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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/11/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1060/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DO Parte_1 C.F._1
SC e dall'avv. GUARINI KATIA, elettivamente domiciliato in PARMA presso lo studio dell'avv. DO SC e dall'avv. GUARINI KATIA
ATTORE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPI ROSSI FERRUCCIO, domiciliata in CP_1 P.IVA_1
CANCELLERIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio nei confronti della società al fine di farne accertare la Parte_1 CP_1 responsabilità precontrattuale, in relazione alla mancata stipulazione di un contratto di affitto d'azienda, avente ad oggetto la gestione di un impianto di distributore di carburanti con annesso autolavaggio, di proprietà della convenuta, ed ottenere la condanna della medesima al risarcimento dell'interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative, in vista della conclusione del contratto, quantificate in € 14.008,98, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, da determinarsi nella somma pari al fatturato annuo medio di un'attività commerciale della stessa natura e specie ovvero, in via subordinata, ricorrendo ai criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c.
In particolare, l'attore ha esposto:
che, dal luglio 2019, in vista della stipulazione del contratto di affitto, egli gestiva l'impianto e versava, mensilmente, a controparte, la somma di euro 1.000,00;
che ciò avveniva fino al mese di maggio 2020, quando parte convenuta comunicava al Pt_1
l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto d'affitto, adducendo, a giustificazione dell'interruzione delle trattative, la circostanza che l'impianto di autolavaggio non era a norma sotto il profilo ambientale (smaltimento acque reflue);
Cont che la società violava gli obblighi di informazione, omettendo di comunicare al che Pt_1
l'impianto di lavaggio non era mai stato a norma sotto il profilo ambientale;
che tale violazione si verificava sia con la mancata comunicazione di tale circostanza, sia con l'omessa consegna della documentazione relativa all'attività di distribuzione carburante;
che, nonostante PE fosse a conoscenza delle problematiche legate alla struttura del lavaggio, ometteva di comunicare tale circostanza al , inducendolo a fare affidamento sulla conclusione del Pt_1 contratto;
Cont che quindi, dolosamente celava, al , circostanze fondamentali per la conclusione Pt_1 dell'affare che, se da lui conosciute, non l'avrebbero indotto a confidare nel positivo esito delle trattative;
che il pregiudizio patrimoniale patito dal è consistito negli esborsi sostenuti per la negoziazione Pt_1 non andata a buon fine (danno emergente) e nel danno da perdita delle occasioni d'affari che si sono presentate durante le trattative e che sono andate perse a causa della mancata conclusione del contratto pagina 2 di 6 (lucro cessante);
che, in particolare, quanto al danno emergente, il , per la gestione dell'impianto di distribuzione Pt_1 carburante e auto lavaggio, dal mese di luglio 2019 fino al mese di maggio 2020, sosteneva le seguenti spese: per l'acquisto del registratore di cassa, euro 707,60; per l'acquisto di prodotti chimici per l'attività di lavaggi, euro 1.596,73; per la commercialista, dott.ssa euro 583,65; per Per_1
l'acquisto di detergenti (sempre per l'attività di auto lavaggio), euro 121,00; per i versamento brevi manu alla ragioniera dell'affitto mesile pari a euro 1.000,00; il tutto per un totale di euro Per_2
11.000,00;
che l'assenza di un regolare contratto impediva al di dedurre i suddetti costi, con ciò causando Pt_1 allo stesso un ulteriore danno, pari perlomeno alla maggiore imposta (maggiore Irpef nella misura del
23%).
si è costituita contestando le avverse deduzioni ed allegazioni ed esponendo: CP_1
di avere concesso in comodato gratuito il suddetto impianto, per molti anni alla società Europam s.p.a., società leader nella distribuzione di carburanti e prodotti petroliferi, che, a sua volta, garantiva il servizio quotidiano di erogazione ai clienti attraverso gestori locali tra cui, da ultimo, la Bologna f.lli snc, della quale il era dipendente, incaricato, materialmente, dell'attività di rifornimento Pt_1 carburante e di quelle ad esso connesse ed addetto all'impianto di lavaggio delle auto;
che, avendo Europam risolto il contratto con la Bologna f.lli snc per fatti e colpe a quest'ultima Cont imputabili ed avendo il perso il lavoro, gli concedeva in comodato d'uso gratuito il solo Pt_1 impianto di autolavaggio e l'adiacente chiosco;
che, successivamente, su richiesta del , la società Europam gli concedeva, a sua volta, in Pt_1 subcomodato d'uso, il distributore di carburante adiacente all'autolavaggio, con contratto avente effetti a decorrere dall'11 dicembre 2019 fino al 10 dicembre 2020;
che, proposto al di stipulare un contratto di affitto dell'azienda relativa alla gestione del Pt_1
Cont suddetto impianto di autolavaggio, nei mesi di aprile-maggio 2020 recuperava tutta la documentazione necessaria per procedere con il contratto di affitto di azienda, tra cui quella amministrativa, e incaricava dei professionisti per le verifiche e gli incombenti di rito;
che, con estrema sorpresa e disappunto, i tecnici incaricati comunicavano che l'impianto di smaltimento delle acque reflue dell'autolavaggio non era più a norma sotto il profilo ambientale, in quanto l'impianto di trattamento reflui presentava gravi disfunzioni che ne compromettevano l'attività di depurazione;
pagina 3 di 6 che l'impianto era stato regolarmente in funzione sino ad allora e non vi era motivo di temere che le verifiche sull'autolavaggio - commissionate per scrupolo nell'ambito di una più ampia ricognizione dello stato degli immobili ed impianti del (tra cui quello di stagionatura formaggio) Parte_2 conseguente al cambiamento di gestione determinato dall'improvviso e prematuro decesso di Per_3
– dessero esito negativo e, tantomeno, così negativo, considerando che la certificazione AUA
[...]
(i.e. Autorizzazione Unica Ambientale), della quale era in possesso e che non era scaduta, faceva legittimamente supporre che l'impianto fosse in regola;
che PE si attivava subito per cercare di porre rimedio alla situazione, rendendosi, però, ben presto conto che la messa a norma avrebbe comportato un investimento esorbitante e interventi logisticamente impensabili, dovendo necessariamente coinvolgere anche gli adiacenti esercizi commerciali, ostacolandone gravemente la rispettiva attività, essendo necessario sollevare la pavimentazione di tutto il piazzale, unico accesso anche al noto supermercato LA EL (oltre alla gastronomia Greci ed ai capannoni di stagionatura) obbligando a chiudere per un lungo periodo anche la stazione di rifornimento carburante;
che, per tali ragioni, effettuata comunque un'attenta valutazione di costi-benefici, l'esponente – suo malgrado – decideva di cessare l'attività di lavaggio delle auto e di dismettere l'impianto, comunicando al tale decisione e comunicando anche alle autorità competenti la cessazione dell'attività; Pt_1
che l'attore non ha subito alcun danno da perdita di chance, stante l'assenza di responsabilità precontrattuale della convenuta e, comunque, perché l'attore non ha fornito alcuna prova in merito ad esso;
che le spese, delle quali l'attore chiede di essere risarcito, sono state dallo stesso sostenute per rendere operativa l'attività commerciale concessagli in comodato d'uso, e non per la negoziazione non andata a buon fine;
che parte attrice, grazie ai contratti di comodato e di sub-comodato, ha percepito i guadagni derivanti sia dall'attività di autolavaggio che di gestione della pompa di benzina senza dover sostenere i costi per le utenze, le spese di funzionamento e l'affitto.
Conseguentemente, parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
A parere di questo giudicante, le domande proposte dal parte attrice sono infondate per le ragioni che seguono.
Il ha chiesto che sia accertata la responsabilità precontrattuale di parte convenuta, sostenendo: Pt_1
Cont di avere intrapreso delle trattative con la società per la stipulazione di un contratto di affitto pagina 4 di 6 d'azienda avente ad oggetto la gestione di un impianto di distributore di carburanti con annesso autolavaggio e di avere iniziato la gestione ed a versare il corrispettivo mensile di euro 1.000,00, brevi manu, dal luglio 2019, in attesa della, ormai certa, stipulazione del contratto;
Cont di essere stato informato da solo nel maggio 2020, dell'impossibilità di concludere il contratto, perché l'impianto di autolavaggio non era a norma sotto il profilo ambientale (smaltimento acque reflue), benché la società ne fosse già da prima a conoscenza;
Cont che, conseguentemente, ha nascosto dolosamente al circostanze fondamentali per la Pt_1 conclusione dell'affare che, se da lui conosciute non l'avrebbero indotto a confidare nel positivo esito delle trattative.
In proposito, tuttavia, si osserva quanto segue.
Cont Innanzitutto, ha fornito prova che la pompa di benzina è stata concessa al in sub comodato Pt_1
(doc. 3) dalla società Europam, in quanto società che ne aveva la gestione (doc. 2), a decorrere dall'11 dicembre 2019 fino al 10 dicembre 2020. Pertanto, in assenza di contestazione alcuna sul punto, deve ritenersi provato, come sostenuto dalla convenuta, che la trattativa ha avuto ad oggetto il solo autolavaggio.
Ancora, parte convenuta ha fornito prova di avere ignorato, in buona fede, lo stato di funzionamento dell'impianto di smaltimento delle acque reflue dell'autolavaggio, fino al 18 maggio 2020, in quanto risulta provato che, solo in tale data, a seguito di controlli dalla stessa disposti, le è stato comunicato, dai tecnici incaricati, che “…l'impianto di trattamento reflui asservito al VS. stabilimento presenta gravi disfunzioni che ne compromettono l'attività di depurazione. Ad oggi il sistema assicura esclusivamente un trattamento di sedimentazione tipo fossa Imhoff…” (doc. 6).
Infine, la buona fede di PE trova conferma nel fatto che, durante le trattative, la società era in possesso di certificazione AUA (i.e. Autorizzazione Unica Ambientale), non ancora scaduta (circostanza non è stata contestata dall'attore), la quale faceva legittimamente supporre che l'impianto era in regola (doc.
7) e nel fatto che, pacificamente, PE, non appena ricevuto la comunicazione dei tecnici incaricati (doc.
6 cit.), ne ha prontamente informato il . Pt_1
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
pagina 5 di 6 così decide: respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.616,00, per onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1060/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DO Parte_1 C.F._1
SC e dall'avv. GUARINI KATIA, elettivamente domiciliato in PARMA presso lo studio dell'avv. DO SC e dall'avv. GUARINI KATIA
ATTORE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPI ROSSI FERRUCCIO, domiciliata in CP_1 P.IVA_1
CANCELLERIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio nei confronti della società al fine di farne accertare la Parte_1 CP_1 responsabilità precontrattuale, in relazione alla mancata stipulazione di un contratto di affitto d'azienda, avente ad oggetto la gestione di un impianto di distributore di carburanti con annesso autolavaggio, di proprietà della convenuta, ed ottenere la condanna della medesima al risarcimento dell'interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative, in vista della conclusione del contratto, quantificate in € 14.008,98, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, da determinarsi nella somma pari al fatturato annuo medio di un'attività commerciale della stessa natura e specie ovvero, in via subordinata, ricorrendo ai criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c.
In particolare, l'attore ha esposto:
che, dal luglio 2019, in vista della stipulazione del contratto di affitto, egli gestiva l'impianto e versava, mensilmente, a controparte, la somma di euro 1.000,00;
che ciò avveniva fino al mese di maggio 2020, quando parte convenuta comunicava al Pt_1
l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto d'affitto, adducendo, a giustificazione dell'interruzione delle trattative, la circostanza che l'impianto di autolavaggio non era a norma sotto il profilo ambientale (smaltimento acque reflue);
Cont che la società violava gli obblighi di informazione, omettendo di comunicare al che Pt_1
l'impianto di lavaggio non era mai stato a norma sotto il profilo ambientale;
che tale violazione si verificava sia con la mancata comunicazione di tale circostanza, sia con l'omessa consegna della documentazione relativa all'attività di distribuzione carburante;
che, nonostante PE fosse a conoscenza delle problematiche legate alla struttura del lavaggio, ometteva di comunicare tale circostanza al , inducendolo a fare affidamento sulla conclusione del Pt_1 contratto;
Cont che quindi, dolosamente celava, al , circostanze fondamentali per la conclusione Pt_1 dell'affare che, se da lui conosciute, non l'avrebbero indotto a confidare nel positivo esito delle trattative;
che il pregiudizio patrimoniale patito dal è consistito negli esborsi sostenuti per la negoziazione Pt_1 non andata a buon fine (danno emergente) e nel danno da perdita delle occasioni d'affari che si sono presentate durante le trattative e che sono andate perse a causa della mancata conclusione del contratto pagina 2 di 6 (lucro cessante);
che, in particolare, quanto al danno emergente, il , per la gestione dell'impianto di distribuzione Pt_1 carburante e auto lavaggio, dal mese di luglio 2019 fino al mese di maggio 2020, sosteneva le seguenti spese: per l'acquisto del registratore di cassa, euro 707,60; per l'acquisto di prodotti chimici per l'attività di lavaggi, euro 1.596,73; per la commercialista, dott.ssa euro 583,65; per Per_1
l'acquisto di detergenti (sempre per l'attività di auto lavaggio), euro 121,00; per i versamento brevi manu alla ragioniera dell'affitto mesile pari a euro 1.000,00; il tutto per un totale di euro Per_2
11.000,00;
che l'assenza di un regolare contratto impediva al di dedurre i suddetti costi, con ciò causando Pt_1 allo stesso un ulteriore danno, pari perlomeno alla maggiore imposta (maggiore Irpef nella misura del
23%).
si è costituita contestando le avverse deduzioni ed allegazioni ed esponendo: CP_1
di avere concesso in comodato gratuito il suddetto impianto, per molti anni alla società Europam s.p.a., società leader nella distribuzione di carburanti e prodotti petroliferi, che, a sua volta, garantiva il servizio quotidiano di erogazione ai clienti attraverso gestori locali tra cui, da ultimo, la Bologna f.lli snc, della quale il era dipendente, incaricato, materialmente, dell'attività di rifornimento Pt_1 carburante e di quelle ad esso connesse ed addetto all'impianto di lavaggio delle auto;
che, avendo Europam risolto il contratto con la Bologna f.lli snc per fatti e colpe a quest'ultima Cont imputabili ed avendo il perso il lavoro, gli concedeva in comodato d'uso gratuito il solo Pt_1 impianto di autolavaggio e l'adiacente chiosco;
che, successivamente, su richiesta del , la società Europam gli concedeva, a sua volta, in Pt_1 subcomodato d'uso, il distributore di carburante adiacente all'autolavaggio, con contratto avente effetti a decorrere dall'11 dicembre 2019 fino al 10 dicembre 2020;
che, proposto al di stipulare un contratto di affitto dell'azienda relativa alla gestione del Pt_1
Cont suddetto impianto di autolavaggio, nei mesi di aprile-maggio 2020 recuperava tutta la documentazione necessaria per procedere con il contratto di affitto di azienda, tra cui quella amministrativa, e incaricava dei professionisti per le verifiche e gli incombenti di rito;
che, con estrema sorpresa e disappunto, i tecnici incaricati comunicavano che l'impianto di smaltimento delle acque reflue dell'autolavaggio non era più a norma sotto il profilo ambientale, in quanto l'impianto di trattamento reflui presentava gravi disfunzioni che ne compromettevano l'attività di depurazione;
pagina 3 di 6 che l'impianto era stato regolarmente in funzione sino ad allora e non vi era motivo di temere che le verifiche sull'autolavaggio - commissionate per scrupolo nell'ambito di una più ampia ricognizione dello stato degli immobili ed impianti del (tra cui quello di stagionatura formaggio) Parte_2 conseguente al cambiamento di gestione determinato dall'improvviso e prematuro decesso di Per_3
– dessero esito negativo e, tantomeno, così negativo, considerando che la certificazione AUA
[...]
(i.e. Autorizzazione Unica Ambientale), della quale era in possesso e che non era scaduta, faceva legittimamente supporre che l'impianto fosse in regola;
che PE si attivava subito per cercare di porre rimedio alla situazione, rendendosi, però, ben presto conto che la messa a norma avrebbe comportato un investimento esorbitante e interventi logisticamente impensabili, dovendo necessariamente coinvolgere anche gli adiacenti esercizi commerciali, ostacolandone gravemente la rispettiva attività, essendo necessario sollevare la pavimentazione di tutto il piazzale, unico accesso anche al noto supermercato LA EL (oltre alla gastronomia Greci ed ai capannoni di stagionatura) obbligando a chiudere per un lungo periodo anche la stazione di rifornimento carburante;
che, per tali ragioni, effettuata comunque un'attenta valutazione di costi-benefici, l'esponente – suo malgrado – decideva di cessare l'attività di lavaggio delle auto e di dismettere l'impianto, comunicando al tale decisione e comunicando anche alle autorità competenti la cessazione dell'attività; Pt_1
che l'attore non ha subito alcun danno da perdita di chance, stante l'assenza di responsabilità precontrattuale della convenuta e, comunque, perché l'attore non ha fornito alcuna prova in merito ad esso;
che le spese, delle quali l'attore chiede di essere risarcito, sono state dallo stesso sostenute per rendere operativa l'attività commerciale concessagli in comodato d'uso, e non per la negoziazione non andata a buon fine;
che parte attrice, grazie ai contratti di comodato e di sub-comodato, ha percepito i guadagni derivanti sia dall'attività di autolavaggio che di gestione della pompa di benzina senza dover sostenere i costi per le utenze, le spese di funzionamento e l'affitto.
Conseguentemente, parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
A parere di questo giudicante, le domande proposte dal parte attrice sono infondate per le ragioni che seguono.
Il ha chiesto che sia accertata la responsabilità precontrattuale di parte convenuta, sostenendo: Pt_1
Cont di avere intrapreso delle trattative con la società per la stipulazione di un contratto di affitto pagina 4 di 6 d'azienda avente ad oggetto la gestione di un impianto di distributore di carburanti con annesso autolavaggio e di avere iniziato la gestione ed a versare il corrispettivo mensile di euro 1.000,00, brevi manu, dal luglio 2019, in attesa della, ormai certa, stipulazione del contratto;
Cont di essere stato informato da solo nel maggio 2020, dell'impossibilità di concludere il contratto, perché l'impianto di autolavaggio non era a norma sotto il profilo ambientale (smaltimento acque reflue), benché la società ne fosse già da prima a conoscenza;
Cont che, conseguentemente, ha nascosto dolosamente al circostanze fondamentali per la Pt_1 conclusione dell'affare che, se da lui conosciute non l'avrebbero indotto a confidare nel positivo esito delle trattative.
In proposito, tuttavia, si osserva quanto segue.
Cont Innanzitutto, ha fornito prova che la pompa di benzina è stata concessa al in sub comodato Pt_1
(doc. 3) dalla società Europam, in quanto società che ne aveva la gestione (doc. 2), a decorrere dall'11 dicembre 2019 fino al 10 dicembre 2020. Pertanto, in assenza di contestazione alcuna sul punto, deve ritenersi provato, come sostenuto dalla convenuta, che la trattativa ha avuto ad oggetto il solo autolavaggio.
Ancora, parte convenuta ha fornito prova di avere ignorato, in buona fede, lo stato di funzionamento dell'impianto di smaltimento delle acque reflue dell'autolavaggio, fino al 18 maggio 2020, in quanto risulta provato che, solo in tale data, a seguito di controlli dalla stessa disposti, le è stato comunicato, dai tecnici incaricati, che “…l'impianto di trattamento reflui asservito al VS. stabilimento presenta gravi disfunzioni che ne compromettono l'attività di depurazione. Ad oggi il sistema assicura esclusivamente un trattamento di sedimentazione tipo fossa Imhoff…” (doc. 6).
Infine, la buona fede di PE trova conferma nel fatto che, durante le trattative, la società era in possesso di certificazione AUA (i.e. Autorizzazione Unica Ambientale), non ancora scaduta (circostanza non è stata contestata dall'attore), la quale faceva legittimamente supporre che l'impianto era in regola (doc.
7) e nel fatto che, pacificamente, PE, non appena ricevuto la comunicazione dei tecnici incaricati (doc.
6 cit.), ne ha prontamente informato il . Pt_1
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
pagina 5 di 6 così decide: respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.616,00, per onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
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