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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 10/02/2026, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2003/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHIANESE RI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10081/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20043T0022310000012019004 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03.05.2024 la società Ricorrente_1 Spa ricorreva avverso avviso di liquidazione relativo all'omesso versamento dell'imposta di registro per il contatto serie 3T n.002231 per l'anno 2019.
Eccepiva che il versamento dell'imposta di registro non fosse dovuto, in quanto il contratto era stato già risolto e la relativa imposta era stata pagata in data 20.04.2018, per cui ritiene l'avviso impugnato illegittimo, sul presupposto di quanto argomentato e provato;
chiedeva l'annullamento dell'atto opposto con condanna alle spese di lite.
Si costituiva l'Ufficio che aveva verificato esistente il pagamento dell'imposta di registro per la risoluzione del contratto e dichiarava di procedere con l'annullamento dell'avviso di liquidazione n.2004/3T/002231/000/001/2019/004. Chiedeva che fosse dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica osserva che l'annullamento da parte dell'ufficio dell'atto impugnato vi è stato a seguito della produzione in sede contenziosa della prova della risoluzione del contratto nel 2018
e della prova del versamento dell'imposta di registro relativa alla risoluzione del contratto;
di conseguenza, la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHIANESE RI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10081/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20043T0022310000012019004 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03.05.2024 la società Ricorrente_1 Spa ricorreva avverso avviso di liquidazione relativo all'omesso versamento dell'imposta di registro per il contatto serie 3T n.002231 per l'anno 2019.
Eccepiva che il versamento dell'imposta di registro non fosse dovuto, in quanto il contratto era stato già risolto e la relativa imposta era stata pagata in data 20.04.2018, per cui ritiene l'avviso impugnato illegittimo, sul presupposto di quanto argomentato e provato;
chiedeva l'annullamento dell'atto opposto con condanna alle spese di lite.
Si costituiva l'Ufficio che aveva verificato esistente il pagamento dell'imposta di registro per la risoluzione del contratto e dichiarava di procedere con l'annullamento dell'avviso di liquidazione n.2004/3T/002231/000/001/2019/004. Chiedeva che fosse dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica osserva che l'annullamento da parte dell'ufficio dell'atto impugnato vi è stato a seguito della produzione in sede contenziosa della prova della risoluzione del contratto nel 2018
e della prova del versamento dell'imposta di registro relativa alla risoluzione del contratto;
di conseguenza, la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.