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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09267/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01152 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09267/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9267 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Noviello, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Settima) n. 4364/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 09267/2025 REG.RIC.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il pres. Rosanna De
NI e viste le conclusioni delle parti come in atti; nessuno presente in udienza;
FATTO e DIRITTO
Con il presente appello, notificato e depositato in data 3/12/2025, è appellata la sentenza 10/6/2025 n. 4364 con cui il Tar Campania - Napoli, in relazione a un giudizio in materia di ottemperanza di un giudicato civile, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensato le spese di lite.
L'appello contesta solo il capo di sentenza relativo alle spese di lite.
L'Amministrazione intimata, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La causa è passata in decisione in esito all'udienza in camera di consiglio del
12/2/2026 nel corso della quale è stato verbalizzato il rilievo d'ufficio della tardività dell'appello.
L'appello è irricevibile per tardiva notifica.
Si tratta di controversia soggetta al rito di cui al combinato disposto di cui agli artt. 87
e 114 c.p.a., in cui sono dimezzati tutti i termini processuali, incluso quello per la notifica delle impugnazioni. Nonostante l'apparente aporia testuale tra l'art. 87 c. 3
c.p.a. che dimezza i termini per le impugnazioni e l'art. 114, c. 9 c.p.a. che per i termini delle impugnazioni in materia di ottemperanza rinvia al Libro III (in tal senso CGARS
10/7/2015 n. 469; Cons. St., IV, 19/3/2013 n. 1603), tali due disposizioni sono state coordinate dalla giurisprudenza nel senso della prevalenza dell'art. 87 c. 3 che, nel testo novellato, è cronologicamente successivo (CGARS, 17/1/2022 n. 72; Id.,
16/6/2021 n. 544; 31/5/2018 n. 323). Pertanto, il termine lungo per l'appello è pari a tre mesi e non a sei mesi.
Essendo stata la sentenza pubblicata in data 10/6/2025, il termine ultimo per appellarla era l'11/10/2025. La notifica dell'appello, effettuata il 3/12/2025, è tardiva.
Nulla per le spese in difetto di costituzione dell'Amministrazione intimata. N. 09267/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De NI, Presidente, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 09267/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01152 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09267/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9267 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Noviello, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Settima) n. 4364/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 09267/2025 REG.RIC.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il pres. Rosanna De
NI e viste le conclusioni delle parti come in atti; nessuno presente in udienza;
FATTO e DIRITTO
Con il presente appello, notificato e depositato in data 3/12/2025, è appellata la sentenza 10/6/2025 n. 4364 con cui il Tar Campania - Napoli, in relazione a un giudizio in materia di ottemperanza di un giudicato civile, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensato le spese di lite.
L'appello contesta solo il capo di sentenza relativo alle spese di lite.
L'Amministrazione intimata, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La causa è passata in decisione in esito all'udienza in camera di consiglio del
12/2/2026 nel corso della quale è stato verbalizzato il rilievo d'ufficio della tardività dell'appello.
L'appello è irricevibile per tardiva notifica.
Si tratta di controversia soggetta al rito di cui al combinato disposto di cui agli artt. 87
e 114 c.p.a., in cui sono dimezzati tutti i termini processuali, incluso quello per la notifica delle impugnazioni. Nonostante l'apparente aporia testuale tra l'art. 87 c. 3
c.p.a. che dimezza i termini per le impugnazioni e l'art. 114, c. 9 c.p.a. che per i termini delle impugnazioni in materia di ottemperanza rinvia al Libro III (in tal senso CGARS
10/7/2015 n. 469; Cons. St., IV, 19/3/2013 n. 1603), tali due disposizioni sono state coordinate dalla giurisprudenza nel senso della prevalenza dell'art. 87 c. 3 che, nel testo novellato, è cronologicamente successivo (CGARS, 17/1/2022 n. 72; Id.,
16/6/2021 n. 544; 31/5/2018 n. 323). Pertanto, il termine lungo per l'appello è pari a tre mesi e non a sei mesi.
Essendo stata la sentenza pubblicata in data 10/6/2025, il termine ultimo per appellarla era l'11/10/2025. La notifica dell'appello, effettuata il 3/12/2025, è tardiva.
Nulla per le spese in difetto di costituzione dell'Amministrazione intimata. N. 09267/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De NI, Presidente, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 09267/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO