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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. Dodicesima, sentenza 20/01/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 9:00 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 3515/2025 depositato il 15 ottobre 2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Santa IA - Via Consolare 136 90017 Santa IA PA
Difeso da
Difensore_2 Rag. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4954 del 12 giugno 2025 IMU 2020 visto il dispositivo n. 86/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Ritenere e dichiarare nullo, illegittimo, invalido, inefficace e/o annullabile e/o improcedibile l'atto nr. 4954/2025 del 12 giugno 2025, notificato il 23 giugno 2025, (doc. 2), col quale il Comune di Santa IA, con avviso di accertamento esecutivo ha accertato e intimato il pagamento di euro 6.963,00 relativo gli atti indicati nel prospetto ivi riportato: e degli atti in essa riportati, qui pure impugnati atti in essa riportati, ed ogni altro atto presupposto qui pure impugnati, per i motivi di cui al presente ricorso.
1 Con vittoria di spese e compensi di causa. Resistente: Dichiarare infondato il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 e, per l'effetto, respingerlo, confermando l'avviso di accertamento esecutivo relativo all'anno d'imposta 2020 n. 4954/2025 del 12 giugno 2025, quale atto pienamente legittimo e fondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso inviato telematicamente il 15 ottobre 2025, Ricorrente_1 ha chiesto la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Santa IA per il recupero dell'Imu del 2020.
L'ente locale ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce che «l'immobile contraddistinto dal Id.Catastale_1 Indirizzo_1 sito in 62, […] già nel corso del maggio 2012 si trovava in totale stato di abbandono e in pessimo stato di conservazione, come meglio accertato dall'istanza inoltrata al Comune di Santa IA presentata per il recupero funzionale e il ripristino dell'immobile», sicché per quel bene sussistevano già, dallo stesso periodo, «tutti i requisiti di unità collabente».
2.1. Il motivo va respinto. 2.1.1. Come affermato dalla Corte di Cassazione, «il fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F/2 si sottrae ad imposizione Ici;
e ciò non per assenza del presupposto dell'imposta (art.1 Dlgs 504/1992), ma per azzeramento della base imponibile
(art.5 Dlgs cit.), stante la mancata attribuzione di rendita e l'incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio» (così la motivazione di Cass. 17815/2017; si vedano altresì Cass. 23801/2017, 25774/2017 e 8620/2019).
Dunque, è solo all'iscrizione dell'immobile nella categoria F2 che consegue l'effetto suindicato;
e la stessa ricorrente riconosce che, essendo intervenuto provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria (come si vedrà nell'esame del secondo motivo),
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3515/2025 ciò aveva «impedito al proprietario […] di definire la procedura per la dichiarazione di collabenza e la consequenziale iscrizione nella categoria F/2».
2.2. In mancanza di tale iscrizione, il motivo va quindi respinto.
3. Con il secondo motivo si deduce che per tutti gli immobili indicati nell'avviso di accertamento vige – come anticipato – un provvedimento di sequestro preventivo del locale Tribunale.
Quindi, così prosegue il motivo: «Ora, a tutto voler concedere e in subordine all'accertato stato di collabenza dell'immobile che ha reso l'immobile privo di ogni capacità di produrre reddito, com'è ben noto, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 175/2014 che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 51 del Dlgs 159/2011 – durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e di confisca – il versamento dell'Imu e di ogni altra imposta comunale in quanto tributo dovuto dal possessore di immobile è sospeso così come inapplicabili e del tutto illegittime risultano le sanzioni comminate dall'ente accertatore con
l'avviso di accertamento impugnato relative al periodo (2019) in cui vige sequestro e sospensione del versamento come confermata dalle recentissime risoluzioni e atti di interpello esitati dall'Agenzia delle Entrate».
3.1. Il motivo va disatteso. 3.1.1. Ai sensi del citato art. 51, comma 3-bis, Dlgs 159/2011, («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione»), durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, e comunque sino all'assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi.
Ora, il sequestro non comporta, al contrario della confisca, la perdita della titolarità dei beni a esso sottoposti: quindi, il proprietario dell'immobile continua a essere soggetto passivo dell'imposta (Cass. 8057/2021), e, parallelamente, l'ente creditore permane titolare del relativo potere accertativo.
4. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va respinto.
5. Infine, tenuto conto della peculiarità del caso di specie, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che, ex art. 15, 2° comma, Dlgs 546/1992, giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3515/2025
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo di Palermo respinge il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Palermo, 14 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
NT ER RR Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
4 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3515/2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 9:00 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 3515/2025 depositato il 15 ottobre 2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Santa IA - Via Consolare 136 90017 Santa IA PA
Difeso da
Difensore_2 Rag. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4954 del 12 giugno 2025 IMU 2020 visto il dispositivo n. 86/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Ritenere e dichiarare nullo, illegittimo, invalido, inefficace e/o annullabile e/o improcedibile l'atto nr. 4954/2025 del 12 giugno 2025, notificato il 23 giugno 2025, (doc. 2), col quale il Comune di Santa IA, con avviso di accertamento esecutivo ha accertato e intimato il pagamento di euro 6.963,00 relativo gli atti indicati nel prospetto ivi riportato: e degli atti in essa riportati, qui pure impugnati atti in essa riportati, ed ogni altro atto presupposto qui pure impugnati, per i motivi di cui al presente ricorso.
1 Con vittoria di spese e compensi di causa. Resistente: Dichiarare infondato il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 e, per l'effetto, respingerlo, confermando l'avviso di accertamento esecutivo relativo all'anno d'imposta 2020 n. 4954/2025 del 12 giugno 2025, quale atto pienamente legittimo e fondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso inviato telematicamente il 15 ottobre 2025, Ricorrente_1 ha chiesto la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Santa IA per il recupero dell'Imu del 2020.
L'ente locale ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce che «l'immobile contraddistinto dal Id.Catastale_1 Indirizzo_1 sito in 62, […] già nel corso del maggio 2012 si trovava in totale stato di abbandono e in pessimo stato di conservazione, come meglio accertato dall'istanza inoltrata al Comune di Santa IA presentata per il recupero funzionale e il ripristino dell'immobile», sicché per quel bene sussistevano già, dallo stesso periodo, «tutti i requisiti di unità collabente».
2.1. Il motivo va respinto. 2.1.1. Come affermato dalla Corte di Cassazione, «il fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F/2 si sottrae ad imposizione Ici;
e ciò non per assenza del presupposto dell'imposta (art.1 Dlgs 504/1992), ma per azzeramento della base imponibile
(art.5 Dlgs cit.), stante la mancata attribuzione di rendita e l'incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio» (così la motivazione di Cass. 17815/2017; si vedano altresì Cass. 23801/2017, 25774/2017 e 8620/2019).
Dunque, è solo all'iscrizione dell'immobile nella categoria F2 che consegue l'effetto suindicato;
e la stessa ricorrente riconosce che, essendo intervenuto provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria (come si vedrà nell'esame del secondo motivo),
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3515/2025 ciò aveva «impedito al proprietario […] di definire la procedura per la dichiarazione di collabenza e la consequenziale iscrizione nella categoria F/2».
2.2. In mancanza di tale iscrizione, il motivo va quindi respinto.
3. Con il secondo motivo si deduce che per tutti gli immobili indicati nell'avviso di accertamento vige – come anticipato – un provvedimento di sequestro preventivo del locale Tribunale.
Quindi, così prosegue il motivo: «Ora, a tutto voler concedere e in subordine all'accertato stato di collabenza dell'immobile che ha reso l'immobile privo di ogni capacità di produrre reddito, com'è ben noto, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 175/2014 che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 51 del Dlgs 159/2011 – durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e di confisca – il versamento dell'Imu e di ogni altra imposta comunale in quanto tributo dovuto dal possessore di immobile è sospeso così come inapplicabili e del tutto illegittime risultano le sanzioni comminate dall'ente accertatore con
l'avviso di accertamento impugnato relative al periodo (2019) in cui vige sequestro e sospensione del versamento come confermata dalle recentissime risoluzioni e atti di interpello esitati dall'Agenzia delle Entrate».
3.1. Il motivo va disatteso. 3.1.1. Ai sensi del citato art. 51, comma 3-bis, Dlgs 159/2011, («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione»), durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, e comunque sino all'assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi.
Ora, il sequestro non comporta, al contrario della confisca, la perdita della titolarità dei beni a esso sottoposti: quindi, il proprietario dell'immobile continua a essere soggetto passivo dell'imposta (Cass. 8057/2021), e, parallelamente, l'ente creditore permane titolare del relativo potere accertativo.
4. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va respinto.
5. Infine, tenuto conto della peculiarità del caso di specie, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che, ex art. 15, 2° comma, Dlgs 546/1992, giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3515/2025
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo di Palermo respinge il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Palermo, 14 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
NT ER RR Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
4 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3515/2025