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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 25/11/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa AR RE NT, nel procedimento iscritto al n. 541/2025 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Adelaide COTUGNO per delega dell'avv. Michele SURACE e l'opponente personalmente. Nessuno è presente per la parte opposta fino alle ore 10,30. L'avv. Cotugno discute la causa riportandosi ai propri atti e insiste in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
AR RE NT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
AR RE NT, nella causa civile iscritta al n. 541 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'atto introduttivo, notificato via PEC il 22.4.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la sua ex moglie, proponendo CP_1 formale opposizione al precetto di pagamento di euro 124.587,37, notificato dalla convenuta opposta il 4.4.2025, fondato sui seguenti titoli giudiziari: a) decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Roma il 27.12.1996 (RG 57627/1989), che prevedeva l'obbligo di corresponsione di assegno mensile di mantenimento di allora £.
450.000 per la moglie e £.
1.050.000 per il mantenimento dei tre figli, e Per_1 Per_2
; b) sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Roma, n. 8119/2007 del 12.1- Per_3
20.4.2007 (RG 87797/1997), che ha statuito l'obbligo dell'opponente di corrispondere, con decorrenza 12.1.2007, alla opposta, quale madre convivente, assegno di euro 300,00 per il mantenimento del solo figlio ed assegno divorzile di euro 300,00. Per_3
1 A sostegno della domanda, l'opponente deduce l'inesistenza dei crediti azionati, illustrando i seguenti motivi: 1) intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale dalla scadenza dei singoli ratei, poiché: 1a) gli atti interruttivi citati nel corpo del precetto opposto non sono stati correttamente notificati, perché dal dicembre 2009 esso opponente vive stabilmente a Seminara, circostanza nota all'ex coniuge, tanto che la notifica tentata a settembre 2016 al precedente domicilio di Roma, nell'ambito di altro giudizio, celebratosi tra le medesime parti dinanzi la Corte di Appello di Reggio Calabria (RG 407/2016), non era andata a buon fine per irreperibilità dell'odierno opponente;
1b) in ogni caso, anche ove si ritenesse la validità delle notifiche dei precedenti atti di precetto, il credito di euro 99.137,66 sarebbe interamente prescritto, perché l'ultimo atto interruttivo risale al 10.10.2019, cioè a data antecedente al quinquennio, considerato che il nuovo precetto è stato notificato il
4.4.2025, e così anche il credito maturato nel periodo successivo al 10.10.2019 si è parzialmente prescritto, quantomeno per i ratei di novembre e dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020; 2) Infondatezza della pretesa per venir meno dei presupposti, perchè: 2a)
l'obbligo di mantenimento dei figli e è venuto meno per Per_1 Per_2 Per_3 cessazione della convivenza dei figli con la madre (rispettivamente, per le figlie e Per_1
quantomeno dal 2000, e per , quantomeno dal 2009); 2b) oltre a ciò, i figli Per_2 Per_3 sono divenuti indipendenti economicamente, avendo avviato proprie attività lavorative, di lavoro dipendente e/o autonomo;
2c) dal dicembre 2009, esso opponente non ha più un proprio reddito, vivendo, da allora, ospite di parenti: solo dal maggio 2024, egli è titolare di assegno pensionistico sociale, di euro 538,39.
La convenuta - opposta, nel costituirsi in giudizio, deduce la validità delle notifiche dei precedenti atti interruttivi, producendo le copie degli atti di precetto notificati il 31.5.2011
(compiuta giacenza), il 5.6.2013 (compiuta giacenza), il 26.10.2015 (ex art. 143 c.p.c. per irreperibilità accertata dal 7.8.2013) e il 10.10.2019 (ex art. 143 c.p.c. per irreperibilità accertata dal 7.8.2013) e aggiungendo che pure l'atto richiamato dall'opponente, relativo al giudizio intercorso dinanzi la Corte d'Appello di Reggio Calabria, è stato regolarmente notificato con la procedura dell'irreperibilità prevista dall'art. 143 c.p.c..
Invoca inoltre l'applicazione del termine di prescrizione decennale, perché i crediti vantati si fondano su titoli giudiziali (sentenza di separazione e divorzio tra coniugi), ed hanno ad oggetto obbligazioni alimentari.
Evidenzia che i provvedimenti in esecuzione impongono un obbligo che permane fino a che non intervenga un provvedimento giudiziale nuovo ed espresso, idoneo a modificare il titolo.
Conclude per il rigetto dell'opposizione.
2 Con le successive memorie istruttorie, l'opponente ha chiesto ammettersi interrogatorio formale della controparte e prova testimoniale sul seguente capitolo: “Vero che dal dicembre
2009 il sig. vive a Seminara, con domicilio in Via Largo Trapezio, n. 6, e vero Parte_1 che di ciò, fin da allora, era a conoscenza la signora ”, mentre l'opposta – con CP_1 le memorie istruttorie di replica – ha chiesto il rigetto delle istanze.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'eccezione di prescrizione, formulata da parte opponente, è parzialmente fondata.
Va premesso che con l'atto opposto, intitolato “precetto in rinnovazione”, la creditrice CP_1
– sulla base dei titoli costituiti dal decreto di omologa di separazione consensuale e sentenza di divorzio, sopra meglio identificati - chiede in pagamento: a) la “somma portata dal precetto notificato il 10.10.2019”, pari a euro 99.137,66; b) “assegno di mantenimento e divorzile per
, con adeguamento ISTAT, dal 10.2019 al 3.2025”, per euro 24.910,47”. CP_1
Ciò posto, deve osservarsi che – a differenza da quanto sostenuto da parte opposta - i crediti costituiti dai ratei mensili di assegno di mantenimento costituiscono prestazioni periodiche da pagarsi in termini più brevi dell'anno: ad esse, pertanto, si applica il termine di prescrizione quinquennale, stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., come più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., ad esempio, Cassazione civile, Sez. I, n. 6975 del 04/04/2005, secondo la quale “in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento”; conf. ibidem, Sez. III, n. 23462 del 05/11/2009).
Pertanto, per il credito sopra indicato sub a), attinente “somma portata dal precetto notificato il 10.10.2019”, in mancanza di prova sull'esistenza di ulteriori atti interruttivi del termine sopra indicato, la prescrizione è maturata, al più, a ottobre 2024, prima della notifica (del
4.4.2025) del precetto oggetto dell'odierna opposizione.
Le medesime conclusioni valgono per il credito sub b), limitatamente ai ratei maturati prima del quinquennio antecedente la notifica del precetto oggi opposto (quindi dal 10.2019 al
4.4.2020), in base alle seguenti considerazioni.
In primo luogo, i ratei sopra indicati non sono compresi nei precedenti atti interruttivi (atti di precetto notificati il 31.5.2011, il 5.6.2013, il 26.10.2015 e il 10.10.2019), sicchè la disputa
3 tra le parti sulla validità degli stessi è irrilevante ai fini della decisione (al pari della prova articolata da parte opponente sul punto).
In secondo luogo, per i ratei non prescritti, le modifiche dello stato di fatto, evidenziate dall'opponente con il secondo motivo, non possono essere prese in considerazione nella presente sede: è noto, invero, che “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico: in tal senso, v. Cass. civile,
Sez. III, Sentenza n. 17689 del 02/07/2019, che richiama le norme vigenti ratione temporis, oggi confluite nell'art. 473bis.29 c.p.c., come introdotto dalla recente riforma Cartabia).
L'opposizione va dunque solo parzialmente accolta, dovendosi dichiarare la prescrizione del credito azionato, nei limiti sopra specificati.
3. Attesa la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa AR RE NT, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di citazione in opposizione notificato il 22.4.2025, da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la prescrizione dei crediti azionati, e non dovute le somme portate dal precetto opposto, limitatamente alla
“somma portata dal precetto notificato il 10.10.2019”, pari a euro 99.137,66, nonché alle ulteriori somme richieste a titolo di “assegno di mantenimento e divorzile per
, con adeguamento ISTAT”, per i ratei dal 10.2019 al 4.4.2020; CP_1
2) rigetta nel resto;
4 3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Palmi, 25 novembre 2025.
Il Giudice
AR RE NT
5
Sezione Civile
All'udienza del 25/11/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa AR RE NT, nel procedimento iscritto al n. 541/2025 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Adelaide COTUGNO per delega dell'avv. Michele SURACE e l'opponente personalmente. Nessuno è presente per la parte opposta fino alle ore 10,30. L'avv. Cotugno discute la causa riportandosi ai propri atti e insiste in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
AR RE NT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
AR RE NT, nella causa civile iscritta al n. 541 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'atto introduttivo, notificato via PEC il 22.4.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la sua ex moglie, proponendo CP_1 formale opposizione al precetto di pagamento di euro 124.587,37, notificato dalla convenuta opposta il 4.4.2025, fondato sui seguenti titoli giudiziari: a) decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Roma il 27.12.1996 (RG 57627/1989), che prevedeva l'obbligo di corresponsione di assegno mensile di mantenimento di allora £.
450.000 per la moglie e £.
1.050.000 per il mantenimento dei tre figli, e Per_1 Per_2
; b) sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Roma, n. 8119/2007 del 12.1- Per_3
20.4.2007 (RG 87797/1997), che ha statuito l'obbligo dell'opponente di corrispondere, con decorrenza 12.1.2007, alla opposta, quale madre convivente, assegno di euro 300,00 per il mantenimento del solo figlio ed assegno divorzile di euro 300,00. Per_3
1 A sostegno della domanda, l'opponente deduce l'inesistenza dei crediti azionati, illustrando i seguenti motivi: 1) intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale dalla scadenza dei singoli ratei, poiché: 1a) gli atti interruttivi citati nel corpo del precetto opposto non sono stati correttamente notificati, perché dal dicembre 2009 esso opponente vive stabilmente a Seminara, circostanza nota all'ex coniuge, tanto che la notifica tentata a settembre 2016 al precedente domicilio di Roma, nell'ambito di altro giudizio, celebratosi tra le medesime parti dinanzi la Corte di Appello di Reggio Calabria (RG 407/2016), non era andata a buon fine per irreperibilità dell'odierno opponente;
1b) in ogni caso, anche ove si ritenesse la validità delle notifiche dei precedenti atti di precetto, il credito di euro 99.137,66 sarebbe interamente prescritto, perché l'ultimo atto interruttivo risale al 10.10.2019, cioè a data antecedente al quinquennio, considerato che il nuovo precetto è stato notificato il
4.4.2025, e così anche il credito maturato nel periodo successivo al 10.10.2019 si è parzialmente prescritto, quantomeno per i ratei di novembre e dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020; 2) Infondatezza della pretesa per venir meno dei presupposti, perchè: 2a)
l'obbligo di mantenimento dei figli e è venuto meno per Per_1 Per_2 Per_3 cessazione della convivenza dei figli con la madre (rispettivamente, per le figlie e Per_1
quantomeno dal 2000, e per , quantomeno dal 2009); 2b) oltre a ciò, i figli Per_2 Per_3 sono divenuti indipendenti economicamente, avendo avviato proprie attività lavorative, di lavoro dipendente e/o autonomo;
2c) dal dicembre 2009, esso opponente non ha più un proprio reddito, vivendo, da allora, ospite di parenti: solo dal maggio 2024, egli è titolare di assegno pensionistico sociale, di euro 538,39.
La convenuta - opposta, nel costituirsi in giudizio, deduce la validità delle notifiche dei precedenti atti interruttivi, producendo le copie degli atti di precetto notificati il 31.5.2011
(compiuta giacenza), il 5.6.2013 (compiuta giacenza), il 26.10.2015 (ex art. 143 c.p.c. per irreperibilità accertata dal 7.8.2013) e il 10.10.2019 (ex art. 143 c.p.c. per irreperibilità accertata dal 7.8.2013) e aggiungendo che pure l'atto richiamato dall'opponente, relativo al giudizio intercorso dinanzi la Corte d'Appello di Reggio Calabria, è stato regolarmente notificato con la procedura dell'irreperibilità prevista dall'art. 143 c.p.c..
Invoca inoltre l'applicazione del termine di prescrizione decennale, perché i crediti vantati si fondano su titoli giudiziali (sentenza di separazione e divorzio tra coniugi), ed hanno ad oggetto obbligazioni alimentari.
Evidenzia che i provvedimenti in esecuzione impongono un obbligo che permane fino a che non intervenga un provvedimento giudiziale nuovo ed espresso, idoneo a modificare il titolo.
Conclude per il rigetto dell'opposizione.
2 Con le successive memorie istruttorie, l'opponente ha chiesto ammettersi interrogatorio formale della controparte e prova testimoniale sul seguente capitolo: “Vero che dal dicembre
2009 il sig. vive a Seminara, con domicilio in Via Largo Trapezio, n. 6, e vero Parte_1 che di ciò, fin da allora, era a conoscenza la signora ”, mentre l'opposta – con CP_1 le memorie istruttorie di replica – ha chiesto il rigetto delle istanze.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'eccezione di prescrizione, formulata da parte opponente, è parzialmente fondata.
Va premesso che con l'atto opposto, intitolato “precetto in rinnovazione”, la creditrice CP_1
– sulla base dei titoli costituiti dal decreto di omologa di separazione consensuale e sentenza di divorzio, sopra meglio identificati - chiede in pagamento: a) la “somma portata dal precetto notificato il 10.10.2019”, pari a euro 99.137,66; b) “assegno di mantenimento e divorzile per
, con adeguamento ISTAT, dal 10.2019 al 3.2025”, per euro 24.910,47”. CP_1
Ciò posto, deve osservarsi che – a differenza da quanto sostenuto da parte opposta - i crediti costituiti dai ratei mensili di assegno di mantenimento costituiscono prestazioni periodiche da pagarsi in termini più brevi dell'anno: ad esse, pertanto, si applica il termine di prescrizione quinquennale, stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., come più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., ad esempio, Cassazione civile, Sez. I, n. 6975 del 04/04/2005, secondo la quale “in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento”; conf. ibidem, Sez. III, n. 23462 del 05/11/2009).
Pertanto, per il credito sopra indicato sub a), attinente “somma portata dal precetto notificato il 10.10.2019”, in mancanza di prova sull'esistenza di ulteriori atti interruttivi del termine sopra indicato, la prescrizione è maturata, al più, a ottobre 2024, prima della notifica (del
4.4.2025) del precetto oggetto dell'odierna opposizione.
Le medesime conclusioni valgono per il credito sub b), limitatamente ai ratei maturati prima del quinquennio antecedente la notifica del precetto oggi opposto (quindi dal 10.2019 al
4.4.2020), in base alle seguenti considerazioni.
In primo luogo, i ratei sopra indicati non sono compresi nei precedenti atti interruttivi (atti di precetto notificati il 31.5.2011, il 5.6.2013, il 26.10.2015 e il 10.10.2019), sicchè la disputa
3 tra le parti sulla validità degli stessi è irrilevante ai fini della decisione (al pari della prova articolata da parte opponente sul punto).
In secondo luogo, per i ratei non prescritti, le modifiche dello stato di fatto, evidenziate dall'opponente con il secondo motivo, non possono essere prese in considerazione nella presente sede: è noto, invero, che “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico: in tal senso, v. Cass. civile,
Sez. III, Sentenza n. 17689 del 02/07/2019, che richiama le norme vigenti ratione temporis, oggi confluite nell'art. 473bis.29 c.p.c., come introdotto dalla recente riforma Cartabia).
L'opposizione va dunque solo parzialmente accolta, dovendosi dichiarare la prescrizione del credito azionato, nei limiti sopra specificati.
3. Attesa la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa AR RE NT, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di citazione in opposizione notificato il 22.4.2025, da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la prescrizione dei crediti azionati, e non dovute le somme portate dal precetto opposto, limitatamente alla
“somma portata dal precetto notificato il 10.10.2019”, pari a euro 99.137,66, nonché alle ulteriori somme richieste a titolo di “assegno di mantenimento e divorzile per
, con adeguamento ISTAT”, per i ratei dal 10.2019 al 4.4.2020; CP_1
2) rigetta nel resto;
4 3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Palmi, 25 novembre 2025.
Il Giudice
AR RE NT
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