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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/12/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza, iscritta al N° 842 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti Chiara Polverino e Giorgio Polverino
ATTORE
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. Massimo Macchia C.F._3
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._4 dell'avv. Valeria Montemurro
(C.F. ) con il patrocinio CP_4 C.F._5 dell'avv. Attilio Lo Murno
- contumace Controparte_5
TE HI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositata in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc. pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
e , chiedendo di accertare incider tantum CP_1 CP_2
Part l'inadempimento della società alle obbligazioni di fornitura assunte nei confronti dell'attore e condannare i convenuti germani e CP_1 CP_2
al pagamento della complessiva somma di € 13.513,42 nonché della
[...] ulteriore somma di € 2.500,00 (al netto di cassa ed iva) per spettanze del consulente di parte ing. , da imputare entrambe ai convenuti in via CP_6 solidale, oltre agli accessori di cui innanzi. Con salvezza del maggior danno nel caso in cui la regolarizzazione dell'impianto non fosse concessa da GSE per motivi non imputabili all'attore.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che: nel novembre 2011 Part commissionava alla ditta (in breve: ), tacitandola a Controparte_7 saldo, la progettazione, fornitura ed installazione presso la propria abitazione alla località Metaponto di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia Part elettrica con accesso alle tariffe incentivanti;
aveva sempre avuto due amministratori, nelle persone di e , all'un tempo CP_1 CP_2 anche soci al 50%; a seguito della installazione dell'impianto il , con atto Pt_1
8.6.12 stipulava con GSE spa una convenzione in materia di tariffe incentivanti, per ottenere corrispettivi per la energia prodotta ed immessa in rete;
a seguito di una verifica sull'impianto effettuata da GSE spa, presente l'ing. (nella dichiarata qualità di referente tecnico CP_1
dell'impianto), emergevano varie criticità dei moduli fotovoltaici delle quali la ditta appaltatrice veniva regolarmente ma inutilmente informata;
data la persistenza di tali criticità che rendevano inadeguato l'impianto rispetto alle specifiche tecniche richieste, con nota 23.05.2018 GSE spa comunicava la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti e preannunciava il recupero degli incentivi erogati e già percepiti;
infatti percepiva gli incentivi per l'ultima volta nel luglio 2018. Precisava l'attore che gli errori e le mancanze nella progettazione e nell'installazione erano imputabili in via esclusiva alla ditta appaltatrice rimasta inadempiente;
errori ben noti agli amministratori di PEA, in quanto anche responsabili tecnici della fornitura e partecipi delle varie verifiche effettuate da GSE. Aggiungeva che, ai sensi dell'art. 57 quater L. pagina 2 di 13 96/2017, sussisteva la possibilità di evitare la decadenza dai predetti incentivi, in caso di adeguatezza dei pannelli installati, con una riduzione del 30% dalle tariffe incentivanti, ma fermo il recupero da parte di GSE di quanto già indebitamente erogato (e dunque del 30% indebitamente erogato in precedenza), previo inoltro di specifica istanza con (con idonea documentazione sulla adeguatezza tecnica dell'impianto) e con l'obbligo da parte del titolare dell'impianto di intraprendere le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.
Pertanto, il danno complessivamente ammontava ad € 13.513,42, pari cioè alle somme percepite e che GSE dovrà recuperare (secondo le stime indicate nella relazione tecnica di parte a firma del Dott. ) e salvo il maggior danno CP_6 in caso di irrecuperabilità dell'impianto, oltre interessi come per legge, oltre il rimborso delle spettanze dell'ing. per la redazione della consulenza di CP_6 parte, pari a € 2.500,00 oltre cassa ed iva ma non ancora liquidate. Precisava che conveniva in giudizio i sigg. in quanto la società di cui erano CP_1 amministratori e soci al 50% si era sciolta anticipatamente con atto del
9.10.2016.
I convenuti, costituendosi in giudizio, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la società di cui erano soci, CP_7 unico soggetto che avrebbe avuto rapporti contrattuali con l'attore, era stata liquidata nel 2016, e pertanto essi non potevano essere evocati in giudizio in proprio, e comunque nel caso di accertamento della loro responsabilità, questa rimarrebbe limitata nei limiti della norma. Sostenevano quindi i convenuti non Part esservi alcun inadempimento della , non avendo peraltro essa assunto alcuna obbligazione circa l'ordinamento dell'incentivo di che trattasi;
ed essendo comunque infondata la domanda anche con riferimento all'entità delle somme richieste, avendo beneficiato e beneficiando comunque l'attore del risparmio sull'energia prodotta e consumata. In subordine, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la società fornitrice dei pannelli fotovoltaici,
Rew Technology Gmbh, e i soggetti ritenuti responsabili della loro commercializzazione, e (erroneamente CP_4 Controparte_5 indicato come ); gradatamente nel merito, chiedevano il Controparte_3 rigetto della domanda;
in subordine, dichiarare la responsabilità dei chiamati in pagina 3 di 13 causa relativamente ai danni subiti dall'attore e condannarli in solido al risarcimento;
in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna dei convenuti nei limiti di legge e comunque a quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione e condannare i chiamati in causa in solido a mantenere indenni i convenuti e manlevarli da ogni responsabilità.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio, con separate comparse depositate in data 02.01.2020, e , CP_4 Controparte_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la domanda anche nel merito. Successivamente, avendo dato atto i convenuti di aver erroneamente citato , veniva autorizzata la rinnovazione Controparte_3 della chiamata nei confronti di , che rimaneva contumace. I Controparte_5 convenuti rinunciavano invece alla chiamata in causa della società Rew
Technology Gmbh.
Con ordinanza del 07.10.2021 il G.I., rilevato che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di apparisse fondata, invitava le Controparte_3 parti a precisare le conclusioni, rinviando all'udienza del 09.02.2022 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Con sentenza non definitiva n. 113/2002, l'intestato Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di , con conseguente sua estromissione dal giudizio, Controparte_3 disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di CTU diretta alla quantificazione del danno (affidata all'ing. , all'udienza del Persona_1
19.06.2025 era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 (con decorrenza dal 01.07.2025).
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dai convenuti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'estinzione di una società non comporta l'estinzione automatica degli obblighi ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. Tali debiti si trasferiscono ai soci della società estinta, i quali sono chiamati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società. I soci possono essere chiamati in giudizio per adempiere agli obblighi della società estinta, fermo restando il limite di responsabilità previsto dalla legge” (Cass. civ. sez. I, 01/02/2025, n.2411). pagina 4 di 13 Dunque, a seguito della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, i creditori sociali possono agire nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495 c.c.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la società
[...]
è stata messa in liquidazione nel 2016 e cancellata dal registro CP_7 delle imprese in data 02.02.2017 (v. doc. 13 fasc. attoreo) e che
[...]
e , unici soci ed amministratori, abbiano percepito la CP_1 CP_2 somma di € 19.302,00 ciascuno (v. doc. 14 fasc. att.).
La presente azione, dunque, è stata correttamente incardinata nei loro confronti quali successori della società estinta, ma la loro responsabilità va contenuta entro i limiti di quanto percepito.
2. Passando all'esame del merito, va rilevato che la domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
In punto di diritto, giova ricordare come, secondo l'insegnamento definitivamente avallato da Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore, sia che agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che agisca per la risoluzione del contratto, nonché per il risarcimento del danno, ha l'onere di fornire la prova della sola esistenza dell'obbligazione, e cioè della fonte negoziale o legale da cui essa sorge, potendosi limitare ad allegare puramente l'inadempimento della controparte senza doverlo dimostrare nei suoi elementi costitutivi, anche di tipo soggettivo, e tanto in considerazione del fatto che operano in suo favore la presunzione di persistenza dell'obbligazione e il principio di vicinanza della prova, in virtù dei quali l'obbligazione si considera ancora sussistente finché non vengano dimostrati fatti impeditivi, modificativi o estintivi, la cui prova non può incombere sul creditore in quanto trattasi di fatti normalmente estranei alla sua sfera e afferenti, invece, a quella del debitore. Spetterà quindi al debitore che intenda sottrarsi alla condanna dimostrare di aver adempiuto, ovvero che l'adempimento è divenuto impossibile per causa a lui non imputabile.
Ciò posto, osserva questo Giudice come la parte convenuta abbia del tutto omesso di fornire - come richiesto alla stessa, in applicazione dei principi sopra richiamati - la prova del proprio adempimento rispetto alle obbligazioni assunte pagina 5 di 13 con il negozio oggi sottoposto al vaglio di questo Giudice e della cui inosservanza si duole l'attore.
Ed infatti, posto che quest'ultimo ha allegato e fornito la prova del titolo negoziale, allegando l'inadempimento della controparte rispetto agli obblighi assunti nel contratto (e consistenti nella fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con accesso alle tariffe incentivanti ex D.M. 05.05.2011) e dunque, in ultima analisi, ha pienamente ottemperato all'onere della prova che su di esso gravava, rileva il
Tribunale come, al contrario, parte convenuta, al di là di una generica difesa articolata nella comparsa di costituzione, nulla abbia concretamente dedotto, argomentato, provato né, tantomeno, chiesto di provare per superare i rilievi, la documentazione e le contestazioni avversarie. Part L'attore, in particolare, ha allegato l'inadempimento della , consistente nell'avere installato un impianto fotovoltaico privo di alcune caratteristiche (e segnatamente: ) che avrebbero poi dato luogo, a seguito delle verifiche di GSE s.p.a., alla revoca degli incentivi statali.
I convenuti hanno sostenuto che alcun contratto scritto fosse mai intervenuto fra il e la PEA, mentre il documento offerto in comunicazione dall'attore, Pt_1 identificato come “Offerta fornitura ” (doc. 1 fasc. attoreo) non CP_7 sarebbe un'offerta contrattuale, ma una semplice brochure commerciale illustrativa delle possibili installazioni e informativa, in via meramente esemplificativa, delle possibili utilità economiche dell'investimento; ha Part aggiunto che mai avrebbe assunto obbligazioni in ordine al Part raggiungimento degli incentivi per cui è causa nel senso che mai avrebbe assunto l'obbligo contrattuale di installare pannelli europei che avrebbero dato diritto alla maggiorazione del 10% degli incentivi, ai sensi dell'art. 14 lett. d) del D.M. 05.05.20111. 1 Art. 14 D.M. 05.05.2011: “Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici 1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: a) omissis… b) omissis… c) omissis… pagina 6 di 13 L'attore, a sua volta, ha contestato le argomentazioni difensive di parte convenuta, deducendo che il contratto fosse stato concluso mediante esecuzione, ai sensi dell'art. 1327 c.c., con l'installazione dell'impianto e il pagamento del corrispettivo.
3. Va osservato, sul punto, che la proposta disciplinata dall'art. 1326 c.c. consiste nella formulazione di un'ipotesi di accordo, preciso e dettagliato, e deve essere rivolta specificamente al soggetto con cui il proponente intende concludere il contratto, affinché si possa costituire per suo mezzo quel determinato contratto;
in mancanza di tali elementi, l'atto integra un mero invito a trattare. Essa deve essere completa, ossia adeguata nel suo contenuto, affinché si possa costituire per suo mezzo quel determinato contratto. È invece incompleta la proposta che rinvii ad un ulteriore accordo delle parti in ordine ad elementi secondari e la proposta incompleta varrà come invito a trattare.
Nel caso in esame, non è revocabile in dubbio che il documento prodotto dall'attore, avente ad oggetto Proposta di installazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con accesso alle tariffe incentivanti del “Conto Energia”(D.M. 05/05/2011) e contratto di “Scambio sul posto. Potenza impianto 5,98 kwp, installato su edificio> (doc. n. 1 fasc. attoreo) integri una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c., essendo Part indirizzato al soggetto con cui la ha inteso concludere il contratto (
[...]
, odierno attore), ed indica tutte le caratteristiche affinchè si possa Pt_1 costituire per suo mezzo il contratto di appalto oggetto di causa, ovvero il prezzo dell'impianto fotovoltaico, l'esatta localizzazione e le caratteristiche dell'impianto stesso, anche con una foto aerea del sito di localizzazione con calcolazioni tarate sulla redditività dell'investimento stante l'accesso alle tariffe incentivanti. Il predetto documento non contiene alcun rinvio ad altro accordo tra le parti e risulta trasmesso a mezzo mail in data 11.11.2011 dalla in persona del dott. al sig. (all. 1bis CP_7 CP_2 Parte_1 fasc. attoreo).
Tale proposta, a quanto consta anche per non essere contestato tra le parti, è stata eseguita, mediante l'installazione dell'impianto (salvi i profili inerenti il d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea”. pagina 7 di 13 lamentato inadempimento dell'appaltatore per il mancato accesso agli incentivi) e il pagamento del corrispettivo.
Ebbene, è noto che l'accettazione della proposta di un contratto a forma libera può essere manifestata tacitamente, per fatti concludenti, anche mediante la stessa esecuzione del contratto che consente, quindi, al proponente di ritenere accettata la proposta.
Il contratto di appalto tra privati – come quello oggetto di causa - non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem", per cui il negozio può validamente essere concluso per "facta concludentia".
Dunque, benché non vi sia stata conclusione per iscritto dell'accordo, il rapporto si è instaurato per il comportamento concludente delle parti alle condizioni previste nella proposta sopra indicata, atteso che le parti hanno tenuto un comportamento che manifesta in modo inequivocabile la loro volontà di accettare le condizioni ivi richiamate (cfr. Cass., Ordinanza n. 36166/2022).
Sul punto, va osservato che la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c., essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto. (Nella specie la S.C., correggendo la motivazione e riqualificando il contratto concluso per condotta concludente, ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto concluso il contratto ex art. 1327 c.c. tra le parti poiché, dopo essere stata formulata un offerta contenente il corrispettivo complessivo per la prestazione ed il previo pagamento di un acconto, valevole come accettazione di tale offerta, avevano fatto seguito sia l'emissione di fattura nell'importo corrispondente all'acconto sia il comportamento concludente delle parti costituito dal pagamento della predetta fattura)” - (Cass. civ. sez. II, 22.05.2024, n. 14253). pagina 8 di 13 Deve ritenersi, dunque, provata la conclusione di un contratto tra l'odierno attore e la società PEA, avente ad oggetto la fornitura e posa in Parte_1 opera di un impianto fotovoltaico “per la produzione di energia elettrica con accesso alle tariffe incentivanti” (v. doc.
1-2 attore).
4. Pure documentato è che l'impianto fosse e sia funzionante (circostanza non contestata), ma non abbia potuto godere degli incentivi di legge di decreto ministeriale in quanto la GSE ha accertato e comunicato che esso non era in regola non solo con la documentazione da fornire, ma anche con le caratteristiche all'uopo necessarie. In particolare, la causa della decadenza veniva individuata nella non conformità dei moduli fotovoltaici installati e, in particolare, nella presentazione di un certificato di conformità risultato
“manipolato”.
Nella nota del 23.5.18 (doc. 20 fasc. attoreo), infatti, si legge testualmente che, nel corso del procedimento di verifica, GSE ha accertato “le seguenti violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2A14: lettera a): presentazione a/ GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica delta ammissibilità agli incentivi;
lettera y): insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi” .
La tesi difensiva dei convenuti, secondo cui, in assenza di contratto scritto, mancherebbe la prova della specifica obbligazione di installare pannelli europei che avrebbero dato diritto agli incentivi, è infondata e smentita dal comportamento processuale degli stessi convenuti.
e , infatti, da un lato hanno negato di essersi CP_1 CP_2 impegnati a fornire pannelli di produzione europea al sig. , dall'altro Pt_1 hanno chiamato in causa i sig.ri e al fine di CP_4 Controparte_5 essere da questi manlevati, accusandoli di aver loro fornito pannelli non conformi e di averli rassicurati sulla loro provenienza europea.
Va inoltre rilevato che, come evidenziato dalla difesa attorea, nel verbale di sopralluogo del 12.06.2015 presso il sito di installazione dell'impianto fotovoltaico oggetto di causa, sottoscritto anche dall'ing. quale CP_1 responsabile dell'impianto, è riportato espressamente l'impegno dalla parte di pagina 9 di 13 reperire presso il produttore nuova documentazione volta a dimostrare la provenienza europea dei moduli e a chiarire l'incongruenza (v. doc. Parte_3
7 fasc. attoreo).
Orbene, da tutto quanto sopra emerge la responsabilità per inadempimento Part della nei confronti dell'attore, essendo emerso senza incertezze che la società si era obbligata all'istallazione di un prodotto idoneo alla CP_7 percezione degli incentivi previsti dal D.M. 5 maggio 2011, inclusa la maggiorazione del 10% per l'utilizzo di componenti di produzione europea, come previsto dall'art. 14 lett. d) del medesimo decreto.
Resta irrilevante la circostanza dedotta dai convenuti, secondo cui il Pt_1 avrebbe dovuto impugnare dinanzi al TAR il provvedimento del GSE di revoca degli incentivi per mitigare il danno ex art. 1227 c.c., a tacer d'altro perché la documentazione a corredo dell'istanza è ed era, come attestato dalla GSE, falsa. Part Dunque, acclarato l'inadempimento contrattuale della ed essendo pacifica l'avvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese, ne consegue che i convenuti devono essere condannati a risarcire il danno all'attore, nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c.
5. I convenuti hanno chiamato in causa e , CP_4 Controparte_5 quali soggetti ritenuti responsabili della commercializzazione dei pannelli fotovoltaici, chiedendo nella ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda proposta dal sig. , di dichiarare la responsabilità dei Parte_1 chiamati in causa relativamente ai danni presuntamente subiti dall'attore e condannarli tutti, in via solidale tra loro, al risarcimento;
in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di condanna dei convenuti, limitare la stessa nei limiti di legge e comunque a quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione di e condannare i chiamati in causa, in via solidale tra CP_7 loro, a mantenere indenni gli odierni deducenti da eventuali esborsi e a manlevarli da ogni responsabilità. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius: CP_4 difetto di titolarità passiva), in quanto l'unico soggetto che aveva intrattenuto rapporti contrattuali con la era la società tedesca REW Solar Controparte_7
GmbH, che aveva fornito i pannelli fotovoltaici, eventualmente tramite pagina 10 di 13 l'intermediaria Forniture Fotovoltaiche s.r.l., società quest'ultima con sede in
Roma nella quale all'epoca era socia. CP_4
Ebbene, dalla documentazione versata in atti emerge che l'azienda fornitrice dei pannelli fotovoltaici è la società tedesca REW Solar GmbH, tramite l'intermediazione della Forniture Fotovoltaiche s.r.l., mentre alcun rapporto Part contrattuale è mai intercorso tra la e la CP_4
Del resto, che la avesse agito non a titolo personale, ma per conto della CP_4 società Forniture Fotovoltaico, emerge dalla corrispondenza tramite posta elettronica prodotta dagli stessi convenuti, proveniente dall'indirizzo mail
(v. doc. 2 fasc. convenuti). Inoltre, il beneficiario Email_1 del bonifico bancario estero di € 32.338,00 allegato all'ordine dei moduli fotovoltaici, è la società REW Solar TechniK GmbH con sede in Dortmund
(Germania).
La produzione documentale prodotta dimostra, quindi, inequivocabilmente che la sig.ra non è titolare di alcun rapporto giuridico nei confronti CP_4 del sig. o della Parte_1 CP_7
Parimenti, non vi è prova in atti dell'esistenza di alcun rapporto contrattuale tra Part il sig. o la e l'altro chiamato in causa, . Parte_1 Controparte_5
Ne consegue il rigetto della domanda avanzata nei confronti dei terzi chiamati.
7. In ordine al quantum debeatur, ritiene il Giudicante che possano essere condivise le conclusioni espresse dal ctu, in quanto basate su riscontri obiettivi e su argomentazioni logiche e ben motivate, anche in risposta ai rilievi del ctp di parte convenuta (cfr. relazione scritta del ctu alla quale si rinvia in ogni sua parte).
Il ctu ha quantificato il danno complessivo, in ordine alla parziale perdita della tariffa incentivante, in € 8.673,21. Tale importo rappresenta la perdita economica netta (danno emergente e lucro cessante) subita dall'attore a causa Part dell'inadempimento di .
Il perito d'ufficio ha dato atto di non aver potuto procedere all'acquisizione della documentazione richiesta (certificati relativi ai pannelli solari per cui è causa), da considerarsi comunque superflua.
Deve ritenersi non necessaria la convocazione del ctu, sollecitata dalla difesa dei convenuti ai fini dell'acquisizione della sopra richiamata documentazione pagina 11 di 13 (poteri com'è noto rientranti nella piena discrezionalità dell'organo giudicante, arg. da Cass. civ., n. 15666/2011 e successive pronunzie conformi), in quanto, anche alla luce delle osservazioni, delle deduzioni difensive e delle altre risultanze in atti, il Tribunale dispone già di tutti gli elementi utili per la definizione del giudizio con riferimento alle domande ed eccezioni proposte, anche eventualmente effettuando, in qualità di peritus peritorum, valutazioni difformi o integrative a quelle dell'ausiliario tecnico.
8. Quanto alla richiesta di refusione delle spettanze dell'ing. per la CP_6 redazione della consulenza di parte (pari a € 2.500 al netto di cassa ed iva ma non ancora liquidate), si osserva che trattasi di un danno emergente, che deve essere liquidato all'esito del giudizio, purchè provato e documentato.
Nel caso di specie, non vi è prova dell'effettivo pagamento effettuato dall'attore, non essendo sufficiente la mera notula del professionista a provarne il successivo pagamento.
La domanda, pertanto, va disattesa.
9. In conclusione, i convenuti vanno dichiarati tenuti e condannati al pagamento, a favore dell'attore, della somma di € 8.673,21 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui i convenuti, siccome soccombenti, vanno condannato in solido, in favore dell'attore e della terza chiamata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in CP_4 dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento, in relazione al valore liquidato all'esito del giudizio.
Le spese di CTU, come liquidate con decreto in atti. vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna i convenuti e , in solido tra loro, al CP_1 CP_2 pagamento in favore dell'attore della somma di € 8.673,21 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 12 di 13 2. rigetta la domanda formulata dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati e;
CP_4 Controparte_5
3. condanna i convenuti e in solido al pagamento, CP_1 CP_2 in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso contributo unificato, spese generali
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Chiara
Polverino, antistataria;
4. condanna i convenuti e in solido al pagamento, CP_1 CP_2 in favore della terza chiamata delle spese del presente CP_4 giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Attilio Lo Murno, antistatario;
5. pone definitivamente e solidalmente le spese di CTU, come liquidate con decreto in atti, a carico dei convenuti e . CP_1 CP_2
Così deciso in Matera il 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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