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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5802 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
- SENTENZA nella causa iscritta al n. 6525 / 2022 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SMIRNI LOREDANA, C.F._1 giusta procura in atti
-
- RICORRENTE -
- CONTRO
, nato a NC (CT) il 14/09/1967 C.F. CP_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28/11/2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 10/05/2022 ha adìto Parte_1 questo Tribunale e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 07/09/1994 a NT (SR) con CP_1
(Atto N.23 Parte 2 Serie A anno 1994).
[...]
1 Dal matrimonio sono nati i figli (il 7.8.1995) ed (il 28.12.2004). Per_1 Per_2
La ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del figlio (al tempo minorenne), Per_2 con collocamento presso di sè; ha conseguentemente chiesto l'assegnazione della casa familiare (condotta in locazione) e la corresponsione, da parte del resistente, di un assegno di euro 400,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso.
Instauratosi il contraddittorio non si è costituita parte convenuta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che, CP_1 regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 1593/20 del 17.4.2020 di passata in giudicato, il Tribunale di
Catania ha dichiarato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
2 Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/9/1994 a NT (SR) trascritto nei registri di detto Comune al N. 23 P. 2 S.
A anno 1994.
Nulla si dispone in ordine all'affidamento e collocamento del figlio Per_2 divenuto maggiorenne nelle more del giudizio e convivente con la madre;
avendo lo stesso da poco superato la maggiore età, può ritenersi che non abbia ancora conseguito l'autonomia economica, con conseguente obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento.
In assenza di allegazioni circa il mutamento delle condizioni economiche delle parti,
l'importo originariamente determinato in euro 300,00 mensili va rideterminato in euro 350,00, in considerazione delle accresciute esigenze del figlio (con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza, valendo per il pregresso quanto statuito con la sentenza di separazione).
Va dunque posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente versando in Per_2 favore di la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie nella misura del cinquanta percento.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 6525 /2022, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e a NT Parte_1 CP_1
( SR ) in data 7.9.1994 trascritto nei registri di detto Comune al N. 23 Parte 2 Serie
A anno 1994.
3 pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di CP_1 [...]
, la somma mensile di euro 350,00 quale contributo al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente somma da rivalutarsi in base all'indice ISTAT e da pagarsi entro ogni 5 Per_2 del mese, oltre spese straordinarie nella misura del cinquanta percento.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
- SENTENZA nella causa iscritta al n. 6525 / 2022 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SMIRNI LOREDANA, C.F._1 giusta procura in atti
-
- RICORRENTE -
- CONTRO
, nato a NC (CT) il 14/09/1967 C.F. CP_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28/11/2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 10/05/2022 ha adìto Parte_1 questo Tribunale e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 07/09/1994 a NT (SR) con CP_1
(Atto N.23 Parte 2 Serie A anno 1994).
[...]
1 Dal matrimonio sono nati i figli (il 7.8.1995) ed (il 28.12.2004). Per_1 Per_2
La ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del figlio (al tempo minorenne), Per_2 con collocamento presso di sè; ha conseguentemente chiesto l'assegnazione della casa familiare (condotta in locazione) e la corresponsione, da parte del resistente, di un assegno di euro 400,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso.
Instauratosi il contraddittorio non si è costituita parte convenuta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che, CP_1 regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 1593/20 del 17.4.2020 di passata in giudicato, il Tribunale di
Catania ha dichiarato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
2 Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/9/1994 a NT (SR) trascritto nei registri di detto Comune al N. 23 P. 2 S.
A anno 1994.
Nulla si dispone in ordine all'affidamento e collocamento del figlio Per_2 divenuto maggiorenne nelle more del giudizio e convivente con la madre;
avendo lo stesso da poco superato la maggiore età, può ritenersi che non abbia ancora conseguito l'autonomia economica, con conseguente obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento.
In assenza di allegazioni circa il mutamento delle condizioni economiche delle parti,
l'importo originariamente determinato in euro 300,00 mensili va rideterminato in euro 350,00, in considerazione delle accresciute esigenze del figlio (con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza, valendo per il pregresso quanto statuito con la sentenza di separazione).
Va dunque posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente versando in Per_2 favore di la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie nella misura del cinquanta percento.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 6525 /2022, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e a NT Parte_1 CP_1
( SR ) in data 7.9.1994 trascritto nei registri di detto Comune al N. 23 Parte 2 Serie
A anno 1994.
3 pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di CP_1 [...]
, la somma mensile di euro 350,00 quale contributo al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente somma da rivalutarsi in base all'indice ISTAT e da pagarsi entro ogni 5 Per_2 del mese, oltre spese straordinarie nella misura del cinquanta percento.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
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