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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/12/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti, all'udienza del
03.12.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2583/2020 R.G., a cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 734/2022 R.G., e vertenti
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Bonina, giusto C.F._1
mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brolo Via
C. BO n. 5;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Cammaroto
e DA IN, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente CP_ domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo e indebito DS agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.08.2020 (R.G. 2583/2020),
[...]
conveniva in giudizio l' premettendo di essere bracciante Parte_1 CP_1
agricola e di aver svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda DARIFOGLIO società cooperativa agricola nell'anno 2015 per 102giornate lavorative.
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 21.02.2020, senza sortire alcun effetto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 25.11.2021, deducendo di aver CP_1 disconosciuto per l'anno 2015 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro dell'azienda DARIFOGLIO società cooperativa agricola. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con altro ricorso, depositato il 28.02.2022 (R.G. 734/2022), parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2015 per 102 giornate lavorative alle dipendenze dell'Azienda DARIFOGLIO società cooperativa agricola.
Parte ricorrente deduceva che con nota del 20.06.2020, pervenuta in data successiva, l' comunicava alla stessa che “nel periodo che va dal 01.01.2015 CP_1 al 31.12.2015 sono stati pagati €. 2.207,24 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola n. 2016698502202, per i seguenti motivi: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”
e ne chiedeva la restituzione delle somme erogate indebitamente.
In virtù di ciò, la ricorrente proponeva ricorso amministrativo, inoltrato in data 19.02.2021, senza sortire alcun effetto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché
l'annullamento dell'indebito comunicato dall' con nota del 20.06.2020 CP_1
2 dell'importo di euro 2.207,24, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 20.06.2023 eccependo, in via CP_1 preliminare, la decadenza dall'azione giudiziaria non risultando essere stato presentato il ricorso per la mancata iscrizione nei termini di legge e deduceva di aver disconosciuto per l'anno 2015 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro dell'azienda DARIFOGLIO società cooperativa agricola, nonché la conferma dell'asserito indebito. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
Stante la presenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva,
l'odierno decidente, disponeva la riunione del procedimento con n. R.G.
2583/2020 a quello iscritto con n. R.G. 734/2022, ai sensi degli artt. 151 disp. Att.
c.p.c. e 274 c.p.c.
Il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente, visto il provvedimento con il quale il presente Giudice ha preso servizio presso il
Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n.
50/2022.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
Parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze dell'Azienda
DARIFOGLIO società cooperativa agricola, nonché l'annullamento dell'indebito notificato dall' con nota del 20.06.2020. CP_1
In via preliminare, va esaminata l'eventuale tempestività del ricorso.
Secondo l'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei
3 lavoratori agricoli: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Le SS.UU. (n. 6245 del 1990) hanno ritenuto che i termini ivi stabiliti fossero termini di decadenza e la successiva giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha precisato che trattasi di decadenza sostanziale (in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n.
16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno
2009, n. 13092). Detto termine non è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, bensì termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (vedi Cass. n.
5942 del 2001).
Tale decadenza, che era stata eccepita dalla resistente nelle memorie di costituzione depositate in entrambi i ricorsi, è rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di decadenza avente natura sostanziale (Cass n. 9595 del 2001, n. 7148 del 2008, n. 1753 del 2020). La stessa, infatti, riguarda una materia (l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli) che è sottratta alla disponibilità delle parti e può anche essere proposta, ex art. 2969 c.c. dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c. (vedi Cass. n. 13092 del 2009 e n. 18528 del
2011).
Il D.L. n. 7 del 1970 (in parte sostituito dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, artt. 9 ter e segg., convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e dal D.L. 11 agosto 1993, n. 375, che, anch'esso parzialmente sostituisce le regole previste nel
D.L. n. 7 del 1970, nell'intento, esplicitato nel titolo, "di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi") prevede che l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la
4 cancellazione siano oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali), comunicati agli interessati mediante notifica, eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale,
o di cancellazione.
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo: secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ex art. 11 del D. Lgs.
375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (ex multis, Cass. n. 2375 del 2007 e n. 813 del 2007).
Stabilisce, infatti, il citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11:
"1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agri- cola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto ".
"2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota: oggi, del convertito
D.L. n. 510 del 1996, ex art. 9 sexies, comma 3, la commissione centrale costituita quale organo dell che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente CP_1
tale termine il ricorso si intende respinto".
5 All' (subentrato allo ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies CP_1 Per_1
del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) a decorrere dall'anno 1996, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_1 alla diretta notifica al lavoratore interessato” (art.
9-quinquies del D.L. 1 ottobre
1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).
Con l'art.
9-sexies comma 3, già citato, veniva soppresso lo e Per_1 veniva istituita presso l' la Commissione centrale per l'accertamento e la CP_1
riscossione dei contributi agricoli unificati (Commissione CAU), competente ai sensi del successivo comma 5 a decidere in unico grado i ricorsi previsti dagli artt.
10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375 e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 del predetto decreto.
Ancora, l'art. 80 della L. 448 del 23 dicembre 1998, le competenze attribuite alle Commissioni Provinciali per la manodopera agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dall'art. 11 sopra citato sono state attribuite ad un organo dell' , le Commissioni provinciali di cui all'art. CP_1
14 L 457 dell'8 agosto 1972, c.d. , già competenti a decidere in materia di Per_2
trattamento sostitutivo della retribuzione.
Dato atto del contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso quindi come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti
6 definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso
(vedi Cass. n. 4261 del 2007).
Va, inoltre, ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R.
n. 639 del 1970, secondo la quale l' previdenziale ha l'obbligo di CP_1
comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge (vedi Cass. n.8650/08).
Dunque, diverse possono essere le ipotesi di decorrenza della decadenza ex art. 22 sopra citato, a seconda che sia stato proposto o meno il ricorso amministrativo. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine
(30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art.11, per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 1.
7 La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, può così essere riassunta:
1) comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola (poi ) e la decisione sullo stesso;
Per_2
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
In ogni caso, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto in difetto del ricorso amministrativo.
La Suprema Corte ha anche da ultimo precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza (vedi Cass. n. 2719 del 2018); così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n. 993 del 2017, n. 861 del 2017).
Nel caso di specie, la cancellazione è avvenuta con notificazione avvenuta tramite pubblicazione degli elenchi anagrafici fino alla data del 31 dicembre 2019.
Si è, temporalmente, ancora nella vigenza delle procedure di notifica attraverso pubblicazione degli elenchi anagrafici come ritenuti legittimi da Corte
Costituzionale n. 45/2021 (la necessità di un provvedimento notificato al singolo
8 lavoratore verrà sancito a partire dal secondo elenco di variazione per l'anno
2020, alla luce delle novità legislative sul punto).
Scaduto il termine per la presentazione del ricorso amministrativo (entro il
30 gennaio 2020), scattano i 120 giorni per proporre azione giudiziaria. Nel caso di specie, era stato depositato un ricorso amministrativo tardivo nel febbraio 2020, senza che quest'ultimo possa rimettere in termini il lavoratore, alla luce di quanto già dedotto.
La decorrenza di detto termine di 120 giorni, tuttavia, è interrotta per effetto della normativa speciale relativa alla sospensione covid. Sul punto, non va applicata la sospensione per l'attività accertativa dell'ente previdenziale ma la sospensione per il compimento degli atti giudiziari prevista dall'art. 83, DL
18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020).
Difatti, dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 vigeva una totale sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali: all'interno di questi termini non può che farsi rientrare anche il termine decadenziale ex art. 22 DL 7/70. Sospensione che non porta ad un nuovo calcolo del termine ma al continuare del suo decorrere dalla fine del periodo indicato dalla normativa.
Ne deriva che termine ultimo per la proposizione del ricorso giudiziario sarebbe stato quello del 1° agosto 2020, prorogato per la scadenza di sabato fino al 3 agosto 2020. Il ricorso, nel caso di specie, è stato depositato in data 4 agosto
2020.
Il ricorso in relazione all'impugnazione della cancellazione delle giornate in agricoltura di parte ricorrente è, pertanto, tardivo.
E' poi precluso ogni accertamento in merito all'effettivo svolgimento di detta attività lavorativa. Una diversa interpretazione della decadenza sostanziale appena esaminata porterebbe all'ammissibilità di giudizi incidenter tantum che renderebbero vana l'applicazione dell'art. 22.
Difatti, proprio sulla questione si può richiamare una recentissima giurisprudenza (Cass. n. 29756/2025) secondo cui: Riguardo alla funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a
9 tempo determinato, occorre innanzitutto ricordare che questa Corte
(Cass.8629/25, Cass.3556/23) ha più volte affermato la funzione di agevolazione probatoria svolta dall'iscrizione. Tanto vale nel caso in cui sia in essere CP_ l'iscrizione negli elenchi e il lavoratore agisca in giudizio per ottenere dall' la prestazione previdenziale (es. indennità di disoccupazione agricola). Il lavoratore, cui incombe la prova del fatto costitutivo della prestazione, ovvero la sussistenza del rapporto previdenziale, che dipende dalla presenza di un rapporto di lavoro subordinato, non avrà bisogno di dimostrare tale rapporto di lavoro subordinato, usufruendo della propria iscrizione agli elenchi. Tanto vale fin
CP_ quando l' convenuto in giudizio, non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato;
a fronte di tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa. Come detto, questa funzione di agevolazione probatoria vale fin quando vi sia iscrizione del lavoratore negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato. Nel caso in cui, al contrario, tale iscrizione più non vi sia per essere il lavoratore stato
CP_ cancellato dall' – e tanto è accaduto nell'ipotesi in questione – questa Corte ha sempre ribadito che la prestazione non può essere riconosciuta se non in presenza dell'iscrizione, previa impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70 (Cass.6229/19, Cass.10089/24, Cass.23648/25). Il sistema dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, quale presupposto per
l'accesso alle prestazioni previdenziali, è giustificato «dalla obiettiva difficoltà di rilevamento della effettività della prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall'essere l'attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso dell'anno».
In tale contesto, contraddistinto dalla «oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti», s'inquadra, dunque, l'imposizione «di un termine di decadenza per la
10 contestazione dei provvedimenti di cancellazione o di non inclusione» (Corte
Cost., n.192/05). Anche il giudice delle leggi, nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale della normativa in esame, ha posto l'accento sull'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (sentenza
n.192/05). Sulla base di tali principi è stato ulteriormente affermato che non è configurabile un'autonoma azione di accertamento del diritto di conseguire le prestazioni previdenziali, con conseguente irrilevanza dell'impugnazione tempestiva dei provvedimenti dell' , che di tale diritto rappresentano, per CP_1 contro, l'imprescindibile presupposto e, dunque, l'illegittimità del provvedimento di cancellazione non può essere accertata incidenter tantum, al di fuori del termine decadenziale d'impugnazione (Cass.10089/24, Cass.23648/25).
L'inammissibilità di un accertamento incidenter tantum, è stata affermata in un caso analogo al presente, in cui la domanda giudiziale del lavoratore era tesa a contestare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e la pretesa restitutoria dell'Istituto per l'indennità di disoccupazione agricola erogata – pretesa restitutoria contestata anche dall'odierna controricorrente mediante la domanda originaria di primo grado.
Sulla base di tali elementi va rilevata la decadenza della ricorrente dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili all'anno 2015.
La decadenza dal diritto di accertare il rapporto di lavoro, di cui sopra, travolge in termini di infondatezza ogni altra domanda volta a far rilevare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere e ritenere le prestazioni previdenziali riconnesse al requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori per l'anno dedotto in giudizio.
11 Non può neanche trovare accoglimento l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma ritenuta indebita a titolo di disoccupazione agricola anno
2015. Difatti, l' resistente ha prodotto documentazione da cui, seppur CP_1
tramite via presuntiva, è possibile dedurre il pagamento sulla base di alcune informazioni ive contenute quali: le coordinate bancarie del beneficiario, la data del regolamento, il numero di mandato di pagamento, il numero di flusso disp nonché l'effettiva tipologia di prestazione erogata, nei cui confronti non è stata sollevata alcuna contestazione da parte della ricorrente.
Ne deriva che i ricorsi vanno rigettati.
Si applica, in tema di spese, l'esonero conseguente alla resa dichiarazione ex art. 125 disp att c.p.c. in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
contro l' , con ricorso depositato in data 04.08.2020 (R.G. Parte_1 CP_1
2583/2020), a cui è stato riunito quello con numero R.G. 734/2022 (depositato in data 28.02.2022), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta i ricorsi;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp att c.p.c;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 03.12.2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
12