Sentenza breve 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 18/02/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2026, proposto da
AR GI e MI ND, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Lindiri e Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sestu, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari:
- del provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e SUAPEE del Comune di Sestu, Prot. n. 58053 del 02 dicembre 2025, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dai ricorrenti in data 26/11/2014, prot. n. 21993/14, tesa ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire, ai sensi della L.R. Sardegna n. 4/2009 s.m.i., per i lavori di “demolizione parziale, ricostruzione con ampliamento e contestuale accertamento di conformità” del fabbricato di loro proprietà sito in Sestu, Via Cagliari n. 218;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti rispetto a quelli più sopra impugnata”;
- con accertamento e condanna del Comune di Sestu al rilascio ai ricorrenti del permesso di costruire richiesto;
- espressamente riservata l’azione di risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell’illegittimità del provvedimento impugnato, da proporsi con separato giudizio, all’esito della presente azione impugnatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RO MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha domandato l’annullamento previa sospensione degli effetti del provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e SUAPEE del Comune di Sestu, prot. n. 58053 del 02 dicembre 2025, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dai ricorrenti in data 26/11/2014, prot. n. 21993/14, tesa ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire, ai sensi della L.R. Sardegna n. 4/2009 s.m.i., per i lavori di “ demolizione parziale, ricostruzione con ampliamento e contestuale accertamento di conformità” del fabbricato di loro proprietà sito in Sestu, Via Cagliari n. 218.
2. I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto l’illegittimità del diniego opposto dal Comune all’istanza di permesso di costruire presentata ai sensi della L.R. Sardegna n. 4/2009 e successive proroghe, evidenziando come l’Amministrazione avesse erroneamente richiamato la L.R. n. 8/2015 e l’art. 18 della L.R. n. 1/2021 –dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2022– non applicabili al procedimento in esame.
2.1. Gli esponenti hanno, inoltre, contestato il secondo motivo di diniego, relativo alla pretesa mancata produzione della dichiarazione di assunzione della direzione lavori, documento già depositato e comunque nuovamente trasmesso, con conseguente deduzione di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione di cui alla L. n. 241/1990.
2.2. I ricorrenti hanno quindi sostenuto che, a fronte dell’esito istruttorio favorevole già comunicato dall’Amministrazione e dell’integrale pagamento degli oneri richiesti, il rilascio del titolo edilizio costituiva atto dovuto, chiedendo l’annullamento del diniego e l’accertamento dell’obbligo del Comune di rilasciare il permesso di costruire.
3. Successivamente alla proposizione del ricorso e alla fissazione dell’udienza cautelare, i ricorrenti rappresentavano come l’Amministrazione, non costituitasi in giudizio, avesse provveduto, con atto prot. 7471 del 13.2.2026, al rilascio del permesso di costruire richiesto, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito e, dunque, instavano per la conseguente declaratoria con spese a carico dell’amministrazione.
4. Rileva il Collegio come tale sopravvenienza provvedimentale, integralmente satisfattiva delle ragioni degli istanti, determini l’insorgenza dei presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, atteso che l’Amministrazione ha provveduto solo a seguito dell’instaurazione del giudizio, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (Duemila/00), oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio PL, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
RO MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MO | Antonio PL |
IL SEGRETARIO