Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 4966
CASS
Sentenza 5 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 1102 e 1136 c.c. per disciplina uso campo da tennis e piscina basata sui millesimi

    La Corte di merito ha ritenuto legittima la turnazione disposta con il regolamento perché la previsione del divieto di accesso ad estranei o la limitazione dell’utilizzo dei beni condominiali a soggetti terzi non pregiudicavano il diritto d’uso di detti beni da parte dei condomini. La Corte di Cassazione ha statuito che la piscina e il campo da tennis non sono beni accessori e che, in tema di comunione, l’uso del bene comune è disciplinato dall’art. 1102 c.c., il quale non va inteso come uso identico e contemporaneo, ma come facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione compatibile con i diritti degli altri. Ha inoltre precisato che l’art. 1102 c.c. non è inderogabile e che il regolamento può rendere più rigorosi i limiti all’uso del bene comune, purché non si introduca un divieto di utilizzazione generalizzato. Ha infine affermato che il criterio della proprietà in base ai millesimi è un criterio oggettivo cui può fare ricorso l’assemblea per disciplinare l’utilizzo della cosa comune, proporzionando alla quota il vantaggio che il partecipante può trarre dal bene comune, purché non si impedisca agli altri partecipanti di farne uso.

  • Rigettato
    Invalidità della delibera per assunzione non all'unanimità

    La Corte di Cassazione non ha esaminato specificamente questo punto del ricorso, ma ha implicitamente rigettato il motivo di ricorso nel suo complesso, ritenendo la delibera valida e adottata con la maggioranza semplice prevista dall'art. 1138 c.c. e dall'art. 1136 c.c. per la regolamentazione dell'uso dei beni comuni.

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza n. 4966/2026, ha rigettato il ricorso proposto da un condomino avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, la quale aveva confermato la legittimità di una delibera condominiale che disciplinava l'uso del campo da tennis e della piscina del Condominio Residence Nesente. Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1102 e 1136 c.c., sostenendo che il nuovo regolamento condominiale, approvato con la delibera impugnata, violasse il diritto di pari uso da parte di tutti i condomini, prevedendo un utilizzo del campo da tennis e un numero di ospiti in piscina proporzionati ai millesimi di proprietà. In primo grado, il Tribunale di Verona aveva rigettato la domanda, ritenendo legittima la turnazione dei beni condominiali in caso di impossibilità di godimento simultaneo e che le clausole non limitassero il diritto d'uso. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione, precisando che il pari uso non implica un godimento identico e contemporaneo, ma il rispetto della destinazione del bene e il diritto degli altri comproprietari a un uso paritario. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso per cassazione, denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1118, 1123 e 1124 c.c., contestando il criterio dei millesimi per la disciplina dell'uso della piscina e del campo da tennis, ritenendolo applicabile solo alla ripartizione delle spese e non alle modalità di godimento dei beni comuni. Lamentava inoltre che la Corte d'Appello non avesse esaminato il motivo inerente all'invalidità della delibera per mancata unanimità.

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato l'eccezione di improcedibilità del ricorso, dovuta a un errore nella notifica della sentenza, emendato con il deposito della copia autentica. Nel merito, ha dichiarato infondato l'unico motivo di ricorso. La Corte ha chiarito che la piscina e il campo da tennis, non essendo beni necessari all'esistenza o all'uso delle unità abitative né destinati al loro servizio, vanno considerati beni in comunione e non in condominio, con conseguente applicazione dell'art. 1102 c.c. in materia di comunione. Ha ribadito che la nozione di pari uso della cosa comune non va intesa come uso identico e contemporaneo, ma come la facoltà di ciascun partecipante di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, purché compatibile con i diritti altrui e senza alterarne la destinazione. La Corte ha inoltre precisato che l'art. 1102 c.c. non è inderogabile e che il regolamento condominiale può prevedere limiti più rigorosi all'uso del bene comune, purché non si introduca un divieto di utilizzazione generalizzato. Ha quindi ritenuto legittimo il criterio della proprietà in base ai millesimi per disciplinare l'uso del bene comune, proporzionando alla quota il vantaggio che il partecipante può trarre dal bene, purché non venga impedito agli altri partecipanti di farne uso. La Corte ha infine stabilito che la delibera che regola l'uso dei beni comuni, come nel caso di specie, può essere adottata con la maggioranza semplice prevista dagli artt. 1138 e 1136 c.c. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese processuali, data la novità e la rilevanza nomofilattica della questione.

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Commentari2

  • 1Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    La Cassazione nella sentenza n. 4966 del 5 marzo 2026 ha chiarito che l'assemblea condominiale può, con delibera adottata con la maggioranza prevista dall'art. 1138 c. c. e dall'art. 1136 c. c. , limitare il godimento dei beni condominiali non rientranti nell'art. 1117 c. c. in misura proporzionale al valore della quota di singoli partecipanti alla comunione purché non ... Leggi tutto…

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  • 2Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 4966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4966
Data del deposito : 5 marzo 2026

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