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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8214/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8214/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] residente a [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michela Giannerini (c.f.
) e TE AM ( ) ambedue con studio in C.F._1 CodiceFiscale_2 EM (PO) Via Montalese 470
RICORRENTE contro
, nata in [...] il Controparte_1 27/12/1986 e residente in 5 Crompton Street, Flat 16BL90 AD-BuryEngland, Greater Manchester Inghilterra rappresentata e difesa dall'Avv Erika Greischberger elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Emilia Ponente 28/3
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 21/11/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/06/2025 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in data 28/03/2015 in Minerbio, unione dalla quale nasceva due figli: Controparte_1
, nata a [...] il [...] e Controparte_2 Controparte_3
, nato a [...] il [...].
[...]
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2023, quando comparivano dinanzi al Giudice designato alla separazione personale nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologazione n. cronol. 5037/2023 del 13/09/2023.
Chiedeva altresì l'adozione dei provvedimenti presidenziali.
Si costituiva , che dava atto che le parti avevano Controparte_1 raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento. I procuratori chiedevano la ratifica delle condizioni congiunte e che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L.
n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei un anno dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B
L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affido, il collocamento ed il mantenimento dei figli, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole cosicché le statuizioni ivi previste possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
pagina 2 di 5 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 28/03/2015 in Minerbio (BO) tra
[...]
(nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]) trascritto nel registro atti Controparte_1 di matrimonio del Comune di Minerbio (BO), Parte 1, atto n. 3, nonché al Comune di Prato (PO), al n. 135, Parte II, Serie C, anno 2015, alle seguenti condizioni:
2. affida in via condivisa i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza formale presso la madre in
Inghilterra;
3. dispone che il padre possa tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- un mese durante la pausa estiva del periodo scolastico.
- tutto il periodo della pausa invernale di Natale il padre potrà trascorrerlo con i figli, ma ad anni alternati sarà data la facoltà alla madre di tenere con sè i figli dal 24 dicembre al 27 dicembre compreso;
detti periodi dovranno essere concordati entro il 30
Maggio per le ferie estive e entro il 30 Ottobre per le ferie invernali di ogni anno.La
Sig.ra o a mezzo di un suo delegato, si occuperà del trasferimento dei figli a CP_1
Prato presso la residenza del padre, mentre il Sig. -personalmente o a mezzo Pt_1 di un suo delegato, il cui nominativo dovrà essere previamente comunicato alla moglie - si impegnerà a riportare i figli in Inghilterra presso la residenza della madre. La Sig.ra sosterrà integralmente le spese dei biglietti aerei dei figli relativi al tragitto CP_1
Inghilterra – Italia, mentre il padre quelli relativi al trasferimento dall'Italia all'Inghilterra;
4. dispone che il padre possa, recandosi in Inghilterra a sue spese, tenere con sé i figli durante il periodo scolastico, nel rispetto degli impegni curricolari ed extracurricolari dei minori, nonché previa concertazione con la moglie da effettuarsi almeno 10 giorni prima. In tale ipotesi il padre potrà stare con i ragazzi per un totale di 15 giorni mensili anche con pernottamento;
5. stabilisce che la Sig.ra provveda al mantenimento dei figli in via diretta;
CP_1
6. dispone che il sig. versi alla Sig.ra mensilmente, quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli la somma di euro 255,00 (duecentocinquantacinque) mensili per ciascun figlio (euro 510,00 totali) da versarsi entro e non il giorno 15 di ogni mese, con applicazione di interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 cc quarto comma in caso di ritardo, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat;
7. dispone che le somme percepite dal Sig. a titolo di assegno unico o altre provvidenze Pt_1 legate ai figli vengano bonificate alla Sig.ra ad integrazione delle somme percepite di cui al CP_1 punto 7; pagina 3 di 5 8. dispone che le spese straordinarie, così come dettagliate nel protocollo per i procedimenti in materia familiare in uso presso il Tribunale di Bologna vengano sopportate nella misura del 50% tra i genitori -e rimborsate, previa effettuazione dei conteggi- entro il giorno 30 di ogni mese- ossia secondo il seguente schema: Spese straordinarie e subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede) di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza al Conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola doposcuola e servizio di baby-sitting, corsi di lingua o attività artistiche (musica disegno pittura) corsi di informatica, centri estivi, vacanze di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso scuole private, trattamenti estetici , spese per la cura di animali domestici, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario del luogo di residenza di minori, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta da parte di uno dei genitori, l'altro genitore dovrà manifestare entro 5 giorni sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette a scuole pubbliche, libri scolastici a corredo di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale del paese di residenza dei minori in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bolle e di assicurazione per il mezzo di trasporto, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Ad integrazione e sostituzione del dettaglio del protocollo sopra richiamato in ragione della particolarità del sistema scolastico inglese - che prevede oltre l'acquisto dei libri ad inizio anno anche il massivo utilizzo di materiale digitale, nonché l'obbligatorietà pagina 4 di 5 dell'utilizzo della divisa da parte degli studenti – si richiede che nelle spese straordinarie per le quali non è richiesta concertazione sia compreso anche l'acquisto del pc o tablet e delle divise scolastiche comprensive di scarpe. I coniugi stabiliscono fin da ora che il
Sig. si occuperà in prima persona degli acquisti a carattere tecnologico. I Pt_1 coniugi si impegnano ad effettuare le comunicazioni riguardanti le spese straordinarie a mezzo mail;
9. prende atto che I coniugi dichiarano rispettivamente di voler ricevere le comunicazioni previste nelle presenti condizioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: per la Email_1
Sig.ra e per il Sig. ; CP_1 Email_2 Pt_1
10. prende atto che le parti con riguardo ai i viaggi con i minori da effettuarsi hanno concordato che :
- fuori dalla regione di residenza dei genitori: i genitori debbano avvisarsi reciprocamente qualora debbano effettuare nei propri giorni e/o fine settimana di competenza e/o vacanze estive spostamenti fuori dalla loro regione di residenza;
- all'estero in paesi diversi da quelli di residenza dei genitori: i genitori debbano avvisarsi con quindici giorni di anticipo per ottenere il consenso al viaggio e, una volta ottenuto il consenso, abbiano l'obbligo di comunicare il programma del viaggio;
gli eventuali dinieghi andranno comunicati a mezzo mail motivando il dissenso entro cinque giorni;
11. prende atto che i coniugi, nell'ipotesi di concorde volontà, si autorizzino al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide anche per l'espatrio, nonché autorizzino il rilascio di un passaporto personale in favore dei figli minori, con impegno a reiterare tale assenso, se necessario, dinanzi alle competenti autorità;
12. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Minerbio , per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
13. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data 17.12.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8214/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] residente a [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michela Giannerini (c.f.
) e TE AM ( ) ambedue con studio in C.F._1 CodiceFiscale_2 EM (PO) Via Montalese 470
RICORRENTE contro
, nata in [...] il Controparte_1 27/12/1986 e residente in 5 Crompton Street, Flat 16BL90 AD-BuryEngland, Greater Manchester Inghilterra rappresentata e difesa dall'Avv Erika Greischberger elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Emilia Ponente 28/3
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 21/11/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/06/2025 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in data 28/03/2015 in Minerbio, unione dalla quale nasceva due figli: Controparte_1
, nata a [...] il [...] e Controparte_2 Controparte_3
, nato a [...] il [...].
[...]
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2023, quando comparivano dinanzi al Giudice designato alla separazione personale nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologazione n. cronol. 5037/2023 del 13/09/2023.
Chiedeva altresì l'adozione dei provvedimenti presidenziali.
Si costituiva , che dava atto che le parti avevano Controparte_1 raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento. I procuratori chiedevano la ratifica delle condizioni congiunte e che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L.
n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei un anno dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B
L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affido, il collocamento ed il mantenimento dei figli, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole cosicché le statuizioni ivi previste possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
pagina 2 di 5 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 28/03/2015 in Minerbio (BO) tra
[...]
(nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]) trascritto nel registro atti Controparte_1 di matrimonio del Comune di Minerbio (BO), Parte 1, atto n. 3, nonché al Comune di Prato (PO), al n. 135, Parte II, Serie C, anno 2015, alle seguenti condizioni:
2. affida in via condivisa i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza formale presso la madre in
Inghilterra;
3. dispone che il padre possa tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- un mese durante la pausa estiva del periodo scolastico.
- tutto il periodo della pausa invernale di Natale il padre potrà trascorrerlo con i figli, ma ad anni alternati sarà data la facoltà alla madre di tenere con sè i figli dal 24 dicembre al 27 dicembre compreso;
detti periodi dovranno essere concordati entro il 30
Maggio per le ferie estive e entro il 30 Ottobre per le ferie invernali di ogni anno.La
Sig.ra o a mezzo di un suo delegato, si occuperà del trasferimento dei figli a CP_1
Prato presso la residenza del padre, mentre il Sig. -personalmente o a mezzo Pt_1 di un suo delegato, il cui nominativo dovrà essere previamente comunicato alla moglie - si impegnerà a riportare i figli in Inghilterra presso la residenza della madre. La Sig.ra sosterrà integralmente le spese dei biglietti aerei dei figli relativi al tragitto CP_1
Inghilterra – Italia, mentre il padre quelli relativi al trasferimento dall'Italia all'Inghilterra;
4. dispone che il padre possa, recandosi in Inghilterra a sue spese, tenere con sé i figli durante il periodo scolastico, nel rispetto degli impegni curricolari ed extracurricolari dei minori, nonché previa concertazione con la moglie da effettuarsi almeno 10 giorni prima. In tale ipotesi il padre potrà stare con i ragazzi per un totale di 15 giorni mensili anche con pernottamento;
5. stabilisce che la Sig.ra provveda al mantenimento dei figli in via diretta;
CP_1
6. dispone che il sig. versi alla Sig.ra mensilmente, quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli la somma di euro 255,00 (duecentocinquantacinque) mensili per ciascun figlio (euro 510,00 totali) da versarsi entro e non il giorno 15 di ogni mese, con applicazione di interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 cc quarto comma in caso di ritardo, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat;
7. dispone che le somme percepite dal Sig. a titolo di assegno unico o altre provvidenze Pt_1 legate ai figli vengano bonificate alla Sig.ra ad integrazione delle somme percepite di cui al CP_1 punto 7; pagina 3 di 5 8. dispone che le spese straordinarie, così come dettagliate nel protocollo per i procedimenti in materia familiare in uso presso il Tribunale di Bologna vengano sopportate nella misura del 50% tra i genitori -e rimborsate, previa effettuazione dei conteggi- entro il giorno 30 di ogni mese- ossia secondo il seguente schema: Spese straordinarie e subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede) di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza al Conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola doposcuola e servizio di baby-sitting, corsi di lingua o attività artistiche (musica disegno pittura) corsi di informatica, centri estivi, vacanze di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso scuole private, trattamenti estetici , spese per la cura di animali domestici, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario del luogo di residenza di minori, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta da parte di uno dei genitori, l'altro genitore dovrà manifestare entro 5 giorni sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette a scuole pubbliche, libri scolastici a corredo di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale del paese di residenza dei minori in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bolle e di assicurazione per il mezzo di trasporto, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Ad integrazione e sostituzione del dettaglio del protocollo sopra richiamato in ragione della particolarità del sistema scolastico inglese - che prevede oltre l'acquisto dei libri ad inizio anno anche il massivo utilizzo di materiale digitale, nonché l'obbligatorietà pagina 4 di 5 dell'utilizzo della divisa da parte degli studenti – si richiede che nelle spese straordinarie per le quali non è richiesta concertazione sia compreso anche l'acquisto del pc o tablet e delle divise scolastiche comprensive di scarpe. I coniugi stabiliscono fin da ora che il
Sig. si occuperà in prima persona degli acquisti a carattere tecnologico. I Pt_1 coniugi si impegnano ad effettuare le comunicazioni riguardanti le spese straordinarie a mezzo mail;
9. prende atto che I coniugi dichiarano rispettivamente di voler ricevere le comunicazioni previste nelle presenti condizioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: per la Email_1
Sig.ra e per il Sig. ; CP_1 Email_2 Pt_1
10. prende atto che le parti con riguardo ai i viaggi con i minori da effettuarsi hanno concordato che :
- fuori dalla regione di residenza dei genitori: i genitori debbano avvisarsi reciprocamente qualora debbano effettuare nei propri giorni e/o fine settimana di competenza e/o vacanze estive spostamenti fuori dalla loro regione di residenza;
- all'estero in paesi diversi da quelli di residenza dei genitori: i genitori debbano avvisarsi con quindici giorni di anticipo per ottenere il consenso al viaggio e, una volta ottenuto il consenso, abbiano l'obbligo di comunicare il programma del viaggio;
gli eventuali dinieghi andranno comunicati a mezzo mail motivando il dissenso entro cinque giorni;
11. prende atto che i coniugi, nell'ipotesi di concorde volontà, si autorizzino al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide anche per l'espatrio, nonché autorizzino il rilascio di un passaporto personale in favore dei figli minori, con impegno a reiterare tale assenso, se necessario, dinanzi alle competenti autorità;
12. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Minerbio , per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
13. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data 17.12.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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