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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2554 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 30.05.2025, promossa da
, in atti generalizzato, dall'Avv. Antonio Carugno, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio legale in Sora, al Viale San Domenico, n.13/A, in forza della procura in calce all'atto;
- Ricorrente-
CONTRO
in persona del Prefetto p.t., in Piazza della Libertà, 14, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
-Resistente contumace-
Oggetto: Opposizione avverso al provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , come da procura in atti, propone ricorso in opposizione avverso il provvedimento di Parte_1 revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di , contestando la legittimità CP_1 dell'applicazione automatica della revoca, disposta in conseguenza della misura di prevenzione personale cui è sottoposto. La difesa dimostra che il provvedimento prefettizio è viziato da errore e travisamento dei fatti, poiché fondato sull'erronea affermazione che il ricorrente non svolgerebbe attività lavorativa. Al contrario, risulta documentalmente provato che il sig. è regolarmente impiegato presso la Parte_1
Campagnia Geranio ARL, con decorrenza dal 24 luglio 2023, e svolge la propria attività lavorativa nel territorio di come attestato dalla documentazione allegata. CP_1
Il provvedimento impugnato, pertanto, non tiene conto della concreta situazione lavorativa e familiare del ricorrente, che è padre di figli minori e trae il proprio sostentamento da un'occupazione lecita e continuativa. Tale condizione è stata già riconosciuta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con provvedimento del 30.07.2024 dal Giudice di Sorveglianza Luca della Casa, che ha modificato le originarie prescrizioni della misura di prevenzione, proprio al fine di consentire al sig. di conservare il proprio Parte_1 posto di lavoro e proseguire nel suo percorso di reinserimento sociale.
All'udienza del 18.04.2025 riscontrata la regolarità della notifica il Giudice dichiarava la contumacia della
. Controparte_1
Nel caso di specie, la ha disposto la revoca del titolo abilitativo in modo automatico, fondando CP_1 la propria decisione su un presupposto di fatto errato ( mancanza di un lavoro) , senza dunque tener conto della situazione concreta del ricorrente, regolarmente assunto dal 24 luglio presso la Campagnia Geranio
ARL, come da documentazione prodotta, e senza considerare che lo stesso Giudice di Sorveglianza aveva ritenuto funzionale alla finalità rieducativa della misura la prosecuzione dell'attività lavorativa, senza escludere l'uso della patente di guida.
Ne consegue la fondatezza dell'opposizione.
In ragione della non complessità del caso le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida n. ; NumeroD_1
- spese compensate;
Frosinone, 17/06/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l'Ufficio del Processo nella persona del dott. Lorenzo
Campoli.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2554 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 30.05.2025, promossa da
, in atti generalizzato, dall'Avv. Antonio Carugno, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio legale in Sora, al Viale San Domenico, n.13/A, in forza della procura in calce all'atto;
- Ricorrente-
CONTRO
in persona del Prefetto p.t., in Piazza della Libertà, 14, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
-Resistente contumace-
Oggetto: Opposizione avverso al provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , come da procura in atti, propone ricorso in opposizione avverso il provvedimento di Parte_1 revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di , contestando la legittimità CP_1 dell'applicazione automatica della revoca, disposta in conseguenza della misura di prevenzione personale cui è sottoposto. La difesa dimostra che il provvedimento prefettizio è viziato da errore e travisamento dei fatti, poiché fondato sull'erronea affermazione che il ricorrente non svolgerebbe attività lavorativa. Al contrario, risulta documentalmente provato che il sig. è regolarmente impiegato presso la Parte_1
Campagnia Geranio ARL, con decorrenza dal 24 luglio 2023, e svolge la propria attività lavorativa nel territorio di come attestato dalla documentazione allegata. CP_1
Il provvedimento impugnato, pertanto, non tiene conto della concreta situazione lavorativa e familiare del ricorrente, che è padre di figli minori e trae il proprio sostentamento da un'occupazione lecita e continuativa. Tale condizione è stata già riconosciuta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con provvedimento del 30.07.2024 dal Giudice di Sorveglianza Luca della Casa, che ha modificato le originarie prescrizioni della misura di prevenzione, proprio al fine di consentire al sig. di conservare il proprio Parte_1 posto di lavoro e proseguire nel suo percorso di reinserimento sociale.
All'udienza del 18.04.2025 riscontrata la regolarità della notifica il Giudice dichiarava la contumacia della
. Controparte_1
Nel caso di specie, la ha disposto la revoca del titolo abilitativo in modo automatico, fondando CP_1 la propria decisione su un presupposto di fatto errato ( mancanza di un lavoro) , senza dunque tener conto della situazione concreta del ricorrente, regolarmente assunto dal 24 luglio presso la Campagnia Geranio
ARL, come da documentazione prodotta, e senza considerare che lo stesso Giudice di Sorveglianza aveva ritenuto funzionale alla finalità rieducativa della misura la prosecuzione dell'attività lavorativa, senza escludere l'uso della patente di guida.
Ne consegue la fondatezza dell'opposizione.
In ragione della non complessità del caso le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida n. ; NumeroD_1
- spese compensate;
Frosinone, 17/06/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l'Ufficio del Processo nella persona del dott. Lorenzo
Campoli.