Articolo 12 della Legge 11 dicembre 1952, n. 2362
Articolo 11Articolo 13
Versione
25 dicembre 1952
Art. 12.
La lottizzazione e la rivendita dei fondi acquistati dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina saranno effettuate tenendo conto della natura dei fondi, delle loro caratteristiche culturali e capacita' produttiva, delle possibilita' d'impiego delle unita' lavorative costituenti il nucleo familiare del richiedente l'acquisto o delle capacita' di lavoro delle cooperative di cui all' art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , nonche' delle possibilita' d'impiego delle unita' lavorative costituenti i nuclei familiari dei coltivatori, che da almeno due anni siano insediati sui terreni acquistati dalla Cassa e che, almeno un mese prima della stipulazione del contratto d'acquisto dei terreni da parte della Cassa, facciano domanda di partecipare, insieme agli originari richiedenti dell'intervento della Cassa, al contratto di vendita dei terreni e al riparto dei medesimi, secondo il piano di lottizzazione previsto e approvato dalla Cassa medesima.
Ai fini dell'applicazione della seconda parte del comma precedente la Cassa comunichera' ai coltivatori del fondi che essa e' stata richiesta di acquistare, il termine entro il quale si propone di stipulare il contratto di acquisto, e la superficie che nella lottizzazione prevede di assegnare ad ogni unita', familiare da insediare sui fondi suddetti.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente