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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1911/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1911/2024
All'udienza del 27 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per e , l'avv. Giglio Maurizio ha depositato le note Parte_1 Controparte_1
sostitutive di udienza in data 26.5.2025;
- Per l' , l'avv. Torelli Marco ha depositato le note Controparte_2
sostitutive di udienza in data 5.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1911/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) rappresentate e difese dall'avv. Giglio Maurizio ed elettivamente C.F._2
domiciliate presso il suo studio in viale Latina, XVIII Dicembre 43, giusta procura in atti;
ATTRICI
Contro
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Torelli Marco ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura della Provincia, in alla Via Costa n. 1, giusta procura in atti;
CP_2
CONVENUTA
Oggetto: occupazione illegittima della Pubblica Amministrazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Controparte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' , deducendo di Controparte_2
essere proprietarie pro indiviso del terreno sito nel Comune di Sezze (LT) distinto al Fg.64 part.lla 21 e 56 esteso 37,60 are, per averlo acquistato con atto a rogito del Notaio del Per_1
26/06/1990 rep. 10286 del venditore sig. . Esponevano che sino al 31.12.1986 Persona_2 il bene risultava gravato da livello in favore dell'amministrazione del Fondo per il Culto, diritto pagina 2 di 10 abrogato dalla legge n.222\85 che all'art. 60 aveva previsto la estinzione del predetto livello con automatica conversione del diritto di livellario in piena proprietà del bene, e che agli inizi della estate del 2023 la recatasi sul terreno, constatava che l' Pt_1 Controparte_2
aveva provveduto - a totale insaputa sua a dell'altra comproprietaria – a recintare l'area
[...] apponendovi all'ingresso un cartello affisso alla stessa recinzione in cui si comunicava la realizzazione del Progetto Life “Greenchange” di riqualificazione ambientale di sistemi umidi lungo il fiume Ufente, con costruzione di una stradina, di piazzole e distruzione delle piantagioni.
L'ente, interpellato sul punto, comunicava che il terreno de quo sarebbe in proprietà dell'Amministrazione del e che le attrice ne sarebbero soltanto livellarie, Parte_2
considerazione a loro dire fondata sul parere errato reso dalla . Controparte_4
In tali premesse, lamentavano la violazione del proprio diritto di proprietà, perpetrato dalla
Pubblica Amministrazione, assumendo di avere interesse a conseguire la restituzione dell'immobile indebitamente ed illegittimamente occupato, con condanna al ripristino ante occupazione ed al risarcimento dei danni, o in via alternativa la condanna dell'ente convenuto al pagamento del giusto corrispettivo per la definitiva perdita dalla proprietà nella ipotesi di occupazione acquisitiva e\o appropriativa, in cui il bene fosse stato o venisse irreversibilmente trasformato.
Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “per le casuali di cui in premessa Piaccia all'Ecc.mo Tribunale: • accertata e dichiarata l'occupazione usurpativa da parte della CP_3
del terreno sito in Comune di Sezze distinto in catasto al Fg. 64 part.lle 21 e 56. CP_2
Condannare lo stesso ente convenuto al rilascio del medesimo terreno, con condanna – altresì – alla sua rimessa in pristino nello stato quo ante l'occupazione ed al risarcimento dei danni da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa;
• in via alternativa, nella ipotesi in cui
l'occupazione appropriativa\acquisitiva del terreno abbia determinato la sua irreversibile trasformazione, condannare l'ente provinciale al pagamento del corrispettivo pari al valore del bene come desunto a mezzo di consulenza tecnica, con condanna – altresì – al risarcimento dei danni. Vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio la , deducendo che le controparti avevano omesso di CP_3 CP_2
qualificare giuridicamente la domanda spiegata nel presente giudizio, domandando il rilascio del terreno, asseritamente oggetto di illegittima usurpazione, sul presupposto di esserne legittime proprietarie in forza del contratto di compravendita del 26.6.1990 rep 10286. Eccepiva quindi pagina 3 di 10 l'inammissibilità della domanda di restituzione, difettandone i presupposti applicativi, al pari della domanda di rivendicazione per nullità del contratto di compravendita del 26.6.1990 rep.10286: violazione dell'art. 60 Legge 222/85. Sotto quest'ultimo profilo, precisava infatti che la conversione automatica ope legis del diritto di livellario in piena proprietà in capo al dante causa delle attrici ( sig. non poteva trovare applicazione, poiché tale conversione “ope Per_2 legis”, per effetto dell'estinzione del rapporto reale perpetuo prevista all'art. 60 della Legge
222/1985, operava solo ed esclusivamente, per i terreni il cui il reddito dominicale fosse inferiore alle vecchie lire 60.000, rivalutate al 01.01.1987, requisito non sussistente nel caso di specie, ragion per cui le attrici non risultavano titolari di alcun diritto di proprietà sul fondo oggetto di causa.
Parte convenuta rappresentava, poi, la piena legittimità della procedura di acquisizione delle aree da parte della nell'ambito della realizzazione del Progetto Life Controparte_3
“Greenchange”, giacché: - la Provincia di aveva proceduto ad acquisire preventivamente i CP_2
dovuti pareri della Prefettura di cui al prot. 26090/2018/Area IV, del 21.9.2018 e prot. 0076112 del 22.11.2022; - il progetto era stato oggetto di apposita conferenza di servizi convocata con nota prot. 2021/41706 ai sensi degli artt. 14 c.2 e 14-bis della L 241/90, con lo svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona conclusasi favorevolmente con Determina
Dirigenziale n. 9 de 09.01.2023, trasmessa a tutti i partecipanti con nota prot. 2023/1524; - durante la conferenza di Servizi era stata coinvolta la Prefettura di , competente per il CP_2
Fondo Edifici per il Culto, atteso l'ampliamento delle particelle interessate acquisendo sia il rinnovo del parere prot. 26090/2018/Area IV-Culti sia il rilascio del parere per le particelle 21,22
e 59; - in esito alla conclusione della Conferenza di Servizi il progetto era stato approvato con
Decreto del Presidente della Provincia di n. 4 del 07.02.2023, in atti al prot. 5455 del CP_2
07.02.2023.
Ancora, deduceva parte convenuta che le attrici non avevano assolto all'onere probatorio sotteso all'esperimento dell'azione di rivendicazione, e che la domanda risarcitoria proposta era rimasta del tutto sfornita di allegazione e prova.
Infine, concludeva chiedendo: “In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione spiegata con ogni e più ampia statuizione di Legge.; Ancora in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di nullità del contratto di compravendita del 26.6.1990 rep.10286 per violazione dell'art. 60 Legge 222/85, accertare e
pagina 4 di 10 dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivendicazione con ogni e più ampia statuizione di
Legge; Nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle parti attrici e per l'effetto rigettare la domanda di rivendicazione spiegata;
Sempre nel merito: accertare e dichiarare il difetto di prova in ordine alla proprietà del terreno posto in rivendicazione e per
l'effetto rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
Ancora nel merito, rigettare la domanda di risarcimento dei danni tutti richiesti perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. In via istruttoria, ci si oppone fin d'ora alla richiesta CTU. Con vittoria di spese, compensi professionali”.
Effettuate le verifiche preliminari, depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., in esito alla prima udienza di trattazione il Giudice rilevava d'ufficio il difetto di giurisdizione del Giudice adito, condiviso dalle parti, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art.281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
Le odierne attrici, invero, hanno agito in giudizio lamentando la lesione del proprio di diritto di proprietà pro indiviso del terreno sito nel Comune di Sezze (LT) distinto al Fg.64 part.lla 21 e 56 esteso 37,60 are, acquisito giusta atto di compravendita a rogito del Notaio del 26/06/1990 Per_1
rep. 10286, deducendo che le particelle di terreno oggetto di causa erano state oggetto di illegittima occupazione ad opera dell' in quanto Controparte_2 interessate dal Progetto “LIFE17 NAT/IT/000619 GREENCHANGE”, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 07.02.23 e in corso di esecuzione. In tale premessa, quindi, le attrici hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare l'occupazione usurpativa/acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione e conseguentemente di condannare quest'ultima al rilascio dei beni ovvero al risarcimento dei danni.
In relazione all'oggetto delle domande spiegate, si rende quindi necessario rammentare la nota distinzione, di origine pretoria, fra c.d. “occupazione acquisitiva”, che si verifica quando il fondo
è stato occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, e pertanto nell'ambito di una procedura di espropriazione, ed ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzione dell'opera di pubblica utilità senza che, tuttavia, sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto pagina 5 di 10 idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà, e c.d. “occupazione usurpativa”, caratterizzata dall'apprensione del fondo altrui in carenza di titolo.
Più nel dettaglio, l'occupazione acquisitiva, definita anche come accessione invertita, si concretizzava nell'inversione del principio civilistico superficies solo cedit, per cui il privato, a fronte dell'irreversibile trasformazione del proprio bene compiuta in funzione del perseguimento di un'utilità pubblica, perdeva la proprietà del bene e, quindi, la possibilità di ottenerne la restituzione, nonostante l'illegittimità del procedimento espropriativo e la mancanza di un titolo idoneo a determinare il trasferimento della proprietà dalla sfera privata a quella pubblica (Cfr.
Cass. civ., Sez. un., 26 febbraio 1983, n. 1464; successivamente, ex plurimis, Cass. civ., Sez. un.,
10 giugno 1988, n. 3940, e 25 novembre 1992, n. 12546), e ciò in relazione a fattispecie di illegittimità meno gravi del procedimento espropriativo, nelle quali l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera pubblica avesse comunque trovato una consacrazione in una dichiarazione di pubblica utilità idonea a conferire all'opera effettiva natura pubblica, ma non seguita da un formale atto ablativo. L'occupazione acquisitiva, comportante l'estinzione del diritto di proprietà del privato e l'acquisizione a titolo originario in capo all'ente costruttore, costituiva, secondo la ricostruzione dei Giudici di legittimità, un fatto illecito (istantaneo, sia pure con effetti permanenti), che abilitava il privato a chiedere nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento dell'irreversibile trasformazione del fondo la condanna dell'ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma che – dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art.
5-bis, comma 7-bis, d.-l. n.
333/1992 – era pari al valore che il fondo aveva in quel momento, con la rivalutazione per la eventuale diminuzione del potere di acquisto della moneta, fino al giorno della liquidazione.
L'occupazione usurpativa, invece, era caratterizzata dalla trasformazione del fondo di proprietà privata, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace (o perché mancante sin dall'inizio o perché venuta meno a seguito di annullamento giudiziale o perché carente dei suoi caratteri essenziali tipici, fra i quali la prefissione dei termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, o perché comunque divenuta inefficace), nella quale non operava l'accessione invertita per l'assenza di una dichiarazione di prevalenza funzionale dell'interesse pubblico e, quindi, la pubblica amministrazione non acquistava la proprietà del bene, di cui restava titolare il privato. Nell'occupazione usurpativa si configurava una mera occupazione illegittima dell'immobile privato, ricondotta nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043
pagina 6 di 10 Cod. civ., con le necessarie implicazioni sia in punto di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla permanenza dell'illecita occupazione, sia in punto di esperibilità delle azioni reipersecutorie a tutela della non perduta proprietà del bene.
Progressivamente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pervenuta al superamento dell'originaria distinzione tra le fattispecie dell'occupazione acquisitiva e usurpativa, statuendo a più riprese che la intervenuta realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato non fa venire meno l'obbligo dell'Amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso, trattandosi di un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà; indipendentemente dall'esistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, viene in rilievo un illecito di diritto comune, da cui sorge la responsabilità della P.A. per i danni ed avente la natura di illecito permanente: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cd. occupazione acquisitiva od accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, è illegittima al pari della cd. occupazione usurpativa, in cui invece manca del tutto detta dichiarazione, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato)” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 10.1.2024, n. 952).
Al contempo, la distinzione tra le due fattispecie conserva tuttora la sua rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in ordine alla relativa controversia anche di natura risarcitoria. In particolare, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 34
d. lgs. n. 80/1998, come sostituito dalla l. n. 205/2000, art. 7, comma 1, lett. b), e ribadita dall'art. 133, lett. g), c.p.a. le controversie risarcitorie promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000 aventi ad oggetto occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile come tale in base al procedimento svolto e alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, e ciò anche nel caso in cui l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione, nonché la sua irreversibile trasformazione, siano avvenute senza alcun titolo che le consentisse, ovvero nonostante il venir meno di detto titolo;
la predetta giurisdizione non trova giustificazione nell'idoneità della dichiarazione di p.u. a determinare l'affievolimento del diritto di proprietà, e quindi nella configurabilità della posizione giuridica del proprietario come interesse legittimo, ma nella
pagina 7 di 10 riconducibilità della fattispecie alla materia urbanistico-edilizia, come definita dall'art. 7 cit., in virtù della quale spettano alla cognizione del g.a. tutte le controversie aventi ad oggetto comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quali che siano i diritti (reali o personali) fatti valere nei confronti di quest'ultima, nonché la natura
(restitutoria o risarcitoria) della pretesa avanzata;
essa si estende quindi a tutte le ipotesi in cui
l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, anche se poi quest'ultima sia stata annullata da parte della stessa autorità amministrativa che
l'ha emessa o dal giudice amministrativo, oppure la sua efficacia sia altrimenti venuta meno, o ancora l'apprensione e/o l'irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in assenza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta caducato” (Cass. Civ., sez. un., 17/09/2019, n.23102).
Nello stesso senso, è stato chiarito che “In tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito esse sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli atti” (Cass. Civ., sez. un.,
01/03/2023, n.6099) e che “Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni di aree private riconducibili - ancorché solo mediatamente - al concreto esercizio di un potere autoritativo, come nel caso di pregressa approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, quale atto di per sé esprimente la volontà della P.A. di acquisire, disporre e destinare l'area all'uso pubblico, a nulla rilevando l'eventuale intervenuto annullamento o sopravvenuta inefficacia del titolo legittimante l'occupazione” (Cass. Civ., sez. un., 26/02/2021, n.5513).
Al contrario, appartengono alla cognizione del giudice ordinario le ipotesi residuali in cui l'Amministrazione abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa, ossia i casi di occupazione c.d. usurpativa (nei quali manca la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in ragione della quale è stata disposta l'occupazione di un fondo) oppure i casi di c.d. sconfinamento
(che ricorre qualora la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dal presupposto provvedimento di approvazione del progetto), poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all'esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi, in altre parole, di meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di potere (Cass. Civ., sez. un, 08/07/2019, n. 18272).
pagina 8 di 10 Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni delle parti, emerge con evidenza la sussistenza del concreto esercizio del potere autoritativo della Pubblica
Amministrazione, dato dall'esperimento della Conferenza di servizi ex art. 14 comma 2 e art. 14 bis della l. n. 241/90, svolta in forma semplificata e con modalità asincrona, indetta con nota prot.
41706 del 09.11.2021, nonché dall'approvazione del Progetto “LIFE17 NAT/IT/000619
GREENCHANGE”, avvenuta con Decreto n. 4 del 7.02.2023 del Presidente della Provincia.
Sul punto, va rammentato che l'art. 12 del DPR 327/2001 prevede espressamente che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona, e in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.
Ed allora, nella fattispecie oggetto di causa la dichiarazione di pubblica utilità risulta implicitamente dalla definizione della Conferenza di servizi, nonché dall'approvazione del
Progetto “LIFE17 NAT/IT/000619 GREENCHANGE”, avvenuta con Decreto n. 4 del 7.02.2023 del Presidente della Provincia, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica vale come dichiarazione implicita di pubblica utilità, segnando il momento in cui ha inizio il procedimento ablatorio (Cass. Civ. n.
5339/2021).
Da quanto premesso consegue il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del giudice amministrativo in ordine alla domanda giudiziale spiegata.
La natura della pronuncia, il rilievo officioso del Giudice e l'adesione di ambedue le parti al rilevato difetto della giurisdizione ordinaria, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo;
pagina 9 di 10 - assegna alle parti i termini di legge per la riassunzione della causa;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 27 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1911/2024
All'udienza del 27 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per e , l'avv. Giglio Maurizio ha depositato le note Parte_1 Controparte_1
sostitutive di udienza in data 26.5.2025;
- Per l' , l'avv. Torelli Marco ha depositato le note Controparte_2
sostitutive di udienza in data 5.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1911/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) rappresentate e difese dall'avv. Giglio Maurizio ed elettivamente C.F._2
domiciliate presso il suo studio in viale Latina, XVIII Dicembre 43, giusta procura in atti;
ATTRICI
Contro
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Torelli Marco ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura della Provincia, in alla Via Costa n. 1, giusta procura in atti;
CP_2
CONVENUTA
Oggetto: occupazione illegittima della Pubblica Amministrazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Controparte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' , deducendo di Controparte_2
essere proprietarie pro indiviso del terreno sito nel Comune di Sezze (LT) distinto al Fg.64 part.lla 21 e 56 esteso 37,60 are, per averlo acquistato con atto a rogito del Notaio del Per_1
26/06/1990 rep. 10286 del venditore sig. . Esponevano che sino al 31.12.1986 Persona_2 il bene risultava gravato da livello in favore dell'amministrazione del Fondo per il Culto, diritto pagina 2 di 10 abrogato dalla legge n.222\85 che all'art. 60 aveva previsto la estinzione del predetto livello con automatica conversione del diritto di livellario in piena proprietà del bene, e che agli inizi della estate del 2023 la recatasi sul terreno, constatava che l' Pt_1 Controparte_2
aveva provveduto - a totale insaputa sua a dell'altra comproprietaria – a recintare l'area
[...] apponendovi all'ingresso un cartello affisso alla stessa recinzione in cui si comunicava la realizzazione del Progetto Life “Greenchange” di riqualificazione ambientale di sistemi umidi lungo il fiume Ufente, con costruzione di una stradina, di piazzole e distruzione delle piantagioni.
L'ente, interpellato sul punto, comunicava che il terreno de quo sarebbe in proprietà dell'Amministrazione del e che le attrice ne sarebbero soltanto livellarie, Parte_2
considerazione a loro dire fondata sul parere errato reso dalla . Controparte_4
In tali premesse, lamentavano la violazione del proprio diritto di proprietà, perpetrato dalla
Pubblica Amministrazione, assumendo di avere interesse a conseguire la restituzione dell'immobile indebitamente ed illegittimamente occupato, con condanna al ripristino ante occupazione ed al risarcimento dei danni, o in via alternativa la condanna dell'ente convenuto al pagamento del giusto corrispettivo per la definitiva perdita dalla proprietà nella ipotesi di occupazione acquisitiva e\o appropriativa, in cui il bene fosse stato o venisse irreversibilmente trasformato.
Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “per le casuali di cui in premessa Piaccia all'Ecc.mo Tribunale: • accertata e dichiarata l'occupazione usurpativa da parte della CP_3
del terreno sito in Comune di Sezze distinto in catasto al Fg. 64 part.lle 21 e 56. CP_2
Condannare lo stesso ente convenuto al rilascio del medesimo terreno, con condanna – altresì – alla sua rimessa in pristino nello stato quo ante l'occupazione ed al risarcimento dei danni da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa;
• in via alternativa, nella ipotesi in cui
l'occupazione appropriativa\acquisitiva del terreno abbia determinato la sua irreversibile trasformazione, condannare l'ente provinciale al pagamento del corrispettivo pari al valore del bene come desunto a mezzo di consulenza tecnica, con condanna – altresì – al risarcimento dei danni. Vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio la , deducendo che le controparti avevano omesso di CP_3 CP_2
qualificare giuridicamente la domanda spiegata nel presente giudizio, domandando il rilascio del terreno, asseritamente oggetto di illegittima usurpazione, sul presupposto di esserne legittime proprietarie in forza del contratto di compravendita del 26.6.1990 rep 10286. Eccepiva quindi pagina 3 di 10 l'inammissibilità della domanda di restituzione, difettandone i presupposti applicativi, al pari della domanda di rivendicazione per nullità del contratto di compravendita del 26.6.1990 rep.10286: violazione dell'art. 60 Legge 222/85. Sotto quest'ultimo profilo, precisava infatti che la conversione automatica ope legis del diritto di livellario in piena proprietà in capo al dante causa delle attrici ( sig. non poteva trovare applicazione, poiché tale conversione “ope Per_2 legis”, per effetto dell'estinzione del rapporto reale perpetuo prevista all'art. 60 della Legge
222/1985, operava solo ed esclusivamente, per i terreni il cui il reddito dominicale fosse inferiore alle vecchie lire 60.000, rivalutate al 01.01.1987, requisito non sussistente nel caso di specie, ragion per cui le attrici non risultavano titolari di alcun diritto di proprietà sul fondo oggetto di causa.
Parte convenuta rappresentava, poi, la piena legittimità della procedura di acquisizione delle aree da parte della nell'ambito della realizzazione del Progetto Life Controparte_3
“Greenchange”, giacché: - la Provincia di aveva proceduto ad acquisire preventivamente i CP_2
dovuti pareri della Prefettura di cui al prot. 26090/2018/Area IV, del 21.9.2018 e prot. 0076112 del 22.11.2022; - il progetto era stato oggetto di apposita conferenza di servizi convocata con nota prot. 2021/41706 ai sensi degli artt. 14 c.2 e 14-bis della L 241/90, con lo svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona conclusasi favorevolmente con Determina
Dirigenziale n. 9 de 09.01.2023, trasmessa a tutti i partecipanti con nota prot. 2023/1524; - durante la conferenza di Servizi era stata coinvolta la Prefettura di , competente per il CP_2
Fondo Edifici per il Culto, atteso l'ampliamento delle particelle interessate acquisendo sia il rinnovo del parere prot. 26090/2018/Area IV-Culti sia il rilascio del parere per le particelle 21,22
e 59; - in esito alla conclusione della Conferenza di Servizi il progetto era stato approvato con
Decreto del Presidente della Provincia di n. 4 del 07.02.2023, in atti al prot. 5455 del CP_2
07.02.2023.
Ancora, deduceva parte convenuta che le attrici non avevano assolto all'onere probatorio sotteso all'esperimento dell'azione di rivendicazione, e che la domanda risarcitoria proposta era rimasta del tutto sfornita di allegazione e prova.
Infine, concludeva chiedendo: “In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione spiegata con ogni e più ampia statuizione di Legge.; Ancora in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di nullità del contratto di compravendita del 26.6.1990 rep.10286 per violazione dell'art. 60 Legge 222/85, accertare e
pagina 4 di 10 dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivendicazione con ogni e più ampia statuizione di
Legge; Nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle parti attrici e per l'effetto rigettare la domanda di rivendicazione spiegata;
Sempre nel merito: accertare e dichiarare il difetto di prova in ordine alla proprietà del terreno posto in rivendicazione e per
l'effetto rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
Ancora nel merito, rigettare la domanda di risarcimento dei danni tutti richiesti perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. In via istruttoria, ci si oppone fin d'ora alla richiesta CTU. Con vittoria di spese, compensi professionali”.
Effettuate le verifiche preliminari, depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., in esito alla prima udienza di trattazione il Giudice rilevava d'ufficio il difetto di giurisdizione del Giudice adito, condiviso dalle parti, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art.281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
Le odierne attrici, invero, hanno agito in giudizio lamentando la lesione del proprio di diritto di proprietà pro indiviso del terreno sito nel Comune di Sezze (LT) distinto al Fg.64 part.lla 21 e 56 esteso 37,60 are, acquisito giusta atto di compravendita a rogito del Notaio del 26/06/1990 Per_1
rep. 10286, deducendo che le particelle di terreno oggetto di causa erano state oggetto di illegittima occupazione ad opera dell' in quanto Controparte_2 interessate dal Progetto “LIFE17 NAT/IT/000619 GREENCHANGE”, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 07.02.23 e in corso di esecuzione. In tale premessa, quindi, le attrici hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare l'occupazione usurpativa/acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione e conseguentemente di condannare quest'ultima al rilascio dei beni ovvero al risarcimento dei danni.
In relazione all'oggetto delle domande spiegate, si rende quindi necessario rammentare la nota distinzione, di origine pretoria, fra c.d. “occupazione acquisitiva”, che si verifica quando il fondo
è stato occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, e pertanto nell'ambito di una procedura di espropriazione, ed ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzione dell'opera di pubblica utilità senza che, tuttavia, sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto pagina 5 di 10 idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà, e c.d. “occupazione usurpativa”, caratterizzata dall'apprensione del fondo altrui in carenza di titolo.
Più nel dettaglio, l'occupazione acquisitiva, definita anche come accessione invertita, si concretizzava nell'inversione del principio civilistico superficies solo cedit, per cui il privato, a fronte dell'irreversibile trasformazione del proprio bene compiuta in funzione del perseguimento di un'utilità pubblica, perdeva la proprietà del bene e, quindi, la possibilità di ottenerne la restituzione, nonostante l'illegittimità del procedimento espropriativo e la mancanza di un titolo idoneo a determinare il trasferimento della proprietà dalla sfera privata a quella pubblica (Cfr.
Cass. civ., Sez. un., 26 febbraio 1983, n. 1464; successivamente, ex plurimis, Cass. civ., Sez. un.,
10 giugno 1988, n. 3940, e 25 novembre 1992, n. 12546), e ciò in relazione a fattispecie di illegittimità meno gravi del procedimento espropriativo, nelle quali l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera pubblica avesse comunque trovato una consacrazione in una dichiarazione di pubblica utilità idonea a conferire all'opera effettiva natura pubblica, ma non seguita da un formale atto ablativo. L'occupazione acquisitiva, comportante l'estinzione del diritto di proprietà del privato e l'acquisizione a titolo originario in capo all'ente costruttore, costituiva, secondo la ricostruzione dei Giudici di legittimità, un fatto illecito (istantaneo, sia pure con effetti permanenti), che abilitava il privato a chiedere nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento dell'irreversibile trasformazione del fondo la condanna dell'ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma che – dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art.
5-bis, comma 7-bis, d.-l. n.
333/1992 – era pari al valore che il fondo aveva in quel momento, con la rivalutazione per la eventuale diminuzione del potere di acquisto della moneta, fino al giorno della liquidazione.
L'occupazione usurpativa, invece, era caratterizzata dalla trasformazione del fondo di proprietà privata, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace (o perché mancante sin dall'inizio o perché venuta meno a seguito di annullamento giudiziale o perché carente dei suoi caratteri essenziali tipici, fra i quali la prefissione dei termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, o perché comunque divenuta inefficace), nella quale non operava l'accessione invertita per l'assenza di una dichiarazione di prevalenza funzionale dell'interesse pubblico e, quindi, la pubblica amministrazione non acquistava la proprietà del bene, di cui restava titolare il privato. Nell'occupazione usurpativa si configurava una mera occupazione illegittima dell'immobile privato, ricondotta nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043
pagina 6 di 10 Cod. civ., con le necessarie implicazioni sia in punto di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla permanenza dell'illecita occupazione, sia in punto di esperibilità delle azioni reipersecutorie a tutela della non perduta proprietà del bene.
Progressivamente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pervenuta al superamento dell'originaria distinzione tra le fattispecie dell'occupazione acquisitiva e usurpativa, statuendo a più riprese che la intervenuta realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato non fa venire meno l'obbligo dell'Amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso, trattandosi di un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà; indipendentemente dall'esistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, viene in rilievo un illecito di diritto comune, da cui sorge la responsabilità della P.A. per i danni ed avente la natura di illecito permanente: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cd. occupazione acquisitiva od accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, è illegittima al pari della cd. occupazione usurpativa, in cui invece manca del tutto detta dichiarazione, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato)” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 10.1.2024, n. 952).
Al contempo, la distinzione tra le due fattispecie conserva tuttora la sua rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in ordine alla relativa controversia anche di natura risarcitoria. In particolare, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 34
d. lgs. n. 80/1998, come sostituito dalla l. n. 205/2000, art. 7, comma 1, lett. b), e ribadita dall'art. 133, lett. g), c.p.a. le controversie risarcitorie promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000 aventi ad oggetto occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile come tale in base al procedimento svolto e alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, e ciò anche nel caso in cui l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione, nonché la sua irreversibile trasformazione, siano avvenute senza alcun titolo che le consentisse, ovvero nonostante il venir meno di detto titolo;
la predetta giurisdizione non trova giustificazione nell'idoneità della dichiarazione di p.u. a determinare l'affievolimento del diritto di proprietà, e quindi nella configurabilità della posizione giuridica del proprietario come interesse legittimo, ma nella
pagina 7 di 10 riconducibilità della fattispecie alla materia urbanistico-edilizia, come definita dall'art. 7 cit., in virtù della quale spettano alla cognizione del g.a. tutte le controversie aventi ad oggetto comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quali che siano i diritti (reali o personali) fatti valere nei confronti di quest'ultima, nonché la natura
(restitutoria o risarcitoria) della pretesa avanzata;
essa si estende quindi a tutte le ipotesi in cui
l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, anche se poi quest'ultima sia stata annullata da parte della stessa autorità amministrativa che
l'ha emessa o dal giudice amministrativo, oppure la sua efficacia sia altrimenti venuta meno, o ancora l'apprensione e/o l'irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in assenza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta caducato” (Cass. Civ., sez. un., 17/09/2019, n.23102).
Nello stesso senso, è stato chiarito che “In tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito esse sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli atti” (Cass. Civ., sez. un.,
01/03/2023, n.6099) e che “Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni di aree private riconducibili - ancorché solo mediatamente - al concreto esercizio di un potere autoritativo, come nel caso di pregressa approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, quale atto di per sé esprimente la volontà della P.A. di acquisire, disporre e destinare l'area all'uso pubblico, a nulla rilevando l'eventuale intervenuto annullamento o sopravvenuta inefficacia del titolo legittimante l'occupazione” (Cass. Civ., sez. un., 26/02/2021, n.5513).
Al contrario, appartengono alla cognizione del giudice ordinario le ipotesi residuali in cui l'Amministrazione abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa, ossia i casi di occupazione c.d. usurpativa (nei quali manca la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in ragione della quale è stata disposta l'occupazione di un fondo) oppure i casi di c.d. sconfinamento
(che ricorre qualora la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dal presupposto provvedimento di approvazione del progetto), poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all'esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi, in altre parole, di meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di potere (Cass. Civ., sez. un, 08/07/2019, n. 18272).
pagina 8 di 10 Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni delle parti, emerge con evidenza la sussistenza del concreto esercizio del potere autoritativo della Pubblica
Amministrazione, dato dall'esperimento della Conferenza di servizi ex art. 14 comma 2 e art. 14 bis della l. n. 241/90, svolta in forma semplificata e con modalità asincrona, indetta con nota prot.
41706 del 09.11.2021, nonché dall'approvazione del Progetto “LIFE17 NAT/IT/000619
GREENCHANGE”, avvenuta con Decreto n. 4 del 7.02.2023 del Presidente della Provincia.
Sul punto, va rammentato che l'art. 12 del DPR 327/2001 prevede espressamente che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona, e in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.
Ed allora, nella fattispecie oggetto di causa la dichiarazione di pubblica utilità risulta implicitamente dalla definizione della Conferenza di servizi, nonché dall'approvazione del
Progetto “LIFE17 NAT/IT/000619 GREENCHANGE”, avvenuta con Decreto n. 4 del 7.02.2023 del Presidente della Provincia, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica vale come dichiarazione implicita di pubblica utilità, segnando il momento in cui ha inizio il procedimento ablatorio (Cass. Civ. n.
5339/2021).
Da quanto premesso consegue il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del giudice amministrativo in ordine alla domanda giudiziale spiegata.
La natura della pronuncia, il rilievo officioso del Giudice e l'adesione di ambedue le parti al rilevato difetto della giurisdizione ordinaria, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo;
pagina 9 di 10 - assegna alle parti i termini di legge per la riassunzione della causa;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 27 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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