa prevista dal combinato disposto del comma 9, lett. f-quater), dell'art. 110 PS e del comma 7, lett. a) e c), del medesimo articolo (cfr. docc. 3 e 4 fasc. parte ricorrente 1° grado).
2 1.2. Avverso il suddetto verbale ha presentato scritti difensivi ai sensi Parte_3 dell'art. 18, L. n. 689/1981, contestando ogni addebito e chiedendo, altresì, di essere ascoltato.
1.3. L di con l'ordinanza ingiunzione Parte_4 CP_1 impugnata in primo grado (prot. n. 14052) datata 17 aprile 2023 e notificata il 12 maggio 2023, a firma del Responsabile della Sezione Giochi e Tabacchi dell' di Controparte_1
(doc. 1 fasc. parte ricorrente 1° grado), ha applicato nei confronti di CP_1 Parte_2 quale titolare di obbligata in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria pari Parte_1
a euro 5.000,00, oltre alla confisca e alla distruzione dell'apparecchio da gioco ”. CP_5
Primo grado di giudizio
2. e hanno proposto ricorso in opposizione al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Padova avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 14052 del 17/04/2023, chiedendone l'annullamento sulla base dei seguenti gruppi di censure.
2.1. Con il primo motivo di opposizione è stata eccepita la violazione dell'art. 18 ter, comma
2 D.L. n. 36/2022, convertita in Legge n. 79/2022, essendo l'apparecchio sequestrato un congegno di puro intrattenimento che non consente l'erogazione di premi in denaro o convertibili in denaro e non dovendo, pertanto, essere corredato da alcun nulla osta per la distribuzione e messa in esercizio, essendo assoggettato solo all'imposta sugli intrattenimenti (ISI) di cui all'art. 14-bis D.P.R. n. 640/1972.
2.2. Con il secondo motivo di opposizione è stata contestata la violazione degli artt. 2
Direttiva n. 123/2006/CE e 7 D. Lgs. n. 59/2010, nonché la violazione dell'art. 34 D.L. n.
201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, dal momento che l'attività accertata si pone totalmente al di fuori della riserva dello Stato e delle “Attività di azzardo”, ed è invece inclusa nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 123/2006/CE (c.d. “Direttiva Servizi”), attuata nell'ordinamento italiano con D. Lgs. n. 59/2010: infatti, la direttiva in esame non è applicabile alle “attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi di azzardo nei casinò e le scommesse” (art. 2 comma 2 lett. h); le attività relative all'apparecchio “PUMP IT UP” rientrano tra i giochi senza vincita di denaro e quindi sono escluse dal novero delle attività di azzardo, con la conseguenza che non vanno escluse dall'ambito applicativo della direttiva. Ad avviso di parte ricorrente nel caso concreto
3 non veniva in rilievo alcun effettivo motivo imperativo di interesse generale connesso a ragioni di ordine pubblico, di salute pubblica o di protezione dei consumatori, che configurasse un limite idoneo, adeguato e proporzionato rispetto alla libertà di circolazione dei servizi.
2.3. Con il terzo motivo di opposizione è stata invocata la violazione del principio di specialità in materia di illeciti amministrativi, non essendo applicabile nella fattispecie l'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater), ma quella meno afflittiva prevista dalla precedente lett. c), quest'ultima mai contestata alla parte ricorrente. In particolare, ad avviso di parte ricorrente: - a differenza della disposizione della lett. f-quater), quella della lettera c) è la sola che contiene un richiamo alle disposizioni di legge e amministrative attuative dei commi 6 e
7 dell'art. 110 PS;
- tuttavia, non risulta essere stata elevata alcuna contestazione in merito all'illecito di cui alla lett. c); - inoltre, l'organo accertatore non ha individuato alcuno specifico profilo di incompatibilità dell'apparecchio in oggetto con le caratteristiche del comma 7.
2.4. Con il quarto motivo di opposizione è stata contestata la violazione dell'art. 110, comma
9-ter PS, stante l'eccepita incompetenza del funzionario (dott. che non era il Per_1 responsabile del S.O.T. di ad emettere l'ordinanza in questione, alla luce del disposto di CP_1 cui all'art. 110, comma 9-ter PS, che riserva tale potestà sanzionatoria al Direttore dell' regionale, e dell'indirizzo giurisprudenziale che ritiene non consentita la delega di CP_1 interi settori di competenza di un dirigente a un altro funzionario non dirigente.
3. Con comparsa si è costituita l' Controparte_3 [...]
, , Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7
contestando i motivi di opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
Quanto al primo motivo di opposizione, la resistente ha dedotto che l'apparecchio confiscato rientra nella lettera c) di cui all'art. 110 comma 7, disposizione non richiamata dall'elenco
“AMEE” (apparecchi meccanici elettromeccanici esentati).
Quanto al secondo motivo di opposizione, la resistente ha dedotto che l'apparecchio CP_5
presenta comunque una posta di valore pecuniario e che per gli apparecchi senza premi in
[...] denaro sono prescritti standard e procedimenti di autorizzazione per la produzione,
l'importazione, la verifica e la gestione;
ha richiamato la possibilità degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di interesse generale, in questo caso legati alla salute pubblica dei
4 consumatori e dei minori.
Quanto al terzo motivo di opposizione, la resistente ha dedotto che la nuova lettera f-quater) dell'art. 110 comma 9 PS è applicabile al caso di specie in ragione della non conformità del dispositivo “PUMP IT UP” alle caratteristiche prescritte dai commi 6 e 7.
Quanto al quarto motivo di opposizione, la resistente ha evidenziato: - l'assenza di una riserva di legge espressa relativa alla competenza del Direttore dell' a Parte_5 emettere le ordinanze ingiunzioni per sanzioni amministrative;
- l'esistenza, nel caso di specie, di una delega del dirigente in favore del funzionario dott. al compimento delle CP_8 funzioni di ordinaria amministrazione, tra cui quelle sanzionatorie, nel periodo temporale in cui è stata adottata l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
4. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha rigettato l'opposizione ritenendo, quanto al primo motivo, che la macchina da gioco non rientrasse nell'elenco “AMEE”
(apparecchi meccanici elettromeccanici esentati), essendo quelli oggetto di esenzione contemplati dall'art. 110, comma 7, lett. c-bis) e c-ter), mentre l'apparecchio confiscato rientrava nella lettera c) e cioè tra quegli apparecchi “basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro”, come riconosciuto nella richiesta di nulla osta presentata dallo stesso ricorrente (doc. 12
Agenzia 1° grado), deponendo in tal senso la prima dichiarazione a pag. 2 e la descrizione delle regole e del funzionamento del gioco a pag. 3.
Quanto al secondo motivo il Tribunale ha evidenziato che, una volta che i macchinari da gioco c.d. lecito sono immessi nel mercato, il controllo dello Stato sull'osservanza delle prescrizioni tecniche è giustificato da motivi di interesse generale, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, dal momento che tali apparecchi potrebbero essere modificati per riprodurre il gioco del poker e altri giochi d'azzardo, incidendo negativamente sul fenomeno della ludopatia, che tali giochi possono determinare, soprattutto tra i minori. Di conseguenza ha escluso ogni violazione della Direttiva Servizi e dei principi del diritto eurounitario. Ha affermato la compatibilità col diritto europeo dell'art. 3 comma 1 lett. k) del Decreto
Interdirettoriale N. 133/UDG del 08/11/2005 (decreto richiamato dall' nell'atto di CP_2
5 contestazione dell'illecito), in forza del quale gli apparecchi che prevedono un costo per partita superiore a 0,50 euro (come quello nel caso di specie) devono essere identificabili a mezzo codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che ne assicurino l'inalterabilità. Il diritto europeo primario, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'UE, e la stessa Direttiva Servizi non ostano ad una normativa nazionale restrittiva anche del gioco lecito ispirata ai canoni della proporzionalità e della necessità in ragione di esigenze imperative di interesse generale.
Sul terzo motivo il Tribunale ha ritenuto che l'art. 110 comma 9 lettera f-quater) è applicabile al caso di specie e che il comma 9 lett. c) – il cui primo periodo è stato tacitamente abrogato con l'introduzione della più severa fattispecie della lett. f-quater) – rimane applicabile nell'ipotesi di cui al secondo periodo ai soli casi in cui gli apparecchi siano conformi alle prescrizioni di cui al comma 6 o 7 dell'art. 110 PS, ma vengano corrisposti premi in denaro o di altra specie diversi da quelli ammessi.
Infine, sul quarto motivo il Tribunale ha ritenuto che il funzionario delegato avesse una delega conforme alla normativa vigente (doc. 16) per compiere le attività di ordinaria amministrazione, come l'emissione delle ordinanze ingiunzioni, conferitagli per un tempo determinato, sicché doveva ritenersi sussistente la competenza del funzionario stesso, avendo il medesimo posto in essere un atto di ordinaria amministrazione. Il comma 9-ter dell'art. 110 PS, invocato da parte ricorrente, precisa soltanto che per le violazioni del comma 9 “il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'amministrazione competente per territorio”, senza con ciò escludere la facoltà di delega di funzioni di ordinaria amministrazione come l'esercizio del potere sanzionatorio.
Il giudizio di appello
5. Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024 e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza del Tribunale di Padova formulando tre motivi di appello, corrispondenti al secondo, terzo e quarto motivo di opposizione di cui al primo grado di giudizio.
5.1. Con il primo motivo di appello, corrispondente al secondo motivo di opposizione in primo grado, parte appellante ha censurato la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 Direttiva n. 123/2006/CE e 7 D. Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 34 D.L. n. 201/2011, convertito
6 nella Legge n. 214/2011, sostenendo l'estraneità delle attività svolte rispetto alle attività di azzardo. Solo queste ultime sono oggetto della riserva dello Stato e quindi escluse dalla Direttiva
Servizi. Al contrario, le attività svolte da rientrano nel campo di applicazione Parte_1 della direttiva europea in esame, che consente di limitare le attività di prestazione di servizi solo per un concreto ed effettivo motivo imperativo di interesse generale. Ha sostenuto che non avendo l' assolto al proprio onere di specifica allegazione e prova della sussistenza di CP_2 ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della salute dei giocatori-consumatori, vi è stata violazione dei principi di libera circolazione dei servizi e di quelli di adeguatezza e proporzionalità.
5.2. Con il secondo motivo di appello, corrispondente al terzo motivo di opposizione in primo grado, parte appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, comma 9, lettera f-quater, PS, in quanto non applicabile alla fattispecie in esame, già coperta dalla lettera c) e dalle relative sanzioni. Ad avviso di parte appellante l'applicazione della lett. f- quater) comporta la violazione dell'art. 15 delle Preleggi. In particolare, ha sostenuto che non vi
è stato alcun fenomeno abrogativo della lettera c), norma da ritenersi in rapporto di specialità con quella della lett. f-quater) e pertanto ancora vigente. Opinando diversamente, la nuova lett. f quater) dovrebbe ritenersi incostituzionale, ai sensi dell'art. 3 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, insita nell'equiparazione del trattamento sanzionatorio di fattispecie disomogenee.
5.3. Con il terzo motivo di appello, corrispondente al quarto motivo di opposizione in primo grado, parte appellante ha censurato la violazione degli artt. 110, comma 9 ter, PS e 17, comma 1-bis, D. Lgs. n. 165/2001, ritenendo sussistente l'incompetenza del funzionario firmatario ad emettere l'ordinanza impugnata, ciò ricavandosi anche dal combinato disposto degli art. 17 e 18 L. 689/1981. Ha ritenuto, infatti, che dovesse essere disapplicata la determinazione Prot. 87021 del 20 dicembre 2022, che aveva conferito al funzionario in maniera generalizzata tutta l'attività di ordinaria amministrazione, ponendosi in contrasto con l'art. 17, comma 1-bis D. Lgs 165/2001 (che consente solo una delega circoscritta nel tempo e nell'oggetto a singoli affari), con conseguente necessità di disapplicazione del predetto atto ai sensi dell'art. 5 L. n. 2248/1865 All. E.
7 6. Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del Controparte_3 gravame.
Con riguardo al primo motivo di appello, l'appellata ha dedotto che l'apparecchio confiscato, prevedendo una posta pecuniaria ed essendo facilmente suscettibile di alterazione per la riproduzione del gioco del poker o di altri giochi d'azzardo, rientra comunque tra le attività escluse dal campo applicativo della Direttiva Servizi e sottostà a un regime di prescrizioni tecniche fondate sull'esigenza generale di tutela della salute dei consumatori. Non costituisce, infatti, una misura restrittiva sproporzionata l'obbligo di rendere identificabili gli apparecchi attraverso il codice identificativo e il nulla osta per la messa in esercizio (Cass. S.U. n.
14697/2019).
Con riguardo al secondo motivo di appello, l'appellata ha ribadito che la lettera f-quater) dell'art. 110, comma 9, PS, che ha sostituito il primo periodo della lettera c) tacitamente Cod abrogato, è applicabile al caso di specie, in quanto il dispositivo “PUMP IT non è conforme alle caratteristiche prescritte dai commi 6 e 7.
Con riguardo al terzo motivo di appello, l'appellata ha ribadito: - l'assenza di una riserva di legge espressa in merito alla competenza del Direttore dell' a Parte_5 emettere le ordinanze ingiunzioni per sanzioni amministrative;
- l'esistenza, nel caso di specie, di una delega rilasciata dal dirigente in favore del funzionario dott. per il CP_8 compimento delle funzioni di ordinaria amministrazione, tra cui vanno incluse quelle sanzionatorie, nel periodo temporale in cui è stata adottata l'ordinanza ingiunzione a carico di e Parte_1 Parte_2
7. All'udienza del 4 novembre 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa davanti alla
Corte ed all'esito della Camera di Consiglio è stata data lettura del dispositivo.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
Preliminarmente, occorre esaminare le disposizioni di legge poste a fondamento della adozione dell'ordinanza ingiunzione, che appartengono all'art. 110 PS e recitano:
“7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità
8 fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
(…)
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
(…)
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: (…)
f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
In punto di fatto, la mancata apposizione della targhetta con il codice identificativo e del nulla osta di esercizio sull'apparecchio n. 10 denominato ” è una circostanza che non è CP_5 mai stata contestata da e né in sede di procedimento Parte_1 Parte_2 amministrativo né in sede giurisdizionale. Le censure formulate riguardano esclusivamente il piano giuridico.
8.1. Il primo motivo di appello, inerente alla asserita violazione della Direttiva Servizi, non è fondato.
La recente giurisprudenza di legittimità, infatti, ha distinto due diversi piani di valutazione.
Da un lato, ha chiarito che la prescrizione del nulla osta per i giochi leciti contrasta con la normativa eurounitaria in quanto costituisce una duplicazione del controllo da parte del produttore e non è rispondente ad un interesse di carattere generale, dal momento che questi
9 dispositivi di per sé non sono contrari all'ordine pubblico e non sono pericolosi per la salute dei consumatori. Trattandosi di giochi leciti, nella specifica fase della messa in esercizio, non deve richiedersi alcuna verifica tecnica, comprese quelle volte a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, quelle relative alla memoria, alle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi e ai dispositivi di sicurezza per gli apparecchi che non erogano denaro sotto forma di vincita o simulano giochi d'azzardo. L'imposizione dell'obbligo di conseguire un nulla osta preventivo costituirebbe, infatti, un ingiustificato limite alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e alla stessa circolazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea, non fondato su un motivo di interesse generale. La prestazione del servizio è, quindi, assicurata dalla mera comunicazione da parte dell'esercente, come in tutte le attività economiche liberalizzate.
Per contro, successivamente all'immissione nel mercato, l'esigenza di controlli dello Stato sull'osservanza delle prescrizioni tecniche è giustificata da motivi di interesse generale, quali la tutela della salute dei consumatori. Infatti, tali apparecchi si prestano a manomissioni o modifiche per riprodurre il gioco del poker e altri giochi d'azzardo, con potenziali ripercussioni negative sul fenomeno della ludopatia correlato a tali giochi, soprattutto tra i minori.
I principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di libertà di stabilimento non ostano ad una disciplina nazionale restrittiva anche del gioco lecito, purché ancorata al principio di proporzionalità e alla sussistenza di ragioni imperative di interesse generale (cfr. Cass. n.
3997/2024).
In sede nomofilattica è stato affermato che “i principi, direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri, elaborati dalla Corte di giustizia proprio in relazione alla libertà di stabilimento (art. 49 T.F.U.E.) comparata alle legislazioni nazionale in tema di gioco lecito, non esclude una regolamentazione restrittiva ove fondata su principi di proporzionalità, su ragioni imperative d'interesse generali o di ordine pubblico. Al riguardo si richiamano i principi non soltanto della sentenza (CGCE 6/11/2003 C-243/01) ma anche quelli Per_2 analoghi contenuti nelle sentenze (6/3/2007 C-338/04; C-359-360/04) e Per_3 Persona_4
(16/2/2012 C-72/2010; C-77/2010)” (Cass. S.U. n. 14697/2019).
La necessità d'impedire che gli apparecchi destinati al gioco lecito senza premi in denaro siano abusivamente trasformati in modo tale da permettere il gioco d'azzardo risponde alla medesima
10 esigenza.
La stessa Direttiva Servizi prevede che gli Stati membri possano giustificare particolari restrizioni richiamando motivi di interesse generale, a condizione però che i controlli e le limitazioni rispettino i principi di non discriminazione, adeguatezza, necessità e proporzionalità.
A livello di regolamentazione interna di settore, l'art. 3 del Decreto Interdirettoriale N.133/UDG dell'08/11/2005 (rubricato “Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.”), al comma 1, lett. k) dispone che “1. Gli apparecchi di cui al presente articolo, il cui costo per partita può essere superiore a 0,50 Euro: (…) k) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno”. Tale previsione deve ritenersi una misura restrittiva giustificata dalle suddette ragioni di interesse generale e dunque risulta compatibile con il diritto dell'Unione europea (cfr. Cass. n.
3997/2024).
Nel caso di specie, l'apparecchio n. 10 denominato “PUMP IT UP” appartiene alla categoria degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lett. c) dell'art. 110 comma 7 PS (“quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.”). Lo si desume chiaramente dalla descrizione delle regole e del funzionamento (doc. 12, fascicolo Agenzia 1° grado), ove si legge:
“Apparecchio basato su abilità fisica, mentale o strategica dotato di display o monitor con durata della partita variabile a seconda della abilità del giocatore. Attivazione con moneta, gettone o, se dotato degli appositi dispositivi, strumenti elettronici di pagamento. Costo partita tra 0,50 e 5,00 Euro.”. Dunque, in linea con la categoria di cui alla citata lettera c), il dispositivo in esame non eroga vincite in denaro, prevede una durata della partita variabile in ragione dell'abilità del giocatore e un costo della singola partita che può superare 0,50 euro. Sebbene
l'attività descritta non sia inclusa nel novero delle attività di azzardo strettamente intese, nondimeno essa si caratterizza per la necessità di una posta pecuniaria ai fini dell'utilizzo:
l'attivazione, infatti, richiede l'inserimento di denaro da parte del giocatore, sotto forma di
11 moneta, gettone o metodo di pagamento elettronico.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che, anche nel caso di specie, la prescrizione dell'obbligo di esposizione del codice identificativo su supporto ben visibile e idoneo a evitarne la alterazione costituisse una misura adeguata e proporzionata alla luce dell'interesse generale della tutela della salute dei giocatori, in particolare nell'ottica di prevenire la manomissione del dispositivo tesa a simulare i giochi d'azzardo. L'adozione dell'ordinanza ingiunzione non ha dunque integrato alcuna violazione dei principi europei della libera circolazione dei servizi e di adeguatezza e proporzionalità.
8.2. Il secondo motivo di appello, relativo alla non applicabilità dell'art. 110, comma 9, lettera f-quater) PS, non è fondato.
La lett. c) di cui al medesimo comma 9, richiamata da parte appellante e invero mai oggetto di addebito in sede amministrativa, ha la seguente formulazione testuale: “c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
Si tratta di una disposizione che contempla due fattispecie equiparate sul piano sanzionatorio, con la previsione della sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 per ogni apparecchio: - l'illecito di cui al primo periodo, che si incentra sugli apparecchi non conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui ai commi 6 o 7 e alle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi;
- l'illecito di cui al secondo periodo, che concerne apparecchi conformi alle suddette caratteristiche e prescrizioni ma colpisce la corresponsione, a fronte delle vincite, di premi diversi da quelli ammessi.
Con il D.L. n. 4/2019 è stata introdotta la nuova fattispecie della lettera f-quater), che rispetto a
12 quella del primo periodo della lettera c) presenta elementi di parziale sovrapponibilità e di continenza sul piano della descrizione della tipicità e, al tempo stesso, profili di incompatibilità dal punto di vista del regime sanzionatorio.
Da un lato, vi è un nucleo comune di tipicità tra gli illeciti in esame: - condotte tipiche sono la distribuzione, l'installazione e la messa a disposizione/il consentire l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie;
- gli oggetti materiali della condotta sono gli apparecchi non conformi alle caratteristiche dei commi 6 e 7. Il mancato richiamo esplicito, da parte della lettera f-quater), alle prescrizioni dei commi 6 e 7 e alle disposizioni attuative degli stessi sembra dovuto a un mero difetto di coordinamento, tuttavia facilmente superabile con una lettura sistematica. Dall'altro lato, la fattispecie del primo periodo della lett. c) è contenuta in quella della lett. f-quater), la quale infatti si presenta più ampia in quanto: - annovera anche la produzione tra le condotte rilevanti, sicché anche il produttore può essere soggetto attivo dell'illecito; - si riferisce agli apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche dei commi 6 e 7. Non può dunque condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui la lettera c)
è norma speciale rispetto alla lettera f-quater). Quanto al regime sanzionatorio, mentre il primo periodo della lettera c) – al pari del secondo periodo – prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa di euro 4.000,00 per ogni apparecchio, la lettera f-quater) contempla la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 euro per ogni apparecchio e la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
Ad uno sguardo di sistema, l'introduzione della lettera f-quater), nel determinare un ampliamento del perimetro di tipicità e un inasprimento del trattamento sanzionatorio della previgente ipotesi del primo periodo della lettera c), ha innescato un fenomeno di tacita abrogazione di quest'ultima disposizione, sostanzialmente incorporata in quella nuova e divenuta ormai superflua. Dunque, allo stato attuale le condotte concernenti gli apparecchi non conformi alle prescrizioni normative e amministrative citate ricadono nell'ambito di applicazione della lettera f-quater), in quanto portatrici di un disvalore maggiore rispetto alle condotte riguardanti apparecchi conformi ma consistenti nell'erogazione di premi non ammessi, meno severamente punite ai sensi dell'ancora vigente secondo periodo della lettera c).
13 Da una parte, la comune collocazione della lettera f-quater) e dell'ormai superato primo periodo della lettera c) all'interno del comma 9 dell'art. 110 PS, aperto dall'incipit “in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni” e, dall'altra, la riconducibilità del dispositivo “PUMP IT UP” di parte appellante alla categoria degli apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 7 (precisamente alla lett. c)) sono gli argomenti che inducono a ritenere applicabile al caso di specie la fattispecie della lettera f- quater), anche tenuto conto del descritto fenomeno di abrogazione tacita.
8.3. Il terzo motivo di appello, concernente l'incompetenza del funzionario, è parimenti infondato.
Anzitutto, l'invocato art. 110 comma 9-ter PS si limita a stabilire che per le violazioni previste dal precedente comma 9 (tra cui rientra quella contestata all'odierna parte appellante) il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora territorialmente competente. Controparte_2
La disposizione si riferisce esclusivamente ad un adempimento della fase istruttoria dell'iter sanzionatorio, ossia la trasmissione del rapporto. Si parte dal presupposto che, ordinariamente, il procedimento amministrativo in esame venga curato da una figura dirigenziale, come confermato anche dall'art. 18 L. 689/1981, relativo invece alla fase decisoria, ossia l'adozione dell'ordinanza ingiunzione. A ben vedere, però, i due riferimenti normativi citati non pongono alcuna riserva assoluta di competenza in capo al dirigente e non ostano alla possibilità di una delega di funzioni in favore dei funzionari.
L'art. 17 comma 1-bis del Testo Unico in materia di pubblico impiego (D. Lgs. n. 165/2001) sancisce che “I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati (…)”. In particolare, tra le funzioni della lettera d) (“(d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia”) è inquadrabile la gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio che sfocia nell'adozione di ordinanze ingiunzioni ai sensi della L. 689/1981.
14 Nel caso di specie, con atto scritto e motivato ex art. 17 comma 1-bis D. Lgs. n. 165/2001, ossia il prot. 87021 del 20/12/2022 (doc. 16, fascicolo Agenzia 1° grado), il dirigente dell'
[...]
ha conferito al funzionario dott. una delega per le attività Controparte_2 CP_8 di ordinaria amministrazione non espressamente riservate al dirigente dalla normativa, temporalmente circoscritta al periodo dal 02/01/2023 al 31/12/2023.
L'adozione di ordinanze ingiunzioni a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi in violazione della disciplina del PS sugli esercizi pubblici costituisce una modalità esplicativa del potere sanzionatorio, che rientra tra le funzioni di ordinaria amministrazione spettanti all' In calce all'ordinanza ingiunzione emessa a carico di Controparte_3
e (doc. 1 1° grado) si legge l'espressione Parte_1 Parte_2 Parte_1
“Per il dirigente dell'ufficio” seguita dalla sottoscrizione digitale de “Il funzionario delegato” dott. , con esplicito richiamo all'atto di delega prot. 87021 del 20/12/2022. Inoltre, CP_8 la data di adozione del provvedimento sanzionatorio, il 17/04/2023, si colloca all'interno dell'ambito temporale di validità (dal 02/01/2023 al 31/12/2023) della delega.
Alla luce di quanto esposto, non sussiste incompetenza del funzionario che ha adottato il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, né le questioni sottoposte di reiterazione della delega possono indurre a concludere diversamente, non ponendosi in contrasto con il dettato normativo sopra riportato.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, rigettata l'impugnazione e per l'effetto confermata la sentenza impugnata.
10. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle fasi di studio e introduttiva delle controversie nello scaglione del disputatum, escluse la fase istruttoria non tenutasi ed esclusa la fase decisionale nella quale l'appellata nè è comparsa all'udienza di discussione, né ha depositato in precedenza le conclusioni e le note conclusive.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del
15 comma 1-bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna e l pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
a favore dell'
[...]
Controparte_9 che liquida in euro 850,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre ad IVA, se dovuta e CPA.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, composta dai Magistrati
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1215 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MATINO GIOVANNI MARIA, C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_2
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex P.IVA_3 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (C.F. ), legale domiciliataria in P.IVA_4
Palazzo Reale, Piazza San Marco n. 63; CP_1
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 462/2024 del Tribunale di Padova depositata in data
21/02/2024 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni altra domanda, eccezione o deduzione disattesa e reietta, in accoglimento del suesteso ricorso in appello, riformare la sentenza in epigrafe in quanto illegittima e viziata, e annullare l'ordinanza impugnata in primo grado, con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CAP come per legge e refusione dei contributi unificati.”
Per parte appellata
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni diversa e contraria istanza:
--respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonchè respingere l'originario ricorso proposto CP tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di Giudizio”
FATTO E DIRITTO Fatto storico
1. A seguito di un controllo effettuato il 7 giugno 2022 presso il “Metropolitan Cafè”, pubblico esercizio posto nel Comune di Taglio di Po (RO), il personale appartenente all'
[...]
Controparte_3 Controparte_4 ha rinvenuto degli apparecchi di puro intrattenimento senza distribuzione di
[...] vincite in denaro, sprovvisti di nulla osta per la messa in esercizio e non conformi alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 PS, mancando su uno di essi (il n. 10 denominato ) anche la targhetta identificativa inamovibile e inalterabile e CP_5
l'indicazione del costo della partita (doc. 2 fasc. parte ricorrente 1° grado).
1.1. Con atto di contestazione n. 69962/2022 la stessa ha ascritto a CP_2 Parte_2 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società la Parte_1 violazione amministrativa prevista dal combinato disposto del comma 9, lett. f-quater), dell'art. 110 PS e del comma 7, lett. a) e c), del medesimo articolo (cfr. docc. 3 e 4 fasc. parte ricorrente 1° grado).
2 1.2. Avverso il suddetto verbale ha presentato scritti difensivi ai sensi Parte_3 dell'art. 18, L. n. 689/1981, contestando ogni addebito e chiedendo, altresì, di essere ascoltato.
1.3. L di con l'ordinanza ingiunzione Parte_4 CP_1 impugnata in primo grado (prot. n. 14052) datata 17 aprile 2023 e notificata il 12 maggio 2023, a firma del Responsabile della Sezione Giochi e Tabacchi dell' di Controparte_1
(doc. 1 fasc. parte ricorrente 1° grado), ha applicato nei confronti di CP_1 Parte_2 quale titolare di obbligata in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria pari Parte_1
a euro 5.000,00, oltre alla confisca e alla distruzione dell'apparecchio da gioco ”. CP_5
Primo grado di giudizio
2. e hanno proposto ricorso in opposizione al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Padova avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 14052 del 17/04/2023, chiedendone l'annullamento sulla base dei seguenti gruppi di censure.
2.1. Con il primo motivo di opposizione è stata eccepita la violazione dell'art. 18 ter, comma
2 D.L. n. 36/2022, convertita in Legge n. 79/2022, essendo l'apparecchio sequestrato un congegno di puro intrattenimento che non consente l'erogazione di premi in denaro o convertibili in denaro e non dovendo, pertanto, essere corredato da alcun nulla osta per la distribuzione e messa in esercizio, essendo assoggettato solo all'imposta sugli intrattenimenti (ISI) di cui all'art. 14-bis D.P.R. n. 640/1972.
2.2. Con il secondo motivo di opposizione è stata contestata la violazione degli artt. 2
Direttiva n. 123/2006/CE e 7 D. Lgs. n. 59/2010, nonché la violazione dell'art. 34 D.L. n.
201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, dal momento che l'attività accertata si pone totalmente al di fuori della riserva dello Stato e delle “Attività di azzardo”, ed è invece inclusa nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 123/2006/CE (c.d. “Direttiva Servizi”), attuata nell'ordinamento italiano con D. Lgs. n. 59/2010: infatti, la direttiva in esame non è applicabile alle “attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi di azzardo nei casinò e le scommesse” (art. 2 comma 2 lett. h); le attività relative all'apparecchio “PUMP IT UP” rientrano tra i giochi senza vincita di denaro e quindi sono escluse dal novero delle attività di azzardo, con la conseguenza che non vanno escluse dall'ambito applicativo della direttiva. Ad avviso di parte ricorrente nel caso concreto
3 non veniva in rilievo alcun effettivo motivo imperativo di interesse generale connesso a ragioni di ordine pubblico, di salute pubblica o di protezione dei consumatori, che configurasse un limite idoneo, adeguato e proporzionato rispetto alla libertà di circolazione dei servizi.
2.3. Con il terzo motivo di opposizione è stata invocata la violazione del principio di specialità in materia di illeciti amministrativi, non essendo applicabile nella fattispecie l'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater), ma quella meno afflittiva prevista dalla precedente lett. c), quest'ultima mai contestata alla parte ricorrente. In particolare, ad avviso di parte ricorrente: - a differenza della disposizione della lett. f-quater), quella della lettera c) è la sola che contiene un richiamo alle disposizioni di legge e amministrative attuative dei commi 6 e
7 dell'art. 110 PS;
- tuttavia, non risulta essere stata elevata alcuna contestazione in merito all'illecito di cui alla lett. c); - inoltre, l'organo accertatore non ha individuato alcuno specifico profilo di incompatibilità dell'apparecchio in oggetto con le caratteristiche del comma 7.
2.4. Con il quarto motivo di opposizione è stata contestata la violazione dell'art. 110, comma
9-ter PS, stante l'eccepita incompetenza del funzionario (dott. che non era il Per_1 responsabile del S.O.T. di ad emettere l'ordinanza in questione, alla luce del disposto di CP_1 cui all'art. 110, comma 9-ter PS, che riserva tale potestà sanzionatoria al Direttore dell' regionale, e dell'indirizzo giurisprudenziale che ritiene non consentita la delega di CP_1 interi settori di competenza di un dirigente a un altro funzionario non dirigente.
3. Con comparsa si è costituita l' Controparte_3 [...]
, , Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7
contestando i motivi di opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
Quanto al primo motivo di opposizione, la resistente ha dedotto che l'apparecchio confiscato rientra nella lettera c) di cui all'art. 110 comma 7, disposizione non richiamata dall'elenco
“AMEE” (apparecchi meccanici elettromeccanici esentati).
Quanto al secondo motivo di opposizione, la resistente ha dedotto che l'apparecchio CP_5
presenta comunque una posta di valore pecuniario e che per gli apparecchi senza premi in
[...] denaro sono prescritti standard e procedimenti di autorizzazione per la produzione,
l'importazione, la verifica e la gestione;
ha richiamato la possibilità degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di interesse generale, in questo caso legati alla salute pubblica dei
4 consumatori e dei minori.
Quanto al terzo motivo di opposizione, la resistente ha dedotto che la nuova lettera f-quater) dell'art. 110 comma 9 PS è applicabile al caso di specie in ragione della non conformità del dispositivo “PUMP IT UP” alle caratteristiche prescritte dai commi 6 e 7.
Quanto al quarto motivo di opposizione, la resistente ha evidenziato: - l'assenza di una riserva di legge espressa relativa alla competenza del Direttore dell' a Parte_5 emettere le ordinanze ingiunzioni per sanzioni amministrative;
- l'esistenza, nel caso di specie, di una delega del dirigente in favore del funzionario dott. al compimento delle CP_8 funzioni di ordinaria amministrazione, tra cui quelle sanzionatorie, nel periodo temporale in cui è stata adottata l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
4. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha rigettato l'opposizione ritenendo, quanto al primo motivo, che la macchina da gioco non rientrasse nell'elenco “AMEE”
(apparecchi meccanici elettromeccanici esentati), essendo quelli oggetto di esenzione contemplati dall'art. 110, comma 7, lett. c-bis) e c-ter), mentre l'apparecchio confiscato rientrava nella lettera c) e cioè tra quegli apparecchi “basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro”, come riconosciuto nella richiesta di nulla osta presentata dallo stesso ricorrente (doc. 12
Agenzia 1° grado), deponendo in tal senso la prima dichiarazione a pag. 2 e la descrizione delle regole e del funzionamento del gioco a pag. 3.
Quanto al secondo motivo il Tribunale ha evidenziato che, una volta che i macchinari da gioco c.d. lecito sono immessi nel mercato, il controllo dello Stato sull'osservanza delle prescrizioni tecniche è giustificato da motivi di interesse generale, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, dal momento che tali apparecchi potrebbero essere modificati per riprodurre il gioco del poker e altri giochi d'azzardo, incidendo negativamente sul fenomeno della ludopatia, che tali giochi possono determinare, soprattutto tra i minori. Di conseguenza ha escluso ogni violazione della Direttiva Servizi e dei principi del diritto eurounitario. Ha affermato la compatibilità col diritto europeo dell'art. 3 comma 1 lett. k) del Decreto
Interdirettoriale N. 133/UDG del 08/11/2005 (decreto richiamato dall' nell'atto di CP_2
5 contestazione dell'illecito), in forza del quale gli apparecchi che prevedono un costo per partita superiore a 0,50 euro (come quello nel caso di specie) devono essere identificabili a mezzo codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che ne assicurino l'inalterabilità. Il diritto europeo primario, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'UE, e la stessa Direttiva Servizi non ostano ad una normativa nazionale restrittiva anche del gioco lecito ispirata ai canoni della proporzionalità e della necessità in ragione di esigenze imperative di interesse generale.
Sul terzo motivo il Tribunale ha ritenuto che l'art. 110 comma 9 lettera f-quater) è applicabile al caso di specie e che il comma 9 lett. c) – il cui primo periodo è stato tacitamente abrogato con l'introduzione della più severa fattispecie della lett. f-quater) – rimane applicabile nell'ipotesi di cui al secondo periodo ai soli casi in cui gli apparecchi siano conformi alle prescrizioni di cui al comma 6 o 7 dell'art. 110 PS, ma vengano corrisposti premi in denaro o di altra specie diversi da quelli ammessi.
Infine, sul quarto motivo il Tribunale ha ritenuto che il funzionario delegato avesse una delega conforme alla normativa vigente (doc. 16) per compiere le attività di ordinaria amministrazione, come l'emissione delle ordinanze ingiunzioni, conferitagli per un tempo determinato, sicché doveva ritenersi sussistente la competenza del funzionario stesso, avendo il medesimo posto in essere un atto di ordinaria amministrazione. Il comma 9-ter dell'art. 110 PS, invocato da parte ricorrente, precisa soltanto che per le violazioni del comma 9 “il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'amministrazione competente per territorio”, senza con ciò escludere la facoltà di delega di funzioni di ordinaria amministrazione come l'esercizio del potere sanzionatorio.
Il giudizio di appello
5. Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024 e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza del Tribunale di Padova formulando tre motivi di appello, corrispondenti al secondo, terzo e quarto motivo di opposizione di cui al primo grado di giudizio.
5.1. Con il primo motivo di appello, corrispondente al secondo motivo di opposizione in primo grado, parte appellante ha censurato la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 Direttiva n. 123/2006/CE e 7 D. Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 34 D.L. n. 201/2011, convertito
6 nella Legge n. 214/2011, sostenendo l'estraneità delle attività svolte rispetto alle attività di azzardo. Solo queste ultime sono oggetto della riserva dello Stato e quindi escluse dalla Direttiva
Servizi. Al contrario, le attività svolte da rientrano nel campo di applicazione Parte_1 della direttiva europea in esame, che consente di limitare le attività di prestazione di servizi solo per un concreto ed effettivo motivo imperativo di interesse generale. Ha sostenuto che non avendo l' assolto al proprio onere di specifica allegazione e prova della sussistenza di CP_2 ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della salute dei giocatori-consumatori, vi è stata violazione dei principi di libera circolazione dei servizi e di quelli di adeguatezza e proporzionalità.
5.2. Con il secondo motivo di appello, corrispondente al terzo motivo di opposizione in primo grado, parte appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, comma 9, lettera f-quater, PS, in quanto non applicabile alla fattispecie in esame, già coperta dalla lettera c) e dalle relative sanzioni. Ad avviso di parte appellante l'applicazione della lett. f- quater) comporta la violazione dell'art. 15 delle Preleggi. In particolare, ha sostenuto che non vi
è stato alcun fenomeno abrogativo della lettera c), norma da ritenersi in rapporto di specialità con quella della lett. f-quater) e pertanto ancora vigente. Opinando diversamente, la nuova lett. f quater) dovrebbe ritenersi incostituzionale, ai sensi dell'art. 3 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, insita nell'equiparazione del trattamento sanzionatorio di fattispecie disomogenee.
5.3. Con il terzo motivo di appello, corrispondente al quarto motivo di opposizione in primo grado, parte appellante ha censurato la violazione degli artt. 110, comma 9 ter, PS e 17, comma 1-bis, D. Lgs. n. 165/2001, ritenendo sussistente l'incompetenza del funzionario firmatario ad emettere l'ordinanza impugnata, ciò ricavandosi anche dal combinato disposto degli art. 17 e 18 L. 689/1981. Ha ritenuto, infatti, che dovesse essere disapplicata la determinazione Prot. 87021 del 20 dicembre 2022, che aveva conferito al funzionario in maniera generalizzata tutta l'attività di ordinaria amministrazione, ponendosi in contrasto con l'art. 17, comma 1-bis D. Lgs 165/2001 (che consente solo una delega circoscritta nel tempo e nell'oggetto a singoli affari), con conseguente necessità di disapplicazione del predetto atto ai sensi dell'art. 5 L. n. 2248/1865 All. E.
7 6. Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del Controparte_3 gravame.
Con riguardo al primo motivo di appello, l'appellata ha dedotto che l'apparecchio confiscato, prevedendo una posta pecuniaria ed essendo facilmente suscettibile di alterazione per la riproduzione del gioco del poker o di altri giochi d'azzardo, rientra comunque tra le attività escluse dal campo applicativo della Direttiva Servizi e sottostà a un regime di prescrizioni tecniche fondate sull'esigenza generale di tutela della salute dei consumatori. Non costituisce, infatti, una misura restrittiva sproporzionata l'obbligo di rendere identificabili gli apparecchi attraverso il codice identificativo e il nulla osta per la messa in esercizio (Cass. S.U. n.
14697/2019).
Con riguardo al secondo motivo di appello, l'appellata ha ribadito che la lettera f-quater) dell'art. 110, comma 9, PS, che ha sostituito il primo periodo della lettera c) tacitamente Cod abrogato, è applicabile al caso di specie, in quanto il dispositivo “PUMP IT non è conforme alle caratteristiche prescritte dai commi 6 e 7.
Con riguardo al terzo motivo di appello, l'appellata ha ribadito: - l'assenza di una riserva di legge espressa in merito alla competenza del Direttore dell' a Parte_5 emettere le ordinanze ingiunzioni per sanzioni amministrative;
- l'esistenza, nel caso di specie, di una delega rilasciata dal dirigente in favore del funzionario dott. per il CP_8 compimento delle funzioni di ordinaria amministrazione, tra cui vanno incluse quelle sanzionatorie, nel periodo temporale in cui è stata adottata l'ordinanza ingiunzione a carico di e Parte_1 Parte_2
7. All'udienza del 4 novembre 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa davanti alla
Corte ed all'esito della Camera di Consiglio è stata data lettura del dispositivo.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
Preliminarmente, occorre esaminare le disposizioni di legge poste a fondamento della adozione dell'ordinanza ingiunzione, che appartengono all'art. 110 PS e recitano:
“7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità
8 fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
(…)
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
(…)
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: (…)
f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
In punto di fatto, la mancata apposizione della targhetta con il codice identificativo e del nulla osta di esercizio sull'apparecchio n. 10 denominato ” è una circostanza che non è CP_5 mai stata contestata da e né in sede di procedimento Parte_1 Parte_2 amministrativo né in sede giurisdizionale. Le censure formulate riguardano esclusivamente il piano giuridico.
8.1. Il primo motivo di appello, inerente alla asserita violazione della Direttiva Servizi, non è fondato.
La recente giurisprudenza di legittimità, infatti, ha distinto due diversi piani di valutazione.
Da un lato, ha chiarito che la prescrizione del nulla osta per i giochi leciti contrasta con la normativa eurounitaria in quanto costituisce una duplicazione del controllo da parte del produttore e non è rispondente ad un interesse di carattere generale, dal momento che questi
9 dispositivi di per sé non sono contrari all'ordine pubblico e non sono pericolosi per la salute dei consumatori. Trattandosi di giochi leciti, nella specifica fase della messa in esercizio, non deve richiedersi alcuna verifica tecnica, comprese quelle volte a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, quelle relative alla memoria, alle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi e ai dispositivi di sicurezza per gli apparecchi che non erogano denaro sotto forma di vincita o simulano giochi d'azzardo. L'imposizione dell'obbligo di conseguire un nulla osta preventivo costituirebbe, infatti, un ingiustificato limite alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e alla stessa circolazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea, non fondato su un motivo di interesse generale. La prestazione del servizio è, quindi, assicurata dalla mera comunicazione da parte dell'esercente, come in tutte le attività economiche liberalizzate.
Per contro, successivamente all'immissione nel mercato, l'esigenza di controlli dello Stato sull'osservanza delle prescrizioni tecniche è giustificata da motivi di interesse generale, quali la tutela della salute dei consumatori. Infatti, tali apparecchi si prestano a manomissioni o modifiche per riprodurre il gioco del poker e altri giochi d'azzardo, con potenziali ripercussioni negative sul fenomeno della ludopatia correlato a tali giochi, soprattutto tra i minori.
I principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di libertà di stabilimento non ostano ad una disciplina nazionale restrittiva anche del gioco lecito, purché ancorata al principio di proporzionalità e alla sussistenza di ragioni imperative di interesse generale (cfr. Cass. n.
3997/2024).
In sede nomofilattica è stato affermato che “i principi, direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri, elaborati dalla Corte di giustizia proprio in relazione alla libertà di stabilimento (art. 49 T.F.U.E.) comparata alle legislazioni nazionale in tema di gioco lecito, non esclude una regolamentazione restrittiva ove fondata su principi di proporzionalità, su ragioni imperative d'interesse generali o di ordine pubblico. Al riguardo si richiamano i principi non soltanto della sentenza (CGCE 6/11/2003 C-243/01) ma anche quelli Per_2 analoghi contenuti nelle sentenze (6/3/2007 C-338/04; C-359-360/04) e Per_3 Persona_4
(16/2/2012 C-72/2010; C-77/2010)” (Cass. S.U. n. 14697/2019).
La necessità d'impedire che gli apparecchi destinati al gioco lecito senza premi in denaro siano abusivamente trasformati in modo tale da permettere il gioco d'azzardo risponde alla medesima
10 esigenza.
La stessa Direttiva Servizi prevede che gli Stati membri possano giustificare particolari restrizioni richiamando motivi di interesse generale, a condizione però che i controlli e le limitazioni rispettino i principi di non discriminazione, adeguatezza, necessità e proporzionalità.
A livello di regolamentazione interna di settore, l'art. 3 del Decreto Interdirettoriale N.133/UDG dell'08/11/2005 (rubricato “Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.”), al comma 1, lett. k) dispone che “1. Gli apparecchi di cui al presente articolo, il cui costo per partita può essere superiore a 0,50 Euro: (…) k) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno”. Tale previsione deve ritenersi una misura restrittiva giustificata dalle suddette ragioni di interesse generale e dunque risulta compatibile con il diritto dell'Unione europea (cfr. Cass. n.
3997/2024).
Nel caso di specie, l'apparecchio n. 10 denominato “PUMP IT UP” appartiene alla categoria degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lett. c) dell'art. 110 comma 7 PS (“quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.”). Lo si desume chiaramente dalla descrizione delle regole e del funzionamento (doc. 12, fascicolo Agenzia 1° grado), ove si legge:
“Apparecchio basato su abilità fisica, mentale o strategica dotato di display o monitor con durata della partita variabile a seconda della abilità del giocatore. Attivazione con moneta, gettone o, se dotato degli appositi dispositivi, strumenti elettronici di pagamento. Costo partita tra 0,50 e 5,00 Euro.”. Dunque, in linea con la categoria di cui alla citata lettera c), il dispositivo in esame non eroga vincite in denaro, prevede una durata della partita variabile in ragione dell'abilità del giocatore e un costo della singola partita che può superare 0,50 euro. Sebbene
l'attività descritta non sia inclusa nel novero delle attività di azzardo strettamente intese, nondimeno essa si caratterizza per la necessità di una posta pecuniaria ai fini dell'utilizzo:
l'attivazione, infatti, richiede l'inserimento di denaro da parte del giocatore, sotto forma di
11 moneta, gettone o metodo di pagamento elettronico.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che, anche nel caso di specie, la prescrizione dell'obbligo di esposizione del codice identificativo su supporto ben visibile e idoneo a evitarne la alterazione costituisse una misura adeguata e proporzionata alla luce dell'interesse generale della tutela della salute dei giocatori, in particolare nell'ottica di prevenire la manomissione del dispositivo tesa a simulare i giochi d'azzardo. L'adozione dell'ordinanza ingiunzione non ha dunque integrato alcuna violazione dei principi europei della libera circolazione dei servizi e di adeguatezza e proporzionalità.
8.2. Il secondo motivo di appello, relativo alla non applicabilità dell'art. 110, comma 9, lettera f-quater) PS, non è fondato.
La lett. c) di cui al medesimo comma 9, richiamata da parte appellante e invero mai oggetto di addebito in sede amministrativa, ha la seguente formulazione testuale: “c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
Si tratta di una disposizione che contempla due fattispecie equiparate sul piano sanzionatorio, con la previsione della sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 per ogni apparecchio: - l'illecito di cui al primo periodo, che si incentra sugli apparecchi non conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui ai commi 6 o 7 e alle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi;
- l'illecito di cui al secondo periodo, che concerne apparecchi conformi alle suddette caratteristiche e prescrizioni ma colpisce la corresponsione, a fronte delle vincite, di premi diversi da quelli ammessi.
Con il D.L. n. 4/2019 è stata introdotta la nuova fattispecie della lettera f-quater), che rispetto a
12 quella del primo periodo della lettera c) presenta elementi di parziale sovrapponibilità e di continenza sul piano della descrizione della tipicità e, al tempo stesso, profili di incompatibilità dal punto di vista del regime sanzionatorio.
Da un lato, vi è un nucleo comune di tipicità tra gli illeciti in esame: - condotte tipiche sono la distribuzione, l'installazione e la messa a disposizione/il consentire l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie;
- gli oggetti materiali della condotta sono gli apparecchi non conformi alle caratteristiche dei commi 6 e 7. Il mancato richiamo esplicito, da parte della lettera f-quater), alle prescrizioni dei commi 6 e 7 e alle disposizioni attuative degli stessi sembra dovuto a un mero difetto di coordinamento, tuttavia facilmente superabile con una lettura sistematica. Dall'altro lato, la fattispecie del primo periodo della lett. c) è contenuta in quella della lett. f-quater), la quale infatti si presenta più ampia in quanto: - annovera anche la produzione tra le condotte rilevanti, sicché anche il produttore può essere soggetto attivo dell'illecito; - si riferisce agli apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche dei commi 6 e 7. Non può dunque condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui la lettera c)
è norma speciale rispetto alla lettera f-quater). Quanto al regime sanzionatorio, mentre il primo periodo della lettera c) – al pari del secondo periodo – prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa di euro 4.000,00 per ogni apparecchio, la lettera f-quater) contempla la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 euro per ogni apparecchio e la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
Ad uno sguardo di sistema, l'introduzione della lettera f-quater), nel determinare un ampliamento del perimetro di tipicità e un inasprimento del trattamento sanzionatorio della previgente ipotesi del primo periodo della lettera c), ha innescato un fenomeno di tacita abrogazione di quest'ultima disposizione, sostanzialmente incorporata in quella nuova e divenuta ormai superflua. Dunque, allo stato attuale le condotte concernenti gli apparecchi non conformi alle prescrizioni normative e amministrative citate ricadono nell'ambito di applicazione della lettera f-quater), in quanto portatrici di un disvalore maggiore rispetto alle condotte riguardanti apparecchi conformi ma consistenti nell'erogazione di premi non ammessi, meno severamente punite ai sensi dell'ancora vigente secondo periodo della lettera c).
13 Da una parte, la comune collocazione della lettera f-quater) e dell'ormai superato primo periodo della lettera c) all'interno del comma 9 dell'art. 110 PS, aperto dall'incipit “in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni” e, dall'altra, la riconducibilità del dispositivo “PUMP IT UP” di parte appellante alla categoria degli apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 7 (precisamente alla lett. c)) sono gli argomenti che inducono a ritenere applicabile al caso di specie la fattispecie della lettera f- quater), anche tenuto conto del descritto fenomeno di abrogazione tacita.
8.3. Il terzo motivo di appello, concernente l'incompetenza del funzionario, è parimenti infondato.
Anzitutto, l'invocato art. 110 comma 9-ter PS si limita a stabilire che per le violazioni previste dal precedente comma 9 (tra cui rientra quella contestata all'odierna parte appellante) il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora territorialmente competente. Controparte_2
La disposizione si riferisce esclusivamente ad un adempimento della fase istruttoria dell'iter sanzionatorio, ossia la trasmissione del rapporto. Si parte dal presupposto che, ordinariamente, il procedimento amministrativo in esame venga curato da una figura dirigenziale, come confermato anche dall'art. 18 L. 689/1981, relativo invece alla fase decisoria, ossia l'adozione dell'ordinanza ingiunzione. A ben vedere, però, i due riferimenti normativi citati non pongono alcuna riserva assoluta di competenza in capo al dirigente e non ostano alla possibilità di una delega di funzioni in favore dei funzionari.
L'art. 17 comma 1-bis del Testo Unico in materia di pubblico impiego (D. Lgs. n. 165/2001) sancisce che “I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati (…)”. In particolare, tra le funzioni della lettera d) (“(d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia”) è inquadrabile la gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio che sfocia nell'adozione di ordinanze ingiunzioni ai sensi della L. 689/1981.
14 Nel caso di specie, con atto scritto e motivato ex art. 17 comma 1-bis D. Lgs. n. 165/2001, ossia il prot. 87021 del 20/12/2022 (doc. 16, fascicolo Agenzia 1° grado), il dirigente dell'
[...]
ha conferito al funzionario dott. una delega per le attività Controparte_2 CP_8 di ordinaria amministrazione non espressamente riservate al dirigente dalla normativa, temporalmente circoscritta al periodo dal 02/01/2023 al 31/12/2023.
L'adozione di ordinanze ingiunzioni a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi in violazione della disciplina del PS sugli esercizi pubblici costituisce una modalità esplicativa del potere sanzionatorio, che rientra tra le funzioni di ordinaria amministrazione spettanti all' In calce all'ordinanza ingiunzione emessa a carico di Controparte_3
e (doc. 1 1° grado) si legge l'espressione Parte_1 Parte_2 Parte_1
“Per il dirigente dell'ufficio” seguita dalla sottoscrizione digitale de “Il funzionario delegato” dott. , con esplicito richiamo all'atto di delega prot. 87021 del 20/12/2022. Inoltre, CP_8 la data di adozione del provvedimento sanzionatorio, il 17/04/2023, si colloca all'interno dell'ambito temporale di validità (dal 02/01/2023 al 31/12/2023) della delega.
Alla luce di quanto esposto, non sussiste incompetenza del funzionario che ha adottato il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, né le questioni sottoposte di reiterazione della delega possono indurre a concludere diversamente, non ponendosi in contrasto con il dettato normativo sopra riportato.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, rigettata l'impugnazione e per l'effetto confermata la sentenza impugnata.
10. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle fasi di studio e introduttiva delle controversie nello scaglione del disputatum, escluse la fase istruttoria non tenutasi ed esclusa la fase decisionale nella quale l'appellata nè è comparsa all'udienza di discussione, né ha depositato in precedenza le conclusioni e le note conclusive.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del
15 comma 1-bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna e l pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
a favore dell'
[...]
Controparte_9 che liquida in euro 850,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre ad IVA, se dovuta e CPA.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
16