Decreto cautelare 24 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2025, proposto da
Police Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Piccinini, Gianmarco Poli, con digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mariacristina Iadecola, Teresa Ardovini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Terracina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Calzavara S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Dania Benedet, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Determinazione dirigenziale n. 1326 del 05/06/2025 del Comune di Terracina, di aggiudicazione definitiva della procedura per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana e AIB nel Comune di Terracina, comunicata ex art. 90, comma c), del D.lgs. n. 36/2023, in data 13/06/2025;
- del verbale di presa d'atto del verbale di valutazione dei giustificativi, recante proposta di aggiudicazione adottata il 13 maggio 2025 dalla Provincia di Frosinone;
- del Bando di gara pubblicato dalla Provincia di Frosinone, in data 23 dicembre 2024, relativo alla Procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana e AIB - Comune di Terracina - GARA SUA N. 105/2024, si opus e nei limiti dell'interesse della ricorrente:
- dell'intera procedura aperta di cui sopra e, quindi, di tutti gli Atti di gara e relativi allegati, segnatamente, del citato Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati, del Capitolato Tecnico (anche solo “C.T.” e relativi allegati e della Determina dirigenziale n. 2586 del 12/12/2024 di indizione di gara mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, mediante utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale (art. 25 d.lgs. n. 36/2023) in uso alla stazione unica appaltante della provincia di Frosinone (S.U.A.) per l'affidamento del progetto esecutivo e l'esecuzione della fornitura e posa in opera, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica, di quanto necessario alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza Urbana e AIB con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - prenotazione spesa e approvazione degli allegati;
- della decisione a contrarre e della determina di indizione della gara n. 2586/2024, si opus e nei limiti dell'interesse della ricorrente;
- di tutti gli atti del procedimento di evidenza pubblica, ivi espressamente compresi i verbali della Commissione aggiudicatrice (quali, esemplificativamente ma non esaustivamente, i verbali nn. 1 del 23 gennaio 2025, 2 del 21 marzo 2025, di valutazione dei giustificativi del 04.04.2025, del 14.04.2025, del 28 aprile 2025 nonché di presa d'atto finale e relativi allegati ai suddetti verbali;
- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito, che incide e lede la sfera giuridico-soggettiva della ricorrente, ivi inclusi, si opus, i quesiti e chiarimenti pubblicati;
Nonché, per la declaratoria di inefficacia
- del contratto di appalto e di ogni altro eventualmente stipulato e/o stipulando con la società aggiudicataria;
E per la conseguente condanna
al risarcimento dei danni subiti (e subendi) dalla ricorrente, anche in forma specifica, mediante aggiudicazione della commessa alla ricorrente - previa rinnovazione del procedimento, emendato in parte qua dei vizi di seguito dedotti - e subentro nei contratti eventualmente, medio tempore, stipulati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone, del Comune di Terracina e di Calzavara S.p.A;
Vista la memoria depositata il 17 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NU IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la società Police Service S.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento di aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento dell'appalto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana e AIB nel Comune di Terracina, bandita dalla Provincia di Frosinone quale stazione unica appaltante, nonché gli atti ad esso presupposti, come dettagliatamente indicati in epigrafe.
2. Nel giudizio così proposto si sono costituiti in resistenza la Provincia di Frosinone, il Comune di Terracina e la controinteressata aggiudicataria della procedura, Calzavara S.p.A.
3. Con decreto ex art. 56 c.p.a. n. 196 del 24 luglio 2025 è stato disposto il rigetto dell’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche.
4. Con ordinanza n. 224 dell’11 settembre 2025 l’istanza cautelare è stata altresì respinta in sede collegiale. Con lo stesso provvedimento è stata, altresì, disposta la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso per il 3 dicembre 2025.
5. In vista di quest’ultima, e precisamente in data 17 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha dichiarato di avere perso interesse alla decisione del ricorso, avendo diversamente orientato, a seguito del riferito esito della fase cautelare del giudizio, le proprie strategie imprenditoriali, allocando in altre commesse le proprie risorse aziendali.
6. Le parti resistenti nulla hanno obiettato a tale dichiarazione; la controinteressata ha, tuttavia, insistito per la condanna della ricorrente alle spese del giudizio in ragione del deposito della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse in prossimità della scadenza del termine di cui agli artt. 73 e 120 c.p.a., allorché la stessa aveva già svolto le proprie difese.
7. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulle riportate conclusioni.
8. Ciò premesso, non resta al Collegio che prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 17 novembre 2025, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, delibando l'improcedibilità del ricorso (tra le tante, Cons. di Stato, sez. II, 3 luglio 2023 n. 6437 e la giurisprudenza dallo stesso richiamata; id. sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3482; sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1418; sez. II. 18 ottobre 2022, n. 8886).
9. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese relative alla fase di merito in favore della sola controinteressata, unica ad avere depositato, in effetti prima del perfezionamento della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, depositata alle ore 21,39 del giorno della scadenza del termine ex art. 73 e 120 c.p.a., una memoria difensiva ulteriore rispetto a quelle prodotte per la fase cautelare, per la quale le spese sono già state poste a carico della ricorrente; le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Spese compensate nei confronti della Provincia di Frosinone e del Comune di Terracina che non hanno, invece, svolto ulteriori difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Calzavara S.p.A., delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Spese compensate nei confronti della Provincia di Frosinone e del Comune di Terracina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
NU IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU IN | LA AL |
IL SEGRETARIO