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25 marzo 1963
25 marzo 1963
Art. 20. Navi esenti del pagamento della sopratassa di ancoraggio
Sono esenti dal pagamento della soprattassa d'ancoraggio le navi che trasportano le merci di cui alle sottoindicate categorie ed hanno nelle stive uno spazio vuoto corrispondente al volume delle merci collocate in coperta:
a) le materie pericolose, in quei casi in cui, in base utile, norme sull'imbarco trasporto in mare e sbarco di dette materie, e' fatto divieto di imbarcate sotto coperta;
b) le merci facilmente deperibili;
c) le merci voluminose le quali per le loro dimensioni non possono essere introdotte nelle stive;
d) le merci emananti cattivi odori;
e) gli animali vivi.
Sono esenti dal pagamento della soprattassa d'ancoraggio le navi che trasportano le merci di cui alle sottoindicate categorie ed hanno nelle stive uno spazio vuoto corrispondente al volume delle merci collocate in coperta:
a) le materie pericolose, in quei casi in cui, in base utile, norme sull'imbarco trasporto in mare e sbarco di dette materie, e' fatto divieto di imbarcate sotto coperta;
b) le merci facilmente deperibili;
c) le merci voluminose le quali per le loro dimensioni non possono essere introdotte nelle stive;
d) le merci emananti cattivi odori;
e) gli animali vivi.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-10/16, Ordinanza della Corte, Ignazio Messina & C. SpA contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Genova e a, 26/10/2016Provvedimento: ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 26 ottobre 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Decisione di rinvio – Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto o di diritto – Mancanza di precisazioni quanto alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione di una controversia nel procedimento principale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta» Nelle cause riunite da C-10/16 a C-12/16, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla …Leggi di più...
- art. 267 TFUE·
- regolamento n. 4055/86·
- cooperazione giudiziale·
- art. 94 regolamento di procedura Corte·
- rinvio pregiudiziale·
- tassa di ancoraggio·
- libera prestazione dei servizi·
- proporzionalità tassa·
- giustificazione differenziazione tassa·
- irricevibilità manifesta