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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 858/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CREAZZO NL SE VI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4295/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170026777216000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore rinuncia al motivo di ricorso relativo alla notifica e per il resto insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento, meglio specificata in epigrafe, che le era stata notificata l'11.3.2024 per il mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2013, sostenendo che la stessa era illegittima poiché era stata notificata oltre il termine di decadenza triennale ed essendo maturata la prescrizione.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Catania, benché sia stata ritualmente chiamata in giudizio.
All'odierna udienza, si è deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, considerato il fatto che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata l'11.3.2024, è ampiamente maturata la prescrizione triennale prevista dall'art.5 del D.L. 953/82 (così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86), e ciò anche in considerazione del fatto che l'DE non si è costituita in giudizio quindi non vi è in atti alcuna documentazione dimostrante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giusizia tributaria di Catania, Sezione prima in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento n. 29320170026777216000. Condanna l'Agenzia delle Entrate riscossione alle spese del giudizio per euro 250,00, oltre accessori.
Catania, 28.1.2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CREAZZO NL SE VI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4295/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170026777216000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore rinuncia al motivo di ricorso relativo alla notifica e per il resto insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento, meglio specificata in epigrafe, che le era stata notificata l'11.3.2024 per il mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2013, sostenendo che la stessa era illegittima poiché era stata notificata oltre il termine di decadenza triennale ed essendo maturata la prescrizione.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Catania, benché sia stata ritualmente chiamata in giudizio.
All'odierna udienza, si è deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, considerato il fatto che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata l'11.3.2024, è ampiamente maturata la prescrizione triennale prevista dall'art.5 del D.L. 953/82 (così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86), e ciò anche in considerazione del fatto che l'DE non si è costituita in giudizio quindi non vi è in atti alcuna documentazione dimostrante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giusizia tributaria di Catania, Sezione prima in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento n. 29320170026777216000. Condanna l'Agenzia delle Entrate riscossione alle spese del giudizio per euro 250,00, oltre accessori.
Catania, 28.1.2026