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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/09/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5097/ 2022
TRA
nata a [...] il Parte_1
28/10/1959 rappresentata e difesa dall'avv. CARILLO LUCIA presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to GRIMALDI
FRANCESCA con il quale elettivamente domicilia in VIA I TRAVERSA
S.MICHELE N. 21 PIANO DI SORRENTO
Resistente
1 NONCHE'
, in persona del Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Stefano Azzano – pec. t, giusta procura Email_1
generale alle liti per Notaio di Roma del 23.01.2023 Rep. n. 37590, ed Per_1
elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura INPS
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 0
Oggetto della presente controversia è un credito indicato in avvisi di addebito ed in una cartella esattoriale, poi oggetto di un'intimazione di pagamento, impugnata in questa sede, limitatamente agli stessi. Appare opportuno rilevare, infatti, che, in base ad un interpretazione complessiva dell'atto introduttivo, in questa sede l'intimazione di pagamento viene impugnata limitatamente ai crediti previdenziali con riferimento ai quali sussiste la competenza e la giurisdizione del presente giudice, relativamente agli atti indicati infra. Oggetto del presente giudizio è la intimazione di pagamento n. 07120229007512213/000 con riferimento ai seguenti atti presupposti: cartella esattoriale n. 07120110092791705000- ente creditore INPS sede di Castellammare di Stabia, anno di riferimento contributi 2007; avviso di addebito n. 37120140020234451000- ente creditore INPS sede di Castellammare di Stabia, anno di riferimento contributi 2013-2014, avviso di addebito n. 37120130014445020000- ente creditore INPS sede di Castellammare di Stabia, anno di riferimento contributi 2010, 2011, 2012. In via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito, oggetto dell'intimazione di pagamento, che degli asseriti vizi degli atti presupposti impugnati, deve affermarsi sia la legittimazione passiva dell'INPS che del Commissario Governativo (cfr. anche Cass. 3242/07:” Nell'ambito del contenzioso tributario perché il concessionario alla riscossione sia l'unico legittimato a contraddire non è sufficiente che sia oggetto di
2 ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale un atto da lui formato, ma è necessario che si deduca che tale atto è viziato da errori a lui imputabili. Deve trattarsi, cioè, di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi la emissione di avviso di mora non preceduto dalla (rituale) notifica dell'atto impositivo. Il concessionario, infatti, deve accertarsi della esistenza e ritualità di tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore qualora venga dedotta la illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, in cui il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti unicamente nel contraddittorio dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso introduttivo). “). In relazione alla legittimazione dell'ente titolare del credito in ordine alle censure relative appunto alla sussistenza dello stesso cfr. anche Cass. 5532/08. Tanto premesso in relazione alla cartella esattoriale n. 07120110092791705000, risulta non contestato che il ricorrente sia stato ammesso al beneficio della c.d. “rottamazione-quater”. Con riferimento alla predetta cartella esattoriale deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali , il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Il thema decidendum si è quindi ridotto ai due avvisi di addebito poi richiamati nella intimazione di pagamento impugnata. In relazione a questi due avvisi di addebito sopra indicati risulta prodotta in atti una rituale notifica. Inoltre, che sia stato raggiunto lo scopo della notifica emerge anche dall'istanza di definizione agevolata presentata anche in relazione agli stessi. La notifica dei
3 predetti atti quindi non può essere oggetto di un'idonea contestazione. L'opposizione risulta tempestiva in considerazione dei vizi fatti valere in questa sede. Sempre in via pregiudiziale bisogna ritenere l'ammissibilità dell'azione proposta (questione anch'essa rilevabile d'ufficio). Infatti anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 24215/09) che nega l'ammissibilità di un'azione di accertamento negativo, il ricorso avrebbe comunque i requisiti di sostanza e di forma di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. (che sarebbe comunque di competenza di questo giudice essendo assoggettata inoltre al rito del lavoro). In altri termini la intimazione di pagamento risulta idonea ad incidere sulla sfera giuridica del ricorrente e quindi deve ritenersi autonomamente impugnabile. Ancora in via pregiudiziale appare opportuno chiarire che nel presente giudizio non possono essere annullati e revocati gli avvisi di addebito, che dovevano eventualmente essere impugnati nei termini previsti a pena di decadenza, ma può solo essere accertata la prescrizione del credito in essi indicato maturata dopo la notifica degli stessi. Nel presente giudizio, quindi, non deve essere considerata la decadenza, per decorso del termine di impugnazione degli avvisi di addebito, poiché appunto, si ripete ancora, oggetto della causa non è solo l'impugnazione dei medesimi e dell'atto presupponente, ma la dichiarazione di prescrizione del credito in essi accertato e, appunto, gli atti conseguenti. Nessuna tardività dell'impugnazione può quindi essere riscontrata nel caso in esame. Si deve quindi passare ad esaminare in via preliminare l'eccezione di prescrizione. Deve, nel caso in esame, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.
4 Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le procedure in corso.” (cfr. da ultimo Cassazione n° 12715/16). Orbene, nel caso di specie, la prescrizione non è maturata, poiché fra la notifica degli avvisi di addebito e la data della richiesta di adesione alla definizione agevolata, formulata nel 2019, non sono trascorsi 5 anni (comunque l'istanza di definizione agevolata non può non comportare la rinuncia alla prescrizione per il periodo anteriore alla stessa). Al riguardo conformemente a quanto si legge nella motivazione della sentenza della Cassazione civile sez. VI, 18/06/2018:”Per le altre cartelle per le quali l'agente della riscossione aveva prodotto documentazione comprovante la richiesta di rateizzazione del debito dalle stesse portato e finanche il pagamento di un certo numero di rate (17 su 72 del beneficio concesso), pur richiamando remoto precedente di questa Corte (Cass. sez. 1^, 19 giugno 1975, n. 2436), la sentenza impugnata se ne è in concreto discostata, perchè, se è vero che di per sè in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.”. Per la giurisprudenza di merito cfr. anche Tribunale Roma sez. lav., 26/11/2021, n.9948::” L'istanza di rateizzazione delle cartelle oltre che essere un atto idoneo a provare l'avvenuta conoscenza della cartella, determina anche l'interruzione della prescrizione.”. In altri termini, il fatto che l'istanza di rateizzazione non comporti un'acquiescenza non comporta affatto che non determini la interruzione della prescrizione. Il ricorso deve quindi essere rigettato, in relazione ai predetti avvisi di addebito, non essendo necessario esaminare le eccezioni sollevate in relazione agli altri atti interruttivi della prescrizione.
5 Ogni ulteriore argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle argomentazioni che precedono, infatti ogni altra eccezione relativa agli atti presupposti, ritualmente notificati doveva essere proposta entro il termine previsto per la loro impugnazione. Nessun vizio proprio sembra essere stato dedotto in modo idoneo in relazione alla intimazione di pagamento. La particolarità, novità e difficoltà della controversia e delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale n. 07120110092791705000; b) rigetta per il resto il ricorso;
c) compensa le spese di lite;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 29/9/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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